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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12295 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 78244/2015 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 78244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promossa da
nata a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta, difesa ed assistita dall'Avv.to Carmen Peronace (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Giacomo Giri nr. 3, nello e presso lo C.F._2 studio del difensore, il tutto in forza della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 12.02.2021.
- Attrice - nei confronti di
nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Campolieti
( ) e Christian Mattioli Bertacchini ( ), entrambi del C.F._4 CodiceFiscale_5
Foro di Modena, con studio in Modena Via Cesare Battisti n.5, elettivamente domiciliata nello e presso lo studio dei difensori, il tutto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 23.09.2021.
- Convenuta –
e con la chiamata in garanzia di
“ (C.F.: ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_2 P.IVA_1
Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato
e Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. Controparte_3 Controparte_4
1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, nello e presso lo studio dell'Avv. Stefano
Rossi del Foro di Roma (C.F.: che la rappresenta e difende giusta procura C.F._6 generale alle liti allegata in atti.
- Terza chiamata in garanzia -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale da responsabilità professionale dell'avvocato: tardiva costituzione in giudizio e decadenza dall'eccezione di usucapione di bene immobile.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del
18.09.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 03.12.2015, ha chiesto Parte_1 accertarsi la responsabilità professionale dell'avvocato per avere Controparte_1 quest'ultima eseguito, in maniera negligente, il mandato professionale conferitole, riguardante la difesa nella causa civile di primo grado promossa, davanti al Tribunale di Roma, dal di lei fratello
(volta ad ottenere, a titolo di petitio hereditatis ovvero di rivendica di legato, la Controparte_5 restituzione dell'appartamento, sito in Roma, via San Girolamo nr. 11, piano attico, con annessa cantina ed autorimessa) e, precisamente, per essersi la convenuta Controparte_1 costituita in giudizio tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente decadenza dalle proposte eccezioni di prescrizione e di usucapione;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al Parte_1 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) da lei subiti – anche quale mera perdita di chance - in conseguenza del suddetto inadempimento professionale, danni costituiti: a) dalla perdita dell'appartamento suddetto (propria abitazione da oltre nr. 30 anni); b) dalla somma pari ad € 50.000,00, liquidata in favore del AN, a titolo di indennità di occupazione;
c) dalle spese legali affrontate nei diversi giudizi civili intrapresi per far fronte alla grave negligenza posta in essere dalla convenuta;
d) dagli onorari professionali versati al proprio difensore, pari ad €
7.000,00; e) dal danno non patrimoniale per il patema d'animo ed il grave stato depressivo insorti a causa della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi ivi contenuti) che aveva dovuto rilasciare al fratello.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attrice ha Parte_1 dedotto:
2 1) che essa unitamente ai germani e Parte_2 Controparte_5 CP_6
, erano i figli di coniugata nata il [...]; a sua volta,
[...] Persona_1 Pt_1 [...] era l'unica figlia di nata in data [...]; Per_1 Persona_2
2) che alla morte della di lei madre avvenuta in data 08.07.1981, Persona_1 Persona_2 aveva presentato dichiarazione di successione, indicando se stessa quale unica erede legittima, non essendo stato rinvenuto alcun testamento olografo;
in considerazione di tale chiamata all'eredità e della conseguente accettazione, (madre di essa attrice) aveva acquisito, iure Persona_1 successionis, la proprietà dell'appartamento sito in Roma, via San Girolamo n.11 (piano attico, con annessa autorimessa), unica proprietà immobiliare della de cuius; successivamente Persona_1 con rogito del 03.05.1983, aveva venduto a (all'epoca del fatto, convivente Controparte_7 more uxorio di essa ed, in seguito, divenutone il coniuge) il suddetto Parte_1 appartamento;
l'acquisto era stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma al nr. 25938 del registro particolare;
a sua volta, il predetto P_
, a distanza di circa nr. 16 anni, con atto a rogito notaio del
[...] Persona_3
06.07.1999, aveva trasferito la proprietà del medesimo bene immobile ad essa Parte_1
divenuta - nel frattempo - sua coniuge, ed anche detto acquisto era stato regolarmente
[...] trascritto, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, in data 21.07.1999, rep, particolare l/696;
3) che, dunque, essa aveva posseduto, uti domini, l'appartamento di via Parte_1
San Girolamo nr. 11 dal 1999 fino al 2014 e, prima di lei, il suo dante causa , Controparte_7 per un possesso ultraventennale, continuato, pacifico ed ininterrotto;
4) che, tuttavia, nei giorni immediatamente successivi la morte di avvenuta in data Persona_1
10.12.2010, e (fratello e sorella di essa attrice) avevano Controparte_5 Controparte_6 rinvenuto, all'interno dell'abitazione della di loro madre, una busta sigillata, contenente il testamento olografo, datato 23.08.1973, della nonna materna la quale, Persona_2 nell'esprimere le sue volontà post mortem, previa elencazione di tutti i beni ad essa appartenenti, aveva diviso il suo patrimonio fra la figlia ed i nr. 3 nipoti, assegnando all'unico Persona_1 nipote maschio, , la proprietà dell'appartamento di Via San Girolamo nr. 11 e dei Controparte_5 relativi arredi, unico cespite immobiliare ereditario;
5) che, a seguito del rinvenimento della scheda testamentaria della de cuius Persona_2
l'avvocato Pizzi, legale di fiducia del AN aveva avviato con l'avvocato Controparte_5 una corrispondenza epistolare al fine di verificare una possibile Controparte_1 soluzione conciliativa della fattispecie. A seguito di tale corrispondenza, la convenuta aveva girato ad essa attrice una missiva dell'avvocato Pizzi datata 03.03.2011, con la quale appunto si era
3 avanzata un'ipotesi transattiva della vicenda. A fronte del contenuto di tale lettera, l'avvocato con e-mail dell'08.03.2011, le aveva consigliato testualmente: "Ritengo Controparte_1 garbata risposta negativa da parte mia";
6) che, in seguito, il AN , con atto di citazione notificato in data 19.01.2012, Controparte_5 aveva convenuto in giudizio essa davanti al Tribunale di Roma, affinché Parte_1 venisse dichiarato che la successione della de cuius (nonna materna) era retta dal Persona_2 testamento olografo del 23.08.1973 (pubblicato in data 21.11.2011) e che, quindi, venisse accertato, ex art. 649 cod. civ., il suo diritto di proprietà sull'appartamento di via San Girolamo nr. 11, con conseguente condanna di essa al rilascio del bene immobile in questione ed Parte_1 al pagamento della relativa indennità di occupazione;
7) che essa ricevuta la notifica di tale citazione, aveva prontamente Parte_1 contattato l'avvocato per affidarle la sua difesa in giudizio, Controparte_1 consegnandole tutta la documentazione necessaria per la relativa difesa. Ricevuto l'incarico,
l'avvocato aveva preparato le difese, rassicurandola sul buon esito della Parte_1 vicenda, a fronte delle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta e, cioè, la prescrizione dell'azione esercitata dal AN ed, in ogni caso, l'intervenuta Controparte_5 usucapione dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, in forza del possesso ultraventennale esercitato da essa sul bene in questione;
Parte_1
8) che, tuttavia, tali fondate eccezioni non avevano potuto trovare accoglimento, in quanto l'avvocato inspiegabilmente, si era costituita tardivamente in giudizio, Controparte_1 oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente decadenza da tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ed, infatti, il giudizio in questione era stato definito con la sentenza nr
24417/2014, depositata in data 26.11.2014, con cui l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato essa decaduta, ex art.167 c.p.c., dalle proposte eccezioni di prescrizione e Parte_1 di usucapione, aveva accolto la domanda attorea, accertando la validità del testamento olografo del
23.08.1973 della de cuius e, per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore Persona_2 CP_5
dell'immobile di Via San Girolamo 11, condannando infine essa
[...] Parte_1 al rilascio dell'appartamento de quo nonché al pagamento della somma di € 50.000,00, equitativamente stabilita, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene in questione;
9) che essa dal momento in cui era venuta a conoscenza della sentenza Parte_1 sopra citata, che la spogliava della casa ove aveva trascorso gran parte della propria vita, era entrata in crisi depressiva, dovendosi quindi rivolgere ad apposite strutture mediche pubbliche per cercare di fronteggiare tale sua precaria condizione psico-fisica;
4 10) che, quanto al c.d. giudizio controfattuale, ove la convenuta avesse svolto diligentemente il proprio mandato difensivo, l'eccezione di usucapione avrebbe potuto agevolmente neutralizzare le ragioni poste a fondamento della domanda proposta dal AN , in quanto Controparte_5
l'accertamento, in capo ad essa attrice, di un possesso conforme ai requisiti di cui agli artt.
1158/1159 cod. civ. avrebbe senz'altro determinato l'inopponibilità dell'acquisto iure successionis vantato dal . Invero, alcun ostacolo avrebbe potuto essere frapposto da Controparte_5 controparte all'acquisto per usucapione, da parte di essa della proprietà Parte_1 dell'appartamento de quo; nello specifico, infatti, essa attrice - con rogito notarile del 06.07.1999, debitamente trascritto - aveva acquistato, in forza di un titolo astrattamente idoneo (vendita), la proprietà dell'immobile in questione dal coniuge;
quindi, dal luglio 1999 e fino Controparte_7 alla sentenza del Tribunale di Roma del 26.11.2014, essa attrice aveva goduto e posseduto il bene in questione in modo palese, interrotto e non contestato, adibendolo a propria casa familiare e provvedendo anche al pagamento di tutti i relativi oneri fiscali connessi alla proprietà; inoltre, al possesso ultradecennale derivante dall'acquisto in questione, poteva unirsi, ex art. 1146, comma 2 cod. civ., anche quello esercitato, in precedenza, dal proprio dante causa il Controparte_7 quale, a sua volta, aveva goduto del possesso del bene per averlo acquistato, in buona fede e sempre in forza di un titolo astrattamente idoneo (vendita), da con rogito notarile datato Persona_1
03.05.1983, titolo anche questo regolarmente trascritto. In definitiva, da un lato, risultavano configurabili tutti i presupposti per l'usucapione abbreviato ex art. 1159 cod. civ. ed, in particolare, quello dell'acquisto in buona fede, posto che essa attrice mai avrebbe potuto immaginare il venire alla luce, a distanza di oltre nr. 30 anni, di un testamento olografo con il quale si attribuiva il bene al fratello;
dall'altro lato, essa attrice, in base al combinato disposto degli artt. Controparte_5
1158 e 1146, comma 2, cod. civ., poteva, in ogni caso, unire al proprio possesso quello precedentemente esercitato dal dante causa , con conseguente configurabilità Controparte_7 anche del possesso ad SU ultraventennale di cui all'art. 1158 cod. civ;
11) che, sotto altro diverso profilo, ove l'avvocato avesse depositato Controparte_1 tempestivamente la comparsa di costituzione e risposta, sarebbe stata esaminata ed accolta anche la diversa eccezione di prescrizione. Ed, infatti, il AN non aveva accettato Controparte_5
l'eredità della nonna nel termine di nr. 10 anni dall'apertura della successione Persona_2
(avvenuta in data 08.07.1981), bensì tardivamente, solo nell'anno 2012, a nulla valendo il fatto che il testamento fosse venuto alla luce solo dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione;
12) che, in definitiva, essa aveva diritto ad ottenere, anche sotto forma di Parte_2 perdita di chance, il risarcimento di tutti i rilevanti danni (patrimoniali e non patrimoniali) da lei subiti a causa del grave inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta, avvocato
5 e, precisamente: a) il controvalore economico per la perdita Controparte_1 dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, adibito a propria abitazione per oltre nr. 30 anni;
b) la somma di € 50.000,00, liquidata in sentenza, in favore del AN , a titolo di Controparte_5 indennità di occupazione per tardivo rilascio del bene in questione;
c) le spese legali affrontate nei diversi giudizi civili che essa attrice aveva dovuto intraprendere per cercare di sterilizzare la grave negligenza posta in essere dall'avvocato d) gli onorari professionali Controparte_1 corrisposti al proprio difensore, pari ad € 7.000,00; e) il danno non patrimoniale per il patema d'animo ed il grave stato depressivo insorti a causa della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi) che aveva dovuto rilasciare al fratello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2061, si è regolarmente costituita in giudizio la convenuta contestando l'avversa domanda e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di “ ” Controparte_2 propria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile, per poter essere tenuta CP_2 indenne e manlevata da quest'ultima, in forza della polizza nr. 35200017113, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, l'avvocato ha dedotto: Controparte_1
1) che, in base alle stesse difese di controparte, emergeva, innanzitutto, come, da un lato, fosse stato proposto appello (RG nr. 3544/2015, prossima udienza 10.03.2017) avverso la sentenza sfavorevole di primo grado nr. 24417/2014 (depositata in data 26.11.2014), con cui l'attrice era stata dichiarata decaduta dalle eccezioni preliminari di prescrizione e di usucapione;
dall'altro lato, come fosse stato instaurato altro diverso e separato giudizio (nr. 36351/2015 RGAC), sempre dinnanzi al Tribunale di Roma, finalizzato a far accertare l'intervenuta usucapione del medesimo appartamento di via San
Girolamo nr. 11 da parte dell'attrice Parte_1
2) che, sulla base di tali circostanze, la valenza della riferita decadenza dall'eccezione di usucapione
(oggetto del contestato inadempimento professionale) era tutta da verificare anche alla luce dell'esito dei nr. 2 giudizi in questione;
3) che i danni pretesi da controparte erano, comunque, non configurabili, non provati, eccessivi e sproporzionati, con duplicazione di voci risarcitorie;
4) che, quindi, erano configurabili tutti i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.07.2016, si è costituita regolarmente nel giudizio la terza chiamata in garanzia “
[...]
contestando le avverse domande e deducendo: CP_2
6 1) che, quanto al rapporto assicurativo, la garanzia azionata dall'avvocato CP_1
, discendente dalla polizza nr. 352/00017113, in regime di “claims made”, con effetto dal
[...]
16.12.2014 al 16.12.2019 (allegato 3), era da ritenersi temporalmente inoperante. Al riguardo, infatti, occorreva considerare come: – in base all'art. 7 della C.G.A. (“Inizio e termine della garanzia”), la copertura assicurativa valesse solo “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a Parte_3 condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione; - come, nel caso di specie, il contestato errore professionale si fosse asseritamente verificato con la tardiva costituzione in giudizio avvenuta in data 15.10.2012, mentre l'attrice aveva Parte_1 poi presentato la prima richiesta di risarcimento, in forma stragiudiziale, con pec del 25.2.2015
(all.4); - come, a fronte dell'errore commesso dall'avvocato in periodo Controparte_1 di retroattività del contratto di assicurazione (15.10.2012), tuttavia, la prima richiesta danni fosse stata presentata in data 25.02.2015 (cfr. all.4), allorquando non erano ancora trascorsi i nr. 6 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione (16.12.2014), con conseguente inoperatività temporale della polizza de qua, ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..; - come, ai sensi dell'art. 14 delle C.G.A.., con la sottoscrizione della polizza n.352/00017113, l'assicurata avesse espressamente rinunciato “ad ogni diritto nascente da eventuale altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio”; - come, al riguardo, non potesse neppure trovare applicazione la clausola di raccordo di cui alla seconda parte del primo cpv. dell'art.19 delle c.g.a., a norma del quale
“nell'eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il presente contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza”: ed, infatti, l'avvocato aveva Controparte_1 sottoscritto la precedente polizza n.352/00006581, con effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, ma - dopo il pagamento del premio annuale anticipato con scadenza
25.5.2012 - la professionista assicurata non aveva più saldato i premi relativi alla suddetta polizza, per le annualità successive, ragione per cui la “nuova” e successiva polizza n.352/00017113 non aveva sostituito, senza soluzione di continuità, la precedente polizza nr. 352/00006581, con conseguente periodo di scopertura fra le due polizze dal 25.05.2013 al 16.12.2014;
2) che, in base all'art. 5 delle C.G.A., la copertura assicurativa, tutt'al più, avrebbe potuto riguardare unicamente le perdite patrimoniali involontariamente causate, con esclusione quindi degli invocati danni non patrimoniali e del rimborso degli onorari professionali;
inoltre, incombeva
7 all'assicurato l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi informativi di cui all'art. 17 della C.G.A., pena la sospensione della copertura assicurativa;
3) che, infine, la garanzia era prestata nell'ambito del massimale pattuito pari ad € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con uno scoperto per ciascun sinistro pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00; inoltre, era configurabile la violazione del patto di gestione della lite di cui all'art. 12 delle C.G.A.;
4) che, nel merito del contestato inadempimento professionale, si riportava alle difese svolte dall'assicurata, chiedendo innanzitutto la sospensione della causa, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione giudizio d'appello e dell'ulteriore causa incardinata ai fini dell'accertamento dell'usucapione;
5) che, in ogni caso, non risultava provato alcun danno causalmente collegato con l'asserita negligenza professionale dell'avvocato Invero - come correttamente Controparte_1 rilevato nella sentenza di primo grado - la vendita dell'immobile de quo da parte della sig.ra
[...] al sig. e poi l'ulteriore vendita da quest'ultimo in favore dell'attrice Per_1 Controparte_8 non avevano prodotto alcun effetto, a causa dell'omessa trascrizione Parte_1 dell'acquisto mortis causa da parte della sig.ra quindi, il contestato errore Persona_1 professionale non aveva avuto alcuna rilevanza causale con la perdita della lite da parte dell'attrice atteso che quest'ultima non avrebbe mai validamente acquistato il diritto Parte_1 di proprietà sull'immobile di Roma, via San Girolamo n.11, così come non avrebbe mai validamente acquistato il relativo diritto il suo dante causa, sig. , per mancanza Controparte_7 di continuità nelle trascrizioni;
inoltre, l'immobile de quo non era neppure usucapibile dell'attrice se non computando il relativo termine a far data dalla pubblicazione del Parte_1 testamento olografo avvenuta in data 21.11.2011, in quanto - anteriormente a detto momento - non era configurabile il requisito dell'altruità della proprietà del bene;
6) che, anche con riferimento alla decadenza dall'eccezione di prescrizione, difettava il nesso causale tra il contestato errore processuale e la perdita della lite. Infatti, nel testamento olografo della sig.ra rinvenuto dai nipoti e nell'abitazione Persona_2 CP_5 Controparte_6 della di loro madre, sig.ra subito dopo il decesso di quest'ultima, intervenuto il Persona_1
30.12.2010, il nipote era stato istituito quale legatario, diritto quest'ultimo non Controparte_5 soggetto né ad accettazione né a prescrizione;
7) che, infine, i danni invocati dall'attrice non erano né provati né dovuti e, comunque, risultavano eccessivi e sproporzionati.
