Sentenza 27 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Giurisprudenzahttps://www.astrid-online.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alexander Bauer e Julian Daniel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati MAluisa Cattoni, Danilo Cabras e Sabrina Azzolini, dell’Avvocatura della Provincia, con domicilio digitale alla PEC del primo difensore, e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura della Provincia, in Trento, Piazza Dante n. 15;
- il Comune di Nago Torbole, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 659 del 17.05.2024, e dei rispettivi allegati, con cui è stata approvata la “Variante 14-bis”, variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Nago Torbole, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione consiliare n. 24 del 17.10.2023;
- della richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17.10.2023, e dei rispettivi allegati, con cui è stata adottata, in via definitiva, la variante non sostanziale “n. 14- bis” al Piano Regolatore Generale del Comune di Nago-Torbole;
- della Relazione illustrativa della variante 14-bis e, in particolare, il paragrafo 5.2, pagg. 52 e ss., circa la disamina delle osservazioni pervenute;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2023, e dei rispettivi allegati, con cui è stata adottata, in via preliminare, la variante non sostanziale “n. 14-bis” al Piano Regolatore Generale del Comune di Nago-Torbole;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nago Torbole;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento, e vista la documentazione depositata;
Viste la memoria e la documentazione depositate dal Comune;
Vista la memoria della Provincia Autonoma di Trento;
Viste le memorie di replica di parte ricorrente e della Provincia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere MA NO, e udito il difensore della Provincia, presente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 19 luglio 2024 e depositato il 30 luglio, gli odierni istanti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, i provvedimenti di adozione e approvazione della Variante non sostanziale 14 bis , adottati rispettivamente dal Comune di Nago-Torbole con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17 ottobre 2023, e dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT) con deliberazione della Giunta Provinciale del 17 maggio 2024.
Espongono in punto di fatto che:
- sono comproprietari pro indiviso della p. ed. 1050, in P.T. 1597, C.C. Nago-Torbole, in Via al Còr, situata a 200 metri dalla riva settentrionale del Lago di Garda; particella acquistata nel lontano 1975 dagli ascendenti, di cui ciascuno dei ricorrenti è titolare di una quota pari al 70/280, mentre i restanti 140/280 appartengono a tre altri membri della famiglia, e viene utilizzata come punto di appoggio per i soggiorni della famiglia;
- il Comune negli anni ha proceduto a molti aggiornamenti degli strumenti di pianificazione territoriale e, in particolare, del PRG, fino alla variante 14 bis in interesse; varianti che hanno interessato l’intero litorale relativo alla zona cd. “Fascia Lago”;
- in particolare, la variante 12, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293/2002, prevedeva, per quanto di specifico interesse, sulla particella dei ricorrenti una Zona F3 parcheggi pubblici di progetto/PRR e, pertanto, un vincolo preordinato all’esproprio, di superficie parti a mq 159,53; la variante 13, approvata con modifiche dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1167/2022, non apportava alcuna modifica alla particella dei ricorrenti, con conseguente destinazione urbanistica della p. ed. 1050 quale Zona RB2 residenziale esistente - verde privato (artt. 46 e 47 n.t.a.), Zona F3 area a parcheggio pubblico di progetto (art. 70 n.t.a.); Strada locale di progetto/Ln - aree e percorsi pedonali e ciclabili di progetto (art. 72 n.t.a.);
- il suddetto vincolo preordinato all’esproprio – per la costruzione di un parcheggio pubblico di progetto/PPR – è stato quindi imposto nell’anno 2002 con la variante 12, sicché il Comune avrebbe dovuto avviare il procedimento di espropriazione entro il termine di dieci anni ai sensi dell’allora vigente art. 67, co. 4, della l.p. n. 22/1991 (oggi art. 48 della l.p. n. 15/2015), ossia entro l’anno 2012;
- tuttavia, il Comune non ha mai attuato tale vincolo, con conseguente destinazione attuale del fondo dei ricorrenti a verde agricolo, ai sensi dell’art. 67, co. 6, della l.p. n. 22/1991 applicabile ratione temporis ;
- con deliberazione consiliare n. 26 del 14 ottobre 2019 è stata adottata in via preliminare la variante n. 14 al PRG, il cui iter si è estinto per decorso dei termini, ai sensi dell’art. 37, co. 5, della l.p. n. 15/2015, e in base alla quale la destinazione urbanistica della particella in interesse avrebbe dovuto essere Zona RB2 residenziale esistente - verde privato (art. 16 n.t.a.); Zona F2 verde pubblico di progetto/VPPR (art. 15 n.t.a.); Viabilità locale di potenziamento/Lp (art. 21 n.t.a.); Fascia di rispetto stradale (art. 21 n.t.a.); Percorsi promiscui ciclabili e pedonali esistenti / Pc (art. 21 n.t.a.); con intenzione – seppure mai portata a compimento – di trasformare la zona riservata a parcheggio pubblico di progetto in zona di verde pubblico di progetto, e abbandono dell’idea di realizzare detto parcheggio pubblico;
- il Comune ha quindi avviato il procedimento per l’adozione della variante 14 bis , con l’obiettivo di una nuova disciplina urbanistica dell’area a seguito della scadenza dei termini per l’approvazione del piano attuativo, in relazione all’area soggetta all’ex P.F.G.8 “Fascia Lago di Torbole”; venendo in rilievo una variante non sostanziale ai sensi dell’art. 39, co. 2, lett. d), della l.p. n. 15/2015, adottata in via preliminare dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 12 giugno 2023, depositata per trenta giorni consecutivi per la presentazione di osservazioni (pervenute n. 11 osservazioni, tra cui quelle dei ricorrenti); adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 24 del 17 ottobre 2023, e approvata con modifiche dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 659 del 17 maggio 2024, entrata in vigore il 14 maggio.
