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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 40 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. LICCIARDI VALENTINO e CAPONE
MARCO giusta procura in calce alla citazione
-attore-
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato MESISCA CARMEN giusta procura in calce alla comparsa
-convenuto-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (c.f. ) P.IVA_2
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti costituite nelle note sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025.
-1 di 10- IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento i convenuti in epigrafe indicati al fine di ottenere la loro condanna in solido a risarcirgli i danni ai suoi immobili, quantificati nella somma di € 26.000,00 o nella minor somma eventualmente accertata in corso di causa.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda formulata:
-di essere proprietario di una unità immobiliare con annesso terreno agricolo sita nel Comune di Apice Contrada Calvano, censiti al Foglio 52, rispettivamente alle particelle 617, sub 3 e
4, particelle 417, 613 e 616 del Catasto fabbricati del Comune di
; CP_1
-che le suddette particelle erano poste a confine, sul lato sud, con la strada provinciale n. 27, quest'ultima attraversata da una condotta idrica di proprietà del e gestita dalla Controparte_1 società ; Controparte_3
-che negli ultimi anni la detta condotta era interessata da numerosi guasti e malfunzionamenti che determinavano grossi sversamenti di acqua sulla strada e i terreni circostanti, tra cui i propri;
-che a causa dei detti versamenti si erano verificati negli ultimi anni movimenti franosi a ridosso dei suoi terreni e del fabbricato, che avevano danneggiato e reso inagibile quest'ultimo e avevano distrutto le colture dei detti fondi, rendendo peraltro impossibile la loro coltivazione;
-che in particolare l'episodio più grave si era verificato il 9 maggio 2018 e aveva provocato uno smottamento dei terreni nei pressi della sua costruzione;
-che egli aveva avvisato sia i Carabinieri che entrambi i convenuti oltre e la Provincia di Benevento ed aveva altresì presentato una formale denuncia alla Procura della Repubblica,
-2 di 10- tenuto conto che tutti gli enti avvisati avevano escluso la propria responsabilità nella produzione dei danni agli immobili di sua proprietà;
-che egli aveva introdotto il procedimento per A.T.P. avente n.
2116/2020 presso il tribunale di Benevento, nel corso del quale l'ausiliario del giudice aveva accertato e quantificato i danni subiti dagli immobili dell'attore, e ritenuto sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti e CP_1 Controparte_2
;
[...]
-che per rimuovere i danni era necessario realizzare delle opere per il costo, all'attualità, di € 16380,39;
-che inoltre sussistevano ulteriori danni consistenti nell'impossibilità di utilizzare i terreni per la coltivazione, a seguito delle dette inondazioni oltre che nelle spese, anche legali, per il procedimento di A.T.P..
Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, ha poi chiesto nel merito il rigetto della domanda dell'attore o comunque, nel caso di accoglimento, la condanna della sola convenuta Controparte_2
[...]
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
-il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il
Comune era sì proprietario delle condutture, ma che le stesse erano state date in gestione all' in Parte_2 base all'art. 17 del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;
-che il gestore del servizio idrico esercitava un effettivo e diretto potere di gestione delle condutture, come previsto dal d.lgs. 152/2006, essendo l'unico incaricato della manutenzione e vigilanza sulla rete idrica del e pertanto solo lo Controparte_1 stesso poteva identificarsi come custode a seguito del totale trasferimento allo stesso del potere di fatto sulla rete idrica;
-3 di 10- -che era il gestore della rete idrica a dover eseguire i lavori di manutenzione straordinaria alla luce di quanto disposto dal R.D.L.
1464/1938;
-che pertanto, salvo accertamento del caso fortuito per il nubifragio eccezionale abbattutosi sulla zona interessata, e nel caso di prova dei danni e del nesso di causalità con i guasti alla conduttura, al risarcimento doveva essere condannato esclusivamente l' Controparte_2
-che in occasione del detto nubifragio il aveva denunciato CP_1 al gestore il danneggiamento della conduttura, pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto intervenire per evitare il verificarsi di danni ulteriori;
-che nell'art. 19 del regolamento dell' il gestore si CP_3 era obbligato ad eseguire le riparazioni e gli interventi di riparazione ordinaria, comprese le riparazioni per rotture di condutture idriche;
-che la conduttura di cui è causa non era vetusta, e pertanto non doveva essere sostituita.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La controversia in esame va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione, dedotto che i danni agli immobili di sua proprietà discendevano dalla fuoriuscita di acqua dai condotti comunali, gestiti dall'
Controparte_2
Con riguardo alla rete fognaria -ma con principi estensibili alla rete idrica- la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante in sede di eventuale regresso - in base ai principi
-4 di 10- sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito" (cfr. Cass. 6515/2004). La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte in cui esso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. 6340/1988), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo
(cfr. anche Cass. 1332/1994). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. 2331/2001); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini indicati.
