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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. LE Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...], ON GA (Svizzera), il 6 luglio 1971, Parte_1 residente in [...], cod. fisc. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Doriana
Pesce, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Turati, n. 23; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Olevano sul Tusciano, alla via Risorgimento, n. 9, cod. fisc. ; C.F._2 appellata-opposta contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3380/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, dichiarare ammissibile ed
1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, in riforma parziale della sentenza n. 3380/2024 emessa dal Tribunale di Salerno … nell'ambito del giudizio
N.R.G. 9075/2021, depositata in cancelleria in data 26.06.2024, mai notificata, dichiarare che, in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza n. 971/2022 in riferimento alle statuizioni relative alla domanda di mantenimento della coniuge , si Controparte_1
è verificata, a tale riguardo, la caducazione del titolo esecutivo su cui il precetto è fondato
(ordinanza presidenziale del 12.05.2017); per l'effetto disporre la consequenziale integrale e totale decurtazione delle somme richieste con il precetto opposto a titolo di mantenimento della coniuge dall'importo precettato, procedendo Controparte_1 alla riduzione della somma in esso indicata;
accogliere inoltre l'eccezione di compensazione correttamente e tempestivamente formulata dal in Parte_1 primo grado di giudizio tra il proprio credito nei confronti della Controparte_1
per il mancato versamento da parte di quest'ultima dell'assegno di mantenimento
[...]
a favore del figlio , di cui alla sentenza n. 971/2022, ed il proprio debito Controparte_2 nei confronti della per il mancato versamento dell'assegno Controparte_1 di mantenimento a favore dei figli LE e posto a suo carico con ordinanza Per_1 presidenziale del 2017, avendo il credito ed il debito stessa natura alimentare. In accoglimento dell'eccezione di compensazione decurtare dalle somme precettate la debitoria dell'appellata nei confronti dell'appellante Controparte_1
e pari ad €150,00 mensili dal 22.03.2022 alla pronuncia della sentenza Parte_1 di appello, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal per i figli, documentate in atti;
decurtare le somme già versate dal Parte_1
per il mantenimento dei figli nel periodo ricadente tra giugno 2017 e Parte_1 ottobre 2019, per un totale di €630,56, documentate ed indebitamente richieste in precetto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3380/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 13 novembre 2021, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata dal e, per l'effetto, Pt_1 dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto notificatogli dalla il 6 Controparte_1 novembre 2021 in forza dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il 12 maggio 2017 limitatamente alla somma di euro 3.700,00, riconoscendone la validità per il residuo
2 importo di euro 26.300,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della pubblicazione della decisione al soddisfo;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 19 dicembre 2024/16 gennaio 2025 a norma dell'art. 140 c.p.c., formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di statuire sulla domanda con la quale l'opponente, già con la memoria assertiva prevista dall'art. 183, comma 1, n. 6, c.p.c., aveva chiesto, in ragione della sopravvenuta emanazione, in corso di causa, della sentenza n. 971/2022, con la quale il Tribunale di
Salerno aveva rigettato la domanda proposta dalla per ottenere la Controparte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento provvisoriamente concessole con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e, dunque, determinato la caducazione di tale provvedimento con efficacia ex tunc, di decurtare dalla somma precettata quella che l'opposta aveva preteso per il periodo compreso tra il giugno 2017 e l'ottobre 2021; 2) il giudice di prime cure aveva articolato argomentazioni non riferibili al caso di specie, avendo dissertato di pattuizioni liberamente concordate tra i coniugi, di fatti antecedenti all'ordinanza presidenziale e di diritti indisponibili, laddove l'opponente aveva dedotto e documentato l'avvenuta rimozione di tale provvedimento per effetto della sentenza n.