Proseguono evidenziando che:
- con tale ultima variante viene imposto sulla particella in interesse un vincolo preordinato all’esproprio per l’insediamento di verde pubblico di progetto (VPPR), destinato al potenziamento del percorso ciclabile-pedonale esistente, costruita nel 2016 con estensione lungo il confine sud-est della p. ed. 1050;
- la relativa proposta progettuale (del percorso ciclo pedonale) prevedeva la cessione gratuita al Comune del terreno per la costruzione di una pista ciclopedonale da realizzarsi da parte della società Camping al Porto s.n.c. – il cui camping è separato dalla particella per mezzo della stessa pista ciclabile – la quale aveva in cambio chiesto il rilascio di una concessione edilizia in deroga al PRGI per i lavori di “Variante al progetto di riqualificazione ed ampliamento del Camping al Porto senza aumento di ricettività per il passaggio da una a tre stelle p.ed. 886 e 774 C.C. Nago-Torbole, sito in Via al Cor n. 3”; proposta poi approvata dal Comune con deliberazione della Giunta n. 54 del 13 giugno 2016, anche per la realizzazione a cura della società del percorso ciclopedonale, sulla cui larghezza in quella fase temporale erano sorti dubbi, superati dal Comune in riscontro ad una specifica opposizione;
- nonostante tale pregressa determinazione, l’ente locale con la variante 14 bis in contestazione ha immotivatamente deciso di potenziare e allargare ulteriormente tale percorso sulla particella dei ricorrenti, in quanto la variante introduce un vincolo preordinato all’esproprio su una porzione della stessa per una fascia, parallela alla pista esistente, di m 3 dal bordo del percorso, al fine presunto di migliorarne la sicurezza; e la superficie dell’area corrisponde a quella dell’area a suo tempo interessata dalla variante 13 come parcheggio pubblico di progetto;
- pertanto, il Comune sembra avere scelto la via più agevole per conservare la superficie del vincolo preordinato all’esproprio delle precedenti varianti 12 e 13, ormai scaduto con conseguente destinazione urbanistica della particella a verde agricolo; con una nuova previsione che si estende lungo tutta l’area con maggiore compressione del diritto alla riservatezza dei ricorrenti, e con una superficie maggiore di quella che i ricorrenti perderebbero secondo la variante 13;
- gli odierni istanti hanno quindi contestato tali vincoli in sede di opposizioni e, con osservazioni del 3 agosto 2023, hanno evidenziato la contraddittorietà con pregressi provvedimenti del Comune, quanto alla pregressa considerazione della pista ciclabile con dimensioni sufficienti; nonché, la violazione del principio di proporzionalità raffrontando la limitata lunghezza dell’itinerario ciclopedonale (m 77,6) con il potenziamento in larghezza, oltre all’inserimento di questa pista sulla via al Cor con passaggio di autoveicoli;
- tali osservazioni sono state solo in parte prese in considerazione – precisamente sul profilo della proporzionalità – senza prendere alcuna posizione sull’evidenziata contraddittorietà.
Pertanto, i ricorrenti – fatta una premessa sull’interesse e la legittimazione ad agire, in quanto in assenza della variante i predetti godrebbero di una destinazione urbanistica più favorevole (verde agricolo), e la possibilità in futuro di procurarsi un accesso alla pista esistente – si dolgono di tale variante, deducendo le censure di:
1) Eccesso di potere per sviamento. Motivazione pretestuosa e inesistenza dell’interesse pubblico adotto. Violazione dell’art. 48 L.P. 15/2015 ;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L.P. 15/2015 e degli artt. 3 e 3-bis D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg, nonché del d.lgs. 152/2006 e della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, sulla valutazione ambientale strategica (VAS). Violazione del principio di imparzialità e di ripartizione delle competenze. Difetto di motivazione ;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L.P. 15/2015 e degli artt. 3 e 3-bis D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg, nonché del d.lgs. 152/2006 e della direttiva 2001/42/CE del 27.06.2001, sulla valutazione ambientale strategica (VAS). Violazione dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE. Omessa istruttoria ;
4) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà con atti pregressi e per motivazione apodittica e manifestamente illogica. Perplessità e illogicità manifesta. Travisamento e falso presupposto ;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 e degli artt. 24 e 27 L.P. 23/1992 in tema di partecipazione al procedimento. Difetto di motivazione ;
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 4, L.P. 22/1991, dell’art. 52 L.P. 1/2008 e/o dell’art. 48 L.P. 15/2015. Scadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Violazione del art. 9 D.P.R. 327/2001 .