Nel caso di specie risulta dalla documentazione depositata agli atti la titolarità degli immobili indicati in citazione in capo all'attore ( all. 1 depositato con la citazione e relazione di c.t.u.),circostanza, peraltro, incontestata da parte del convenuto costituito.
Nel corso del giudizio per ATP avente n.2116/2020, nel quale sono state convenute tutte le parti del presente giudizio, il consulente tecnico d'ufficio, con una relazione esaustiva e fatta propria da questo giudice, ha accertato che:
-il fabbricato di proprietà dell'attore non presenta nessun dissesto, non risultando lesioni sui prospetti, né fessure che facciano pensare a cedimenti della struttura di fondazione dovuti ad infiltrazione di acqua nel terreno;
-5 di 10- -che invece risultano evidenti danni in relazione ai terreni di proprietà dell'istante – i quali, in prossimità alla condotta, nel punto in cui è stata eseguita la riparazione, presentano un abbassamento e uno scivolamento (testimoniato anche dall'inclinazione del palo dell'Enel che su di essi insiste)- e al vialetto di ingresso alla sua proprietà, in cui sono ben visibili diffuse crepe e lesioni (i descritti danni risultano anche dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. esono stati confermati anche dai testi e;
Tes_1 Tes_2
-che i detti danni al fondo e al vialetto non rinvengono la propria causa nelle caratteristiche del terreno, in quanto dall'analisi della carta di stabilità a corredo del Piano
Urbanistico Comunale e dai sondaggi geotecnici effettuati per la redazione del Piano Urbanistico Comunale -uno dei quali eseguito proprio in prossimità del sito oggetto di causa- risulta che il pendio su cui insiste la proprietà dell'attore è composto da terreni con buone proprietà meccaniche, sia in termini di deformabilità che di resistenza a rottura, per cui non è certamente possibile che gli stessi, senza mutate condizioni al contorno, possano instabilizzarsi;
-che l'evento franoso che ha coinvolto i detti terreni ed il vialetto si è verificato per un fenomeno di scivolamento del pendio, inizialmente sostanzialmente stabile, dovuto ad un incremento di pressione neutra dovuto all'infiltrazione nel terreno di un quantitativo di acqua;
Il dissesto è dunque imputabile a fattori eversivi determinati dall'instaurarsi di una circolazione idrica, non naturale, bensì causata dall'acqua dispersa dalla condotta alloggiata in prossimità della proprietà dell'istante;
-le cause dell'immissione del detto quantitativo di acqua nel terreno sono plurime e sono da rinvenire sia nella rottura della conduttura idrica in prossimità al fondo dell'attore, con conseguente necessità dell' di provvedere con CP_3 tempestivi e risolutivi interventi alle condotte idriche al fine
-6 di 10- di evitare che l'acqua dispersa si infiltri nei terreni con conseguenti danni, sia nell'insufficiente sistema per la regimentazione delle acque meteoriche (come dimostrato anche dal dissesto causato alla strada provinciale sottostante la proprietà del , con conseguente necessità che il , proprietario Pt_1 CP_1 della conduttura, intervenga sul sistema di deflusso delle acque superficiali in quella località ed evitare che le stesse vadano a creare danni diffusi, e che la Provincia, come ente proprietario della strada, intervenga per convogliare in maniera più adeguata le acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale (SP27); il c.t.u. ha poi sottolineato la necessità che si provveda alla completa sostituzione della tubazione esistente in località
Calvano, tenuto conto che la parziale sostituzione nel tratto interessato dalla rottura potrebbe non garantire la perfetta tenuta nel tempo e dar luogo ad ulteriori rotture.
Occorre ancora sottolineare, avendo il genericamente CP_1 invocato il caso fortuito per le precipitazioni verificatesi intorno al giorno 9 maggio 2018, che non solo l'ente locale, tenuto alla detta prova liberatoria, in quanto proprietario della rete idrica, non l'ha fornita ma che anzi il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che dai dati pluviometrici di riferimento del Comune di non si evincono eventi meteorici CP_1 particolarmente insistenti, in concomitanza con il fenomeno franoso che ha interessato i terreni ed il vialetto di proprietà dell'attore.