971/2022 al fine di contestare l'esistenza del diritto della di ottenere Controparte_1 il pagamento dell'assegno di mantenimento chiesto con il precetto;
peraltro, il giudice di primo grado, nell'adottare la decisione impugnata, aveva generato un conflitto tra giudicati con la sentenza n. 223/2024, con la quale la Corte d'Appello di Salerno, nel definire, tra le parti, una precedente opposizione ad altro precetto basato sull'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2017, aveva riconosciuto che tale provvedimento aveva perso efficacia ex tunc a seguito della sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno;
3) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'opponente non aveva eccepito fatti estintivi del diritto dell'opposta verificatisi prima dell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e, quindi, della formazione del titolo esecutivo, avendone, di contro, invocato la postuma caducazione;
4) inoltre, il giudice di primo grado, nel travisare quanto sostenuto dall'opponente, aveva statuito sull'assegno di mantenimento in favore dei figli, senza considerare in alcun modo la richiesta di stralciare dal precetto il contributo economico richiesto dalla;
5) il Tribunale di Salerno non aveva Controparte_1 decurtato dalla somma indicata nell'atto di precetto quella di euro 630,56, versata dall'opponente per il mantenimento dei figli tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019; 6) il
3 Tribunale di Salerno aveva erroneamente escluso l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente; infatti, tale eccezione riguardava il credito vantato dalla nei confronti dell'opponente per l'omesso versamento, Controparte_1 dal giugno 2017 all'ottobre 2019, dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
LE posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2017 e il controcredito maturato dall'opponente in forza della sentenza n. 971/2002 per l'omesso versamento, da parte della , dell'assegno di mantenimento che era Controparte_1 stata onerata di corrispondere in favore del figlio LE, trasferitosi presso il padre, con la conseguenza che le contrapposte obbligazioni, avendo analoga natura alimentare, erano suscettibili di compensazione;
peraltro, dal precetto avrebbe dovuto essere detratta la metà di alcune spese straordinarie occorse per i figli, che, pur gravando in pari quota sui coniugi, erano state sostenute esclusivamente dall'opponente.
La causa, nella quale la , sebbene ritualmente evocata, restava Controparte_1 contumace, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In ordine ai primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a contestare l'esistenza del credito per il quale la
[...]
ha preannunciato di agire in executivis nei confronti del con l'atto CP_1 Pt_1 di precetto notificatogli il 6 novembre 2021, occorre preliminarmente osservare che, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c., ha natura cautelare ed è preordinato ad assicurare il diritto di uno dei coniugi di ricevere un sostegno economico fino alla sua eventuale esclusione o alla sua riduzione, che può derivare soltanto dalla sentenza con cui viene definito il giudizio.
La circostanza che il provvedimento di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. sia funzionalmente diretto ad attribuire al coniuge beneficiario il diritto di ottenere l'assegno di mantenimento nella misura ivi stabilita fino all'emanazione della sentenza che lo esclude o ne diminuisce l'ammontare trova fondamento anche nel disposto dell'art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel prevedere che l'ordinanza presidenziale conserva inalterati i suoi effetti nel caso di estinzione del processo, consente implicitamente di modificarli o rimuoverli soltanto mediante un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo.
L'esclusione o la diminuzione dell'assegno di mantenimento per effetto della sentenza di merito comportano sia la ripetibilità delle somme già versate da un coniuge all'altro, tranne che in determinate ipotesi (cfr. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32914), sia la
4 caducazione del provvedimento temporaneo previsto dall'art. 708, comma 3, c.p.c., non legittimando l'esecuzione coattiva per i ratei mensili non corrisposti, per non potersi procedere ad espropriazione forzata sulla base dell'ordinanza presidenziale ormai superata dalla pronuncia definitoria del giudizio, id est di un presupposto divenuto insussistente
(cfr. Cass. 5 ottobre 1999, n. 11029; Cass. 25 giugno 2004, n. 11863).
Pertanto, a seguito della sentenza con la quale viene negata l'esistenza del diritto del coniuge istante di ricevere l'assegno di mantenimento concessogli con l'ordinanza presidenziale, tale provvedimento diviene inefficace, con la conseguenza che nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti dell'obbligato che non abbia ancora versato, per i periodi pregressi, il contributo economico posto a suo carico, giacché non più dovuto in virtù della pronuncia con la quale sono state rimodulate le condizioni economiche della separazione (cfr. Cass. 10 dicembre 2008, n. 28987).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, con la sentenza di separazione, sia stata rigettata la domanda proposta da un coniuge per ottenere dall'altro il pagamento dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente accordato dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza resa a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c., la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle mensilità medio tempore non corrisposte dalla controparte, atteso che il predetto provvedimento, in ragione della sua natura transitoria, viene caducato, con efficacia ex tunc, dalla pronuncia che ha definito il giudizio.
Nella fattispecie de qua agitur, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 708, comma
3, c.p.c., il Presidente del Tribunale di Salerno, con ordinanza emessa il 12 maggio 2017
e depositata il 19 giugno 2017, tra gli altri provvedimenti assunti, poneva a carico del
, ricorrente nel giudizio di separazione dei coniugi, “un assegno di € 700,00 Pt_1 mensili, di cui € 250,00 per la moglie, da versare entro i primi 5 gg. di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo indici istat …”.