Parte ricorrente, ribadendo il carattere espropriativo del vincolo, ha chiesto la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della l.p. n. 15/2015, con riferimento alla durata decennale del vincolo, per violazione degli articoli 3, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 protocollo addizionale n. 1 della CEDU (protezione della proprietà), specie sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico.
B. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nago-Torbole e la Provincia Autonoma di Trento, depositando documentazione.
C. – In vista della trattazione del merito tutte le parti hanno depositato memorie.
Il Comune ha ricostruito i tratti salienti della vicenda contenziosa, evidenziando il carattere conformativo del vincolo a verde pubblico – da cui deriverebbe la non rilevanza della questione di legittimità costituzionale – assumendo altresì l’infondatezza delle censure dedotte, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche la Provincia ha avversato tutte le censure, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della l.p. n. 15/2015, ha eccepito in primo luogo l’irrilevanza di tale questione tenuto conto del carattere conformativo del vincolo; nonché, ne ha dedotto la manifesta infondatezza avuto riguardo alla competenza legislativa primaria della Provincia ai sensi dell’articolo 8, co. 1, n. 5), dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige.
Sia la parte ricorrente che la Provincia hanno replicato alle rispettive difese, insistendo nelle argomentazioni e conclusioni rassegnate.
D. – Con comunicazione depositata il 19 novembre 2025, la Provincia ha reso nota la cessazione dall’incarico dell’avv. Enrico Menapace, con conseguente diversa composizione del collegio difensivo. E i difensori delle parti costituite in pari data hanno depositato un’istanza congiunta di passaggio in decisione.
E. – All’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025, presente il difensore della Provincia Autonoma di Trento come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dagli odierni istanti avverso i provvedimenti di adozione e approvazione della Variante non sostanziale 14 bis , adottati rispettivamente dal Comune di Nago-Torbole con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17 ottobre 2023, e dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT) con deliberazione della Giunta Provinciale del 17 maggio 2024.
I ricorrenti si dolgono di tale ultima variante, con la quale assumono la reiterazione su una parte della p.ed. 1050 di un vincolo preordinato all’esproprio per l’insediamento di verde pubblico di progetto (VPPR), destinato al potenziamento del percorso ciclabile-pedonale esistente.
B. – Il ricorso non è fondato.
Deve premettersi che l’assunto di fondo dal quale muovono i ricorrenti è, in estrema sintesi, che il Comune con la variante 14 bis – per la parte di destinazione a verde pubblico di una porzione della loro area – avrebbe surrettiziamente reintrodotto il vincolo preordinato all’esproprio a suo tempo approvato per la realizzazione di un parcheggio pubblico di progetto, in quanto coinciderebbe la superficie, in base ad un “fantomatico diverso interesse pubblico”.
B.1. – Deve quindi procedersi all’esame del primo e del quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico.
Come appena accennato, con il primo motivo sostengono i ricorrenti che il Comune, con l’adozione della variante 14 bis , avrebbe surrettiziamente reintrodotto il vincolo espropriativo previsto dalle varianti 12 e 13 per Zona F3-parcheggi pubblici di progetto, ormai scaduto per decorso del termine decennale con conseguente destinazione della particella a verde agricolo; e che l’ente locale, in contrasto con la precedente deliberazione consiliare n. 3/2016, avrebbe indicato un presunto interesse pubblico – “migliorarne la sicurezza per l’uso promiscuo pedonale” – confliggente con quanto in precedenza affermato.
Sicché, muovendo da tale preliminare assunto, si dolgono di tale sostanziale reiterazione anche in quanto asseritamente confliggente con le determinazioni in passato assunte dallo stesso ente locale (quarto motivo).
Le due censure non sono fondate.
Va subito chiarito che il Comune ha adottato una variante non sostanziale, ai sensi (anche) dell’art. 39, co. 2, lett. d), della l.p. n. 15/2015, secondo cui sono non sostanziali “ d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi ”, in relazione alla precedente destinazione a parcheggio pubblico non più riproposto con la variante in interesse.
L’obiettivo, quale evincibile dalla relazione illustrativa, è quello di:
“ migliorare la fruibilità turistica dell’area con interventi sugli spazi aperti e sulle connessioni con particolare riguardo alla mobilità lenta (pedonale-ciclabile), all’arredo urbano e al verde (pag. 7) ; specificando che “gli interventi sugli spazi verdi e sulla viabilità in generale dovranno avere una particolare attenzione a privilegiare percorsi pedonali e ciclabili (mobilità lenta)” (pag. 12);
- di inserire un vincolo qualificato come “conformativo” al fine di “ migliorare ed agevolare gli accessi alla riva del lago per la sola mobilità lenta. In particolare su queste aree viene modificata la destinazione urbanistica vigente da parcheggio pubblico di progetto a verde pubblico di progetto, secondo le varianti 06/1, 06/2 e 07/2, con il fine di creare una fascia parallela alla ciclabile esistente, con panchine e alberature. Tale intervento si ritiene possa creare anche un giusto invito all’utilizzo futuro di questo nuovo parco pubblico (variante 9). Si ritiene che la creazione del nuovo parco, centrale all’AREA EX P.F.G.8, impone il miglioramento degli accessi ad essa per una effettiva fruizione da parte dei cittadini e dei turisti, così da evitare che diventi un’area marginale ” (v. scheda 6, pag. 76).