Occorre a questo punto considerare, che avendo il c.t.u. individuato come concause nella verificazione dell'evento, sia la rottura della conduttura idrica -la cui manutenzione ordinaria e riparazione grava sull' in base all'art. Controparte_2
19 del Regolamento, che qualifica l'intervento di riparazione per rottura come opera di manutenzione ordinaria, come tale gravante sul gestore- che il non corretto sistema di regimentazione delle acque meteoriche ( imputabile, per quel che rileva in questa sede, anche al oltre che la mancata esecuzione di opere di CP_1
-7 di 10- sostituzione delle tubature nell'intera località Caivano -opera questa sicuramente di straordinaria manutenzione e dunque gravante sul proprietario alla luce del citato art. 19 del CP_1 regolamento dell' deve affermarsi la Controparte_2 responsabilità solidale di entrambi i convenuti del presente giudizio, in applicazione dell'art. 2055 c.c., per i danni sopportati dall'attore a seguito della rottura della condotta idrica verificatasi nel 2018.
Per la quantificazione dei detti danni, il c.t.u. ha dettagliatamente descritto le opere da realizzare sul fondo dell'attore, per la realizzazione dell'intervento di stabilizzazione del versante su cui insistono i fondi di sua proprietà; i costi delle dette riparazioni ammontano, alla luce del computo metrico dettagliato depositato dal c.t.u., ad €
16´380,39 e pertanto i convenuti devono essere condannati in solido a corrispondere all'attore la detta somma a titolo di risarcimento del danno, all'attualità subito.
Va riconosciuto all'attore un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a € 16´380,39 e quello spettante all'epoca dell'evento lesivo maggio 2018 (pari ad € 13.718,92), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI
(conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n.
1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari ad €
15049,65) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a €
1686,67.
Sommando il lucro cessante alla sorte capitale sopra indicata il danno complessivo risarcibile all'attore ascende ad € 18.067,06 all'attualità. Sulla detta somma saranno dovuti gli interessi
-8 di 10- legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
L'attore ha anche chiesto il risarcimento dei danni per non aver potuto coltivare i terreni e per perdita delle colture. Incombeva però sullo stesso, in applicazione del principio dell'onere della prova, provare il detto danno patrimoniale, indicando e fornendo la prova sia delle colture sul detto fondo praticate fino al 2018, sia del reddito annualmente prodotto negli anni precedenti il dissesto, sia della riduzione di reddito subita dall'anno del dissesto. Non essendo stata fornita tale prova, ed essendo invero anche le allegazioni della parte, a monte, del tutto generiche, la detta domanda non può essere accolta.
L'attore ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P., comprensive della consulenza tecnica di parte e delle spese di lite del detto procedimento. Le spese della c.t.u. devono necessariamente essere poste, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti convenute in solido, tenuto conto dell'esito della lite. L'attore ha altresì diritto alla rifusione delle spese di lite del procedimento per ATP, liquidate nella misura minima, in applicazione dei compensi previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della fase decisionale, stante la natura del procedimento;
sviluppando i calcoli i convenuti devono a tale titolo corrispondere all'attore la somma di € 1689,00 per compenso ed € 259,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge a tale titolo. Nessuna prova è stata fornita del pagamento del compenso al proprio consulente tecnico di parte e pertanto la domanda di rimborso della detta spesa deve essere disattesa.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, entrambi i convenuti, soccombenti, devono rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo nella misura minima per le prime due fasi -tenuto conto della parziale identità delle
-9 di 10- questioni in relazione al precedente giudizio di A.T.P.- e nella misura media per la fase istruttoria e quella decisionale.
Deve disporsi il pagamento del compenso a favore dei difensori che hanno dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-condanna il e in solido Controparte_1 Controparte_2
a risarcire all'attore il danno subito per i fatti di cui alla domanda, quantificato nella complessiva somma di € 18.067,06, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-pone definitivamente a carico di entrambi i convenuti le spese di c.t.u. già liquidate nel procedimento per A.T.P. n. 2116/2020;
-condanna entrambi i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese del citato giudizio di A.T.P., liquidate nella complessiva somma di € 1689,00 per compenso ed € 259,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori;
-condanna entrambi i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 4.230,00 per compenso ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15 % ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori.
Benevento, 13/09/2025
Il Giudice
Serena Berruti
-10 di 10-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 40 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. LICCIARDI VALENTINO e CAPONE
MARCO giusta procura in calce alla citazione
-attore-
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avvocato MESISCA CARMEN giusta procura in calce alla comparsa
-convenuto-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (c.f. ) P.IVA_2
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti costituite nelle note sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025.