Nella fase di merito del giudizio, il Tribunale di Salerno, pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 1725/2019 e rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria, statuiva sulle questioni economiche della controversia con la sentenza n. 971/2022, con la quale, tra l'altro, rigettava la domanda di mantenimento spiegata dalla sul presupposto argomentativo che la Controparte_1 resistente “ha dimostrato concretamente di avere idonea capacità lavorativa, è proprietaria della casa familiare che potrebbe essere locata a terzi (o addirittura venduta) atteso che ormai sia lei che i figli non vi risiedono più stabilmente e non ha depositato – nonostante l'onere probatorio a suo carico – documentazione reddituale aggiornata onde
5 comprovare la propria esatta attuale situazione reddituale”, in tal modo privando retroattivamente di efficacia l'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 nella parte in cui l'assegno era stato posto a carico del e, dunque, eliminando il CP_3 titolo esecutivo sotteso all'impugnato atto di precetto.
Ne consegue che, a seguito della sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno, pronunciata nel corso del giudizio di opposizione incardinato dal avverso il CP_3 precetto notificatogli il 6 novembre 2021 sulla base dell'ordinanza di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., la non ha più diritto di procedere ad espropriazione Controparte_1 forzata nei confronti del coniuge per conseguire il pagamento dell'assegno di mantenimento non corrispostole, essendo il titolo esecutivo azionato stato rimosso con effetto sin dal momento della sua emanazione.
Né potrebbe sostenersi che il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 971/2022, nel disporre che “– a decorrere dal presente provvedimento – la sig. Controparte_1
versi entro il 5 di ogni mese direttamente alla figlia maggiorenne
[...] Per_1 un assegno di mantenimento di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT” e che “– a decorrere dal presente provvedimento – la sig. Controparte_1
versi entro il 5 di ogni mese al sig. per il mantenimento
[...] Parte_1 del figlio minore LE un assegno di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT”, abbia riconosciuto alla resistente il diritto di percepire il contributo economico di euro 250,00 mensili concessole con l'ordinanza presidenziale del
12 maggio/19 giugno 2017 fino alla data del 22 marzo 2022, giorno del deposito della predetta decisione, avendone integralmente rigettato la domanda di mantenimento spiegata in sede di costituzione in giudizio per carenza genetica dei presupposti costitutivi.
Alteris verbis, con la sentenza n. 971/2022, il Tribunale di Salerno, accertata la capacità economico-reddituale della , ha posto a carico della resistente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a ciascuno dei due figli l'assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili con decorrenza dalla sua pubblicazione, ma non ha in alcun modo stabilito che il rigetto della domanda di mantenimento aveva efficacia soltanto da tale momento, non travolgendo retroattivamente, quale provvedimento di natura meramente provvisoria,
l'ordinanza di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c..
Pertanto, il giudice di primo grado non doveva limitarsi ad accogliere l'opposizione proposta dal limitatamente alla contestazione relativa all'erronea quantificazione CP_3 del credito precettato, riducendolo da euro 30.000,00 ad euro 26.300,00, ma, proprio alla luce della sopravvenuta sentenza n. 971/2022, depositata e richiamata dall'opponente ai
6 fini decisionali già con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare che la non aveva alcun diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 e, dunque, di ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento, per complessivi euro 13.250,00 (euro 250,00 x cinquantatré mensilità), in relazione al periodo compreso tra il giugno 2017 e l'ottobre 2021.
Parimenti fondato è il quinto motivo di gravame, con il quale il lamenta che il CP_3 giudice di prime cure non ha decurtato dalla somma dovuta per il mantenimento dei figli tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019, pari ad euro 13.050,00 (euro 450,00 x ventinove mensilità), quella di euro 630,56 al riguardo corrisposta, avendo l'opponente dimostrato di aver versato tale importo mediante la produzione di tre ricevute di acquisto di materiale scolastico del 13 settembre 2017, per il rispettivo prezzo di euro 156,98, di euro 53,69 e di euro 19,89, nonché dei due vaglia postali emessi, con la specifica indicazione della causale, il 31 marzo 2018 per euro 250,00 e il 29 aprile 2019 per euro 150,00.
Fondato è anche il sesto motivo di gravame, con cui il assume che il giudice di CP_3 prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile la sua eccezione di compensazione.
Ed infatti, il ha opposto in compensazione al credito che la CP_3 Controparte_1 vantava nei suoi confronti per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dovuto ai figli in forza dell'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 per l'arco temporale tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019 il controcredito sorto per la mancata corresponsione, da parte della , dell'assegno di mantenimento posto Controparte_1 con la sentenza n. 971/2002 a carico della madre ed in favore del figlio minore LE, stabilitosi medio tempore presso il padre, sicché, trattandosi di reciproci debiti di natura alimentare, non sussiste alcuna ragione ostativa all'applicabilità della modalità estintiva delle obbligazioni prevista dall'art. 1241 cod. civ. (cfr. Cass. 26 maggio 2020, n. 9686).
Ne deriva che il ha diritto di compensare il credito maturato per l'assegno di CP_3 mantenimento dovuto dalla al figlio LE per il periodo Controparte_1 compreso tra il mese di aprile 2022 e quello di ottobre 2025, pari ad euro 6.450,00 (euro
150,00 x quarantatré mensilità), con quello spettante alla nella Controparte_1 misura di euro 13.050,00 (euro 450,00 x ventinove mensilità) per l'assegno di mantenimento dovuto dal ai figli e dal giugno 2017 all'ottobre Pt_1 Per_1 Per_2
2019, in tal modo estinguendo parzialmente la propria esposizione debitoria.
Parimenti suscettibile di compensazione con il credito vantato dalla Controparte_1 per l'assegno di mantenimento dovuto dal padre ai figli dal giugno 2017 all'ottobre 2019,
7 avendone la stessa natura, è quello spettante al per l'importo di euro 825,00, CP_3 corrispondente alla metà delle spese straordinarie personalmente sostenute nel loro interesse (per complessivi euro 1.650,00, di cui euro 482,00 per le cure dentistiche del figlio LE, come da ricevuta di pagamento del 28 giugno 2023, ed euro 1.168,00 per l'acquisto del pianoforte alla figlia come da ordinativo del 24 maggio 2022), Per_3 giacché gravanti in eguale misura sui coniugi.
In definitiva, detraendo dalla somma di euro 13.050,00 (dovuta dal per l'assegno CP_3 di mantenimento per i figli non corrisposto dal giugno 2017 all'ottobre 2019) quelle di euro 630,56 (già a tal fine versati), di euro 6.450,00 e di euro 825,00 (quali controcrediti opposti in compensazione), il credito per il quale la ha diritto di Controparte_1 procedere ad espropriazione forzata nei confronti del coniuge in virtù dell'ordinanza emanata dal Presidente del Tribunale di Salerno a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il
12 maggio/19 giugno 2007 ammonta ad euro 5.144,44, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 6 novembre 2025, data della pubblicazione della presente sentenza, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto della di Controparte_1 procedere ad espropriazione forzata per l'assegno di mantenimento riconosciutole con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017, essendo stato tale provvedimento caducato dalla sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno, e, comunque, dal minore ammontare dell'assegno di mantenimento dovutole dal per CP_3
i figli, devono gravare sull'opposta e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, in ragione dell'entità del credito non azionabile in executivis, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 3.800,00 per
8 compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3380/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 19 dicembre 2024/16 gennaio 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che: a) non ha diritto di procedere ad espropriazione Controparte_1 forzata nei confronti di per l'assegno di mantenimento riconosciuto Controparte_4 in suo favore dal Presidente del Tribunale di Salerno con l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il 12 maggio 2017 e depositata il 19 giugno 2017; b)
ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei Controparte_1 confronti di per l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore Controparte_4 dei figli e dal Presidente del Tribunale di Salerno Persona_4 Persona_5 con l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il 12 maggio 2017 e depositata il 19 giugno 2017 limitatamente alla somma di euro 5.144,44, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 6 novembre 2025 al soddisfo;
2. condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 CP_4
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 3.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro
382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. LE Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. LE Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 novembre 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1396/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...], ON GA (Svizzera), il 6 luglio 1971, Parte_1 residente in [...], cod. fisc. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Doriana
Pesce, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Turati, n. 23; appellante-opponente
E
, nata a [...] il [...], residente Controparte_1 in Olevano sul Tusciano, alla via Risorgimento, n. 9, cod. fisc. ; C.F._2 appellata-opposta contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3380/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, dichiarare ammissibile ed
1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, in riforma parziale della sentenza n. 3380/2024 emessa dal Tribunale di Salerno … nell'ambito del giudizio
N.R.G. 9075/2021, depositata in cancelleria in data 26.06.2024, mai notificata, dichiarare che, in virtù dell'efficacia retroattiva della sentenza n. 971/2022 in riferimento alle statuizioni relative alla domanda di mantenimento della coniuge , si Controparte_1
è verificata, a tale riguardo, la caducazione del titolo esecutivo su cui il precetto è fondato
(ordinanza presidenziale del 12.05.2017); per l'effetto disporre la consequenziale integrale e totale decurtazione delle somme richieste con il precetto opposto a titolo di mantenimento della coniuge dall'importo precettato, procedendo Controparte_1 alla riduzione della somma in esso indicata;
accogliere inoltre l'eccezione di compensazione correttamente e tempestivamente formulata dal in Parte_1 primo grado di giudizio tra il proprio credito nei confronti della Controparte_1
per il mancato versamento da parte di quest'ultima dell'assegno di mantenimento
[...]
