Decreto cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02529/2026REG.PROV.COLL.
N. 08305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8305 del 2025, proposto da Eddierre Service di US RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura B28F59D21D, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Campale Stabile, Eco Service – Cooperativa Sociale Onlus –, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Avellino, non costituita in giudizio;
Comune di Lapio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01734/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Campale Stabile, di Eco Service – Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa e del Comune di Lapio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. LU RN e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 febbraio 2025 e depositato il successivo 24 febbraio, il Consorzio Campale Stabile ha impugnato dinanzi al T.AR. per la Campania, Sezione distaccata di Salerno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti concernenti l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Lapio in favore della società Eddierre Service RN LL US.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato sette motivi di censura, deducendo, sotto distinti profili, violazioni di legge ed eccesso di potere in relazione, tra l’altro, agli artt. 3 e 97 Cost., alla legge n. 241 del 1990, al d.lgs. n. 36 del 2023 e alle disposizioni della lex specialis di gara.
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado la società controinteressata Eddierre Service RN LL US, il Comune di Lapio e la Provincia di Avellino, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
Con ordinanza n. 112, del 6 marzo 2025, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Successivamente, con atto di motivi aggiunti notificato il 26 marzo 2025 e depositato il 7 aprile 2025, il Consorzio Campale Stabile ha articolato ulteriori nove motivi, deducendo ulteriori profili di illegittimità, sempre sotto il duplice versante della violazione di legge e dell’eccesso di potere, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria, alla verifica svolta dalla stazione appaltante e alla congruità del costo della manodopera.
Quanto alla sequenza procedimentale, dagli atti di causa risulta che la Provincia di Avellino, con determinazione n. 2674, del 4 dicembre 2024, ha formulato, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, una proposta di aggiudicazione in favore della società Eddierre Service RN LL US, demandando all’ente delegante l’adozione del provvedimento conclusivo.
Il Comune di Lapio, con successiva determinazione n. 3, del 14 gennaio 2025, preso atto della proposta formulata dalla Provincia e della relazione istruttoria concernente la verifica positiva dei requisiti prescritti, ha disposto l’aggiudicazione in favore della predetta Eddierre.
Dagli atti emerge, altresì, che l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto è stato pubblicato in data 20 gennaio 2025 e che, nella medesima data, la parte ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti della procedura.
Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere allegato all’offerta tecnica il progetto di riassorbimento del personale, previsto dalla lex specialis in relazione alla clausola sociale.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, il Consorzio Campale Stabile ha censurato, sotto diversi profili, la dichiarazione resa dalla controinteressata in ordine al contratto collettivo applicato, lamentando l’assenza o inidoneità della dichiarazione di equivalenza rispetto al CCNL indicato dalla stazione appaltante e la mancata o insufficiente verifica da parte di quest’ultima.
Con il quinto e il sesto motivo, la parte ricorrente ha contestato, da un lato, la ritenuta equivalenza tra il contratto collettivo FISE Assoambiente, indicato dalla stazione appaltante, e il contratto Multiservizi applicato dall’aggiudicataria; dall’altro, ha dedotto l’incongruità del costo della manodopera indicato in offerta, reputato non coerente con il monte ore offerto e con i livelli retributivi minimi assunti come parametro di riferimento.
Con il settimo motivo, la ricorrente ha altresì censurato il punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, reputandolo illogico anche in relazione alla distribuzione delle ore di lavoro tra personale di diverso livello di inquadramento.
Con i motivi aggiunti, la ricorrente in primo grado ha ulteriormente dedotto: la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ordine alla documentazione prodotta dalla controinteressata; la genericità, contraddittorietà e incertezza della dichiarazione di equivalenza; la mancata indicazione del codice univoco del contratto collettivo applicato; la non corrispondenza tra i livelli di inquadramento dichiarati e le mansioni oggetto dell’appalto; nonché l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione svolta dalla stazione appaltante in ordine alla verifica di equivalenza e alla congruità del costo del lavoro.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la società aggiudicataria avrebbe fatto riferimento, in diversi atti di gara e nelle successive produzioni, a plurimi contratti collettivi, generando incertezza circa il contratto effettivamente applicato; ha inoltre evidenziato che il livello di inquadramento richiamato nella relazione ex art. 102, del d.lgs. n. 36 del 2023, non sarebbe coerente con le mansioni indicate dalla lex specialis per l’esecuzione del servizio.
