Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04533/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4260 del 2024, proposto da
RM IG, NA IG, IG IG, NT IG, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Albachiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 23512/2021 del GIUDICE DI PACE di Napoli, IV Sezione Civile pubblicata mediante deposito in cancelleria il 06.08.2021, resa in esito al procedimento iscritto al nr. 1537/2020 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Giudice di Pace di Napoli – IV Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Filomena Iovane, con la sentenza n. 2351/2021, pubblicata il 6.8.2021, in accoglimento della domanda formulata dagli attori RM IG, NA IG, IG IG, e NT IG nei confronti della Regione Campania, ha dichiarato accertato “ che i sig.ri IG RM, IG NA, IG IG e IG NT, nella qualità di eredi della compianta Iadicicco Assunta, per le somme percepite in ritardo dalla loro dante causa , hanno maturato il diritto a percepire pro quota gli interessi legali riconosciuti nella misura di € 12.719,36 ”, ed ha conseguentemente condannato la Regione Campania “ al pagamento pro quota in favore dei sig.ri IG RM, IG NA, IG IG e IG NT nella spiegata qualità, della somma di € 12.719,36, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo ”.
Con il medesimo provvedimento, lo stesso organo giurisdizionale ha altresì condannato la Regione Campania “ al pagamento delle competenze legali con attribuzione all’Avv. Maurizio Albachiara dichiaratosi anticipatario [liquidate] in ed € 1.990,00 per la prestazione professionale, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. ”; con la precisazione che nulla era dovuto per il contributo unificato “ attesa la sua esenzione ”.
La decisione, avverso la quale non è stato interposto alcun gravame (come da attestazione in data 10.9.2024 della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione in forma esecutiva alla Regione Campania in data 19 maggio 2022.
IG RM, IG NA, IG IG e IG NT, con il presente ricorso chiedono a questo T.A.R. di voler disporre l’esecuzione delle statuizioni della suddetta sentenza, per la parte in proprio favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e a spese di questa.
Non si è costituito in giudizio la Regione Campania, ancorché ritualmente intimata.
All’udienza camerale del 26 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa fondato.
Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso all’istanza di ottemperanza in esame, in quanto la sentenza in questione è passata in giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria, e tuttora non risulta corrisposta la somma dovuta in base ad essa, sebbene i ricorrenti abbiano provveduto a notificarla (in data 19.5.2022) in forma esecutiva alla Regione Campania, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro.
2) Agli odierni ricorrenti va dunque riconosciuto, sulla base della sentenza in parola, titolo a conseguire la somma “di € 12.719,36, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo ” in loro favore liquidata per le ragioni ivi esposte, e a carico della Regione Campania.
3) Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo della Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza in esame, mediante il pagamento in favore dei ricorrenti, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia – o notificazione, se anteriore -, dell’importo suddetto.
4) In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario del proprio Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Amministrazione debitrice.
5) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell’inadempiente Regione Campania, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza n. 2351/2021 pubblicata in data 6 agosto 2021, del Giudice di Pace di Napoli, con conseguente condanna alla corresponsione agli odierni ricorrenti di quanto loro dovuto in forza del titolo giudiziario suddetto.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta dei ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza.
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere la Regione Campania.
Condanna l’intimata Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 (Ottocento/00), oltre IVA e CPA come per legge, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto; il tutto con attribuzione in favore dell’anticipatario avvocato Maurizio Albachiara.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO