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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18779 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28871 del 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- ), nata a [...] in data [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annalisa Milazzo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Marinella A. Inguscio e Giulio Armeni, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto in data 22.10.2024 riportato nelle note scritte congiunte per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la OR adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con il sig. in Napoli in data 07.09.1998 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I), dal quale PE nascevano i figli (24 novembre 1999) e (17 febbraio 2009). Venuta meno la PE_2 comunione materiale e spirituale con il marito, a causa di condotte poste in essere da quest'ultimo, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido esclusivo a sé del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare ove vi avrebbe PE_2 vissuto unitamente ai figli e un contributo paterno per il loro mantenimento di € 700, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale il sig. , aderendo alla CP_1 domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo di contro che la separazione fosse addebitata alla OR
, fosse accertata la divisibilità della casa coniugale, con assegnazione di una porzione a Pt_1 ciascuno dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con PE_2 conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo di visite e incontri protetti formulata dalla moglie, regolando la frequentazione secondo le modalità indicate in comparsa, si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 500, € 250 da versarsi PE direttamente alla figlia maggiorenne e € 250 da versarsi alla moglie per il mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, PE_2 secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 17/12/2014.
Con provvedimento del 10.11.2023 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.11.2023, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione, avuto riguardo della grave situazione familiare venutasi a creare negli anni, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare (sito in Roma- PE_2
Ostia Lido, via delle Baleniere n. 7), atteso che le condotte censurate poste in essere dal padre si collocavano in un clima familiare compromesso da anni;
disponeva che la frequentazione padre figlio minore doveva ritenersi rimessa ai rapporti tra i diretti interessati, avuto PE_2 riguardo dell'età di e ai difficili rapporti familiari;
invitava i genitori a intraprendere, PE_2 disgiuntamente, un percorso di sostegno alla genitorialità; dato atto della complessiva posizione economica e reddituale delle parti e della circostanza che il padre avrebbe dovuto reperire una abitazione per sé stesso, determinava un contributo paterno per i figli di € 700, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine, incaricava il Servizio Sociale, territorialmente competente, di accertare lo stato psicologico del figlio , l'esistenza di eventuali PE_2 pregiudizi in ordine all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, la qualità dei legami di attaccamento con entrambe le figure genitoriali, le capacità dei genitori di preservare l'immagine dell'altro.
In data 08.04.2024 il Servizio sociale incaricato (MUNICIPIO X), nella persona dell'assistente sociale , depositava relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo Testimone_1 nonché dei rapporti intercorrente tra il figlio minore e il padre, concludendo che, “… la coppia riferisce di non aver intrapreso tale supporto – percorso di sostegno alla genitorialità disgiunto
– pertanto la scrivente provvederà alla richiesta di presa in carico della famiglia presso il Centro
ST RE … PE quanto riguarda , in accordo con la dott.ssa si rende PE_2 PE_3 necessario proseguire con il percorso di sostegno psicologico, al fine di elaborare con serenità e fiducia il vissuto emotivo di questo difficile momento di vita”. Nelle more del procedimento, in data 24.10.2024, le parti con il deposito di note scritte congiunte rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito e il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale vivrà con la madre PEsona_4
e si tratterrà con il padre secondo modalità concordate direttamente tra padre e figlio, previo avviso alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
3) Assegnare alla madre, sig.ra , la casa familiare sita in Roma, Via delle Parte_1
Baleniere n. 7, da cui il padre si è già allontanato;
quanto ai box di proprietà comune siti in Roma
- Lido di Ostia, rispettivamente, in Via delle Baleniere n.70 ed in Via Armando Armuzzi n. 6, gli stessi rimarranno in uso comune ai coniugi.
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre per il concorso al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (Euro 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal noto Protocollo del Tribunale di Roma che le parti con il presente atto recepiscono integralmente. Il sig. in particolare si obbliga al CP_1 pagamento del 50% delle spese per la psicoterapia privata del figlio , cui presta sin PE_2
d'ora consenso, previa concertazione sulla scelta del professionista che verrà incaricato. Fermo quanto già versato dal sig. in forza dell'Ordinanza presidenziale emessa in data CP_1
10/11/2023.
5) Disporre che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per i figli, Pt_1 attualmente riscosso a metà tra coniugi. Il sig. si obbliga a prestare la collaborazione CP_1 necessaria presso i pubblici uffici affinché la coniuge possa fruire dello stesso al 100%.
6) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento avendo adeguati redditi propri”.