Alla prima udienza di comparizione del 14.09.2016, le Parti si riportavano alle rispettive difese e contestazioni ed, all'esito, in accoglimento della richiesta avanzata dalla convenuta e dalla
8 Compagnia di Assicurazione, ex art. 295 c.p.c., veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. n. 3544/15, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nr 24417/2014, depositata in data 26.11.2014, con cui l'attrice era stata dichiarata decaduta, ex art. 167 c.p.c., dalle proposte Parte_1 eccezioni di prescrizione e di usucapione ed, invece, era stata accolta la domanda attorea, accertandosi la validità del testamento olografo del 23.08.1973 della de cuius e, Persona_2 per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore dell'immobile di Via San Girolamo Controparte_5
11.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 26.5.2020, l'attrice Parte_1 dando atto dell'intervenuta definizione, con sentenza n. 1488/2020, pubblicata il 27.2.2020, del giudizio instaurato presso la Corte di Appello, iscritto al R.G. n. 2544/15, ha chiesto la prosecuzione della causa, con contestuale concessione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Richiesta un'integrazione documentale, attestante l'irrevocabilità della sentenza n. 1488/2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma a definizione del giudizio R.G. n. 3544/15, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 12.2.2021, l'attrice ha depositato “certificato di non proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1488/2020 emessa dalla Corte di
Appello di Roma”, ragione per cui, con ordinanza dell'8.3.2021, è stata fissata l'udienza del
13.10.2021 per la prosecuzione del giudizio, con termine fino al 31.5.2021 per la notifica alle controparti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione.
Alla successiva udienza cartolare del 13.10.2021, la convenuta e Controparte_1 la Compagnia di Assicurazione hanno insistito, preliminarmente, sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'ulteriore giudizio nr. 36351/2015 RGAC, volto all'accertamento dell'usucapione dell'appartamento e conclusosi in primo grado con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 11.05.2016.
Quindi, la causa è stata rinviata sempre per i medesimi incombenti ex art. 183 c.p.c. e per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
All'udienza del 23.11.2021, depositata ulteriore documentazione attestante il passaggio in giudicato dell'ordinanza dell'11.05.2016, le Parti hanno contestato la legittimazione all'intervento volontario eseguito da (costituitosi in data 12.10.2021, per ottenere il Controparte_5 soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie derivanti dalla sentenza nr 24417/2014, depositata in data 26.11.2014, passata in giudicato e mai onorata dall'attrice); quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. riguardante
9 esclusivamente la questione preliminare afferente la legittimazione attiva dell'intervenuto volontario eseguito da . Controparte_5
Alla successiva udienza del 05.04.2022, su richiesta congiunta delle Parti, la causa è stata rinviata per la verifica in ordine alla rinuncia dell'intervenuto nonché per la Controparte_5 decisione su tutte le istanze delle Parti.
All'udienza cartolare dell'11.05.2022, stante l'intervenuta rinuncia agli atti e conforme accettazione delle altre Parti, è stata dichiara l'estinzione parziale della causa limitatamente alla sola posizione del terzo intervenuto con spese compensate;
inoltre, su richieste delle Controparte_5
Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'articolo 183, comma VI c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie.
All'udienza del 07.12.2022, sono state rigettate tutte le prove orali avanzate dalle Parti e, quindi, la causa è stata rinviata per un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 21.03.2023, è stata avanzata, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa della causa, successivamente non accettata dall'attrice, con articolata motivazione.
Quindi, con ordinanza del 15.09.2023, ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle Parti e riservata ogni decisione sulle complesse e problematiche questioni prospettate dalle
Parti, è stata disposta CTU estimativa, onde stabilire il valore dell'immobile oggetto di causa al momento del rilascio forzoso dello stesso, nominandosi, quale ausiliario, l'architetto Per_4
[...]
Conferito l'incarico peritale all'udienza del 10.10.2023 e disposta un'integrazione della CTU con ordinanza del 24.04.2024, alla successiva udienza del 21.05.2024, acquisita la relazione tecnica d'ufficio definitiva e rigettate tutte le ulteriori istanze delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza cartolare del 18.09.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tutte le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
quindi, la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., concedendosi alle Parti – ex art. 190 c.p.c., - termine abbreviato di nr. 20 giorni (decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori nr. 20 giorni per eventuali memorie di replica.
* * *
Venendo all'esame della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice Parte_1 si deve rilevare, innanzitutto, come risulti incontestato (e, comunque, documentalmente dimostrato)
l'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta, avvocato CP_1
10 , la quale – incaricata della difesa dell'attrice nell'ambito della causa civile di primo grado CP_1 promossa, davanti al Tribunale di Roma, dal di lei AN (volta ad ottenere, a Controparte_5 titolo di petitio hereditatis ovvero di rivendica di legato, la restituzione dell'appartamento attico, sito in Roma, via San Girolamo nr. 11, int. 13) – si è costituita nel giudizio tardivamente, solo in data 15.10.2012, oltre i termini perentori di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente pronuncia di decadenza dalle proposte eccezioni di prescrizione e di usucapione.
Invero, la suddetta causa civile, promossa dal AN è stata definita Controparte_5 con la sentenza nr. 24417/2014 (depositata in data 26.11.2014, confermata in appello con la sentenza nr. 1488/2020 ed oramai passata in giudicato), con cui l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato decaduta, ex art.167 c.p.c., dalle proposte eccezioni di Parte_1 prescrizione e di usucapione, ha invece accolto la domanda attorea (qualificandola come azione di rivendica del legato ex art. 649 cod. civ.), accertando la validità del testamento olografo del
23.08.1973 della de cuius e, per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore e legatario Persona_2
dell'immobile suddetto di Via San Girolamo nr. 11, condannando infine la Controparte_5 al rilascio dell'appartamento de quo nonché al pagamento della somma di Parte_1
€ 50.000,00, equitativamente stabilita, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene in questione, oltre alle spese di causa.
In particolare, - quanto alla questione relativa alla natura dell'eccezione di usucapione (se in senso stretto ovvero in senso lato) ed alla conseguente operatività o meno delle preclusioni processuali nel caso dei cosiddetti diritti autodeterminati (come quello di proprietà vantato dal AN ) – la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (nr. 12689/2024) Controparte_5 che si tratta di “un'eccezione in senso stretto soggetta al termine fissato per la proposizione di tali eccezioni” (v., tra molte, Cass. Sez. 2, n.25107/2023; Cass. Sez. 2, n.27246/2023, in motivazione,
Cass. Sez. 2, 27/08/2019, n. 21716; Cass. Sez. 2, 19/05/2015, n. 10206 e Cass. 30/06/2017, n.16279 relative alla disciplina anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Cass. Sez. 6- 2, 4 marzo 2020, n. 6009; Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272).
In ogni caso, l'avvocato avrebbe dovuto costituirsi Controparte_1 tempestivamente in giudizio per evitare che il Tribunale, in adesione all'orientamento prevalente di legittimità, dichiarasse l'assistita decaduta dall'eccezione in questione. Parte_1
A fronte del suddetto inadempimento professionale (come detto, non oggetto di contestazione), la questione centrale del presente giudizio attiene al c.d. giudizio controfattuale e, cioè, alla verifica della valenza eziologica della negligenza posta in essere dal difensore, in quanto - secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione - “la responsabilità dell'avvocato
11 non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Cass. nr. 15032/2021); ed ancora: “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività parzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale dell'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e
l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile”
(cfr. Cass. nr. 25112/2017).
Procedendo, dunque, ad effettuare il giudizio controfattuale, occorre verificare se, nel caso concreto, – ipotizzandosi come effettivamente tenuta la condotta doverosa omessa (e, cioè, ipotizzandosi come tempestivamente sollevata l'eccezione di usucapione) – la domanda proposta dall'attore (di restituzione, ex art 533 e/od ex art. 649 cod. civ., Controparte_5 dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11) sarebbe stata o meno verosimilmente rigettata, tenuto conto anche del fatto che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Al riguardo, ai fini dell'esatta valutazione di tale complessa e problematica questione, si deve premettere, da un punto di vista fattuale, che:
- l'attrice unitamente ai germani e , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 sono i figli di coniugata nata il [...]; a sua volta, era Persona_1 Pt_1 Persona_1
l'unica figlia di nata in data [...]; Persona_2
- che alla morte della di lei madre avvenuta in data 08.07.1981, ha Persona_1 Persona_2 presentato dichiarazione di successione, indicando se stessa quale unica erede legittima, non essendo stato rinvenuto alcun testamento olografo (cfr. dichiarazione di successione in atti);
- che, in considerazione di tale chiamata all'eredità, ha (apparentemente) acquistato, Persona_1 iure successionis, la proprietà dell'appartamento in contesa, sito in Roma, via San Girolamo n.11,
(piano attico, con annessa cantina), unica proprietà immobiliare della de cuius;
- che, in realtà, così come successivamente accertato dalla sentenza nr. 24417/2014 (passata in giudicato), la successione di era retta dal testamento olografo del 23.08.1973 (la Persona_2 cui validità non è stata oggetto di specifica contestazione), con cui la de cuius, tra l'altro, aveva
12 legato la proprietà dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11 all'unico nipote maschio,
[...]
; CP_5
- che, nelle more del rinvenimento e della pubblicazione del testamento olografo suddetto (avvenuta in data 22.11.2011) e del conseguente accertamento giudiziale (instaurato nel gennaio 2012),
[...]
nella sua qualità di (apparente) erede legittima della madre, con rogito del 03.05.1983, Per_1 vendeva a (all'epoca del fatto, convivente more uxorio della figlia Controparte_7 [...]
e poi divenutone il coniuge) il suddetto appartamento di via San Girolamo nr. 11, con Parte_1 atto regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma al nr. 25938 del registro particolare (cfr. rogiti in atti, nota di trascrizione e visure immobiliari); in particolare, secondo la tesi di Parte convenuta, la suddetta compravendita dissimulerebbe o un'interposizione fittizia di persona (per essere l'effettiva compratrice la stessa attrice come Parte_1 desumibile dal contenuto delle controdichiarazioni in atti rese da e da Persona_1 P_
nonché dall'avvenuto rilascio, contestualmente al rogito in questione, di una procura
[...] irrevocabile a vendere, da parte del formale acquirente;
cfr. doc. nn.rr. 11 e 12 Controparte_7 allegati alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. di Parte convenuta) ovvero una donazione
(nulla per vizio di forma) della madre in favore della figlia (come Parte_1 desumibile dalla mancanza di qualsiasi tracciamento riguardante il presunto pagamento del prezzo di compravendita e dal contenuto del promemoria della germana datato Controparte_6
11.07.2011; cfr. allegato nr. 9 della memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c., della stessa Parte attrice);
- che, a sua volta, il predetto , a distanza di circa nr. 16 anni, con rogito notaio Controparte_7 del 06.07.1999, trasferiva formalmente la proprietà del medesimo bene Persona_3 immobile all'attrice divenuta - nel frattempo - sua coniuge, ed anche detto Parte_1 acquisto veniva regolarmente trascritto, presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, in data 21.07.1999, rep, particolare l/696 (cfr. documentazione in atti); in particolare, a tale atto, partecipava, quale venditrice, la stessa (acquirente) facendo Parte_1 valere la suddetta procura speciale irrevocabile a vendere rilasciatagli, fin dal 03.05.1983, dal coniuge;
Controparte_7
- che, all'esito del giudizio petitorio instaurato nel 2012, la suddetta compravendita del 03.05.1983 e quella successiva del 06.07.1999, in forza di quanto previsto dall'art. 534, comma 3, cod. civ., sono risultate inopponibili al legatario , in quanto l'erede apparente non Controparte_5 Persona_1 aveva mai trascritto la propria accettazione ereditaria;
ed, infatti, - così come rilevato anche nella sentenza nr. 24417/2014 (confermata in appello ed orami definitiva) - la vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove
13 manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, c.c.), non è opponibile all'erede vero e/o al legatario vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa (cfr. Cass. nr. 11305/2012 e nr.
5225/1980).
Da un punto di vista giuridico, si deve osservare che, affinché sia configurabile il possesso ad SU della proprietà di beni immobili, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile; che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass n. 29594/2021); che, ai fini dell'usucapione, è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23849); che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass. 13153/2021); che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, comma 1, c.c., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto (vale a dire, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ovvero per tolleranza del titolare del diritto), in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad SU (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26984); che, quindi, la prova del possesso utile ad usucapire deve essere rigorosa con particolare riferimento al momento iniziale del possesso ed alle modalità con cui esso si è manifestato esteriormente, in modo da renderlo incompatibile con i diritti del proprietario;
che proprio la difficoltà di provare il possesso per ogni momento della sua durata giustifica le presunzioni di cui agli artt. 1142 e 1143 cod. civ.; che l'art. 1143 cod. civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso (cfr. Cass nr.
19501/2015); che il titolo di acquisto della proprietà, ove trascritto, può rilevare ai fini della prova
14 della data d'inizio del possesso “ad SU”, quale situazione fattuale (cfr. pag. nr. 9 della motivazione di Cass nr. 21726/2019), in quanto la trascrizione del titolo astrattamente idoneo vale come “interversio possessionis” nei confronti dell'effettivo proprietario e dei terzi.
Dunque, in tema di presunzione di possesso utile ad SU, l'art. 1141, comma 1, c.c. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore;
così, ad esempio, in un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una
"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad SU", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24637). L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. civ., sez. II,
16 maggio 2006, n. 11403; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 1999, n. 4701).
Nello specifico, per quel che rileva in relazione alla vicenda oggetto di causa, si deve evidenziare:
a) che, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, cod civ., deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (cfr. Cass nr. 15369/2022): dunque, ai fini dell'usucapione, occorre dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; tuttavia quest'ultimo elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ed, in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante
15 un titolo (nella specie, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
b) che la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace e/o nullo, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" (cfr. Cass nr. 9566/2024 e nr. 17388/2021); così, ad esempio, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (cfr. Cass 9566/2024);
c) che, secondo l'orientamento consolidato e pacifico della Corte di Cassazione, “l'art. 1141 del cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di una causa proveniente da un terzo – per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente – oppure
l'opposizione del detentore contro il possessore;
opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che stragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, e cioè a colui per conto del quale la cosa era detenuta, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria. È stato parimenti affermato più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini;
ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi (v. le sentenze 29 luglio
2004, n. 14395, 4 giugno 2013, n. 14115, e l'ordinanza 17 giugno 2021, n. 17388).