Detta nuova pianificazione si pone in relazione ad una porzione di territorio a suo tempo interessata da una pianificazione attuativa (PFG8) decaduta per scadenza dei termini, il cui tema centrale – come si evince dalla stessa relazione illustrativa (pag. 6) – era “ la qualificazione della fruibilità dell’area attraverso il potenziamento dei percorsi a “pettine” verso il lago con particolare attenzione alla pedonabilità e ciclabilità degli stessi, potenziando allo stesso tempo gli spazi verdi ”; tema indicato anche nella risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti (vedi risposta alla osservazione OS08/2), come si chiarirà in sede di esame del quinto motivo.
Ne consegue che le linee programmatiche della ripianificazione, per quanto di specifico interesse, si pongono in coerenza con quanto predisposto dal vecchio Piano, tenuto conto peraltro delle particolari caratteristiche del contesto, venendo in rilievo una zona in fascia di rispetto lacuale disciplinata dall’articolo 22 (Aree di protezione dei laghi) delle Norme di Attuazione di cui all’Allegato B della l.p. n. 5/2008 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).
Ciò premesso e chiarito, per quanto attiene all’esatta qualificazione del vincolo – che la parte assume essere di natura espropriativa – va precisato che la qualificazione del vincolo non dipende dal nomen iuris , ma dalle concrete caratteristiche del vincolo stesso quali evincibili dalla disciplina pianificatoria e dalla finalità perseguita, avuto riguardo all’incidenza (o meno) sul diritto di proprietà.
Con specifico riferimento, poi, a tale tipologia di vincolo, va altresì rammentato che:
- “… la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017 n. 821; 28 settembre 2016 n. 4022; 9 dicembre 2015 n. 5582), ha costantemente affermato che “la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal P.R.G. ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico …” (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 6127);
- “… Per giurisprudenza consolidata, la destinazione a verde pubblico non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, bensì conformativo, in quanto funzionale alla zonizzazione e alla definizione dei caratteri generali di edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Cons. Stato, sez. IV, 09/08/2024, n. 7077) …” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 20225, n. 2106).
Deve quindi osservarsi che tale ricostruzione in generale operata del vincolo a verde pubblico – tale da non comportare generalmente l’imposizione del vincolo espropriativo, bensì conformativo in quanto funzionale alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico – deve essere coniugata con le specifiche previsioni pianificatorie.
E’ stato in particolare rilevato che per consolidata giurisprudenza la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi “… va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione, derivandone che ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo presenta carattere conformativo, mentre ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve dunque prescindersi nella qualificazione dell'area” (Cass. civ, I, 13.12.2023, n. 34838).
In termini confermativi, questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: “i vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi, considerato che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone soggettate ad una disciplina dello ius aedificandi omogenea, cd. zonizzazione, mentre i secondi sono quelli che riservano all'autorità pubblica l'edificazione in una specifica area, cd. Localizzazione” (C.d.S, IV, 31.1.2023, n. 1092) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1431).
Nel caso in esame, il Comune ha precisato che:
- si tratta di un vincolo conformativo, e che la parte destinata a verde pubblico è la stessa quantità di cui alle precedenti previsioni (mq 159,55), diversamente distribuita;
- resta invariata la restante parte, area di proprietà che ricade in RB2 Verde privato, con relative NTA che prevedono solo la ristrutturazione e un ampliamento una tantum del 10% o 5% sulla base della SUN esistente (art.47, co. 4, lettera a) capoverso 3 delle NTA).
La qualificazione espressa del vincolo quale conformativo si evince anche dalla risposta alle osservazioni dei ricorrenti, e dalla scheda 6; e, indirettamente, tale qualificazione risulta dalla correlata verifica degli standard urbanistici sul territorio comunale per tali aree.
Deve anche osservarsi che la previsione a carattere generale del verde pubblico di progetto, come vincolo conformativo che non incide su una specifica posizione con ablazione della proprietà, si desume altresì dalla medesima destinazione per la variante 10/2 relativa ad altre pp.ff., afferente sempre al vincolo conformativo a Verde pubblico (v. pag. 77 della relazione); destinazione, peraltro, indicata anche per altre particelle (pp.ff. 956/1, 956/3, 956/4, 956/5, 956/7).