È stato, altresì, dedotto che la stazione appaltante, pur avendo richiesto chiarimenti e una relazione dettagliata sull’equivalenza delle tutele economiche e normative, non avrebbe svolto un’adeguata verifica comparativa né avrebbe dato conto, in motivazione, delle ragioni poste a fondamento del giudizio positivo espresso in sede di aggiudicazione.
Con la decisione del 28 ottobre 2025, n.1734, il TAR ha parzialmente accolto il ricorso.
Il giudice di primo grado ha, in particolare, esaminato distintamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, soffermandosi, in particolare, sulla questione della necessità del progetto di riassorbimento, sulla portata della dichiarazione di equivalenza del CCNL, sull’effettività della verifica svolta dalla stazione appaltante e sulla congruità del costo della manodopera in rapporto ai livelli di inquadramento e alle mansioni richieste dalla legge di gara.
All’esito dell’esame, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso introduttivo e ha accolto i motivi aggiunti, disponendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e demandando all’amministrazione il rinnovato esercizio dei poteri di verifica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.
La società Edierre ha proposto appello per i motivi indicati nella parte in diritto.
Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado il Comune di Lapio e le controinteressate Consorzio Campale Stabile e la consorziata designata Eco Service, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo mezzo di gravame la parte appellante ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dei motivi aggiunti proposti in primo grado dal Consorzio Campale Stabile.
Sostiene l’appellante che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente individuato il dies a quo per la proposizione dei motivi aggiunti nelle date del deposito in giudizio della documentazione da parte delle controparti, anziché nel momento in cui la ricorrente originaria, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire piena conoscenza degli atti rilevanti mediante tempestivo esercizio dell’accesso documentale.
Secondo la prospettazione dell’appellante, nel rito appalti l’esigenza di celerità e concentrazione della tutela impone all’operatore economico un onere particolarmente qualificato di attivazione, sì che non sarebbe consentito differire l’articolazione delle censure sino al successivo deposito documentale in giudizio, allorché i documenti posti a fondamento dei motivi aggiunti siano atti endoprocedimentali strettamente connessi all’aggiudicazione già conosciuta.
In tale prospettiva, i motivi aggiunti accolti dal Tribunale amministrativo regionale – incentrati sulla verifica di equivalenza tra contratti collettivi e sulla congruità del costo della manodopera – si fonderebbero su documenti che il Consorzio Campale Stabile avrebbe potuto e dovuto acquisire sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione, avvenuta il 14 gennaio 2025, o comunque in epoca immediatamente successiva, attivandosi con la dovuta tempestività.
L’appellante richiama, a sostegno della censura, il fatto che in atti risulterebbe un sollecito del 24 gennaio 2025 relativo a una richiesta di accesso, nonché una nota della Provincia di Avellino recante l’indicazione secondo cui gli atti di gara sarebbero già stati pubblicati.
Ne conseguirebbe, ad avviso dell’appellante, che il termine di trenta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti sarebbe comunque decorso ben prima della notificazione dell’atto di motivi aggiunti avvenuta il 26 marzo 2025, con conseguente tardività degli stessi e con errore del primo giudice per non avere accolto la relativa eccezione in rito.
Con il secondo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla verifica di equivalenza delle tutele tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’aggiudicataria, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica amministrativa.
L’appellante assume, in primo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata poggerebbe su un presupposto di fatto erroneo, là dove il Tribunale ha affermato che la lex specialis recherebbe una “puntuale indicazione dei livelli di inquadramento”, tale da imporre all’amministrazione un approfondito raffronto tra i livelli dei contratti collettivi posti in comparazione.
Secondo l’appellante, una simile affermazione non troverebbe riscontro negli atti di gara, poiché il disciplinare si sarebbe limitato a indicare il contratto collettivo di riferimento, senza imporre specifici livelli di inquadramento per il personale da impiegare nell’appalto.
L’appellante evidenzia, inoltre, che la legge di gara, al paragrafo dedicato all’offerta tecnica, si limitava a richiedere, nell’ipotesi di applicazione di un contratto collettivo differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, una dichiarazione attestante che il contratto applicato garantisse ai dipendenti le medesime tutele, dichiarazione che, nella specie, sarebbe stata regolarmente resa dall’aggiudicataria.
Da ciò l’appellante fa discendere che il giudice di primo grado avrebbe indebitamente costruito un obbligo di comparazione analitica tra singoli livelli di inquadramento in assenza di uno specifico parametro comparativo imposto dalla stazione appaltante, elaborando un onere istruttorio non previsto né dalla legge né dalla lex specialis .
