TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7660
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Ordinanza collegiale 20 maggio 2025
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Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, arbitrarietà, irragionevolezza e/o illogicità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza è un atto discrezionale di alta amministrazione, sindacabile solo nei limiti del controllo formale. La motivazione del diniego, basata su elementi riservati relativi alla sicurezza della Repubblica, è considerata adeguata e non richiede un'ampia disclosure, per non compromettere le indagini e la sicurezza nazionale. L'interesse alla sicurezza nazionale prevale sull'interesse del richiedente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-bis legge n. 241/90

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, poiché l'omessa comunicazione del preavviso di diniego è giustificata quando il diniego è supportato da dati riservati che potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale e sono sottratti all'accesso. In tali casi, non è ipotizzabile la violazione dell'art. 10-bis, poiché la sua ratio presuppone la messa a conoscenza dettagliata degli elementi giustificativi, cosa non possibile con dati riservati. Il contraddittorio procedimentale non è ragionevolmente concepibile in questi casi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9 legge n. 91/1992 e dell'art. 4 dpr 12 ottobre 1993 n. 572. Falsa applicazione dell'art. 39 l.12412007

    La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni, ma la valutazione è ampiamente discrezionale. La residenza è solo un presupposto per la domanda, cui segue una valutazione sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. L'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza impone la valutazione delle prospettive di inserimento e dell'attitudine ad assumersi doveri e oneri. Il diniego è motivato da elementi emersi dall'attività informativa che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, elementi che sono stati depositati in giudizio in busta chiusa.

  • Rigettato
    Falsa applicazione del DM 10 maggio 1994 n. 415

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, poiché l'omessa comunicazione del preavviso di diniego è giustificata quando il diniego è supportato da dati riservati che potrebbero pregiudicare la sicurezza nazionale e sono sottratti all'accesso. In tali casi, non è ipotizzabile la violazione dell'art. 10-bis, poiché la sua ratio presuppone la messa a conoscenza dettagliata degli elementi giustificativi, cosa non possibile con dati riservati. Il contraddittorio procedimentale non è ragionevolmente concepibile in questi casi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7660
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7660
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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