Orbene, - applicandosi, al caso di specie, i suddetti consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione - si deve innanzitutto rilevare come, in ordine al possesso ad SU vantato dall'attrice, sia sostanzialmente incontestato il requisito del “corpus” e, cioè, il fatto che la abbia costantemente abitato nell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, Parte_1 trasferendovi anche la propria residenza familiare, a partire del 03.05.1983 (data di acquisto dell'immobile ad opera del coniuge ) e rimanendovi fino al forzoso rilascio del Controparte_7 bene stesso, avvenuto in data 09.06.2022 (cfr., ad esempio, pag. nr. 4 della seconda memoria ex art. 16 183, 6 comma, c.p.c., con cui la convenuta ha riconosciuto Controparte_1 testualmente: “vero è anche che la sig.ra ha abitato quell'immobile dal 1983, quando si è Pt_1 sposata con , fino al giugno 2022, data del rilascio coattivo)”; in altri termini, Controparte_7 non è contestata la circostanza che l'attrice, a far data dal 03.05.1983, abbia esercitato, sulla cosa, un potere di fatto pacifico, non clandestino e continuato, protrattosi, almeno fino al 2012, allorquando è stata introdotta, dal AN , l'azione volta ad ottenere, ex artt. Controparte_5
533- 649 cod. civ., la restituzione dell'appartamento in contesa.
Del resto, lo stesso AN , nel promuovere l'azione giudiziale in Controparte_5 questione, aveva espressamente riconosciuto che la sorella fin dal 1985, si Parte_1 era trasferita ad abitare nell'immobile suddetto (cfr. pag. nn.rr. 2, 10 ed 11 della citazione); inoltre, il rilascio forzoso del bene è avvenuto in danno dell'attrice la quale aveva mantenuto le chiavi dell'appartamento (cfr. verbale di rilascio del 09.06.2022); ed ancora, la è Parte_1 stata condannata, con la sentenza inter partes nr. 24417/2014 (oramai definitiva), al pagamento di un'indennità di € 50.000,00, proprio per l'occupazione illegittima dell'appartamento de quo; dal certificato storico di residenza in atti del 16.09.2022, emerge che l'attrice ha abitato nell'appartamento in questione, trasferendovi la propria residenza, a far data dall'08.12.1984; in data 11.10.1999, il Tribunale di Roma – in sede di separazione dei coniugi - ha provveduto ad assegnare la casa familiare di via San Girolamo Emiliani nr. 11 in Roma a Parte_1
(cfr. allegato nr. 19 della memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. della convenuta).
Dunque, il requisito del “corpus” risulta pacifico ex art. 115 c.p.c. e, comunque, dimostrato dai concordanti elementi sopra indicati.
Maggiormente problematica e sfuggente è la prova del requisito soggettivo dell'”animus rem sibi habendi".
Al riguardo, si deve sottolineare che, quantomeno a far data dall'atto di compravendita del
06.07.1999, regolarmente trascritto (con cui l'attrice ha formalmente acquistato la proprietà del bene dal coniuge), si è verificata una condizione tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, essendo intervenuto il mutamento del titolo, per causa proveniente da un terzo, tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente” (cfr. Cass nr. 9566/2024 già citata); in particolare, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della convenuta, non rileva che la precedente formale compravendita del 03.05.1983 (di acquisto del bene da parte del coniuge P_
) dissimulasse un'interposizione fittizia in favore della stessa
[...] Parte_1 ovvero una donazione in suo favore da parte della madre (nulla per difetto di forma), in quanto –
17 come detto – la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace e/o nullo, risulta comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" (cfr. Cass 9566/2024); del resto, ex art. 1143 cod. civ., gravava sul AN l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del Controparte_5 bene fosse stata conseguita dalla sorella a titolo di mera tolleranza ovvero a Parte_1 titolo di detenzione, mentre alcun elemento è stato allegato al riguardo;
in ogni caso, l'avvenuta trascrizione del titolo astrattamente idoneo (la compravendita del 06.07.1999) ha rappresentato un elemento idoneo a determinare la “interversio possessionis” nei confronti dell'effettivo proprietario
( ) e dei terzi. Controparte_5
In definitiva, sulla base delle ragioni fin qui espresse, ricostruita esattamente l'intrigata vicenda processuale e rivedendo compiutamente tutte le complesse problematiche indicate in sede di proposta ex art. 185 bis c.p.c., deve ritenersi che – ove tempestivamente dedotta dalla convenuta, avvocato – l'eccezione di usucapione abbreviata (art. 1159 cod. civ.) Controparte_1 sarebbe stata verosimilmente accolta nell'ambito del giudizio promosso dal , in Controparte_5 quanto ne risultavano configurabili tutti i relativi presupposti e, precisamente,:
a) il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (la compravendita del 06.07.1999), con acquisto avvenuto a “non domino” e, cioè, dal coniuge (in quanto Controparte_7
l'effettivo proprietario risultava essere il AN , in forza della successione Controparte_5 testamentaria dalla nonna;
in particolare, il titolo di cui all'art. 1159 cod. civ. è Persona_2 quello che, in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento e al conseguente acquisto immediato del diritto;
b) il possesso ad usucapionen esercitato sul bene in questione dalla per Parte_1 oltre nr. 10 anni, quantomeno a partire dal 06.07.1999 e fino al gennaio 2012 (data d'introduzione del giudizio petitorio ad opera del AN ); Controparte_5
c) la trascrizione del titolo, elemento richiesto dall'art. 1159 cod. civ. ed idoneo a determinare la manifestazione esteriore (la “interversio possessionis”) nei confronti dell'effettivo proprietario e dei terzi;
in altri termini, il , anche consultando i pubblici registri immobiliari, ben Controparte_5 avrebbe potuto evincere che il (pacifico) potere di fatto esercitato dalla sorella sull'appartamento in questione era conforme al titolo trascritto e, quindi, corrispondente ad un possesso ad SU.
Nello specifico, non rileva neppure il pregiudizio sofferto dal chiamato testamentario per via dell'ignoranza dell'esistenza del testamento a suo favore, trattandosi di un impedimento di mero fatto, che quindi non produce né sospensione né interruzione dei termini di prescrizione. Viceversa
“l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto
18 impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio (come nell'ipotesi dei figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte dei genitore, per i quali il termine decennale di prescrizione per
l'accettazione dell'eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro "status", Cass. 19-10-1993 n. 10333), e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto”;
d) la buona fede dell'acquirente intesa nel senso di ignoranza di ledere il Parte_1 diritto altrui e, cioè, quello vantato dal AN , effettivo proprietario del bene Controparte_5 in forza del testamento olografo della nonna materna Persona_2
Al riguardo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'altrui diritto è quello vantato dal titolare che abbia trasmesso la disponibilità materiale della cosa al possessore, ma anche quello vantato dal titolare estraneo all'apprensione materiale della cosa da parte del possessore;
che la buona fede non deve concepirsi in modo positivo, quale credenza di non ledere altrui, essendo sufficiente che si ignori di commettere la lesione;
in altre parole, l'usucapiente deve aver posseduto il bene nella convinzione di esserne il proprietario, pur non essendolo effettivamente: tale convinzione deve però essere scevra da colpa grave (“qui intelligit alienum se possidere, mala fide possidet”: “chi sa di possedere la cosa d'altri, possiede in mala fede”); che la buona fede, ex art.1147 cod. civ., si presume e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto, non occorre che perduri per tutta la durata del possesso: infatti, la “mala fides superveniens non nocet”; che la buona fede costituisce oggetto di presunzione iuris tantum e può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (cfr. Cass 9063/2024), ma tale presunzione non è vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede
(cfr. Cass nr. 6648/2020).
Nel caso di specie, secondo la tesi di Parte convenuta, circostanze contrarie alla presunzione di buona fede del possesso vantato dall'attrice sarebbero rappresentate: - dal fatto che tutti i nipoti erano a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo della nonna, così come asseritamente dimostrato dal contenuto della citazione del 2012 (pag. 2), dal “promemoria” del 13.07.2011, a firma apparente della terza germana dal contenuto delle annotazioni manoscritte Controparte_6
(sub note 4 e 7) ed apposte della stessa in calce all'atto di citazione del Parte_1
2012 (notificatole dal fratello); - dalle “simulazioni ed i passaggi di proprietà posti in essere
19 proprio per cercare di consolidare l'acquisto e camuffare una sorta di buona fede a posteriori, ignara del vizio originario”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può ritenersi superata la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ., in quanto:
- la germana ha disconosciuto integralmente il “promemoria” del 13.07.2011 ed i Controparte_6 fatti ivi riportati (cfr. sentenza di rigetto della revocazione nr. 1352/2022, allegato sub nr. 2 della memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. di Parte attrice) e, quindi, si tratta di un atto privo di qualsivoglia valore, anche indiziario;
- dal contenuto delle annotazioni manoscritte da (in calce all'atto di Parte_1 citazione del 2012), non emerge, in quale momento (anno), la stessa sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo della nonna (ed, in particolare, se in data precedente ovvero successiva alla compravendita del 06.07.1999, dato che la malafede sopravvenuta non rileverebbe) né se fosse a conoscenza del contenuto di tale testamento e, quindi, delle effettive volontà della de cuius di lasciare l'appartamento de quo all'unico nipote maschio;
in particolare, nelle note nr. 4 e nr. 7, l'attrice si limita genericamente ad affermare che il testamento “lo aveva sempre avuto lui”, riferito al AN e che l'asserito ritrovamento, nei giorni immediatamente Controparte_5 successivi al decesso della di loro madre sarebbe stato solo una messa in scena;
per Persona_1 di più, le affermazioni contenute in tali annotazioni non appaiono neppure attendibili e veritiere (ma indotte solo dalla volontà di difendersi dalla domanda azionata dal AN), non risultando – altrimenti - plausibile il comportamento tenuto dal AN il quale, pur in Controparte_5 possesso del testamento olografo della nonna con cui gli era stato legato in proprietà l'unico rilevante cespite immobiliare, avrebbe inopinatamente atteso, per ben nr. 30 anni (dal 1983 al
2012), per reclamarne la proprietà e chiederne la restituzione alla sorella, con il rischio di perderne la proprietà per usucapione;
- le prove orali (per testi e per interpello), dedotte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. sono, da un lato, inammissibili, perché aventi ad oggetto circostanze generiche e prive di qualsivoglia riferimento temporale (“vero che lei, sua madre ed i suoi fratelli e CP_5
eravate da tempo a conoscenza delle disposizioni testamentarie del 1973 della nonna CP_6
”); dall'altro lato, non rilevanti ai fini della decisione, in quanto comunque non Persona_2 idonee a dimostrare che l'attrice fosse effettivamente a conoscenza del contenuto del lascito testamentario della nonna in favore del AN né provano se tale eventuale conoscenza fosse stata già acquisita al tempo della compravendita del 06.07.1999 (perché, come detto, la mala fede successiva non rileverebbe);
20 - le premesse dell'atto di citazione di (secondo cui la nonna materna avrebbe Controparte_5 reso edotte la figlia ed i nr. 3 nipoti della propria volontà di lasciare all'appartamento all'unico nipote maschio;
cfr. pag. 2) costituiscono mere affermazioni difensive, prive di concreta valenza probatoria;
peraltro, nella stessa premessa, si aggiunge che, successivamente, alla morte di
[...]
quel testamento non venne più alla luce;
Per_2
- la simulazione dell'atto di compravendita del 03.05.1983 (di apparente acquisto del bene da parte del coniuge ) non costituisce un elemento univoco ed idoneo a dimostrare la Controparte_7 malafede dell'attrice (e, cioè, la sua asserita conoscenza del lascito Parte_1 testamentario del bene in favore del AN ), ben potendo trovare una Controparte_5 plausibile spiegazione alternativa in una necessità di natura fiscale e/o debitoria ovvero anche nella semplice volontà della madre di donare l'appartamento in questione (bene di cui era Persona_1 convita essere proprietaria in forza della successiva legittima da alla figlia Persona_2
(eventualmente anche in danno dei futuri diritti ereditari del figlio Parte_1 legittimario ); peraltro, anche nell'ipotesi in cui la dissimulazione della Controparte_5 compravendita sia stata posta in essere nel sospetto dell'esistenza del testamento olografo della nonna, si tratterebbe comunque di una circostanza non idonea al superamento della presunzione di buona fede che, come sopra osservato, non può essere vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede (cfr. Cass nr. 6648/2020); peraltro, proprio l'asserita necessità di ricorrere ad una compravendita simulata sta a dimostrare che né né la figlia avevano la disponibilità del testamento olografo Persona_1 Parte_1 suddetto, in quanto – in tal caso – al fine di evitare, in radice, il rischio di una possibile rivendica del AN , sarebbe stato sufficiente ed agevole distruggere il testamento e non Controparte_5 conservarlo per oltre nr. 30 anni nella loro abitazione;
- l'eventuale dubbio che avrebbe potuto avere l'attrice circa l'esistenza (ed il contenuto) di un testamento olografo in favore del AN sarebbe comunque del tutto scemato Controparte_5 con il decorso del tempo e, precisamente, con il decorso di quasi nr. 20 anni, dal momento del decesso della nonna (avvenuto in data 08.07.1981) alla data del formale acquisto dell'appartamento con conseguente possesso ad SU (avvenuto, come detto, con la compravendita datata
06.07.1999);
In definitiva, all'esito del giudizio controfattuale, deve ritenersi che, nel caso di specie, fossero configurabili tutti i presupposti dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., ragione per cui – ove la convenuta si fosse costituita tempestivamente in Controparte_1
21 giudizio - la domanda petitoria proposta da (ex art. 649 cod. civ..) sarebbe stata, Controparte_5 del tutto verosimilmente, neutralizzata dalla suddetta eccezione di usucapione, in quanto – in caso di legato di cosa determinata – pur essendo l'acquisto del diritto immediato (si che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell'apertura della successione, immediatamente e recta via, indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria) - il diritto di accettare, pur non soggetto a prescrizione, può estinguersi per l'usucapione della cosa legata da parte di un terzo (cfr.
Cass nr. 5982/2013).
Con riferimento al quantum debeatur, risulta pertanto dimostrato che, qualora il difensore avesse tempestivamente dedotto l'eccezione di usucapione, l'attrice del Parte_1 tutto verosimilmente, non sarebbe stata costretta a rilasciare l'appartamento al fratello, ma ne avrebbe potuto mantenere il possesso e la proprietà.
Dunque, la prima voce di danno configurabile è rappresentata dal valore economico dell'immobile perduto dall'attrice, perché dovuto rilasciare al AN.
Al riguardo, è stata disposta apposita CTU estimativa, svolta dall'arch. la Persona_4 quale, pur non avendo potuto accedere all'interno dell'appartamento (non nella disponibilità attuale delle Parti), ha comunque potuto eseguire l'incarico, procedendo alla stima del bene, tenuto conto delle condizioni generali dello stabile (avente un buon livello di decoro urbano e normale condizione manutentiva e di conservazione), delle caratteristiche e del valore della zona urbana
(“Monteverde”, richiesta dal mercato commerciale romano e ben collegata), della superficie catastale dell'immobile e della relativa classificazione (Categoria A/3, Classe 4, zona censuaria 4;
Consistenza 8,5 vani;
superfice Totale: mq 166; escluse aree scoperte mq. 157. Rendita € 1.799,85; ubicazione via San Girolamo Emiliani 11; interno 13 piano s. 1 5° e 6°, con annessi cantina, soffitta e box).
Nel procedere alla stima, il CTU ha poi adottato il corretto metodo sintetico/comparativo, considerando le quotazioni OMI e del BIR (Borsino Immobiliare Romano), confrontando altresì il risultato ottenuto con nr. 6 diversi annunci di vendita di unità immobiliari similari, tratti dal sito
“Immobiliare.it” (All. M), calcolando per ciascun annuncio il valore a mq. dell'appartamento messo in vendita.