a favore del figlio , di cui alla sentenza n. 971/2022, ed il proprio debito Controparte_2 nei confronti della per il mancato versamento dell'assegno Controparte_1 di mantenimento a favore dei figli LE e posto a suo carico con ordinanza Per_1 presidenziale del 2017, avendo il credito ed il debito stessa natura alimentare. In accoglimento dell'eccezione di compensazione decurtare dalle somme precettate la debitoria dell'appellata nei confronti dell'appellante Controparte_1
e pari ad €150,00 mensili dal 22.03.2022 alla pronuncia della sentenza Parte_1 di appello, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal per i figli, documentate in atti;
decurtare le somme già versate dal Parte_1
per il mantenimento dei figli nel periodo ricadente tra giugno 2017 e Parte_1 ottobre 2019, per un totale di €630,56, documentate ed indebitamente richieste in precetto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge, per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3380/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ex art. 615, comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 13 novembre 2021, così provvedeva: 1) accoglieva in parte l'opposizione spiegata dal e, per l'effetto, Pt_1 dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto notificatogli dalla il 6 Controparte_1 novembre 2021 in forza dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il 12 maggio 2017 limitatamente alla somma di euro 3.700,00, riconoscendone la validità per il residuo
2 importo di euro 26.300,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla data della pubblicazione della decisione al soddisfo;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 19 dicembre 2024/16 gennaio 2025 a norma dell'art. 140 c.p.c., formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato l'art. 112 c.p.c., avendo omesso di statuire sulla domanda con la quale l'opponente, già con la memoria assertiva prevista dall'art. 183, comma 1, n. 6, c.p.c., aveva chiesto, in ragione della sopravvenuta emanazione, in corso di causa, della sentenza n. 971/2022, con la quale il Tribunale di
Salerno aveva rigettato la domanda proposta dalla per ottenere la Controparte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento provvisoriamente concessole con l'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e, dunque, determinato la caducazione di tale provvedimento con efficacia ex tunc, di decurtare dalla somma precettata quella che l'opposta aveva preteso per il periodo compreso tra il giugno 2017 e l'ottobre 2021; 2) il giudice di prime cure aveva articolato argomentazioni non riferibili al caso di specie, avendo dissertato di pattuizioni liberamente concordate tra i coniugi, di fatti antecedenti all'ordinanza presidenziale e di diritti indisponibili, laddove l'opponente aveva dedotto e documentato l'avvenuta rimozione di tale provvedimento per effetto della sentenza n.