-1 di 10- IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento i convenuti in epigrafe indicati al fine di ottenere la loro condanna in solido a risarcirgli i danni ai suoi immobili, quantificati nella somma di € 26.000,00 o nella minor somma eventualmente accertata in corso di causa.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda formulata:
-di essere proprietario di una unità immobiliare con annesso terreno agricolo sita nel Comune di Apice Contrada Calvano, censiti al Foglio 52, rispettivamente alle particelle 617, sub 3 e
4, particelle 417, 613 e 616 del Catasto fabbricati del Comune di
; CP_1
-che le suddette particelle erano poste a confine, sul lato sud, con la strada provinciale n. 27, quest'ultima attraversata da una condotta idrica di proprietà del e gestita dalla Controparte_1 società ; Controparte_3
-che negli ultimi anni la detta condotta era interessata da numerosi guasti e malfunzionamenti che determinavano grossi sversamenti di acqua sulla strada e i terreni circostanti, tra cui i propri;
-che a causa dei detti versamenti si erano verificati negli ultimi anni movimenti franosi a ridosso dei suoi terreni e del fabbricato, che avevano danneggiato e reso inagibile quest'ultimo e avevano distrutto le colture dei detti fondi, rendendo peraltro impossibile la loro coltivazione;
-che in particolare l'episodio più grave si era verificato il 9 maggio 2018 e aveva provocato uno smottamento dei terreni nei pressi della sua costruzione;
-che egli aveva avvisato sia i Carabinieri che entrambi i convenuti oltre e la Provincia di Benevento ed aveva altresì presentato una formale denuncia alla Procura della Repubblica,
-2 di 10- tenuto conto che tutti gli enti avvisati avevano escluso la propria responsabilità nella produzione dei danni agli immobili di sua proprietà;
-che egli aveva introdotto il procedimento per A.T.P. avente n.
2116/2020 presso il tribunale di Benevento, nel corso del quale l'ausiliario del giudice aveva accertato e quantificato i danni subiti dagli immobili dell'attore, e ritenuto sussistente la responsabilità di entrambi i convenuti e CP_1 Controparte_2
;
[...]
-che per rimuovere i danni era necessario realizzare delle opere per il costo, all'attualità, di € 16380,39;
-che inoltre sussistevano ulteriori danni consistenti nell'impossibilità di utilizzare i terreni per la coltivazione, a seguito delle dette inondazioni oltre che nelle spese, anche legali, per il procedimento di A.T.P..
Nel costituirsi in giudizio il ha eccepito il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, ha poi chiesto nel merito il rigetto della domanda dell'attore o comunque, nel caso di accoglimento, la condanna della sola convenuta Controparte_2
[...]
Ha dedotto a sostegno delle proprie difese:
-il proprio difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il
Comune era sì proprietario delle condutture, ma che le stesse erano state date in gestione all' in Parte_2 base all'art. 17 del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;
-che il gestore del servizio idrico esercitava un effettivo e diretto potere di gestione delle condutture, come previsto dal d.lgs. 152/2006, essendo l'unico incaricato della manutenzione e vigilanza sulla rete idrica del e pertanto solo lo Controparte_1 stesso poteva identificarsi come custode a seguito del totale trasferimento allo stesso del potere di fatto sulla rete idrica;
-3 di 10- -che era il gestore della rete idrica a dover eseguire i lavori di manutenzione straordinaria alla luce di quanto disposto dal R.D.L.
1464/1938;
-che pertanto, salvo accertamento del caso fortuito per il nubifragio eccezionale abbattutosi sulla zona interessata, e nel caso di prova dei danni e del nesso di causalità con i guasti alla conduttura, al risarcimento doveva essere condannato esclusivamente l' Controparte_2
-che in occasione del detto nubifragio il aveva denunciato CP_1 al gestore il danneggiamento della conduttura, pertanto quest'ultimo avrebbe dovuto intervenire per evitare il verificarsi di danni ulteriori;
-che nell'art. 19 del regolamento dell' il gestore si CP_3 era obbligato ad eseguire le riparazioni e gli interventi di riparazione ordinaria, comprese le riparazioni per rotture di condutture idriche;
-che la conduttura di cui è causa non era vetusta, e pertanto non doveva essere sostituita.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
La controversia in esame va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attore, nell'atto di citazione, dedotto che i danni agli immobili di sua proprietà discendevano dalla fuoriuscita di acqua dai condotti comunali, gestiti dall'
Controparte_2
Con riguardo alla rete fognaria -ma con principi estensibili alla rete idrica- la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante in sede di eventuale regresso - in base ai principi
-4 di 10- sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito" (cfr. Cass. 6515/2004). La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte in cui esso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. 6340/1988), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo
(cfr. anche Cass. 1332/1994). Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di custodia e il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. 2331/2001); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini indicati.