Nello specifico, il CTU, con riferimento alle quotazioni BIR, ha adottato quella relativa alla prima fascia (pari ad € 2.550,00 al mq), in quanto - come specificato dallo stesso listino (All. G pag.
21) - per stabilire la fascia di appartenenza dell'immobile, bisogna fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche estrinseche del bene da stimare;
quanto alle quotazioni OMI, l'ausiliario, pur ritenendo (attese le caratteristiche della zona urbana ed il livello di finiture) che per lo stabile in cui
è ubicato l'immobile sarebbe stata più adeguata la categoria catastale A/2 (abitazioni civili)
22 piuttosto che la A/3 (abitazioni di tipo economico), è rimasto, prudenzialmente, nell'ambito di quest'ultima categoria, sia pure adottando la quotazione più alta tra quelle indicate dall'OMI per quest'ultimo tipo di abitazioni, ossia € 3.500,00 al mq, ottenendo poi una media fra le due quotazioni (€ 2.550 + € 3.500) pari ad € 3.025,00 al mq;
infine, considerato che le quotazioni OMI
e del BIR sono, in genere, più basse del reale mercato immobiliare, ha ritenuto di aumentare del
10% l'importo a mq determinato, arrivando a € 3.328,00 a mq.: pertanto, con una superficie catastale di mq. 166 x € 3.328, ha indicato un valore di stima di € 552.448,00, quale più prossimo a quello di mercato al giugno 2022; tale valore è poi risultato inferiore (anche se paragonabile) con quello delle nr. 6 compravendite prese a confronto;
aggiungendo da ultimo il valore del box di mq.
17, corrispondente ad € 45.900,00, si è arrivati ad un valore dell'intero compendio immobiliare:
Appartamento € 552.448,00; box € 45.900,00 = € 598.348,00, valore intero compendio a giugno
2022.
Le sopra indicate conclusioni della CTU risultano precise, attendibili (in quanto fondate su validi criteri di stima), tengono conto della superficie castale e dello stato di manutenzione (ivi compreso quello del lastrico solare) e del buon livello delle finiture dello stabile, delle caratteristiche della zona urbana, ma – ovviamente – risentono dell'impossibilità di verifica del livello di manutenzione interna dell'appartamento, delle condizioni delle relative dotazioni/impianti nonché di calcolo esatto delle effettive superfici utili e commerciali (“Non avendo potuto il CTU accedere nelle unità immobiliari che costituiscono il compendio oggetto di Causa, non potrà fornire delle stesse nessuna descrizione esaustiva;
né potrà fornire le superfici utili da cui derivare quindi le superfici commerciali”; cfr. pag. nr. 5 della relazione).
Orbene, stante l'impossibilità di verifica delle condizioni intrinseche dell'appartamento (con un corretto calcolo anche della superficie commerciale) e tenuto conto della possibile variazione delle quotazioni del mercato immobiliare, si ritiene corretto, ex art. 1226 cod. civ., adottare una riduzione pari a circa il 20% rispetto al valore indicato dal CTU e, quindi, determinare equitativamente un danno pari ad € 480.000,00; in particolare, nel procedere a tale riduzione equitativa, non si è potuto neppure tenere conto della documentazione prodotta dal difensore dell'attrice con la nota telematica del 04.10.2023 (riguardante le condizioni dell'appartamento), trattandosi di documentazione tardiva ed inutilizzabile che avrebbe dovuto essere prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Una seconda voce di danno è rappresentata dall'importo di € 50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile, al cui pagamento l'attrice è stata condannata con la sentenza del Tribunale di Roma nr 24417/2014; una terza voce di danno corrisponde alle spese di causa, pari ad € 4.000,00 (oltre accessori), di cui sempre alla predetta sentenza. In particolare, pur
23 trattandosi di danno futuro (e, cioè, di somme non ancora corrisposte dall'attrice in favore del AN), deve ritenersi che, del tutto verosimilmente, la sarà tenuta a tale Parte_1 pagamento, stante l'esistenza, a suo carico, di un titolo giudiziale definitivo e stante le iniziative recuperatorie (anche giudiziali) già poste in essere dal AN (il quale era Controparte_5 anche intervenuto, nell'ambito del presente giudizio, proprio al fine di cercare di ottenere il pagamento delle somme liquidate, in suo favore, con la predetta sentenza nr. 24417/2024).
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori voci di danno reclamate dall'attrice, in quanto:
a) con riferimento alle diverse spese giudiziali sopportate (ivi comprese quelle per l'appello), si tratta della conseguenza di autonome iniziative giudiziarie, intraprese dall'attrice Parte_1 per cercare di contrastare, senza un valido supporto giuridico, le oramai incontrovertibili
[...] pretese del AN: si tratta, quindi, di un danno non legato da un nesso di causa diretto ed immediato con il contestato inadempimento professionale;
b) con riferimento alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, asseritamente corrisposto al difensore, a titolo di onorari professionali, occorre evidenziare, da un lato, come l'attrice non abbia dimostrato di avere corrisposto tale somma;
dall'altro lato, come – in ogni caso -, in assenza di specifica domanda di risoluzione contrattuale, non sia possibile ottenere la restituzione del compenso versato al professionista (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21230/2009 e Cass. Civ. sent. n.
6911/2018); in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, "nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela" (Cass.,
10/07/2018, n.18086; Cass., n. 6886 del 24/03/2014; n. 29218 del 06/12/2017; n. 6926 del
08/05/2012; n. 6009 del 17/04/2012,; n. 23820 del 24/11/2010; n. 23273 del 27/10/2006; n. 11103 del 11/06/2004; n. 5496 del 17/04/2002; n. 644 del 23/01/1999);
c) con riferimento al danno non patrimoniale per il grave stato depressivo insorto a causa dell'inadempimento professionale e della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi), è sufficiente osservare come l'attrice abbia omesso di allegare qualsivoglia concreto elemento probatorio a supporto (se non un unico certificato del Dipartimento Salute Mentale ASL Roma D del 22.10.2025 che attesta semplicemente generiche “difficoltà piscologiche collegate alle relazioni familiari”, oltre alla prescrizione saltuaria, nel corso degli anni, di “Liposom Forte”, un farmaco neurolettico) mentre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re
24 ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n.7471/2012; Cass. ord. 24/9/2013 n.21865); del resto, il danno psichico è per sua natura sfuggente e multifattoriale, e, quindi, richiede una prova maggiormente rigorosa delle conseguenze pregiudizievoli subite in dipendenza del fatto illecito: ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, “in mancanza di elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell'onere della prova gravante sul danneggiato. (Cass. sent. n. 7639 del 2015).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, – a fronte dell'accertato inadempimento professionale posto in essere dal difensore e verificato positivamente il giudizio controfattuale – la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito,: a) della somma di € Parte_1
480.000,00, per la perdita dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11; b) della somma di €
50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile;
c) della somma di €
4.000,00 (oltre accessori), quale spese di soccombenza nella causa di primo grado, conclusa con la sentenza nr. 24417/2014.
Sulla predetta somma di € 480.000,00, riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di danno patrimoniale per la perdita della casa, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione
25 monetaria”.
Nel caso di specie, applicandosi gli interessi legali su tale somma di € 480.000,00, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita (dal 09.06.2022, data del rilascio dell'appartamento) e fino al 31.07.2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 570.368,56; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Con riferimento alle ulteriori voci di danno riconosciute, trattandosi di danno futuro, non devono essere computati gli interessi e la rivalutazione per ritardato pagamento.
Da ultimo, rimane da esaminare la domanda di manleva e garanzia, azionata dalla convenuta, avvocato nei confronti della propria Compagnia di Controparte_1
Assicurazione per la responsabilità civile, “ in forza della polizza nr. Controparte_2
352/00017113, in regime di “claims made”, con effetto dal 16.12.2014 al 16.12.2019 (allegato 3).
Al riguardo, la Compagnia di Assicurazione ha contestato l'operatività temporale della polizza azionata, evidenziando come, in base all'art. 7 della C.G.A. (“Inizio e termine della garanzia”), la copertura assicurativa valesse solo “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a Parte_3 condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno nr. 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione; - come, nel caso di specie, il contestato errore professionale si fosse asseritamente verificato con la tardiva costituzione in giudizio avvenuta in data 15.10.2012 e, quindi, rientrasse nel periodo di copertura assicurativa retroattiva;
come, però, l'attrice avesse presentato la Parte_1 prima richiesta di risarcimento, in forma stragiudiziale, con pec del 25.2.2015 (all.4); come, pertanto, a fronte dell'errore commesso dall'avvocato in periodo di Controparte_1 retroattività del contratto di assicurazione (15.10.2012), la prima richiesta danni fosse stata presentata in data 25.02.2015, allorquando non erano ancora trascorsi i nr. 6 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione (16.12.2014), con conseguente inoperatività temporale della polizza de qua, ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..
Orbene, le diverse contestazioni sollevate dalla convenuta in Controparte_1 ordine alla validità ed efficacia di tale clausola assicurativa risultano prive di concreto fondamento, in quanto:
a) la clausola in questione non assume carattere vessatorio e, comunque, è stata specificamente approvata per iscritto (cfr. la polizza, allegato sub 3 della Compagnia);
26 b) l'evento dannoso non può ritenersi coperto dalla precedente polizza nr. 352/00006581, avente effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, in quanto tale garanzia operava sempre in regime di “claims made”, mentre – nel caso di specie – come sopra indicato, la prima richiesta all'Assicurata risulta essere quella presentata dall'attrice in data 25.02.2025, allorquando il periodo di validità della polizza in questione era già spirato da tempo;
c) la nullità della clausola è stata prospettata in modo del tutto generico e vago, senza tenere conto dell'orientamento oramai consolidato espresso dalla Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite) secondo cui le clausole “claims made” sono ritenute valide e meritevoli di tutela;
non si considerano vessatorie, riguardando la delimitazione non del rischio, ma dell'oggetto della garanzia;
il controllo di meritevolezza in concreto, di cui all'art. 1322, comma 1, cod. civ., può arrivare a modificare la clausola per riportarla al modello legale, ma non può, in ogni caso, portare alla trasformazione di una polizza operante in regime di “claims made” in una operante in regime di “loss occurrence” (cfr. Cass. 5299/2021, 8616/2923 e 5164/2024, Cass. nr. 29437/2024,
9861/2025, etc.); in particolare, il giudice che rileva “la nullità della clausola claims made, potenzialmente squilibrata, non può dar luogo a una trasformazione della stessa, nella diversa clausola, ex art. 1917 c.c., loss occurrence, ma è tenuto a integrare il contratto in base a quanto stabilito dall'art. 1419, c. 2 c.c., quindi, riportando il negozio in equilibrio “secondo ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto”, in quanto il contratto non può essere modificato dal giudice di merito, al punto di arrivare alla realizzazione di un diverso assetto contrattuale, basato su di uno schema negoziale, non voluto dai contraenti” (cfr. Cass. n. 5259/2021).
In definitiva, non può addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono.
Nel caso di specie, non si pone un problema di copertura retroattiva (in quanto, come sopra osservato, l'evento rientra nel periodo di copertura retroattività triennale).
La clausola assicurativa in questione (in base alla quale, a fronte di una durata quadriennale della copertura e con una retroattività triennale, è previsto un limitato periodo di carenza, pari a nr. 6 mesi, richiedendosi, per la sola copertura retroattiva, che la richiesta sia presentata per la prima volta all'Assicurato almeno nr. 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione) - tenuto conto anche dell'entità contenuta del premio assicurativo (pari ad € 750,00 annui) e del valore del massimale per sinistro (€ 500.000,00) - non viene a determinare un assetto negoziale del tutto inadeguato e
27 squilibrato in favore della Compagnia, tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto voluto inter partes;
d) non può trovare neppure applicazione la clausola di raccordo di cui alla seconda parte del primo cpv. dell'art. 19 delle c.g.a., a norma del quale “nell'eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il presente contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza”: ed, infatti, l'avvocato aveva sottoscritto la precedente polizza Controparte_1
n.352/00006581, con effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, ma - dopo il pagamento del premio annuale anticipato con scadenza 25.5.2012 - la professionista assicurata non risulta avere più saldato i premi relativi alla suddetta polizza, per le annualità successive (cfr. quietanze in atti relative al solo 2011 ed al solo 2012), ragione per cui la “nuova” e successiva polizza n.352/00017113 non ha sostituito, senza soluzione di continuità, la precedente polizza nr.
352/00006581, con conseguente periodo di scopertura fra le due polizze dal 25.05.2013 al
16.12.2014 (cfr. e-mail in atti del 22.07.2026, allegata alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI,
c.p.c. della Compagnia).
In definitiva, non ravvisandosi alcun profilo di nullità-inefficacia della clausola in questione, non può essere accolta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta, avvocato nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione per la Controparte_1 responsabilità civile, stante l'inoperatività temporale della polizza azionata ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (nello scaglione di valore compreso fra € 520.001,00 ed €
1.000.000,00), applicandosi i criteri medi di cui al D.M. 55/2014.
In particolare, ex art. 93 c.p.c., occorre disporre il pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato Carmen Peronace, dichiaratasi procuratrice antistataria, limitatamente però alla sola attività professionale svolta dal predetto difensore (fase istruttoria e fase decisionale), in quanto la precedente attività (fase di studio e fase introduttiva) risulta essere stata espletata da altro difensore a cui è poi subentrata, solo in corso di giudizio, l'avvocato Carmen Peronace.
Con riferimento alla domanda di manleva, tenuto conto dell'orientamento contrastante in giurisprudenza (anche in sede di legittimità; cfr. Cass nr. 8894/2020) in tema di validità delle clausole “claims made” (orientamento venutosi a consolidare solo di recente), appare corretto, ex art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa fra l'Assicurata
[...]
e la terza chiamata in garanzia “ CP_1 Controparte_2
28 Le spese della CTU, liquidate come da decreto in pari data, vista la soccombenza, vengono poste definitivamente a carico della convenuta, avvocato Controparte_1
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e con la chiamata in garanzia di Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: Controparte_2
1) accerta e dichiara che la convenuta, avvocato non ha eseguito, in Controparte_1 modo diligente e corretto, il mandato professionale conferitole dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito,: Parte_1
a) della somma di € 570.368,56, per la perdita dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11;
b) della somma di € 50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile;
c) della somma di € 4.000,00 (oltre accessori), quale spese di soccombenza nella causa di primo grado, conclusa con la sentenza nr. 24417/2014, il tutto con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice Parte_1
4) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 29.193,00, oltre Parte_1 spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento, ex art. 93 c.p.c., – limitatamente all'importo di € 21.547,00 – direttamente in favore dell'avvocato Carmen Peronace, dichiaratasi procuratrice antistataria;
5) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico della convenuta
Controparte_1
6) rigetta la domanda di manleva e garanzia proposta dalla convenuta Controparte_1 nei confronti della terza chiamata “ Controparte_2
7) dichiara, infine, integralmente compensate le spese di causa fra la convenuta CP_1
e la terza chiamata “
[...] Controparte_2
Roma, 05.09.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 78244 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, promossa da
nata a [...], il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta, difesa ed assistita dall'Avv.to Carmen Peronace (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Giacomo Giri nr. 3, nello e presso lo C.F._2 studio del difensore, il tutto in forza della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore depositata in data 12.02.2021.
- Attrice - nei confronti di
nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Rosaria Campolieti
( ) e Christian Mattioli Bertacchini ( ), entrambi del C.F._4 CodiceFiscale_5
Foro di Modena, con studio in Modena Via Cesare Battisti n.5, elettivamente domiciliata nello e presso lo studio dei difensori, il tutto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 23.09.2021.
- Convenuta –
e con la chiamata in garanzia di
“ (C.F.: ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_2 P.IVA_1
Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato
e Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. Controparte_3 Controparte_4
1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, nello e presso lo studio dell'Avv. Stefano
Rossi del Foro di Roma (C.F.: che la rappresenta e difende giusta procura C.F._6 generale alle liti allegata in atti.