971/2022 al fine di contestare l'esistenza del diritto della di ottenere Controparte_1 il pagamento dell'assegno di mantenimento chiesto con il precetto;
peraltro, il giudice di primo grado, nell'adottare la decisione impugnata, aveva generato un conflitto tra giudicati con la sentenza n. 223/2024, con la quale la Corte d'Appello di Salerno, nel definire, tra le parti, una precedente opposizione ad altro precetto basato sull'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2017, aveva riconosciuto che tale provvedimento aveva perso efficacia ex tunc a seguito della sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno;
3) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'opponente non aveva eccepito fatti estintivi del diritto dell'opposta verificatisi prima dell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c. e, quindi, della formazione del titolo esecutivo, avendone, di contro, invocato la postuma caducazione;
4) inoltre, il giudice di primo grado, nel travisare quanto sostenuto dall'opponente, aveva statuito sull'assegno di mantenimento in favore dei figli, senza considerare in alcun modo la richiesta di stralciare dal precetto il contributo economico richiesto dalla;
5) il Tribunale di Salerno non aveva Controparte_1 decurtato dalla somma indicata nell'atto di precetto quella di euro 630,56, versata dall'opponente per il mantenimento dei figli tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019; 6) il
3 Tribunale di Salerno aveva erroneamente escluso l'ammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente; infatti, tale eccezione riguardava il credito vantato dalla nei confronti dell'opponente per l'omesso versamento, Controparte_1 dal giugno 2017 all'ottobre 2019, dell'assegno di mantenimento per i figli e Per_1
LE posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2017 e il controcredito maturato dall'opponente in forza della sentenza n. 971/2002 per l'omesso versamento, da parte della , dell'assegno di mantenimento che era Controparte_1 stata onerata di corrispondere in favore del figlio LE, trasferitosi presso il padre, con la conseguenza che le contrapposte obbligazioni, avendo analoga natura alimentare, erano suscettibili di compensazione;
peraltro, dal precetto avrebbe dovuto essere detratta la metà di alcune spese straordinarie occorse per i figli, che, pur gravando in pari quota sui coniugi, erano state sostenute esclusivamente dall'opponente.
La causa, nella quale la , sebbene ritualmente evocata, restava Controparte_1 contumace, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
In ordine ai primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, essendo diretti a contestare l'esistenza del credito per il quale la
[...]
ha preannunciato di agire in executivis nei confronti del con l'atto CP_1 Pt_1 di precetto notificatogli il 6 novembre 2021, occorre preliminarmente osservare che, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c., ha natura cautelare ed è preordinato ad assicurare il diritto di uno dei coniugi di ricevere un sostegno economico fino alla sua eventuale esclusione o alla sua riduzione, che può derivare soltanto dalla sentenza con cui viene definito il giudizio.
La circostanza che il provvedimento di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c. sia funzionalmente diretto ad attribuire al coniuge beneficiario il diritto di ottenere l'assegno di mantenimento nella misura ivi stabilita fino all'emanazione della sentenza che lo esclude o ne diminuisce l'ammontare trova fondamento anche nel disposto dell'art. 189 disp. att. c.p.c., che, nel prevedere che l'ordinanza presidenziale conserva inalterati i suoi effetti nel caso di estinzione del processo, consente implicitamente di modificarli o rimuoverli soltanto mediante un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo.
L'esclusione o la diminuzione dell'assegno di mantenimento per effetto della sentenza di merito comportano sia la ripetibilità delle somme già versate da un coniuge all'altro, tranne che in determinate ipotesi (cfr. Cass., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32914), sia la
4 caducazione del provvedimento temporaneo previsto dall'art. 708, comma 3, c.p.c., non legittimando l'esecuzione coattiva per i ratei mensili non corrisposti, per non potersi procedere ad espropriazione forzata sulla base dell'ordinanza presidenziale ormai superata dalla pronuncia definitoria del giudizio, id est di un presupposto divenuto insussistente
(cfr. Cass. 5 ottobre 1999, n. 11029; Cass. 25 giugno 2004, n. 11863).
Pertanto, a seguito della sentenza con la quale viene negata l'esistenza del diritto del coniuge istante di ricevere l'assegno di mantenimento concessogli con l'ordinanza presidenziale, tale provvedimento diviene inefficace, con la conseguenza che nessuna azione esecutiva può essere intrapresa nei confronti dell'obbligato che non abbia ancora versato, per i periodi pregressi, il contributo economico posto a suo carico, giacché non più dovuto in virtù della pronuncia con la quale sono state rimodulate le condizioni economiche della separazione (cfr. Cass. 10 dicembre 2008, n. 28987).
Ne deriva che, nelle ipotesi in cui, con la sentenza di separazione, sia stata rigettata la domanda proposta da un coniuge per ottenere dall'altro il pagamento dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente accordato dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza resa a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c., la parte istante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero delle mensilità medio tempore non corrisposte dalla controparte, atteso che il predetto provvedimento, in ragione della sua natura transitoria, viene caducato, con efficacia ex tunc, dalla pronuncia che ha definito il giudizio.