Pertanto – indipendentemente dalla confusione terminologica che potrebbe derivare dall’esame della variante 08 (pagine 47 e 48 della relazione) – nel caso di specie non è dimostrata la presenza di elementi propri dell’esercizio del potere espropriativo; e dall’esame della relazione nel suo complesso si desume, piuttosto, il carattere conformativo del vincolo, tanto che a pag. 76 della stessa relazione, con riferimento alle varianti 06/1, 06/2 e 07/2 - destinazione vigente “Ln Strada di progetto” “PPR Parcheggio pubblico di progetto”; destinazione di variante “Pc Pista ciclabile”, VPPR Verde pubblico – ancora una volta il vincolo viene indicato come conformativo, e viene esplicitata la tipologia di interventi.
Viene, pertanto, in rilievo un vincolo generale imposto dalla pianificazione urbanistica ad una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare gli spazi verdi, nella dichiarata ottica della valorizzazione ambientale e, specificamente, della fruizione della mobilità lenta; destinazione a verde, la quale costituisce espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio rientrante nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2239).
Sotto tale profilo, va ribadito che parte istante muove da una premessa di fondo non condivisibile, e cioè che il Comune avrebbe surrettiziamente reintrodotto il vincolo espropriativo scaduto.
Ma come si è già chiarito, tale circostanza non si è verificata, avendo l’amministrazione comunale effettuato scelte di segno diverso rispetto a quelle precedenti, nell’esercizio del suo potere di pianificazione e nell’adempimento dell’obbligo di ripianificare le zone bianche.
Non è casuale che i ricorrenti si soffermino nel ricorso sulla sussistenza delle condizioni dell’azione – che, come correttamente evidenziato dal Comune, sussisterebbero in re ipsa se si trattasse di un vincolo di natura espropriativa – segnalando sotto un primo profilo una superficie asseritamente superiore a quella relativa alla variante 13, limitandosi tuttavia ad una mera asserzione labiale priva del minimo riscontro documentale; sotto un secondo profilo, assumendo che la loro proprietà, al confine con l’area destinata a verde pubblico, sarebbe molto più esposta alla vista dei passanti.
Inoltre, alcuna evidenza del paventato allargamento della pista vi sarebbe, quanto piuttosto la creazione di una zona a verde pubblico.
Quanto poi all’area di proprietà in zona RB2 Verde privato, come si evince dall’esame della relazione illustrativa, tali zone sono normate senza indici edificatori e con la sola possibilità di ristrutturazione edilizia ex art. 77, co. 1, lett. e), della l.p. n. 15/2015 con un ampliamento una tantum del 10% o 5% sulla base della SUN esistente (cfr. pagine 16 e 17 relazione, art. 47 NTA); per contro, su tali aree RB2 non sono generalmente ammesse nuove costruzioni, su tutto il territorio comunale come sull’area fascia lago, proprio perché non sono normate da indice edificatorio, ad eccezione dei casi indicati dall’art.47, co. 4, lett. b), delle NTA (v. risposta alle osservazioni OS07/2 e OS08/1 degli odierni istanti; v. anche il testo modificato dell’art. 47 delle NTA).
Non convince, pertanto, l’assunto secondo cui vi sarebbe uno sviamento di potere, per avere l’ente locale surrettiziamente proceduto alla sostanziale reiterazione di un vincolo preesistente e ormai scaduto.
Sebbene sia chiaro come la stessa area in passato fosse stata immaginata come utilizzabile per un parcheggio pubblico, negli anni l’amministrazione ha modificato le sue priorità dando preferenza ad obiettivi di sostenibilità e miglioramento della mobilità lenta; e la sola circostanza di avere modificato la tipologia di vincolo non si traduce di per sé nel dedotto vizio di eccesso di potere.
Pertanto, chiarito che non viene in rilievo una surrettizia reiterazione del vincolo a suo tempo imposto (parcheggio pubblico) – quanto piuttosto l’introduzione ex novo di un vincolo conformativo per motivi di interesse pubblico medio tempore modificati – può essere contestualmente esaminato il quarto motivo di ricorso, sulla presunta contraddittorietà delle attuali determinazioni con le precedenti scelte.
In tema di scelte pianificatorie, va in generale richiamato il consolidato orientamento anche del giudice di appello, al quale aderisce questo Tribunale, secondo cui:
- “… la scelta di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione è caratterizzata da un’ampia discrezionalità, ed è di norma insindacabile in sede di legittimità se non per illogicità o irragionevolezza delle determinazioni, evenienze nella specie non ravvisabili. E’ stato infatti precisato: “Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito” (cfr. Cons. Stato, n. 7187 del 2024; id. n. 7787 del 2024)…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 giugno 2025, n. 4834);
- “…l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione di strumenti urbanistici, anche sovracomunali, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri principali che sorreggono le scelte effettuate, potendo la motivazione desumersi anche dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica e, più in generale, dagli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 26 marzo 2014, n. 1459 e 28 giugno 2018, n. 3987)…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6052).
Pertanto tale scelta urbanistica, in quanto caratterizzata da un’ampia discrezionalità, è di norma insindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o irragionevolezza delle determinazioni rispetto alle condizioni del territorio (v. anche Consiglio di Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787) …” (T.R.G.A., Trento, 24 luglio 2025, n. 126).