Con ulteriore articolazione del medesimo motivo, l’appellante deduce la contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza impugnata.
Si assume, in particolare, che il Tribunale abbia dapprima correttamente affermato, in linea di principio, che la verifica di equivalenza tra contratti collettivi non può risolversi in una disamina atomistica dei singoli istituti né in un raffronto puntuale dei singoli livelli, dovendo invece avere riguardo al complesso delle tutele economiche e normative garantite ai lavoratori.
Nondimeno, il medesimo giudice avrebbe poi fondato l’accoglimento dei motivi aggiunti proprio sul rilievo della asserita insufficienza dell’approfondimento svolto dalla stazione appaltante in ordine alla corrispondenza tra i livelli di inquadramento, così ponendo a fondamento della decisione un criterio valutativo che, nella premessa, aveva invece escluso come decisivo.
Tale sviluppo argomentativo viene ritenuto dall’appellante logicamente contraddittorio, in quanto la sentenza, dopo aver escluso la centralità della questione del singolo inquadramento, finirebbe per attribuirle valore decisivo al fine di annullare l’aggiudicazione.
Sempre con il secondo motivo, l’appellante prospetta altresì la violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante.
Viene richiamato, sul punto, lo stesso passaggio della sentenza impugnata nel quale si afferma che la verifica di equivalenza tra contratti collettivi rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e che il sindacato del giudice amministrativo resta confinato ai soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità o errore di fatto.
Ciò nondimeno, argomenta l’appellante, il primo giudice non avrebbe ravvisato un vizio macroscopico della valutazione amministrativa, ma avrebbe in concreto sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante, censurando quest’ultima per non avere svolto un’istruttoria ritenuta sufficientemente approfondita.
In tal modo la decisione impugnata avrebbe oltrepassato i limiti del sindacato di legittimità, invadendo l’ambito delle valutazioni riservate all’amministrazione e realizzando, sotto la veste del controllo di legittimità, una non consentita revisione nel merito dell’apprezzamento tecnico compiuto dalla stazione appaltante.
Con ulteriore profilo di censura, l’appellante deduce l’erronea interpretazione dell’art. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe atomizzato la nozione di equivalenza, in contrasto con il dato normativo e con i principi elaborati dalla giurisprudenza.
L’appellante osserva che la disposizione richiamata consente all’operatore economico di indicare un contratto collettivo differente rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, purché esso assicuri ai lavoratori “le stesse tutele”, espressione che non implicherebbe identità perfetta né sovrapponibilità assoluta tra i diversi assetti contrattuali.
In questa prospettiva, la verifica di equivalenza dovrebbe essere svolta in termini complessivi e sintetici, con riguardo al trattamento economico e normativo globalmente assicurato ai lavoratori, senza che eventuali scostamenti su singoli istituti o su singole declaratorie possano assumere, di per sé, rilievo invalidante.
L’appellante richiama, a sostegno, l’Allegato I.01 al codice dei contratti pubblici, introdotto dal d.lgs. n. 209 del 2024, quale indice confermativo della correttezza di un approccio non formalistico e non parcellizzato alla verifica di equivalenza, sebbene non applicabile ratione temporis alla procedura in esame.
Sotto altro profilo, l’appellante censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato la documentazione prodotta in primo grado a sostegno della congruità dei costi della manodopera e della sostenibilità dell’offerta.
Deduce, al riguardo, che la stazione appaltante disponeva di tutti gli elementi necessari per effettuare la verifica di competenza, e in particolare: dell’offerta dell’aggiudicataria; della dichiarazione di equivalenza; del testo integrale del CCNL Multiservizi; nonché delle specifiche giustificazioni concernenti il costo del personale.
L’appellante evidenzia che, nel corso del giudizio di primo grado, erano stati prodotti documenti recanti la specifica dei costi annui relativi alla figura dell’autista e dell’operatore ecologico, dai quali emergerebbe, rispettivamente, un costo medio orario di euro 17,27 per l’autista part-time di 25 ore settimanali, per un costo annuo di euro 22.511,45, e un costo medio orario di euro 15,65 per l’operatore ecologico part-time di 20 ore settimanali, per un costo annuo di euro 16.319,82.