Nella fattispecie de qua agitur, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 708, comma
3, c.p.c., il Presidente del Tribunale di Salerno, con ordinanza emessa il 12 maggio 2017
e depositata il 19 giugno 2017, tra gli altri provvedimenti assunti, poneva a carico del
, ricorrente nel giudizio di separazione dei coniugi, “un assegno di € 700,00 Pt_1 mensili, di cui € 250,00 per la moglie, da versare entro i primi 5 gg. di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale secondo indici istat …”.
Nella fase di merito del giudizio, il Tribunale di Salerno, pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con la sentenza non definitiva n. 1725/2019 e rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria, statuiva sulle questioni economiche della controversia con la sentenza n. 971/2022, con la quale, tra l'altro, rigettava la domanda di mantenimento spiegata dalla sul presupposto argomentativo che la Controparte_1 resistente “ha dimostrato concretamente di avere idonea capacità lavorativa, è proprietaria della casa familiare che potrebbe essere locata a terzi (o addirittura venduta) atteso che ormai sia lei che i figli non vi risiedono più stabilmente e non ha depositato – nonostante l'onere probatorio a suo carico – documentazione reddituale aggiornata onde
5 comprovare la propria esatta attuale situazione reddituale”, in tal modo privando retroattivamente di efficacia l'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 nella parte in cui l'assegno era stato posto a carico del e, dunque, eliminando il CP_3 titolo esecutivo sotteso all'impugnato atto di precetto.
Ne consegue che, a seguito della sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno, pronunciata nel corso del giudizio di opposizione incardinato dal avverso il CP_3 precetto notificatogli il 6 novembre 2021 sulla base dell'ordinanza di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c., la non ha più diritto di procedere ad espropriazione Controparte_1 forzata nei confronti del coniuge per conseguire il pagamento dell'assegno di mantenimento non corrispostole, essendo il titolo esecutivo azionato stato rimosso con effetto sin dal momento della sua emanazione.
Né potrebbe sostenersi che il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 971/2022, nel disporre che “– a decorrere dal presente provvedimento – la sig. Controparte_1
versi entro il 5 di ogni mese direttamente alla figlia maggiorenne
[...] Per_1 un assegno di mantenimento di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT” e che “– a decorrere dal presente provvedimento – la sig. Controparte_1
versi entro il 5 di ogni mese al sig. per il mantenimento
[...] Parte_1 del figlio minore LE un assegno di euro 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT”, abbia riconosciuto alla resistente il diritto di percepire il contributo economico di euro 250,00 mensili concessole con l'ordinanza presidenziale del
12 maggio/19 giugno 2017 fino alla data del 22 marzo 2022, giorno del deposito della predetta decisione, avendone integralmente rigettato la domanda di mantenimento spiegata in sede di costituzione in giudizio per carenza genetica dei presupposti costitutivi.
Alteris verbis, con la sentenza n. 971/2022, il Tribunale di Salerno, accertata la capacità economico-reddituale della , ha posto a carico della resistente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a ciascuno dei due figli l'assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili con decorrenza dalla sua pubblicazione, ma non ha in alcun modo stabilito che il rigetto della domanda di mantenimento aveva efficacia soltanto da tale momento, non travolgendo retroattivamente, quale provvedimento di natura meramente provvisoria,
l'ordinanza di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c..
Pertanto, il giudice di primo grado non doveva limitarsi ad accogliere l'opposizione proposta dal limitatamente alla contestazione relativa all'erronea quantificazione CP_3 del credito precettato, riducendolo da euro 30.000,00 ad euro 26.300,00, ma, proprio alla luce della sopravvenuta sentenza n. 971/2022, depositata e richiamata dall'opponente ai
6 fini decisionali già con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare che la non aveva alcun diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in virtù dell'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 e, dunque, di ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento, per complessivi euro 13.250,00 (euro 250,00 x cinquantatré mensilità), in relazione al periodo compreso tra il giugno 2017 e l'ottobre 2021.
Parimenti fondato è il quinto motivo di gravame, con il quale il lamenta che il CP_3 giudice di prime cure non ha decurtato dalla somma dovuta per il mantenimento dei figli tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019, pari ad euro 13.050,00 (euro 450,00 x ventinove mensilità), quella di euro 630,56 al riguardo corrisposta, avendo l'opponente dimostrato di aver versato tale importo mediante la produzione di tre ricevute di acquisto di materiale scolastico del 13 settembre 2017, per il rispettivo prezzo di euro 156,98, di euro 53,69 e di euro 19,89, nonché dei due vaglia postali emessi, con la specifica indicazione della causale, il 31 marzo 2018 per euro 250,00 e il 29 aprile 2019 per euro 150,00.