Con specifico riferimento, poi, alla presunta contraddittorietà nell’operato dell’ente locale, è stato autorevolmente rilevato che “… il vizio di contraddittorietà può ricorrere quando si riscontri un contrasto fra più manifestazioni di volontà della stessa amministrazione nell’esercizio del medesimo potere. La coerenza dell’azione amministrativa costituisce, infatti, un valore perseguito dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez. IV, 10 maggio 2023 n. 4749; sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5328).
Il contrasto che, in tesi, potrebbe integrare il vizio di contraddittorietà (si parla anche di “illogicità manifesta” o di violazione del principio di coerenza amministrativa) può sussistere all’interno del medesimo provvedimento amministrativo oppure fra più atti amministrativi.
Nel primo caso, il vizio potrebbe essere accertato quando si riscontra una non consequenzialità fra le premesse e le conclusioni del provvedimento o, per dirla diversamente, fra la sua motivazione e il suo dispositivo.
Nel secondo caso, invece, il vizio potrebbe essere accertato fra due provvedimenti non direttamente collegati tra loro, ma logicamente collegati alla medesima vicenda amministrativa (quali ad es., il diniego di approvazione di una variante ad un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, non implicante alcuna modifica dei parametri del progetto originario, emanato dopo che la compatibilità degli interventi oggetto del progetto fosse già stata positivamente valutata dallo stesso ente comunale in sede di approvazione del piano di lottizzazione originario, cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 10 aprile 2017, n. 177; tra il provvedimento e i suoi atti preparatori; tra il provvedimento e un atto amministrativo di indirizzo o di auto-vincolo (quando, ad es., il provvedimento di revoca di un incarico giustificato con il richiamo a circolari che pongono principi di carattere opposto alla determinazione assunta, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1991 n. 436).
Va ribadito che quando si riscontra la contraddittorietà in una delle manifestazioni sopra esplicitate, questa evenienza non conduce di per sé, in sede giudiziaria, all’automatico accertamento dell’illegittimità del provvedimento, con conseguente pronuncia di annullamento.
Risulta infatti necessario verificare se alla “contraddittorietà” riscontrata si accompagni, in concreto, la divergenza del provvedimento dalle sue finalità istituzionali che concreta il vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. VI, 14settembre 2006, n. 5328; sez. VI, 13 ottobre 1993 n. 713).
In particolare, con riferimento alla figura della contraddittorietà tra atti del procedimento, si è affermato che l’eccesso di potere si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5013 del 2004).
Questo Consiglio ha inoltre affermato che il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non si configura:
i) quando si tratta di provvedimenti “contraddittori” che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti adottati e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2022, n.8908; sez. V, 31 dicembre 2018 n. 7315; Sez. V, 5 settembre 2011 n. 4982);
(…omissis…)
v) allorquando il nuovo provvedimento dell’Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stato adottato alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi “medio tempore” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 1987 n. 403).
Senonché, nel caso di specie, in base a quanto ricostruito in linea teorica al paragrafo precedente, la contraddittorietà non ricorre quando dagli atti del procedimento o dal provvedimento si possa ricostruire, con ragionevole certezza, quale fosse la volontà dell’amministrazione… ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 settembre 2025, n. 7399).
In disparte l’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione urbanistica, occorre evidenziare che nel caso in esame, dal contenuto della relazione illustrativa risulta ben chiara la ragione del ripensamento sulla destinazione della parte di area interessata dall’apposizione del vincolo.
Deve anche osservarsi che l’obiettivo dell’ente locale nell’esercizio del potere di pianificazione non è limitato – come asserisce parte istante – al solo aspetto tecnico della sicurezza in sé della pista ciclabile, quanto piuttosto si estende al potenziamento della mobilità lenta (ciclo-pedonale); scelta ampiamente discrezionale – in parte derivante anche dalla mancata attuazione del piano attuativo PFG8 “Fascia Lago di Torbole” – che non impone all’amministrazione un’analisi comparativa di soluzioni alternative.
Come già rilevato da questo Tribunale, “… Impropriamente l’appellante ha richiamo l’orientamento della giurisprudenza che richiede una motivazione puntuale per le varianti che incidono su singoli lotti di terreno: una simile motivazione puntuale è richiesta quando vengano lese le aspettative dei singoli proprietari, il che si verifica quando siano già stati rilasciati titoli edilizi consolidati o approvati strumenti attuativi sulla base dello strumento urbanistico generale oggetto di variante …” ( Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7349).
In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell’assenza, nel provvedimento di adozione della variante, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2021, n. 3009) .” (T.R.G.A., Trento, n. 126/2025 cit.).
Osserva in particolare il Collegio che, per quanto attiene al suddetto piano attuativo, tra gli obiettivi vi era quello della “qualificazione della fruibilità turistica, con interventi specifici sugli spazi aperti e sulle connessioni con alberature, sistemazioni di verde e di arredo urbano, con iniziativa pubblica e possibilità di concorso di privati con modalità stabilite dalle NTA, protezione della spiaggia con alberature, riqualificazione dei percorsi interni con selezione e evidenziazione dei tracciati su cui realizzare piste ciclopedonali alberate in connessione con le aree verdi adiacenti il Sarca e la Subarea Torbole Nord”; in particolare, il tema centrale del piano attuativo era “ la qualificazione della fruibilità dell’area attraverso il potenziamento dei percorsi a “pettine” verso il lago con particolare attenzione alla pedonabilità e ciclabilità degli stessi, potenziando allo stesso tempo gli spazi verdi ” (così la relazione illustrativa rinviando al vecchio piano).