- Terza chiamata in garanzia -
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Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale da responsabilità professionale dell'avvocato: tardiva costituzione in giudizio e decadenza dall'eccezione di usucapione di bene immobile.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del
18.09.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 03.12.2015, ha chiesto Parte_1 accertarsi la responsabilità professionale dell'avvocato per avere Controparte_1 quest'ultima eseguito, in maniera negligente, il mandato professionale conferitole, riguardante la difesa nella causa civile di primo grado promossa, davanti al Tribunale di Roma, dal di lei fratello
(volta ad ottenere, a titolo di petitio hereditatis ovvero di rivendica di legato, la Controparte_5 restituzione dell'appartamento, sito in Roma, via San Girolamo nr. 11, piano attico, con annessa cantina ed autorimessa) e, precisamente, per essersi la convenuta Controparte_1 costituita in giudizio tardivamente, oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente decadenza dalle proposte eccezioni di prescrizione e di usucapione;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al Parte_1 Controparte_1 risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) da lei subiti – anche quale mera perdita di chance - in conseguenza del suddetto inadempimento professionale, danni costituiti: a) dalla perdita dell'appartamento suddetto (propria abitazione da oltre nr. 30 anni); b) dalla somma pari ad € 50.000,00, liquidata in favore del AN, a titolo di indennità di occupazione;
c) dalle spese legali affrontate nei diversi giudizi civili intrapresi per far fronte alla grave negligenza posta in essere dalla convenuta;
d) dagli onorari professionali versati al proprio difensore, pari ad €
7.000,00; e) dal danno non patrimoniale per il patema d'animo ed il grave stato depressivo insorti a causa della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi ivi contenuti) che aveva dovuto rilasciare al fratello.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, l'attrice ha Parte_1 dedotto:
2 1) che essa unitamente ai germani e Parte_2 Controparte_5 CP_6
, erano i figli di coniugata nata il [...]; a sua volta,
[...] Persona_1 Pt_1 [...] era l'unica figlia di nata in data [...]; Per_1 Persona_2
2) che alla morte della di lei madre avvenuta in data 08.07.1981, Persona_1 Persona_2 aveva presentato dichiarazione di successione, indicando se stessa quale unica erede legittima, non essendo stato rinvenuto alcun testamento olografo;
in considerazione di tale chiamata all'eredità e della conseguente accettazione, (madre di essa attrice) aveva acquisito, iure Persona_1 successionis, la proprietà dell'appartamento sito in Roma, via San Girolamo n.11 (piano attico, con annessa autorimessa), unica proprietà immobiliare della de cuius; successivamente Persona_1 con rogito del 03.05.1983, aveva venduto a (all'epoca del fatto, convivente Controparte_7 more uxorio di essa ed, in seguito, divenutone il coniuge) il suddetto Parte_1 appartamento;
l'acquisto era stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma al nr. 25938 del registro particolare;
a sua volta, il predetto P_
, a distanza di circa nr. 16 anni, con atto a rogito notaio del
[...] Persona_3
06.07.1999, aveva trasferito la proprietà del medesimo bene immobile ad essa Parte_1
divenuta - nel frattempo - sua coniuge, ed anche detto acquisto era stato regolarmente
[...] trascritto, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, in data 21.07.1999, rep, particolare l/696;
3) che, dunque, essa aveva posseduto, uti domini, l'appartamento di via Parte_1
San Girolamo nr. 11 dal 1999 fino al 2014 e, prima di lei, il suo dante causa , Controparte_7 per un possesso ultraventennale, continuato, pacifico ed ininterrotto;
4) che, tuttavia, nei giorni immediatamente successivi la morte di avvenuta in data Persona_1
10.12.2010, e (fratello e sorella di essa attrice) avevano Controparte_5 Controparte_6 rinvenuto, all'interno dell'abitazione della di loro madre, una busta sigillata, contenente il testamento olografo, datato 23.08.1973, della nonna materna la quale, Persona_2 nell'esprimere le sue volontà post mortem, previa elencazione di tutti i beni ad essa appartenenti, aveva diviso il suo patrimonio fra la figlia ed i nr. 3 nipoti, assegnando all'unico Persona_1 nipote maschio, , la proprietà dell'appartamento di Via San Girolamo nr. 11 e dei Controparte_5 relativi arredi, unico cespite immobiliare ereditario;
5) che, a seguito del rinvenimento della scheda testamentaria della de cuius Persona_2
l'avvocato Pizzi, legale di fiducia del AN aveva avviato con l'avvocato Controparte_5 una corrispondenza epistolare al fine di verificare una possibile Controparte_1 soluzione conciliativa della fattispecie. A seguito di tale corrispondenza, la convenuta aveva girato ad essa attrice una missiva dell'avvocato Pizzi datata 03.03.2011, con la quale appunto si era
3 avanzata un'ipotesi transattiva della vicenda. A fronte del contenuto di tale lettera, l'avvocato con e-mail dell'08.03.2011, le aveva consigliato testualmente: "Ritengo Controparte_1 garbata risposta negativa da parte mia";
6) che, in seguito, il AN , con atto di citazione notificato in data 19.01.2012, Controparte_5 aveva convenuto in giudizio essa davanti al Tribunale di Roma, affinché Parte_1 venisse dichiarato che la successione della de cuius (nonna materna) era retta dal Persona_2 testamento olografo del 23.08.1973 (pubblicato in data 21.11.2011) e che, quindi, venisse accertato, ex art. 649 cod. civ., il suo diritto di proprietà sull'appartamento di via San Girolamo nr. 11, con conseguente condanna di essa al rilascio del bene immobile in questione ed Parte_1 al pagamento della relativa indennità di occupazione;
7) che essa ricevuta la notifica di tale citazione, aveva prontamente Parte_1 contattato l'avvocato per affidarle la sua difesa in giudizio, Controparte_1 consegnandole tutta la documentazione necessaria per la relativa difesa. Ricevuto l'incarico,
l'avvocato aveva preparato le difese, rassicurandola sul buon esito della Parte_1 vicenda, a fronte delle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta e, cioè, la prescrizione dell'azione esercitata dal AN ed, in ogni caso, l'intervenuta Controparte_5 usucapione dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, in forza del possesso ultraventennale esercitato da essa sul bene in questione;
Parte_1
8) che, tuttavia, tali fondate eccezioni non avevano potuto trovare accoglimento, in quanto l'avvocato inspiegabilmente, si era costituita tardivamente in giudizio, Controparte_1 oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente decadenza da tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio. Ed, infatti, il giudizio in questione era stato definito con la sentenza nr
24417/2014, depositata in data 26.11.2014, con cui l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato essa decaduta, ex art.167 c.p.c., dalle proposte eccezioni di prescrizione e Parte_1 di usucapione, aveva accolto la domanda attorea, accertando la validità del testamento olografo del
23.08.1973 della de cuius e, per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore Persona_2 CP_5
dell'immobile di Via San Girolamo 11, condannando infine essa
[...] Parte_1 al rilascio dell'appartamento de quo nonché al pagamento della somma di € 50.000,00, equitativamente stabilita, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene in questione;
9) che essa dal momento in cui era venuta a conoscenza della sentenza Parte_1 sopra citata, che la spogliava della casa ove aveva trascorso gran parte della propria vita, era entrata in crisi depressiva, dovendosi quindi rivolgere ad apposite strutture mediche pubbliche per cercare di fronteggiare tale sua precaria condizione psico-fisica;
4 10) che, quanto al c.d. giudizio controfattuale, ove la convenuta avesse svolto diligentemente il proprio mandato difensivo, l'eccezione di usucapione avrebbe potuto agevolmente neutralizzare le ragioni poste a fondamento della domanda proposta dal AN , in quanto Controparte_5
l'accertamento, in capo ad essa attrice, di un possesso conforme ai requisiti di cui agli artt.
1158/1159 cod. civ. avrebbe senz'altro determinato l'inopponibilità dell'acquisto iure successionis vantato dal . Invero, alcun ostacolo avrebbe potuto essere frapposto da Controparte_5 controparte all'acquisto per usucapione, da parte di essa della proprietà Parte_1 dell'appartamento de quo; nello specifico, infatti, essa attrice - con rogito notarile del 06.07.1999, debitamente trascritto - aveva acquistato, in forza di un titolo astrattamente idoneo (vendita), la proprietà dell'immobile in questione dal coniuge;
quindi, dal luglio 1999 e fino Controparte_7 alla sentenza del Tribunale di Roma del 26.11.2014, essa attrice aveva goduto e posseduto il bene in questione in modo palese, interrotto e non contestato, adibendolo a propria casa familiare e provvedendo anche al pagamento di tutti i relativi oneri fiscali connessi alla proprietà; inoltre, al possesso ultradecennale derivante dall'acquisto in questione, poteva unirsi, ex art. 1146, comma 2 cod. civ., anche quello esercitato, in precedenza, dal proprio dante causa il Controparte_7 quale, a sua volta, aveva goduto del possesso del bene per averlo acquistato, in buona fede e sempre in forza di un titolo astrattamente idoneo (vendita), da con rogito notarile datato Persona_1
03.05.1983, titolo anche questo regolarmente trascritto. In definitiva, da un lato, risultavano configurabili tutti i presupposti per l'usucapione abbreviato ex art. 1159 cod. civ. ed, in particolare, quello dell'acquisto in buona fede, posto che essa attrice mai avrebbe potuto immaginare il venire alla luce, a distanza di oltre nr. 30 anni, di un testamento olografo con il quale si attribuiva il bene al fratello;
dall'altro lato, essa attrice, in base al combinato disposto degli artt. Controparte_5
1158 e 1146, comma 2, cod. civ., poteva, in ogni caso, unire al proprio possesso quello precedentemente esercitato dal dante causa , con conseguente configurabilità Controparte_7 anche del possesso ad SU ultraventennale di cui all'art. 1158 cod. civ;
11) che, sotto altro diverso profilo, ove l'avvocato avesse depositato Controparte_1 tempestivamente la comparsa di costituzione e risposta, sarebbe stata esaminata ed accolta anche la diversa eccezione di prescrizione. Ed, infatti, il AN non aveva accettato Controparte_5
l'eredità della nonna nel termine di nr. 10 anni dall'apertura della successione Persona_2
(avvenuta in data 08.07.1981), bensì tardivamente, solo nell'anno 2012, a nulla valendo il fatto che il testamento fosse venuto alla luce solo dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione;
12) che, in definitiva, essa aveva diritto ad ottenere, anche sotto forma di Parte_2 perdita di chance, il risarcimento di tutti i rilevanti danni (patrimoniali e non patrimoniali) da lei subiti a causa del grave inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta, avvocato
5 e, precisamente: a) il controvalore economico per la perdita Controparte_1 dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, adibito a propria abitazione per oltre nr. 30 anni;
b) la somma di € 50.000,00, liquidata in sentenza, in favore del AN , a titolo di Controparte_5 indennità di occupazione per tardivo rilascio del bene in questione;
c) le spese legali affrontate nei diversi giudizi civili che essa attrice aveva dovuto intraprendere per cercare di sterilizzare la grave negligenza posta in essere dall'avvocato d) gli onorari professionali Controparte_1 corrisposti al proprio difensore, pari ad € 7.000,00; e) il danno non patrimoniale per il patema d'animo ed il grave stato depressivo insorti a causa della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi) che aveva dovuto rilasciare al fratello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2061, si è regolarmente costituita in giudizio la convenuta contestando l'avversa domanda e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di “ ” Controparte_2 propria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile, per poter essere tenuta CP_2 indenne e manlevata da quest'ultima, in forza della polizza nr. 35200017113, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, l'avvocato ha dedotto: Controparte_1
1) che, in base alle stesse difese di controparte, emergeva, innanzitutto, come, da un lato, fosse stato proposto appello (RG nr. 3544/2015, prossima udienza 10.03.2017) avverso la sentenza sfavorevole di primo grado nr. 24417/2014 (depositata in data 26.11.2014), con cui l'attrice era stata dichiarata decaduta dalle eccezioni preliminari di prescrizione e di usucapione;
dall'altro lato, come fosse stato instaurato altro diverso e separato giudizio (nr. 36351/2015 RGAC), sempre dinnanzi al Tribunale di Roma, finalizzato a far accertare l'intervenuta usucapione del medesimo appartamento di via San
Girolamo nr. 11 da parte dell'attrice Parte_1
2) che, sulla base di tali circostanze, la valenza della riferita decadenza dall'eccezione di usucapione
(oggetto del contestato inadempimento professionale) era tutta da verificare anche alla luce dell'esito dei nr. 2 giudizi in questione;
3) che i danni pretesi da controparte erano, comunque, non configurabili, non provati, eccessivi e sproporzionati, con duplicazione di voci risarcitorie;
4) che, quindi, erano configurabili tutti i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.07.2016, si è costituita regolarmente nel giudizio la terza chiamata in garanzia “
[...]
contestando le avverse domande e deducendo: CP_2
6 1) che, quanto al rapporto assicurativo, la garanzia azionata dall'avvocato CP_1
, discendente dalla polizza nr. 352/00017113, in regime di “claims made”, con effetto dal
[...]
16.12.2014 al 16.12.2019 (allegato 3), era da ritenersi temporalmente inoperante. Al riguardo, infatti, occorreva considerare come: – in base all'art. 7 della C.G.A. (“Inizio e termine della garanzia”), la copertura assicurativa valesse solo “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a Parte_3 condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione; - come, nel caso di specie, il contestato errore professionale si fosse asseritamente verificato con la tardiva costituzione in giudizio avvenuta in data 15.10.2012, mentre l'attrice aveva Parte_1 poi presentato la prima richiesta di risarcimento, in forma stragiudiziale, con pec del 25.2.2015
(all.4); - come, a fronte dell'errore commesso dall'avvocato in periodo Controparte_1 di retroattività del contratto di assicurazione (15.10.2012), tuttavia, la prima richiesta danni fosse stata presentata in data 25.02.2015 (cfr. all.4), allorquando non erano ancora trascorsi i nr. 6 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione (16.12.2014), con conseguente inoperatività temporale della polizza de qua, ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..; - come, ai sensi dell'art. 14 delle C.G.A.., con la sottoscrizione della polizza n.352/00017113, l'assicurata avesse espressamente rinunciato “ad ogni diritto nascente da eventuale altra assicurazione precedentemente stipulata con la Società per il medesimo rischio”; - come, al riguardo, non potesse neppure trovare applicazione la clausola di raccordo di cui alla seconda parte del primo cpv. dell'art.19 delle c.g.a., a norma del quale
“nell'eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il presente contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza”: ed, infatti, l'avvocato aveva Controparte_1 sottoscritto la precedente polizza n.352/00006581, con effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, ma - dopo il pagamento del premio annuale anticipato con scadenza
25.5.2012 - la professionista assicurata non aveva più saldato i premi relativi alla suddetta polizza, per le annualità successive, ragione per cui la “nuova” e successiva polizza n.352/00017113 non aveva sostituito, senza soluzione di continuità, la precedente polizza nr. 352/00006581, con conseguente periodo di scopertura fra le due polizze dal 25.05.2013 al 16.12.2014;
2) che, in base all'art. 5 delle C.G.A., la copertura assicurativa, tutt'al più, avrebbe potuto riguardare unicamente le perdite patrimoniali involontariamente causate, con esclusione quindi degli invocati danni non patrimoniali e del rimborso degli onorari professionali;
inoltre, incombeva
7 all'assicurato l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi informativi di cui all'art. 17 della C.G.A., pena la sospensione della copertura assicurativa;
3) che, infine, la garanzia era prestata nell'ambito del massimale pattuito pari ad € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, con uno scoperto per ciascun sinistro pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 5.000,00; inoltre, era configurabile la violazione del patto di gestione della lite di cui all'art. 12 delle C.G.A.;
4) che, nel merito del contestato inadempimento professionale, si riportava alle difese svolte dall'assicurata, chiedendo innanzitutto la sospensione della causa, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione giudizio d'appello e dell'ulteriore causa incardinata ai fini dell'accertamento dell'usucapione;
5) che, in ogni caso, non risultava provato alcun danno causalmente collegato con l'asserita negligenza professionale dell'avvocato Invero - come correttamente Controparte_1 rilevato nella sentenza di primo grado - la vendita dell'immobile de quo da parte della sig.ra
[...] al sig. e poi l'ulteriore vendita da quest'ultimo in favore dell'attrice Per_1 Controparte_8 non avevano prodotto alcun effetto, a causa dell'omessa trascrizione Parte_1 dell'acquisto mortis causa da parte della sig.ra quindi, il contestato errore Persona_1 professionale non aveva avuto alcuna rilevanza causale con la perdita della lite da parte dell'attrice atteso che quest'ultima non avrebbe mai validamente acquistato il diritto Parte_1 di proprietà sull'immobile di Roma, via San Girolamo n.11, così come non avrebbe mai validamente acquistato il relativo diritto il suo dante causa, sig. , per mancanza Controparte_7 di continuità nelle trascrizioni;
inoltre, l'immobile de quo non era neppure usucapibile dell'attrice se non computando il relativo termine a far data dalla pubblicazione del Parte_1 testamento olografo avvenuta in data 21.11.2011, in quanto - anteriormente a detto momento - non era configurabile il requisito dell'altruità della proprietà del bene;
6) che, anche con riferimento alla decadenza dall'eccezione di prescrizione, difettava il nesso causale tra il contestato errore processuale e la perdita della lite. Infatti, nel testamento olografo della sig.ra rinvenuto dai nipoti e nell'abitazione Persona_2 CP_5 Controparte_6 della di loro madre, sig.ra subito dopo il decesso di quest'ultima, intervenuto il Persona_1
30.12.2010, il nipote era stato istituito quale legatario, diritto quest'ultimo non Controparte_5 soggetto né ad accettazione né a prescrizione;
7) che, infine, i danni invocati dall'attrice non erano né provati né dovuti e, comunque, risultavano eccessivi e sproporzionati.