Tali costi, ad avviso dell’appellante, risulterebbero pienamente giustificati in ragione di elementi specifici e documentati, e segnatamente: della qualificazione dell’impresa come impresa artigiana, con conseguente applicazione di aliquote contributive inferiori; dell’impiego di personale di nuova assunzione, privo di scatti di anzianità e di ulteriori voci retributive maturabili solo con il decorso del tempo; nonché dell’esenzione IRAP sul costo del personale assunto a tempo indeterminato.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare elementi istruttori decisivi, annullando l’aggiudicazione per un preteso difetto di istruttoria che, secondo l’appellante, non sussisterebbe in fatto.
L’appellante sottolinea, inoltre, che il giudice di primo grado avrebbe fondato la propria decisione su un dubbio meramente astratto, relativo alla comparazione tra livelli contrattuali, senza verificare se tale dubbio si traducesse in una concreta e verificabile violazione del parametro normativo, e segnatamente in una effettiva incongruità del costo del lavoro.
Sotto tale profilo, si deduce che l’istruttoria procedimentale, integrata dalle giustificazioni e dai chiarimenti offerti in giudizio, avrebbe invece dimostrato la piena sostenibilità economica dell’offerta e il rispetto dei minimi salariali applicabili, così escludendo il presupposto sostanziale posto a base dell’annullamento disposto dal Tribunale.
Al riguardo, l’appellante richiama il capo della sentenza nel quale lo stesso Tribunale ha ritenuto che il CCNL Multiservizi – Servizi di Pulizia fosse astrattamente pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto.
In particolare, viene valorizzato il passaggio nel quale il primo giudice ha ritenuto che il campo di applicazione del contratto collettivo, pur formulato in termini esemplificativi, fosse idoneo a ricomprendere anche attività analoghe a quelle oggetto di gara, ivi inclusa la pulizia di aree pubbliche e la raccolta e trasporto dei rifiuti, in coerenza con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa.
Secondo l’appellante, tale affermazione renderebbe ancor più illogica la decisione di annullare l’aggiudicazione per un asserito difetto di approfondimento istruttorio riferito a un singolo aspetto comparativo, atteso che la pertinenza del contratto collettivo applicato e la sostenibilità dell’offerta sarebbero state, nel complesso, adeguatamente dimostrate.
Sulla base delle suesposte censure, l’appellante conclude per la integrale riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado e, in ogni caso, con il rigetto nel merito delle censure accolte dal Tribunale.
Tanto premesso, con la memora depositata in data 3 marzo 2026, il Comune ha dato atto che, all’esito della rinnovata istruttoria, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino ha concluso nel senso della sussistenza dell’equivalenza tra il CCNL richiamato negli atti di gara e il CCNL applicato dalla società appellante, ritenendo che quest’ultimo assicuri ai lavoratori tutele economiche, normative e assistenziali complessivamente non inferiori rispetto a quelle richieste dalla disciplina di gara.
Preso atto di tale rivalutazione, il Comune di Lapio ha quindi adottato i conseguenti provvedimenti, dando atto dell’esito favorevole della verifica e disponendo, nelle more del completamento dell’accertamento dei requisiti, una nuova aggiudicazione dell’appalto in favore della medesima società Eddierre Service.
Il Collegio ritiene che debba essere esaminata, in via prioritaria, la questione relativa alla persistenza dell’interesse alla decisione del gravame, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha proceduto alla riedizione del potere amministrativo, effettuando una nuova istruttoria e una rinnovata valutazione in ordine alla equivalenza tra il contratto collettivo indicato nel bando di gara e quello applicato dalla società odierna appellante.
All’esito di tale riesame, la stazione appaltante ha ritenuto sussistente l’equivalenza tra i due contratti collettivi, con conseguente riconoscimento della conformità dell’offerta della società appellante alle prescrizioni della lex specialis .
Il Comune di Lapio, preso atto delle risultanze della rinnovata istruttoria, ha quindi adottato i conseguenti provvedimenti, disponendo, nelle more della verifica dei requisiti, la nuova aggiudicazione dell’appalto in favore della medesima società appellante.
Il Collegio osserva che l’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 disciplina in modo puntuale la sequenza procedimentale relativa all’aggiudicazione degli appalti pubblici, innovando sensibilmente rispetto al previgente assetto normativo.
In particolare, la disposizione stabilisce, al primo periodo, che l’organo preposto alla valutazione delle offerte – individuabile, a seconda del criterio di selezione adottato, nella commissione giudicatrice ovvero, in caso di criterio del minor prezzo, nel RUP o nel responsabile di fase – è tenuto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta risultata migliore e non anomala, sulla base delle risultanze istruttorie e dei verbali di gara.