Pertanto, il nuovo dichiarato obiettivo della variante 14 bis è indicato nel “ fine di migliorare la fruibilità turistica dell’area con interventi sugli spazi aperti e sulle connessioni con particolare riguardo alla mobilità lenta (pedonale-ciclabile), all’arredo urbano e al verde (tematiche principali già della vecchia previsione di piano), l’Amministrazione Comunale introduce sull’area alcune varianti di nuova previsione su aree di proprietà comunale o su aree non di proprietà comunale, ma con dichiarazione di interesse pubblico (Art.39 Comma 2 lettera b) Legge Provinciale 4 Agosto 2015 n.15 e s.m.i.). Tali interventi di potenziamento dei percorsi, avranno come fine migliora-re la sicurezza degli accessi carrabili all’area per le attività turistiche e per gli ambiti residenziali esistenti con la volontà di ricavare lo spazio per l’inserimento, in parallelo, di percorsi promiscui, pedonali-ciclabili, e di potenziare gli stessi percorsi pedonali-ciclabili esistenti ” (pagine 6 e 7 della relazione).
Pertanto, il primo e il quarto motivo devono essere respinti.
B.2. –Va adesso esaminato il quinto motivo, con il quale parte ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe motivato sul mancato accoglimento delle osservazioni.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza anche del Giudice di appello, deve escludersi la necessità di un’apposita motivazione alle osservazioni proposte nell’apposita sede procedimentale, in quanto:
- “si tratta di meri apporti collaborativi che non implicano un dovere di analitica confutazione da parte dell’amministrazione (c.d. polverizzazione della motivazione)” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2025, n. 7936);
- “ Le osservazioni avanzate dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica non rappresentano veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, di conseguenza, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, risultando sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio, attraverso una congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 764, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2025, n. 5926).
Come rilevato di recente anche da questo Tribunale:
- “… dal carattere di atto generale del PRG (o di una sua variante), sottratto di norma all’obbligo di motivazione – deriva altresì l’orientamento “…secondo cui “Le osservazioni presentate dai cittadini dopo l'adozione del piano regolatore generale costituiscono meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione la quale, se è tenuta ad esaminarle, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano.” (Consiglio di Stato sez. IV, 12/05/2010, n.2842). Va inoltre considerato che gli strumenti di pianificazione costituiscono atti generali, che ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 non debbono essere specificamente motivati.
14.2. Impropriamente l’appellante ha richiamo l’orientamento della giurisprudenza che richiede una motivazione puntuale per le varianti che incidono su singoli lotti di terreno: una simile motivazione puntuale è richiesta quando vengano lese le aspettative dei singoli proprietari, il che si verifica quando siano già stati rilasciati titoli edilizi consolidati o approvati strumenti attuativi sulla base dello strumento urbanistico generale oggetto di variante…” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7349).
In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell’assenza, nel provvedimento di adozione della variante, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2021, n. 3009) ” (T.R.G.A., Trento, n. 126/2025 cit.);
- “… la consolidata giurisprudenza ha statuito che le osservazioni presentate dai cittadini dopo l’adozione del piano regolatore generale costituiscono meri apporti collaborativi alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione la quale, se è tenuta ad esaminarle, non può però essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano (ex multis Cons. Stato, sez. VII, 2.09.2024, n. 7349; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 19.03.2024 n. 1095 …” (T.R.G.A., Trento, 12 febbraio 2025, n. 38).
Nel caso in esame, deve rilevarsi che il Comune ha fornito riscontro all’osservazione (OS08/1), evidenziando che “ L’Amministrazione con questa Variante al PRG 14bis si è posta l’indirizzo e la volontà di migliorare ed agevolare gli accessi alla riva del lago per la sola mobilità lenta (ciclabile e pedonale). Si ritiene pertanto ad oggi fondamentale il potenziamento della direttrice di Via al Cor, quanto il potenziamento di Via al Sarca Vecchio: entrambe oggetto di questa nuova pianificazione con indicati interventi in tal senso (si veda anche variante 03 e controdeduzione all’osservazione 011/6b).
Alle considerazioni di cui sopra, si aggiunge il fatto che la creazione della nuova area a verde pubblico su Via al Cor,, centrale all’AREA EX P.F.G.8 (variante 09), impone il miglioramento degli accessi ad essa per una effettiva fruizione da parte dei cittadini e dei turisti, così da evitare che diventi un’area marginale. Si ritiene che la creazione di una fascia a verde pubblico parallela alla ciclabile esistente, con panchine e alberature, possa creare un giusto invito all’utilizzo futuro di questo nuovo parco. Inoltre si fa notare che già in I Adozione si è argomentato il fatto che questa fascia, su cui graverà un vincolo di tipo conformativo, per superficie è pari alla superficie indicata attualmente dalle tavole di PRG in vigore con vincolo espropriativo con previsione a parcheggio pubblico (si veda tabella allegata alla variante 08), pertanto la superficie destinata a RB2 Verde privato rimane inalterata. Pertanto per tali motivi l’osservazione di stralcio della variante non è accolta.