Fondato è anche il sesto motivo di gravame, con cui il assume che il giudice di CP_3 prime cure ha erroneamente ritenuto inammissibile la sua eccezione di compensazione.
Ed infatti, il ha opposto in compensazione al credito che la CP_3 Controparte_1 vantava nei suoi confronti per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dovuto ai figli in forza dell'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017 per l'arco temporale tra il giugno 2017 e l'ottobre 2019 il controcredito sorto per la mancata corresponsione, da parte della , dell'assegno di mantenimento posto Controparte_1 con la sentenza n. 971/2002 a carico della madre ed in favore del figlio minore LE, stabilitosi medio tempore presso il padre, sicché, trattandosi di reciproci debiti di natura alimentare, non sussiste alcuna ragione ostativa all'applicabilità della modalità estintiva delle obbligazioni prevista dall'art. 1241 cod. civ. (cfr. Cass. 26 maggio 2020, n. 9686).
Ne deriva che il ha diritto di compensare il credito maturato per l'assegno di CP_3 mantenimento dovuto dalla al figlio LE per il periodo Controparte_1 compreso tra il mese di aprile 2022 e quello di ottobre 2025, pari ad euro 6.450,00 (euro
150,00 x quarantatré mensilità), con quello spettante alla nella Controparte_1 misura di euro 13.050,00 (euro 450,00 x ventinove mensilità) per l'assegno di mantenimento dovuto dal ai figli e dal giugno 2017 all'ottobre Pt_1 Per_1 Per_2
2019, in tal modo estinguendo parzialmente la propria esposizione debitoria.
Parimenti suscettibile di compensazione con il credito vantato dalla Controparte_1 per l'assegno di mantenimento dovuto dal padre ai figli dal giugno 2017 all'ottobre 2019,
7 avendone la stessa natura, è quello spettante al per l'importo di euro 825,00, CP_3 corrispondente alla metà delle spese straordinarie personalmente sostenute nel loro interesse (per complessivi euro 1.650,00, di cui euro 482,00 per le cure dentistiche del figlio LE, come da ricevuta di pagamento del 28 giugno 2023, ed euro 1.168,00 per l'acquisto del pianoforte alla figlia come da ordinativo del 24 maggio 2022), Per_3 giacché gravanti in eguale misura sui coniugi.
In definitiva, detraendo dalla somma di euro 13.050,00 (dovuta dal per l'assegno CP_3 di mantenimento per i figli non corrisposto dal giugno 2017 all'ottobre 2019) quelle di euro 630,56 (già a tal fine versati), di euro 6.450,00 e di euro 825,00 (quali controcrediti opposti in compensazione), il credito per il quale la ha diritto di Controparte_1 procedere ad espropriazione forzata nei confronti del coniuge in virtù dell'ordinanza emanata dal Presidente del Tribunale di Salerno a norma dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il
12 maggio/19 giugno 2007 ammonta ad euro 5.144,44, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 6 novembre 2025, data della pubblicazione della presente sentenza, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inesistenza del diritto della di Controparte_1 procedere ad espropriazione forzata per l'assegno di mantenimento riconosciutole con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio/19 giugno 2017, essendo stato tale provvedimento caducato dalla sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Salerno, e, comunque, dal minore ammontare dell'assegno di mantenimento dovutole dal per CP_3
i figli, devono gravare sull'opposta e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, in ragione dell'entità del credito non azionabile in executivis, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'opponente, per il primo grado, in euro 3.800,00 per
8 compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3380/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 19 dicembre 2024/16 gennaio 2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara che: a) non ha diritto di procedere ad espropriazione Controparte_1 forzata nei confronti di per l'assegno di mantenimento riconosciuto Controparte_4 in suo favore dal Presidente del Tribunale di Salerno con l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il 12 maggio 2017 e depositata il 19 giugno 2017; b)
ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei Controparte_1 confronti di per l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore Controparte_4 dei figli e dal Presidente del Tribunale di Salerno Persona_4 Persona_5 con l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c. il 12 maggio 2017 e depositata il 19 giugno 2017 limitatamente alla somma di euro 5.144,44, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 6 novembre 2025 al soddisfo;
2. condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 CP_4
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo
[...] grado, in euro 3.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro
1.000,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro
382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. LE Brancaccio dott. Vito Colucci
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