Nel caso di specie risulta dalla documentazione depositata agli atti la titolarità degli immobili indicati in citazione in capo all'attore ( all. 1 depositato con la citazione e relazione di c.t.u.),circostanza, peraltro, incontestata da parte del convenuto costituito.
Nel corso del giudizio per ATP avente n.2116/2020, nel quale sono state convenute tutte le parti del presente giudizio, il consulente tecnico d'ufficio, con una relazione esaustiva e fatta propria da questo giudice, ha accertato che:
-il fabbricato di proprietà dell'attore non presenta nessun dissesto, non risultando lesioni sui prospetti, né fessure che facciano pensare a cedimenti della struttura di fondazione dovuti ad infiltrazione di acqua nel terreno;
-5 di 10- -che invece risultano evidenti danni in relazione ai terreni di proprietà dell'istante – i quali, in prossimità alla condotta, nel punto in cui è stata eseguita la riparazione, presentano un abbassamento e uno scivolamento (testimoniato anche dall'inclinazione del palo dell'Enel che su di essi insiste)- e al vialetto di ingresso alla sua proprietà, in cui sono ben visibili diffuse crepe e lesioni (i descritti danni risultano anche dalla documentazione fotografica allegata alla c.t.u. esono stati confermati anche dai testi e;
Tes_1 Tes_2
-che i detti danni al fondo e al vialetto non rinvengono la propria causa nelle caratteristiche del terreno, in quanto dall'analisi della carta di stabilità a corredo del Piano
Urbanistico Comunale e dai sondaggi geotecnici effettuati per la redazione del Piano Urbanistico Comunale -uno dei quali eseguito proprio in prossimità del sito oggetto di causa- risulta che il pendio su cui insiste la proprietà dell'attore è composto da terreni con buone proprietà meccaniche, sia in termini di deformabilità che di resistenza a rottura, per cui non è certamente possibile che gli stessi, senza mutate condizioni al contorno, possano instabilizzarsi;
-che l'evento franoso che ha coinvolto i detti terreni ed il vialetto si è verificato per un fenomeno di scivolamento del pendio, inizialmente sostanzialmente stabile, dovuto ad un incremento di pressione neutra dovuto all'infiltrazione nel terreno di un quantitativo di acqua;
Il dissesto è dunque imputabile a fattori eversivi determinati dall'instaurarsi di una circolazione idrica, non naturale, bensì causata dall'acqua dispersa dalla condotta alloggiata in prossimità della proprietà dell'istante;
-le cause dell'immissione del detto quantitativo di acqua nel terreno sono plurime e sono da rinvenire sia nella rottura della conduttura idrica in prossimità al fondo dell'attore, con conseguente necessità dell' di provvedere con CP_3 tempestivi e risolutivi interventi alle condotte idriche al fine
-6 di 10- di evitare che l'acqua dispersa si infiltri nei terreni con conseguenti danni, sia nell'insufficiente sistema per la regimentazione delle acque meteoriche (come dimostrato anche dal dissesto causato alla strada provinciale sottostante la proprietà del , con conseguente necessità che il , proprietario Pt_1 CP_1 della conduttura, intervenga sul sistema di deflusso delle acque superficiali in quella località ed evitare che le stesse vadano a creare danni diffusi, e che la Provincia, come ente proprietario della strada, intervenga per convogliare in maniera più adeguata le acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale (SP27); il c.t.u. ha poi sottolineato la necessità che si provveda alla completa sostituzione della tubazione esistente in località
Calvano, tenuto conto che la parziale sostituzione nel tratto interessato dalla rottura potrebbe non garantire la perfetta tenuta nel tempo e dar luogo ad ulteriori rotture.
Occorre ancora sottolineare, avendo il genericamente CP_1 invocato il caso fortuito per le precipitazioni verificatesi intorno al giorno 9 maggio 2018, che non solo l'ente locale, tenuto alla detta prova liberatoria, in quanto proprietario della rete idrica, non l'ha fornita ma che anzi il consulente tecnico d'ufficio ha chiarito che dai dati pluviometrici di riferimento del Comune di non si evincono eventi meteorici CP_1 particolarmente insistenti, in concomitanza con il fenomeno franoso che ha interessato i terreni ed il vialetto di proprietà dell'attore.
