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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6768 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eliana Pilia, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/03/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IG.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/03/1992 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di IG, anno 1992, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e , contratto in IG il 29.03.1992, trascritto nel
[...] Parte_2 registro dello stato civile del Comune di IG all'atto n. 17, p. 2, s. A, anno 1992, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Affidare la figlia minore in maniera condivisa a entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Stabilire che la minore si alterni con ciascun genitore secondo tempi paritari e alternati, da determinarsi di volta in volta in base ai turni di lavoro del
e alle esigenze scolastiche e ludiche di . Pt_2 Per_1
Pag. 2 di 3 Stabilire altresì che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della figlia durante il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione e che le spese extra e straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. e sportive, siano invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
L'assegno unico, attualmente pari ad €. 230,00, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra e dovrà essere destinato al Pt_1 soddisfacimento delle esigenze della minore.
4) Disporre che nessuno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno divorzile.
5) I coniugi convengono che la sig.ra potrà recarsi presso Parte_1
l'immobile ex casa coniugale, sito in Domusnovas nella via Cavour n. 13, al fine di ritirare gli oggetti di sua proprietà, quali cristalliera completa di suppellettili, parte del corredo e abbigliamento.
Il prelievo dovrà essere preceduto da comunicazione almeno una settimana prima.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6768 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eliana Pilia, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 29/03/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IG.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/03/1992 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di IG, anno 1992, numero 17, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e , contratto in IG il 29.03.1992, trascritto nel
[...] Parte_2 registro dello stato civile del Comune di IG all'atto n. 17, p. 2, s. A, anno 1992, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Affidare la figlia minore in maniera condivisa a entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Stabilire che la minore si alterni con ciascun genitore secondo tempi paritari e alternati, da determinarsi di volta in volta in base ai turni di lavoro del
e alle esigenze scolastiche e ludiche di . Pt_2 Per_1
Pag. 2 di 3 Stabilire altresì che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della figlia durante il periodo di permanenza della stessa presso la propria abitazione e che le spese extra e straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. e sportive, siano invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
L'assegno unico, attualmente pari ad €. 230,00, continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra e dovrà essere destinato al Pt_1 soddisfacimento delle esigenze della minore.
4) Disporre che nessuno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno divorzile.
5) I coniugi convengono che la sig.ra potrà recarsi presso Parte_1
l'immobile ex casa coniugale, sito in Domusnovas nella via Cavour n. 13, al fine di ritirare gli oggetti di sua proprietà, quali cristalliera completa di suppellettili, parte del corredo e abbigliamento.
Il prelievo dovrà essere preceduto da comunicazione almeno una settimana prima.
6) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3