Il secondo periodo del medesimo comma prevede, altresì, che l’organo competente ad adottare il provvedimento finale esamini la proposta e, qualora la ritenga legittima e conforme all’interesse pubblico, nonché previo accertamento del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico individuato, disponga l’aggiudicazione, attribuendole immediata efficacia.
Tale previsione deve essere interpretata nel senso che il potere di adottare l’atto conclusivo del procedimento spetta al soggetto dotato di competenza esterna, ferma restando la possibilità – conforme al modello organizzativo delineato dall’Allegato I.2 al medesimo decreto – che il procedimento si articoli attraverso una proposta di determinazione predisposta dal responsabile di fase e sottoposta al dirigente o al responsabile del servizio, quale unico organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi come la disciplina vigente abbia eliminato il precedente meccanismo bifasico previsto dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, fondato sulla distinzione tra aggiudicazione non efficace e successiva aggiudicazione efficace subordinata alla verifica dei requisiti. Il nuovo assetto normativo configura, invece, un procedimento unitario, nel quale la verifica dei requisiti costituisce condizione per l’adozione stessa del provvedimento di aggiudicazione, che, una volta emanato, produce immediatamente i propri effetti.
Tanto premesso, la sequenza procedimentale sopra descritta evidenzia come l’Amministrazione abbia esercitato nuovamente il proprio potere valutativo, mediante una autonoma e rinnovata determinazione, adottata all’esito di una nuova istruttoria, in conformità a quanto statuito dal giudice di primo grado.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la riedizione del potere amministrativo, quando si traduce nell’adozione di un nuovo provvedimento espressione di una autonoma valutazione, determina una modificazione dell’assetto degli interessi tra le parti, con effetti rilevanti anche sul piano processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2797).
Nel caso di specie, la riedizione del potere amministrativo ha condotto all’adozione di un nuovo provvedimento che ha nuovamente individuato la società appellante quale aggiudicataria dell’appalto, sia pure nelle more della verifica dei requisiti.
In tale situazione, la pronuncia sul merito dell’appello si rivelerebbe priva di utilità concreta, non residuando alcun interesse attuale e concreto alla riforma della sentenza impugnata.
Deve, pertanto, ritenersi che, per effetto della sopravvenuta riedizione del potere e del nuovo assetto degli interessi, il presente giudizio sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
L’art. 35, c.p.a, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Un consolidato indirizzo giurisprudenziale ha in più occasioni avuto modo di chiarire che la differente natura tra le sentenze in esame discende dal diverso accertamento sotteso alla loro adozione, in quanto: i) «la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo»; ii) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un nuovo assetto di interessi anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
La diversità tra le due tipologie di sentenze rileva anche ai fini della definizione del perimetro del giudicato. La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è «idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021, cit.).
Alla luce dei principi di diritto in precedenza evidenziati, emerge con evidenza il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto in primo grado dal Consorzio. Per un verso, infatti, va rimarcato che l’assetto di interessi ora rilevante è quello fissato dal provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio di appello. Per altro verso, ragionando astrattamente e superando la questione di rito, se il presente appello fosse infondato nel merito, la sentenza di primo grado troverebbe conferma e con essa anche il provvedimento successivamente adottato dall’amministrazione, provvedimento sul quale, come si è detto, si sposta l’interesse sia dell’aggiudicataria, odierna appellante, sia della parte ricorrente in primo grado, il Consorzio. Qualora l’appello, invece, fosse fondato, la conseguenza sarebbe la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto del ricorso proposto dal Consorzio. Tuttavia è facile rilevare che una siffatta sentenza di accoglimento non gioverebbe né al Consorzio, che uscirebbe soccombente dall’intero giudizio, né alla parte appellante in ragione del fatto che oggi quest’ultima risulta aggiudicataria sulla base di un atto successivo a quello impugnato in primo grado dal Consorzio.
In conclusione il Collegio ritiene che la vicenda relativa all’aggiudicazione sia ora definitivamente regolata dal provvedimento sopravvenuto e che eventuali doglianze dovranno essere rivolte a quest’ultimo atto con la conseguenza che l’intero giudizio avanzato dal Consorzio in primo grado, e poi sfociato nell’appello da parte di Eddierre Service di US RN, deve essere dichiarato improcedibile.
Le peculiarità sottese alla presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’ appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LU RN, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RN | IN RI |
IL SEGRETARIO