Occorre a questo punto considerare, che avendo il c.t.u. individuato come concause nella verificazione dell'evento, sia la rottura della conduttura idrica -la cui manutenzione ordinaria e riparazione grava sull' in base all'art. Controparte_2
19 del Regolamento, che qualifica l'intervento di riparazione per rottura come opera di manutenzione ordinaria, come tale gravante sul gestore- che il non corretto sistema di regimentazione delle acque meteoriche ( imputabile, per quel che rileva in questa sede, anche al oltre che la mancata esecuzione di opere di CP_1
-7 di 10- sostituzione delle tubature nell'intera località Caivano -opera questa sicuramente di straordinaria manutenzione e dunque gravante sul proprietario alla luce del citato art. 19 del CP_1 regolamento dell' deve affermarsi la Controparte_2 responsabilità solidale di entrambi i convenuti del presente giudizio, in applicazione dell'art. 2055 c.c., per i danni sopportati dall'attore a seguito della rottura della condotta idrica verificatasi nel 2018.
Per la quantificazione dei detti danni, il c.t.u. ha dettagliatamente descritto le opere da realizzare sul fondo dell'attore, per la realizzazione dell'intervento di stabilizzazione del versante su cui insistono i fondi di sua proprietà; i costi delle dette riparazioni ammontano, alla luce del computo metrico dettagliato depositato dal c.t.u., ad €
16´380,39 e pertanto i convenuti devono essere condannati in solido a corrispondere all'attore la detta somma a titolo di risarcimento del danno, all'attualità subito.
Va riconosciuto all'attore un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a € 16´380,39 e quello spettante all'epoca dell'evento lesivo maggio 2018 (pari ad € 13.718,92), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI
(conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n.
1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari ad €
15049,65) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a €
1686,67.
Sommando il lucro cessante alla sorte capitale sopra indicata il danno complessivo risarcibile all'attore ascende ad € 18.067,06 all'attualità. Sulla detta somma saranno dovuti gli interessi
-8 di 10- legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
L'attore ha anche chiesto il risarcimento dei danni per non aver potuto coltivare i terreni e per perdita delle colture. Incombeva però sullo stesso, in applicazione del principio dell'onere della prova, provare il detto danno patrimoniale, indicando e fornendo la prova sia delle colture sul detto fondo praticate fino al 2018, sia del reddito annualmente prodotto negli anni precedenti il dissesto, sia della riduzione di reddito subita dall'anno del dissesto. Non essendo stata fornita tale prova, ed essendo invero anche le allegazioni della parte, a monte, del tutto generiche, la detta domanda non può essere accolta.
L'attore ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del procedimento per A.T.P., comprensive della consulenza tecnica di parte e delle spese di lite del detto procedimento. Le spese della c.t.u. devono necessariamente essere poste, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti convenute in solido, tenuto conto dell'esito della lite. L'attore ha altresì diritto alla rifusione delle spese di lite del procedimento per ATP, liquidate nella misura minima, in applicazione dei compensi previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della fase decisionale, stante la natura del procedimento;
sviluppando i calcoli i convenuti devono a tale titolo corrispondere all'attore la somma di € 1689,00 per compenso ed € 259,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge a tale titolo. Nessuna prova è stata fornita del pagamento del compenso al proprio consulente tecnico di parte e pertanto la domanda di rimborso della detta spesa deve essere disattesa.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, entrambi i convenuti, soccombenti, devono rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo nella misura minima per le prime due fasi -tenuto conto della parziale identità delle
-9 di 10- questioni in relazione al precedente giudizio di A.T.P.- e nella misura media per la fase istruttoria e quella decisionale.
Deve disporsi il pagamento del compenso a favore dei difensori che hanno dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-condanna il e in solido Controparte_1 Controparte_2
a risarcire all'attore il danno subito per i fatti di cui alla domanda, quantificato nella complessiva somma di € 18.067,06, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-pone definitivamente a carico di entrambi i convenuti le spese di c.t.u. già liquidate nel procedimento per A.T.P. n. 2116/2020;
-condanna entrambi i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese del citato giudizio di A.T.P., liquidate nella complessiva somma di € 1689,00 per compenso ed € 259,00 per spese vive, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori;
-condanna entrambi i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 4.230,00 per compenso ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15 % ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori.
Benevento, 13/09/2025
Il Giudice
Serena Berruti
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