Si precisa che il vincolo è di tipo confermativo e che l’area di proprietà è in zona RB2 Verde privato. Nelle NTA tali zone sono normate senza indici edificatori e con la sola possibilità di ristrutturazione come normato dall’Art.77 Comma 1 lettera e) con un ampliamento una tantum del 10% o 5% sulla base della SUN esistente (Art.47 Comma 4 lettera a) capoverso 3 delle NTA). Su queste aree RB2 non sono generalmente ammesse, invece, nuove costruzioni, su tutto il territorio comunale come sull’area fascia lago, proprio perché non sono normate da indice edificatorio, ad eccezione dei casi indicati all’Art.47 Comma 4 lettera b) delle NTA (cfr. pag. 63 della relazione illustrativa).
Orbene, in concreto l’amministrazione ha fornito un adeguato e puntuale riscontro, tutt’altro che laconico, con congrua motivazione, prendendo in considerazione le osservazioni presentate dai ricorrenti; sicché la censura non merita accoglimento.
B.3. – Anche al secondo e al terzo motivo non può prestarsi adesione, in quanto tali censure sono inammissibili.
Con un primo profilo del secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 della l.p. n. 15/2015 (Valutazione dei piani), relativa alla sottoposizione a VAS dei piani urbanistici, in quanto vi sarebbe stato il cumulo nella stessa persona fisica tra autorità competente e autorità procedente quanto a tale verifica.
In particolare, la variante n. 14 bis sarebbe stata predisposta e redatta dal Responsabile dei Servizi tecnico-gestionali del Comune sia nella veste di autorità procedente (cui compete l’adozione del piano), sia in veste di autorità competente a condurre la verifica di assoggettabilità a VAS.
Con un secondo profilo della stessa censura, i ricorrenti assumono che il Consiglio comunale, con la delibera di adozione definitiva della variante contestata, non avrebbe verificato la correttezza e l’attendibilità delle conclusioni cui è giunto il funzionario.
Con il terzo motivo, ad avviso di parte istante la VAS – oltre che affetta da vizi di forma – sarebbe anche sostanzialmente incompiuta.
Come accennato, le due censure sono inammissibili per carenza di interesse.
Sul piano dell’inammissibilità va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “… chi si ritiene leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a VAS, infatti, non può limitarsi a lamentare vizi e irregolarità concernenti la procedura di VAS stessa, ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà, giacché si è tenuti a dimostrare che le determinazioni lesive della pianificazione siano causalmente riconducibili in modo decisivo alle conclusioni raggiunte in sede di VAS (Consiglio di Stato, Sez. II, 18 agosto 2020, n. 5084; Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).
In tal senso si è chiarito che l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le “determinazioni lesive”, fondanti l’interesse a ricorrere, siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S. (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2352);
- “… come chiarito da questo Consiglio di Stato, sez. IV, n. 133 del 12 gennaio 2011, ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere occorre, “che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., e pertanto l’istante avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (...) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2023, n. 7130).
Nel caso in esame parte ricorrente non ha neppure accennato a quale sia la lesione della propria aspettativa specificamente derivante dalla verifica di assoggettabilità, facendo genericamente riferimento ad un presunto interesse personale del funzionario e ad una presunta carenza istruttoria, senza chiarire in che modo tutte le valutazioni contenute nella relazione illustrativa – e, in tesi, quelle omesse – abbiano influito sulla contestata destinazione a verde pubblico della piccola porzione della particella in interesse.
I ricorrenti, in altri termini, non hanno evidenziato in quale modo le conclusioni raggiunte nel sub procedimento di VAS abbiano concretamente inciso sulla determinazione dell’ente locale afferente la loro specifica sfera giuridica.
Ne consegue che il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.
B.4. – Va infine esaminato il sesto motivo, il quale non merita adesione.
Con un primo profilo di tale censura, i ricorrenti ribadiscono il carattere espropriativo del vincolo, come tale gravante per dieci anni sulla proprietà dei predetti: tale profilo resta assorbito da quanto rilevato in sede di esame del primo motivo, con cui è stato chiarito che il vincolo in interesse ha carattere conformativo.
Muovendo da tale premessa (carattere conformativo del vincolo), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della l.p. n. 15/2015 è irrilevante, in quanto la disposizione di cui si parte ricorrente sospetta l’incostituzionalità attiene alla durata ed effetti dei vincoli preordinati all’espropriazione.
C. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto complessivamente infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
D. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Nago-Torbole e della Provincia Autonoma di Trento, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte pubblica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IN, Presidente
MA NO, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | LE IN |
IL SEGRETARIO