All'udienza cartolare del 27.11.2024 il GD, lette le note di trattazione scritta congiunte e l'accordo sottoscritto il 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, riservava la causa al
Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti in data 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, confermato con le note scritte per l'udienza del 27.11.2024, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui provvede in conformità. La natura delle questioni controverse giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 27.02.1973, e ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 07.09.1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti in data 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, confermato con le note scritte per l'udienza del 27.11.2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28871 del 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- ), nata a [...] in data [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annalisa Milazzo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Marinella A. Inguscio e Giulio Armeni, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto in data 22.10.2024 riportato nelle note scritte congiunte per l'udienza del 27.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la OR adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con il sig. in Napoli in data 07.09.1998 (trascritto nei registri degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I), dal quale PE nascevano i figli (24 novembre 1999) e (17 febbraio 2009). Venuta meno la PE_2 comunione materiale e spirituale con il marito, a causa di condotte poste in essere da quest'ultimo, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, l'affido esclusivo a sé del figlio minore , l'assegnazione della casa familiare ove vi avrebbe PE_2 vissuto unitamente ai figli e un contributo paterno per il loro mantenimento di € 700, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale il sig. , aderendo alla CP_1 domanda di separazione formulata dalla moglie, contestava tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedendo di contro che la separazione fosse addebitata alla OR
, fosse accertata la divisibilità della casa coniugale, con assegnazione di una porzione a Pt_1 ciascuno dei coniugi, fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con PE_2 conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo di visite e incontri protetti formulata dalla moglie, regolando la frequentazione secondo le modalità indicate in comparsa, si dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 500, € 250 da versarsi PE direttamente alla figlia maggiorenne e € 250 da versarsi alla moglie per il mantenimento del figlio minore , oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, PE_2 secondo il Protocollo del Tribunale di Roma del 17/12/2014.
Con provvedimento del 10.11.2023 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.11.2023, sentite le parti ed esaminati gli atti del giudizio, esclusa ogni possibile riconciliazione, avuto riguardo della grave situazione familiare venutasi a creare negli anni, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava ad entrambi i genitori il figlio minore collocandolo presso la madre alla quale assegnava la casa familiare (sito in Roma- PE_2
Ostia Lido, via delle Baleniere n. 7), atteso che le condotte censurate poste in essere dal padre si collocavano in un clima familiare compromesso da anni;
disponeva che la frequentazione padre figlio minore doveva ritenersi rimessa ai rapporti tra i diretti interessati, avuto PE_2 riguardo dell'età di e ai difficili rapporti familiari;
invitava i genitori a intraprendere, PE_2 disgiuntamente, un percorso di sostegno alla genitorialità; dato atto della complessiva posizione economica e reddituale delle parti e della circostanza che il padre avrebbe dovuto reperire una abitazione per sé stesso, determinava un contributo paterno per i figli di € 700, oltre il 50% delle spese straordinarie;
infine, incaricava il Servizio Sociale, territorialmente competente, di accertare lo stato psicologico del figlio , l'esistenza di eventuali PE_2 pregiudizi in ordine all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, la qualità dei legami di attaccamento con entrambe le figure genitoriali, le capacità dei genitori di preservare l'immagine dell'altro.
In data 08.04.2024 il Servizio sociale incaricato (MUNICIPIO X), nella persona dell'assistente sociale , depositava relazione di aggiornamento circa la situazione del nucleo Testimone_1 nonché dei rapporti intercorrente tra il figlio minore e il padre, concludendo che, “… la coppia riferisce di non aver intrapreso tale supporto – percorso di sostegno alla genitorialità disgiunto
– pertanto la scrivente provvederà alla richiesta di presa in carico della famiglia presso il Centro
ST RE … PE quanto riguarda , in accordo con la dott.ssa si rende PE_2 PE_3 necessario proseguire con il percorso di sostegno psicologico, al fine di elaborare con serenità e fiducia il vissuto emotivo di questo difficile momento di vita”. Nelle more del procedimento, in data 24.10.2024, le parti con il deposito di note scritte congiunte rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito e il recepimento delle condizioni di seguito riportate:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , il quale vivrà con la madre PEsona_4
e si tratterrà con il padre secondo modalità concordate direttamente tra padre e figlio, previo avviso alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
3) Assegnare alla madre, sig.ra , la casa familiare sita in Roma, Via delle Parte_1
Baleniere n. 7, da cui il padre si è già allontanato;
quanto ai box di proprietà comune siti in Roma
- Lido di Ostia, rispettivamente, in Via delle Baleniere n.70 ed in Via Armando Armuzzi n. 6, gli stessi rimarranno in uso comune ai coniugi.
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre per il concorso al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 (Euro 350,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal noto Protocollo del Tribunale di Roma che le parti con il presente atto recepiscono integralmente. Il sig. in particolare si obbliga al CP_1 pagamento del 50% delle spese per la psicoterapia privata del figlio , cui presta sin PE_2
d'ora consenso, previa concertazione sulla scelta del professionista che verrà incaricato. Fermo quanto già versato dal sig. in forza dell'Ordinanza presidenziale emessa in data CP_1
10/11/2023.
5) Disporre che la sig.ra percepisca integralmente l'assegno unico per i figli, Pt_1 attualmente riscosso a metà tra coniugi. Il sig. si obbliga a prestare la collaborazione CP_1 necessaria presso i pubblici uffici affinché la coniuge possa fruire dello stesso al 100%.
6) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento avendo adeguati redditi propri”.
All'udienza cartolare del 27.11.2024 il GD, lette le note di trattazione scritta congiunte e l'accordo sottoscritto il 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, riservava la causa al
Collegio per l'omologa della separazione consensuale.
Osserva il Collegio
Vista la documentazione prodotta e l'accordo raggiunto dalle parti in data 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, confermato con le note scritte per l'udienza del 27.11.2024, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui provvede in conformità. La natura delle questioni controverse giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra ( ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 27.02.1973, e ( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 07.09.1998;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1998, n. 162, p. 2, s. A, sez. I);
- dispone che le condizioni di separazione siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti in data 22.10.2024 e depositato in data 24.10.2024, confermato con le note scritte per l'udienza del 27.11.2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi