Art. 3.
Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all' articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.
Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all' articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136 , sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.