Alla prima udienza di comparizione del 14.09.2016, le Parti si riportavano alle rispettive difese e contestazioni ed, all'esito, in accoglimento della richiesta avanzata dalla convenuta e dalla
8 Compagnia di Assicurazione, ex art. 295 c.p.c., veniva disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinnanzi alla Corte di Appello di Roma R.G. n. 3544/15, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza nr 24417/2014, depositata in data 26.11.2014, con cui l'attrice era stata dichiarata decaduta, ex art. 167 c.p.c., dalle proposte Parte_1 eccezioni di prescrizione e di usucapione ed, invece, era stata accolta la domanda attorea, accertandosi la validità del testamento olografo del 23.08.1973 della de cuius e, Persona_2 per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore dell'immobile di Via San Girolamo Controparte_5
11.
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 26.5.2020, l'attrice Parte_1 dando atto dell'intervenuta definizione, con sentenza n. 1488/2020, pubblicata il 27.2.2020, del giudizio instaurato presso la Corte di Appello, iscritto al R.G. n. 2544/15, ha chiesto la prosecuzione della causa, con contestuale concessione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
Richiesta un'integrazione documentale, attestante l'irrevocabilità della sentenza n. 1488/2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma a definizione del giudizio R.G. n. 3544/15, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 12.2.2021, l'attrice ha depositato “certificato di non proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1488/2020 emessa dalla Corte di
Appello di Roma”, ragione per cui, con ordinanza dell'8.3.2021, è stata fissata l'udienza del
13.10.2021 per la prosecuzione del giudizio, con termine fino al 31.5.2021 per la notifica alle controparti del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione.
Alla successiva udienza cartolare del 13.10.2021, la convenuta e Controparte_1 la Compagnia di Assicurazione hanno insistito, preliminarmente, sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'ulteriore giudizio nr. 36351/2015 RGAC, volto all'accertamento dell'usucapione dell'appartamento e conclusosi in primo grado con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 11.05.2016.
Quindi, la causa è stata rinviata sempre per i medesimi incombenti ex art. 183 c.p.c. e per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c..
All'udienza del 23.11.2021, depositata ulteriore documentazione attestante il passaggio in giudicato dell'ordinanza dell'11.05.2016, le Parti hanno contestato la legittimazione all'intervento volontario eseguito da (costituitosi in data 12.10.2021, per ottenere il Controparte_5 soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie derivanti dalla sentenza nr 24417/2014, depositata in data 26.11.2014, passata in giudicato e mai onorata dall'attrice); quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. riguardante
9 esclusivamente la questione preliminare afferente la legittimazione attiva dell'intervenuto volontario eseguito da . Controparte_5
Alla successiva udienza del 05.04.2022, su richiesta congiunta delle Parti, la causa è stata rinviata per la verifica in ordine alla rinuncia dell'intervenuto nonché per la Controparte_5 decisione su tutte le istanze delle Parti.
All'udienza cartolare dell'11.05.2022, stante l'intervenuta rinuncia agli atti e conforme accettazione delle altre Parti, è stata dichiara l'estinzione parziale della causa limitatamente alla sola posizione del terzo intervenuto con spese compensate;
inoltre, su richieste delle Controparte_5
Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'articolo 183, comma VI c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie.
All'udienza del 07.12.2022, sono state rigettate tutte le prove orali avanzate dalle Parti e, quindi, la causa è stata rinviata per un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 21.03.2023, è stata avanzata, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa della causa, successivamente non accettata dall'attrice, con articolata motivazione.
Quindi, con ordinanza del 15.09.2023, ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalle Parti e riservata ogni decisione sulle complesse e problematiche questioni prospettate dalle
Parti, è stata disposta CTU estimativa, onde stabilire il valore dell'immobile oggetto di causa al momento del rilascio forzoso dello stesso, nominandosi, quale ausiliario, l'architetto Per_4
[...]
Conferito l'incarico peritale all'udienza del 10.10.2023 e disposta un'integrazione della CTU con ordinanza del 24.04.2024, alla successiva udienza del 21.05.2024, acquisita la relazione tecnica d'ufficio definitiva e rigettate tutte le ulteriori istanze delle Parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'ultima udienza cartolare del 18.09.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tutte le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni (anche istruttorie), da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;
quindi, la causa è stata trattenuta a decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., concedendosi alle Parti – ex art. 190 c.p.c., - termine abbreviato di nr. 20 giorni (decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori nr. 20 giorni per eventuali memorie di replica.
* * *
Venendo all'esame della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice Parte_1 si deve rilevare, innanzitutto, come risulti incontestato (e, comunque, documentalmente dimostrato)
l'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta, avvocato CP_1
10 , la quale – incaricata della difesa dell'attrice nell'ambito della causa civile di primo grado CP_1 promossa, davanti al Tribunale di Roma, dal di lei AN (volta ad ottenere, a Controparte_5 titolo di petitio hereditatis ovvero di rivendica di legato, la restituzione dell'appartamento attico, sito in Roma, via San Girolamo nr. 11, int. 13) – si è costituita nel giudizio tardivamente, solo in data 15.10.2012, oltre i termini perentori di cui all'art. 167 c.p.c., con conseguente pronuncia di decadenza dalle proposte eccezioni di prescrizione e di usucapione.
Invero, la suddetta causa civile, promossa dal AN è stata definita Controparte_5 con la sentenza nr. 24417/2014 (depositata in data 26.11.2014, confermata in appello con la sentenza nr. 1488/2020 ed oramai passata in giudicato), con cui l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato decaduta, ex art.167 c.p.c., dalle proposte eccezioni di Parte_1 prescrizione e di usucapione, ha invece accolto la domanda attorea (qualificandola come azione di rivendica del legato ex art. 649 cod. civ.), accertando la validità del testamento olografo del
23.08.1973 della de cuius e, per l'effetto, la proprietà, in capo all'attore e legatario Persona_2
dell'immobile suddetto di Via San Girolamo nr. 11, condannando infine la Controparte_5 al rilascio dell'appartamento de quo nonché al pagamento della somma di Parte_1
€ 50.000,00, equitativamente stabilita, a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene in questione, oltre alle spese di causa.
In particolare, - quanto alla questione relativa alla natura dell'eccezione di usucapione (se in senso stretto ovvero in senso lato) ed alla conseguente operatività o meno delle preclusioni processuali nel caso dei cosiddetti diritti autodeterminati (come quello di proprietà vantato dal AN ) – la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (nr. 12689/2024) Controparte_5 che si tratta di “un'eccezione in senso stretto soggetta al termine fissato per la proposizione di tali eccezioni” (v., tra molte, Cass. Sez. 2, n.25107/2023; Cass. Sez. 2, n.27246/2023, in motivazione,
Cass. Sez. 2, 27/08/2019, n. 21716; Cass. Sez. 2, 19/05/2015, n. 10206 e Cass. 30/06/2017, n.16279 relative alla disciplina anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Cass. Sez. 6- 2, 4 marzo 2020, n. 6009; Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18322 del 27/06/2023, Rv. 668272).
In ogni caso, l'avvocato avrebbe dovuto costituirsi Controparte_1 tempestivamente in giudizio per evitare che il Tribunale, in adesione all'orientamento prevalente di legittimità, dichiarasse l'assistita decaduta dall'eccezione in questione. Parte_1
A fronte del suddetto inadempimento professionale (come detto, non oggetto di contestazione), la questione centrale del presente giudizio attiene al c.d. giudizio controfattuale e, cioè, alla verifica della valenza eziologica della negligenza posta in essere dal difensore, in quanto - secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione - “la responsabilità dell'avvocato
11 non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Cass. nr. 15032/2021); ed ancora: “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività parzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale dell'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e
l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile”
(cfr. Cass. nr. 25112/2017).
Procedendo, dunque, ad effettuare il giudizio controfattuale, occorre verificare se, nel caso concreto, – ipotizzandosi come effettivamente tenuta la condotta doverosa omessa (e, cioè, ipotizzandosi come tempestivamente sollevata l'eccezione di usucapione) – la domanda proposta dall'attore (di restituzione, ex art 533 e/od ex art. 649 cod. civ., Controparte_5 dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11) sarebbe stata o meno verosimilmente rigettata, tenuto conto anche del fatto che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Al riguardo, ai fini dell'esatta valutazione di tale complessa e problematica questione, si deve premettere, da un punto di vista fattuale, che:
- l'attrice unitamente ai germani e , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 sono i figli di coniugata nata il [...]; a sua volta, era Persona_1 Pt_1 Persona_1
l'unica figlia di nata in data [...]; Persona_2
- che alla morte della di lei madre avvenuta in data 08.07.1981, ha Persona_1 Persona_2 presentato dichiarazione di successione, indicando se stessa quale unica erede legittima, non essendo stato rinvenuto alcun testamento olografo (cfr. dichiarazione di successione in atti);
- che, in considerazione di tale chiamata all'eredità, ha (apparentemente) acquistato, Persona_1 iure successionis, la proprietà dell'appartamento in contesa, sito in Roma, via San Girolamo n.11,
(piano attico, con annessa cantina), unica proprietà immobiliare della de cuius;
- che, in realtà, così come successivamente accertato dalla sentenza nr. 24417/2014 (passata in giudicato), la successione di era retta dal testamento olografo del 23.08.1973 (la Persona_2 cui validità non è stata oggetto di specifica contestazione), con cui la de cuius, tra l'altro, aveva
12 legato la proprietà dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11 all'unico nipote maschio,
[...]
; CP_5
- che, nelle more del rinvenimento e della pubblicazione del testamento olografo suddetto (avvenuta in data 22.11.2011) e del conseguente accertamento giudiziale (instaurato nel gennaio 2012),
[...]
nella sua qualità di (apparente) erede legittima della madre, con rogito del 03.05.1983, Per_1 vendeva a (all'epoca del fatto, convivente more uxorio della figlia Controparte_7 [...]
e poi divenutone il coniuge) il suddetto appartamento di via San Girolamo nr. 11, con Parte_1 atto regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma al nr. 25938 del registro particolare (cfr. rogiti in atti, nota di trascrizione e visure immobiliari); in particolare, secondo la tesi di Parte convenuta, la suddetta compravendita dissimulerebbe o un'interposizione fittizia di persona (per essere l'effettiva compratrice la stessa attrice come Parte_1 desumibile dal contenuto delle controdichiarazioni in atti rese da e da Persona_1 P_
nonché dall'avvenuto rilascio, contestualmente al rogito in questione, di una procura
[...] irrevocabile a vendere, da parte del formale acquirente;
cfr. doc. nn.rr. 11 e 12 Controparte_7 allegati alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. di Parte convenuta) ovvero una donazione
(nulla per vizio di forma) della madre in favore della figlia (come Parte_1 desumibile dalla mancanza di qualsiasi tracciamento riguardante il presunto pagamento del prezzo di compravendita e dal contenuto del promemoria della germana datato Controparte_6
11.07.2011; cfr. allegato nr. 9 della memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c., della stessa Parte attrice);
- che, a sua volta, il predetto , a distanza di circa nr. 16 anni, con rogito notaio Controparte_7 del 06.07.1999, trasferiva formalmente la proprietà del medesimo bene Persona_3 immobile all'attrice divenuta - nel frattempo - sua coniuge, ed anche detto Parte_1 acquisto veniva regolarmente trascritto, presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, in data 21.07.1999, rep, particolare l/696 (cfr. documentazione in atti); in particolare, a tale atto, partecipava, quale venditrice, la stessa (acquirente) facendo Parte_1 valere la suddetta procura speciale irrevocabile a vendere rilasciatagli, fin dal 03.05.1983, dal coniuge;
Controparte_7
- che, all'esito del giudizio petitorio instaurato nel 2012, la suddetta compravendita del 03.05.1983 e quella successiva del 06.07.1999, in forza di quanto previsto dall'art. 534, comma 3, cod. civ., sono risultate inopponibili al legatario , in quanto l'erede apparente non Controparte_5 Persona_1 aveva mai trascritto la propria accettazione ereditaria;
ed, infatti, - così come rilevato anche nella sentenza nr. 24417/2014 (confermata in appello ed orami definitiva) - la vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, cod. civ., ove
13 manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, c.c.), non è opponibile all'erede vero e/o al legatario vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa (cfr. Cass. nr. 11305/2012 e nr.
5225/1980).
Da un punto di vista giuridico, si deve osservare che, affinché sia configurabile il possesso ad SU della proprietà di beni immobili, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile; che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass n. 29594/2021); che, ai fini dell'usucapione, è infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2018, n. 23849); che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (cfr. Cass. 13153/2021); che, quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, comma 1, c.c., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto (vale a dire, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ovvero per tolleranza del titolare del diritto), in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad SU (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26984); che, quindi, la prova del possesso utile ad usucapire deve essere rigorosa con particolare riferimento al momento iniziale del possesso ed alle modalità con cui esso si è manifestato esteriormente, in modo da renderlo incompatibile con i diritti del proprietario;
che proprio la difficoltà di provare il possesso per ogni momento della sua durata giustifica le presunzioni di cui agli artt. 1142 e 1143 cod. civ.; che l'art. 1143 cod. civ., secondo cui quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo, è ispirato alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l'acquisto del possesso (cfr. Cass nr.
19501/2015); che il titolo di acquisto della proprietà, ove trascritto, può rilevare ai fini della prova
14 della data d'inizio del possesso “ad SU”, quale situazione fattuale (cfr. pag. nr. 9 della motivazione di Cass nr. 21726/2019), in quanto la trascrizione del titolo astrattamente idoneo vale come “interversio possessionis” nei confronti dell'effettivo proprietario e dei terzi.
Dunque, in tema di presunzione di possesso utile ad SU, l'art. 1141, comma 1, c.c. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore;
così, ad esempio, in un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una
"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad SU", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2016, n. 24637). L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. civ., sez. II,
16 maggio 2006, n. 11403; Cass. civ., sez. II, 12 maggio 1999, n. 4701).
Nello specifico, per quel che rileva in relazione alla vicenda oggetto di causa, si deve evidenziare:
a) che, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, cod civ., deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (cfr. Cass nr. 15369/2022): dunque, ai fini dell'usucapione, occorre dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; tuttavia quest'ultimo elemento può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà ed, in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante
15 un titolo (nella specie, un contratto di comodato) che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale;
b) che la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace e/o nullo, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" (cfr. Cass nr. 9566/2024 e nr. 17388/2021); così, ad esempio, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (cfr. Cass 9566/2024);
c) che, secondo l'orientamento consolidato e pacifico della Corte di Cassazione, “l'art. 1141 del cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di una causa proveniente da un terzo – per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente – oppure
l'opposizione del detentore contro il possessore;
opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che stragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, e cioè a colui per conto del quale la cosa era detenuta, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria. È stato parimenti affermato più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini;
ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi (v. le sentenze 29 luglio
2004, n. 14395, 4 giugno 2013, n. 14115, e l'ordinanza 17 giugno 2021, n. 17388).
Orbene, - applicandosi, al caso di specie, i suddetti consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione - si deve innanzitutto rilevare come, in ordine al possesso ad SU vantato dall'attrice, sia sostanzialmente incontestato il requisito del “corpus” e, cioè, il fatto che la abbia costantemente abitato nell'appartamento di via San Girolamo nr. 11, Parte_1 trasferendovi anche la propria residenza familiare, a partire del 03.05.1983 (data di acquisto dell'immobile ad opera del coniuge ) e rimanendovi fino al forzoso rilascio del Controparte_7 bene stesso, avvenuto in data 09.06.2022 (cfr., ad esempio, pag. nr. 4 della seconda memoria ex art. 16 183, 6 comma, c.p.c., con cui la convenuta ha riconosciuto Controparte_1 testualmente: “vero è anche che la sig.ra ha abitato quell'immobile dal 1983, quando si è Pt_1 sposata con , fino al giugno 2022, data del rilascio coattivo)”; in altri termini, Controparte_7 non è contestata la circostanza che l'attrice, a far data dal 03.05.1983, abbia esercitato, sulla cosa, un potere di fatto pacifico, non clandestino e continuato, protrattosi, almeno fino al 2012, allorquando è stata introdotta, dal AN , l'azione volta ad ottenere, ex artt. Controparte_5
533- 649 cod. civ., la restituzione dell'appartamento in contesa.
Del resto, lo stesso AN , nel promuovere l'azione giudiziale in Controparte_5 questione, aveva espressamente riconosciuto che la sorella fin dal 1985, si Parte_1 era trasferita ad abitare nell'immobile suddetto (cfr. pag. nn.rr. 2, 10 ed 11 della citazione); inoltre, il rilascio forzoso del bene è avvenuto in danno dell'attrice la quale aveva mantenuto le chiavi dell'appartamento (cfr. verbale di rilascio del 09.06.2022); ed ancora, la è Parte_1 stata condannata, con la sentenza inter partes nr. 24417/2014 (oramai definitiva), al pagamento di un'indennità di € 50.000,00, proprio per l'occupazione illegittima dell'appartamento de quo; dal certificato storico di residenza in atti del 16.09.2022, emerge che l'attrice ha abitato nell'appartamento in questione, trasferendovi la propria residenza, a far data dall'08.12.1984; in data 11.10.1999, il Tribunale di Roma – in sede di separazione dei coniugi - ha provveduto ad assegnare la casa familiare di via San Girolamo Emiliani nr. 11 in Roma a Parte_1
(cfr. allegato nr. 19 della memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. della convenuta).
Dunque, il requisito del “corpus” risulta pacifico ex art. 115 c.p.c. e, comunque, dimostrato dai concordanti elementi sopra indicati.
Maggiormente problematica e sfuggente è la prova del requisito soggettivo dell'”animus rem sibi habendi".
Al riguardo, si deve sottolineare che, quantomeno a far data dall'atto di compravendita del
06.07.1999, regolarmente trascritto (con cui l'attrice ha formalmente acquistato la proprietà del bene dal coniuge), si è verificata una condizione tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, essendo intervenuto il mutamento del titolo, per causa proveniente da un terzo, tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente” (cfr. Cass nr. 9566/2024 già citata); in particolare, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della convenuta, non rileva che la precedente formale compravendita del 03.05.1983 (di acquisto del bene da parte del coniuge P_
) dissimulasse un'interposizione fittizia in favore della stessa
[...] Parte_1 ovvero una donazione in suo favore da parte della madre (nulla per difetto di forma), in quanto –
17 come detto – la "traditio" della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace e/o nullo, risulta comunque diretto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretta dall'"animus rem sibi habendi" (cfr. Cass 9566/2024); del resto, ex art. 1143 cod. civ., gravava sul AN l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del Controparte_5 bene fosse stata conseguita dalla sorella a titolo di mera tolleranza ovvero a Parte_1 titolo di detenzione, mentre alcun elemento è stato allegato al riguardo;
in ogni caso, l'avvenuta trascrizione del titolo astrattamente idoneo (la compravendita del 06.07.1999) ha rappresentato un elemento idoneo a determinare la “interversio possessionis” nei confronti dell'effettivo proprietario
( ) e dei terzi. Controparte_5
In definitiva, sulla base delle ragioni fin qui espresse, ricostruita esattamente l'intrigata vicenda processuale e rivedendo compiutamente tutte le complesse problematiche indicate in sede di proposta ex art. 185 bis c.p.c., deve ritenersi che – ove tempestivamente dedotta dalla convenuta, avvocato – l'eccezione di usucapione abbreviata (art. 1159 cod. civ.) Controparte_1 sarebbe stata verosimilmente accolta nell'ambito del giudizio promosso dal , in Controparte_5 quanto ne risultavano configurabili tutti i relativi presupposti e, precisamente,:
a) il titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (la compravendita del 06.07.1999), con acquisto avvenuto a “non domino” e, cioè, dal coniuge (in quanto Controparte_7
l'effettivo proprietario risultava essere il AN , in forza della successione Controparte_5 testamentaria dalla nonna;
in particolare, il titolo di cui all'art. 1159 cod. civ. è Persona_2 quello che, in astratto, se proveniente dal titolare, sarebbe sufficiente al trasferimento e al conseguente acquisto immediato del diritto;
b) il possesso ad usucapionen esercitato sul bene in questione dalla per Parte_1 oltre nr. 10 anni, quantomeno a partire dal 06.07.1999 e fino al gennaio 2012 (data d'introduzione del giudizio petitorio ad opera del AN ); Controparte_5
c) la trascrizione del titolo, elemento richiesto dall'art. 1159 cod. civ. ed idoneo a determinare la manifestazione esteriore (la “interversio possessionis”) nei confronti dell'effettivo proprietario e dei terzi;
in altri termini, il , anche consultando i pubblici registri immobiliari, ben Controparte_5 avrebbe potuto evincere che il (pacifico) potere di fatto esercitato dalla sorella sull'appartamento in questione era conforme al titolo trascritto e, quindi, corrispondente ad un possesso ad SU.
Nello specifico, non rileva neppure il pregiudizio sofferto dal chiamato testamentario per via dell'ignoranza dell'esistenza del testamento a suo favore, trattandosi di un impedimento di mero fatto, che quindi non produce né sospensione né interruzione dei termini di prescrizione. Viceversa
“l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto
18 impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio (come nell'ipotesi dei figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte dei genitore, per i quali il termine decennale di prescrizione per
l'accettazione dell'eredità decorre solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro "status", Cass. 19-10-1993 n. 10333), e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto”;
d) la buona fede dell'acquirente intesa nel senso di ignoranza di ledere il Parte_1 diritto altrui e, cioè, quello vantato dal AN , effettivo proprietario del bene Controparte_5 in forza del testamento olografo della nonna materna Persona_2
Al riguardo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'altrui diritto è quello vantato dal titolare che abbia trasmesso la disponibilità materiale della cosa al possessore, ma anche quello vantato dal titolare estraneo all'apprensione materiale della cosa da parte del possessore;
che la buona fede non deve concepirsi in modo positivo, quale credenza di non ledere altrui, essendo sufficiente che si ignori di commettere la lesione;
in altre parole, l'usucapiente deve aver posseduto il bene nella convinzione di esserne il proprietario, pur non essendolo effettivamente: tale convinzione deve però essere scevra da colpa grave (“qui intelligit alienum se possidere, mala fide possidet”: “chi sa di possedere la cosa d'altri, possiede in mala fede”); che la buona fede, ex art.1147 cod. civ., si presume e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto, non occorre che perduri per tutta la durata del possesso: infatti, la “mala fides superveniens non nocet”; che la buona fede costituisce oggetto di presunzione iuris tantum e può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi (cfr. Cass 9063/2024), ma tale presunzione non è vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede
(cfr. Cass nr. 6648/2020).
Nel caso di specie, secondo la tesi di Parte convenuta, circostanze contrarie alla presunzione di buona fede del possesso vantato dall'attrice sarebbero rappresentate: - dal fatto che tutti i nipoti erano a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo della nonna, così come asseritamente dimostrato dal contenuto della citazione del 2012 (pag. 2), dal “promemoria” del 13.07.2011, a firma apparente della terza germana dal contenuto delle annotazioni manoscritte Controparte_6
(sub note 4 e 7) ed apposte della stessa in calce all'atto di citazione del Parte_1
2012 (notificatole dal fratello); - dalle “simulazioni ed i passaggi di proprietà posti in essere
19 proprio per cercare di consolidare l'acquisto e camuffare una sorta di buona fede a posteriori, ignara del vizio originario”.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può ritenersi superata la presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ., in quanto:
- la germana ha disconosciuto integralmente il “promemoria” del 13.07.2011 ed i Controparte_6 fatti ivi riportati (cfr. sentenza di rigetto della revocazione nr. 1352/2022, allegato sub nr. 2 della memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. di Parte attrice) e, quindi, si tratta di un atto privo di qualsivoglia valore, anche indiziario;
- dal contenuto delle annotazioni manoscritte da (in calce all'atto di Parte_1 citazione del 2012), non emerge, in quale momento (anno), la stessa sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento olografo della nonna (ed, in particolare, se in data precedente ovvero successiva alla compravendita del 06.07.1999, dato che la malafede sopravvenuta non rileverebbe) né se fosse a conoscenza del contenuto di tale testamento e, quindi, delle effettive volontà della de cuius di lasciare l'appartamento de quo all'unico nipote maschio;
in particolare, nelle note nr. 4 e nr. 7, l'attrice si limita genericamente ad affermare che il testamento “lo aveva sempre avuto lui”, riferito al AN e che l'asserito ritrovamento, nei giorni immediatamente Controparte_5 successivi al decesso della di loro madre sarebbe stato solo una messa in scena;
per Persona_1 di più, le affermazioni contenute in tali annotazioni non appaiono neppure attendibili e veritiere (ma indotte solo dalla volontà di difendersi dalla domanda azionata dal AN), non risultando – altrimenti - plausibile il comportamento tenuto dal AN il quale, pur in Controparte_5 possesso del testamento olografo della nonna con cui gli era stato legato in proprietà l'unico rilevante cespite immobiliare, avrebbe inopinatamente atteso, per ben nr. 30 anni (dal 1983 al
2012), per reclamarne la proprietà e chiederne la restituzione alla sorella, con il rischio di perderne la proprietà per usucapione;
- le prove orali (per testi e per interpello), dedotte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI, c.p.c. sono, da un lato, inammissibili, perché aventi ad oggetto circostanze generiche e prive di qualsivoglia riferimento temporale (“vero che lei, sua madre ed i suoi fratelli e CP_5
eravate da tempo a conoscenza delle disposizioni testamentarie del 1973 della nonna CP_6
”); dall'altro lato, non rilevanti ai fini della decisione, in quanto comunque non Persona_2 idonee a dimostrare che l'attrice fosse effettivamente a conoscenza del contenuto del lascito testamentario della nonna in favore del AN né provano se tale eventuale conoscenza fosse stata già acquisita al tempo della compravendita del 06.07.1999 (perché, come detto, la mala fede successiva non rileverebbe);
20 - le premesse dell'atto di citazione di (secondo cui la nonna materna avrebbe Controparte_5 reso edotte la figlia ed i nr. 3 nipoti della propria volontà di lasciare all'appartamento all'unico nipote maschio;
cfr. pag. 2) costituiscono mere affermazioni difensive, prive di concreta valenza probatoria;
peraltro, nella stessa premessa, si aggiunge che, successivamente, alla morte di
[...]
quel testamento non venne più alla luce;
Per_2
- la simulazione dell'atto di compravendita del 03.05.1983 (di apparente acquisto del bene da parte del coniuge ) non costituisce un elemento univoco ed idoneo a dimostrare la Controparte_7 malafede dell'attrice (e, cioè, la sua asserita conoscenza del lascito Parte_1 testamentario del bene in favore del AN ), ben potendo trovare una Controparte_5 plausibile spiegazione alternativa in una necessità di natura fiscale e/o debitoria ovvero anche nella semplice volontà della madre di donare l'appartamento in questione (bene di cui era Persona_1 convita essere proprietaria in forza della successiva legittima da alla figlia Persona_2
(eventualmente anche in danno dei futuri diritti ereditari del figlio Parte_1 legittimario ); peraltro, anche nell'ipotesi in cui la dissimulazione della Controparte_5 compravendita sia stata posta in essere nel sospetto dell'esistenza del testamento olografo della nonna, si tratterebbe comunque di una circostanza non idonea al superamento della presunzione di buona fede che, come sopra osservato, non può essere vinta dall'allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l'esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede (cfr. Cass nr. 6648/2020); peraltro, proprio l'asserita necessità di ricorrere ad una compravendita simulata sta a dimostrare che né né la figlia avevano la disponibilità del testamento olografo Persona_1 Parte_1 suddetto, in quanto – in tal caso – al fine di evitare, in radice, il rischio di una possibile rivendica del AN , sarebbe stato sufficiente ed agevole distruggere il testamento e non Controparte_5 conservarlo per oltre nr. 30 anni nella loro abitazione;
- l'eventuale dubbio che avrebbe potuto avere l'attrice circa l'esistenza (ed il contenuto) di un testamento olografo in favore del AN sarebbe comunque del tutto scemato Controparte_5 con il decorso del tempo e, precisamente, con il decorso di quasi nr. 20 anni, dal momento del decesso della nonna (avvenuto in data 08.07.1981) alla data del formale acquisto dell'appartamento con conseguente possesso ad SU (avvenuto, come detto, con la compravendita datata
06.07.1999);
In definitiva, all'esito del giudizio controfattuale, deve ritenersi che, nel caso di specie, fossero configurabili tutti i presupposti dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., ragione per cui – ove la convenuta si fosse costituita tempestivamente in Controparte_1
21 giudizio - la domanda petitoria proposta da (ex art. 649 cod. civ..) sarebbe stata, Controparte_5 del tutto verosimilmente, neutralizzata dalla suddetta eccezione di usucapione, in quanto – in caso di legato di cosa determinata – pur essendo l'acquisto del diritto immediato (si che il passaggio della proprietà avviene nel momento dell'apertura della successione, immediatamente e recta via, indipendentemente dalle vicende della trasmissione ereditaria) - il diritto di accettare, pur non soggetto a prescrizione, può estinguersi per l'usucapione della cosa legata da parte di un terzo (cfr.
Cass nr. 5982/2013).
Con riferimento al quantum debeatur, risulta pertanto dimostrato che, qualora il difensore avesse tempestivamente dedotto l'eccezione di usucapione, l'attrice del Parte_1 tutto verosimilmente, non sarebbe stata costretta a rilasciare l'appartamento al fratello, ma ne avrebbe potuto mantenere il possesso e la proprietà.
Dunque, la prima voce di danno configurabile è rappresentata dal valore economico dell'immobile perduto dall'attrice, perché dovuto rilasciare al AN.
Al riguardo, è stata disposta apposita CTU estimativa, svolta dall'arch. la Persona_4 quale, pur non avendo potuto accedere all'interno dell'appartamento (non nella disponibilità attuale delle Parti), ha comunque potuto eseguire l'incarico, procedendo alla stima del bene, tenuto conto delle condizioni generali dello stabile (avente un buon livello di decoro urbano e normale condizione manutentiva e di conservazione), delle caratteristiche e del valore della zona urbana
(“Monteverde”, richiesta dal mercato commerciale romano e ben collegata), della superficie catastale dell'immobile e della relativa classificazione (Categoria A/3, Classe 4, zona censuaria 4;
Consistenza 8,5 vani;
superfice Totale: mq 166; escluse aree scoperte mq. 157. Rendita € 1.799,85; ubicazione via San Girolamo Emiliani 11; interno 13 piano s. 1 5° e 6°, con annessi cantina, soffitta e box).
Nel procedere alla stima, il CTU ha poi adottato il corretto metodo sintetico/comparativo, considerando le quotazioni OMI e del BIR (Borsino Immobiliare Romano), confrontando altresì il risultato ottenuto con nr. 6 diversi annunci di vendita di unità immobiliari similari, tratti dal sito
“Immobiliare.it” (All. M), calcolando per ciascun annuncio il valore a mq. dell'appartamento messo in vendita.
Nello specifico, il CTU, con riferimento alle quotazioni BIR, ha adottato quella relativa alla prima fascia (pari ad € 2.550,00 al mq), in quanto - come specificato dallo stesso listino (All. G pag.
21) - per stabilire la fascia di appartenenza dell'immobile, bisogna fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche estrinseche del bene da stimare;
quanto alle quotazioni OMI, l'ausiliario, pur ritenendo (attese le caratteristiche della zona urbana ed il livello di finiture) che per lo stabile in cui
è ubicato l'immobile sarebbe stata più adeguata la categoria catastale A/2 (abitazioni civili)
22 piuttosto che la A/3 (abitazioni di tipo economico), è rimasto, prudenzialmente, nell'ambito di quest'ultima categoria, sia pure adottando la quotazione più alta tra quelle indicate dall'OMI per quest'ultimo tipo di abitazioni, ossia € 3.500,00 al mq, ottenendo poi una media fra le due quotazioni (€ 2.550 + € 3.500) pari ad € 3.025,00 al mq;
infine, considerato che le quotazioni OMI
e del BIR sono, in genere, più basse del reale mercato immobiliare, ha ritenuto di aumentare del
10% l'importo a mq determinato, arrivando a € 3.328,00 a mq.: pertanto, con una superficie catastale di mq. 166 x € 3.328, ha indicato un valore di stima di € 552.448,00, quale più prossimo a quello di mercato al giugno 2022; tale valore è poi risultato inferiore (anche se paragonabile) con quello delle nr. 6 compravendite prese a confronto;
aggiungendo da ultimo il valore del box di mq.
17, corrispondente ad € 45.900,00, si è arrivati ad un valore dell'intero compendio immobiliare:
Appartamento € 552.448,00; box € 45.900,00 = € 598.348,00, valore intero compendio a giugno
2022.
Le sopra indicate conclusioni della CTU risultano precise, attendibili (in quanto fondate su validi criteri di stima), tengono conto della superficie castale e dello stato di manutenzione (ivi compreso quello del lastrico solare) e del buon livello delle finiture dello stabile, delle caratteristiche della zona urbana, ma – ovviamente – risentono dell'impossibilità di verifica del livello di manutenzione interna dell'appartamento, delle condizioni delle relative dotazioni/impianti nonché di calcolo esatto delle effettive superfici utili e commerciali (“Non avendo potuto il CTU accedere nelle unità immobiliari che costituiscono il compendio oggetto di Causa, non potrà fornire delle stesse nessuna descrizione esaustiva;
né potrà fornire le superfici utili da cui derivare quindi le superfici commerciali”; cfr. pag. nr. 5 della relazione).
Orbene, stante l'impossibilità di verifica delle condizioni intrinseche dell'appartamento (con un corretto calcolo anche della superficie commerciale) e tenuto conto della possibile variazione delle quotazioni del mercato immobiliare, si ritiene corretto, ex art. 1226 cod. civ., adottare una riduzione pari a circa il 20% rispetto al valore indicato dal CTU e, quindi, determinare equitativamente un danno pari ad € 480.000,00; in particolare, nel procedere a tale riduzione equitativa, non si è potuto neppure tenere conto della documentazione prodotta dal difensore dell'attrice con la nota telematica del 04.10.2023 (riguardante le condizioni dell'appartamento), trattandosi di documentazione tardiva ed inutilizzabile che avrebbe dovuto essere prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Una seconda voce di danno è rappresentata dall'importo di € 50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile, al cui pagamento l'attrice è stata condannata con la sentenza del Tribunale di Roma nr 24417/2014; una terza voce di danno corrisponde alle spese di causa, pari ad € 4.000,00 (oltre accessori), di cui sempre alla predetta sentenza. In particolare, pur
23 trattandosi di danno futuro (e, cioè, di somme non ancora corrisposte dall'attrice in favore del AN), deve ritenersi che, del tutto verosimilmente, la sarà tenuta a tale Parte_1 pagamento, stante l'esistenza, a suo carico, di un titolo giudiziale definitivo e stante le iniziative recuperatorie (anche giudiziali) già poste in essere dal AN (il quale era Controparte_5 anche intervenuto, nell'ambito del presente giudizio, proprio al fine di cercare di ottenere il pagamento delle somme liquidate, in suo favore, con la predetta sentenza nr. 24417/2024).
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori voci di danno reclamate dall'attrice, in quanto:
a) con riferimento alle diverse spese giudiziali sopportate (ivi comprese quelle per l'appello), si tratta della conseguenza di autonome iniziative giudiziarie, intraprese dall'attrice Parte_1 per cercare di contrastare, senza un valido supporto giuridico, le oramai incontrovertibili
[...] pretese del AN: si tratta, quindi, di un danno non legato da un nesso di causa diretto ed immediato con il contestato inadempimento professionale;
b) con riferimento alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, asseritamente corrisposto al difensore, a titolo di onorari professionali, occorre evidenziare, da un lato, come l'attrice non abbia dimostrato di avere corrisposto tale somma;
dall'altro lato, come – in ogni caso -, in assenza di specifica domanda di risoluzione contrattuale, non sia possibile ottenere la restituzione del compenso versato al professionista (cfr. Cass. Civ. sent. n. 21230/2009 e Cass. Civ. sent. n.
6911/2018); in particolare, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, "nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela" (Cass.,
10/07/2018, n.18086; Cass., n. 6886 del 24/03/2014; n. 29218 del 06/12/2017; n. 6926 del
08/05/2012; n. 6009 del 17/04/2012,; n. 23820 del 24/11/2010; n. 23273 del 27/10/2006; n. 11103 del 11/06/2004; n. 5496 del 17/04/2002; n. 644 del 23/01/1999);
c) con riferimento al danno non patrimoniale per il grave stato depressivo insorto a causa dell'inadempimento professionale e della perdita della propria abitazione (con tutti gli arredi), è sufficiente osservare come l'attrice abbia omesso di allegare qualsivoglia concreto elemento probatorio a supporto (se non un unico certificato del Dipartimento Salute Mentale ASL Roma D del 22.10.2025 che attesta semplicemente generiche “difficoltà piscologiche collegate alle relazioni familiari”, oltre alla prescrizione saltuaria, nel corso degli anni, di “Liposom Forte”, un farmaco neurolettico) mentre, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re
24 ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. n.7471/2012; Cass. ord. 24/9/2013 n.21865); del resto, il danno psichico è per sua natura sfuggente e multifattoriale, e, quindi, richiede una prova maggiormente rigorosa delle conseguenze pregiudizievoli subite in dipendenza del fatto illecito: ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, “in mancanza di elementi di prova allegati dalla parte (quali, per esempio, certificati di cure mediche in corso per la sofferenza psichica) la mera prospettazione di sintomatologia soggettiva rendeva la consulenza richiesta meramente perlustrativa e non rispettosa del principio dell'onere della prova gravante sul danneggiato. (Cass. sent. n. 7639 del 2015).
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, – a fronte dell'accertato inadempimento professionale posto in essere dal difensore e verificato positivamente il giudizio controfattuale – la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito,: a) della somma di € Parte_1
480.000,00, per la perdita dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11; b) della somma di €
50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile;
c) della somma di €
4.000,00 (oltre accessori), quale spese di soccombenza nella causa di primo grado, conclusa con la sentenza nr. 24417/2014.
Sulla predetta somma di € 480.000,00, riconosciuta in favore dell'attrice a titolo di danno patrimoniale per la perdita della casa, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995.
La rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”.
Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”.
In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta.
L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n.
1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione
25 monetaria”.
Nel caso di specie, applicandosi gli interessi legali su tale somma di € 480.000,00, rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita (dal 09.06.2022, data del rilascio dell'appartamento) e fino al 31.07.2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 570.368,56; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Con riferimento alle ulteriori voci di danno riconosciute, trattandosi di danno futuro, non devono essere computati gli interessi e la rivalutazione per ritardato pagamento.
Da ultimo, rimane da esaminare la domanda di manleva e garanzia, azionata dalla convenuta, avvocato nei confronti della propria Compagnia di Controparte_1
Assicurazione per la responsabilità civile, “ in forza della polizza nr. Controparte_2
352/00017113, in regime di “claims made”, con effetto dal 16.12.2014 al 16.12.2019 (allegato 3).
Al riguardo, la Compagnia di Assicurazione ha contestato l'operatività temporale della polizza azionata, evidenziando come, in base all'art. 7 della C.G.A. (“Inizio e termine della garanzia”), la copertura assicurativa valesse solo “per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a Parte_3 condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione. La garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'Assicurato almeno nr. 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione; - come, nel caso di specie, il contestato errore professionale si fosse asseritamente verificato con la tardiva costituzione in giudizio avvenuta in data 15.10.2012 e, quindi, rientrasse nel periodo di copertura assicurativa retroattiva;
come, però, l'attrice avesse presentato la Parte_1 prima richiesta di risarcimento, in forma stragiudiziale, con pec del 25.2.2015 (all.4); come, pertanto, a fronte dell'errore commesso dall'avvocato in periodo di Controparte_1 retroattività del contratto di assicurazione (15.10.2012), la prima richiesta danni fosse stata presentata in data 25.02.2015, allorquando non erano ancora trascorsi i nr. 6 mesi dalla decorrenza dell'assicurazione (16.12.2014), con conseguente inoperatività temporale della polizza de qua, ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..
Orbene, le diverse contestazioni sollevate dalla convenuta in Controparte_1 ordine alla validità ed efficacia di tale clausola assicurativa risultano prive di concreto fondamento, in quanto:
a) la clausola in questione non assume carattere vessatorio e, comunque, è stata specificamente approvata per iscritto (cfr. la polizza, allegato sub 3 della Compagnia);
26 b) l'evento dannoso non può ritenersi coperto dalla precedente polizza nr. 352/00006581, avente effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, in quanto tale garanzia operava sempre in regime di “claims made”, mentre – nel caso di specie – come sopra indicato, la prima richiesta all'Assicurata risulta essere quella presentata dall'attrice in data 25.02.2025, allorquando il periodo di validità della polizza in questione era già spirato da tempo;
c) la nullità della clausola è stata prospettata in modo del tutto generico e vago, senza tenere conto dell'orientamento oramai consolidato espresso dalla Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite) secondo cui le clausole “claims made” sono ritenute valide e meritevoli di tutela;
non si considerano vessatorie, riguardando la delimitazione non del rischio, ma dell'oggetto della garanzia;
il controllo di meritevolezza in concreto, di cui all'art. 1322, comma 1, cod. civ., può arrivare a modificare la clausola per riportarla al modello legale, ma non può, in ogni caso, portare alla trasformazione di una polizza operante in regime di “claims made” in una operante in regime di “loss occurrence” (cfr. Cass. 5299/2021, 8616/2923 e 5164/2024, Cass. nr. 29437/2024,
9861/2025, etc.); in particolare, il giudice che rileva “la nullità della clausola claims made, potenzialmente squilibrata, non può dar luogo a una trasformazione della stessa, nella diversa clausola, ex art. 1917 c.c., loss occurrence, ma è tenuto a integrare il contratto in base a quanto stabilito dall'art. 1419, c. 2 c.c., quindi, riportando il negozio in equilibrio “secondo ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto”, in quanto il contratto non può essere modificato dal giudice di merito, al punto di arrivare alla realizzazione di un diverso assetto contrattuale, basato su di uno schema negoziale, non voluto dai contraenti” (cfr. Cass. n. 5259/2021).
In definitiva, non può addossarsi all'assicuratrice un onere di protezione della controparte al di là di quanto sia stato tra loro espressamente convenuto, ove non risulti che il concreto assetto di interessi sia inadeguato rispetto a quanto reciprocamente rappresentatosi dalle parti al momento della conclusione del contratto: ben potendo, così, l'assicurata scegliere, in rapporto alle opzioni percorribili ed ai relativi corrispondenti e differenziati costi, il complessivo regolamento pattizio reputato più consono.
Nel caso di specie, non si pone un problema di copertura retroattiva (in quanto, come sopra osservato, l'evento rientra nel periodo di copertura retroattività triennale).
La clausola assicurativa in questione (in base alla quale, a fronte di una durata quadriennale della copertura e con una retroattività triennale, è previsto un limitato periodo di carenza, pari a nr. 6 mesi, richiedendosi, per la sola copertura retroattiva, che la richiesta sia presentata per la prima volta all'Assicurato almeno nr. 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione) - tenuto conto anche dell'entità contenuta del premio assicurativo (pari ad € 750,00 annui) e del valore del massimale per sinistro (€ 500.000,00) - non viene a determinare un assetto negoziale del tutto inadeguato e
27 squilibrato in favore della Compagnia, tale da svuotare di ogni ragion pratica il contratto voluto inter partes;
d) non può trovare neppure applicazione la clausola di raccordo di cui alla seconda parte del primo cpv. dell'art. 19 delle c.g.a., a norma del quale “nell'eventualità che la presente polizza, senza soluzione di continuità, ne sostituisca altra in corso con la Società per lo stesso rischio, alla garanzia prestata con il presente contratto non verrà applicato alcun periodo di carenza”: ed, infatti, l'avvocato aveva sottoscritto la precedente polizza Controparte_1
n.352/00006581, con effetto dal 25.05.2001 al 25.05.2011, poi prorogata al 25.05.2013, ma - dopo il pagamento del premio annuale anticipato con scadenza 25.5.2012 - la professionista assicurata non risulta avere più saldato i premi relativi alla suddetta polizza, per le annualità successive (cfr. quietanze in atti relative al solo 2011 ed al solo 2012), ragione per cui la “nuova” e successiva polizza n.352/00017113 non ha sostituito, senza soluzione di continuità, la precedente polizza nr.
352/00006581, con conseguente periodo di scopertura fra le due polizze dal 25.05.2013 al
16.12.2014 (cfr. e-mail in atti del 22.07.2026, allegata alla memoria ex art. 183 nr. 2, comma VI,
c.p.c. della Compagnia).
In definitiva, non ravvisandosi alcun profilo di nullità-inefficacia della clausola in questione, non può essere accolta la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta, avvocato nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione per la Controparte_1 responsabilità civile, stante l'inoperatività temporale della polizza azionata ex art.7, I° e II° cpv. delle C.G.A..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (nello scaglione di valore compreso fra € 520.001,00 ed €
1.000.000,00), applicandosi i criteri medi di cui al D.M. 55/2014.
In particolare, ex art. 93 c.p.c., occorre disporre il pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato Carmen Peronace, dichiaratasi procuratrice antistataria, limitatamente però alla sola attività professionale svolta dal predetto difensore (fase istruttoria e fase decisionale), in quanto la precedente attività (fase di studio e fase introduttiva) risulta essere stata espletata da altro difensore a cui è poi subentrata, solo in corso di giudizio, l'avvocato Carmen Peronace.
Con riferimento alla domanda di manleva, tenuto conto dell'orientamento contrastante in giurisprudenza (anche in sede di legittimità; cfr. Cass nr. 8894/2020) in tema di validità delle clausole “claims made” (orientamento venutosi a consolidare solo di recente), appare corretto, ex art. 92 c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa fra l'Assicurata
[...]
e la terza chiamata in garanzia “ CP_1 Controparte_2
28 Le spese della CTU, liquidate come da decreto in pari data, vista la soccombenza, vengono poste definitivamente a carico della convenuta, avvocato Controparte_1
* * *
P.Q.M.
il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e con la chiamata in garanzia di Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni contraria domanda ed eccezione - così provvede: Controparte_2
1) accerta e dichiara che la convenuta, avvocato non ha eseguito, in Controparte_1 modo diligente e corretto, il mandato professionale conferitole dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito,: Parte_1
a) della somma di € 570.368,56, per la perdita dell'appartamento di via San Girolamo nr. 11;
b) della somma di € 50.000,00, corrispondente all'indennità di occupazione del bene immobile;
c) della somma di € 4.000,00 (oltre accessori), quale spese di soccombenza nella causa di primo grado, conclusa con la sentenza nr. 24417/2014, il tutto con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta, per il resto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice Parte_1
4) condanna, altresì, la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice Controparte_1
delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 29.193,00, oltre Parte_1 spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento, ex art. 93 c.p.c., – limitatamente all'importo di € 21.547,00 – direttamente in favore dell'avvocato Carmen Peronace, dichiaratasi procuratrice antistataria;
5) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico della convenuta
Controparte_1
6) rigetta la domanda di manleva e garanzia proposta dalla convenuta Controparte_1 nei confronti della terza chiamata “ Controparte_2
7) dichiara, infine, integralmente compensate le spese di causa fra la convenuta CP_1
e la terza chiamata “
[...] Controparte_2
Roma, 05.09.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
29