Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2002, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 9 8 9 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORLACO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 18343/99 Cron. 3274 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO - Rep. 949 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 COOPERATIVA IL SESTANTE a r.l., in persona del il19/302 1L CANCELLIERE elettivamente domiciliata inPresidente pro tempore, ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor LU RD, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta procura a margine CANCELLERIA del ricorso;
- ricorrente
contro
RI NE;
- intimato avverso la sentenza n. 244/98 della Corte d'Appello di2001 2505 LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il -1- " 28/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. ㄓ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 10 ottobre 1991 il Presidente del Tribunale di Taranto ingiungeva a ST DR, quale socio della cooperativa "Il Sestante", di pagare a detta cooperativa la somma di lire 6.000.000, oltre agli interessi legali dall'11-9- 1991, in base alla deliberazione 31 maggio 1991 del Consiglio di amministrazione, che aveva posto a carico di ciascun socio il versamento della somma summenzionata, da effettuarsi entro il 10-9-1991, prevedendo la facoltà di eseguire il versamento "direttamente nelle casse dell'ente o presso l'avv. Romano Colarusso, quale mandatario dei singoli soci". Il socio si opponeva al provvedimento monitorio, citando la cooperativa dinanzi al Tribunale di Taranto. Eccepiva, in primo luogo, la nullità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 4 marzo 1991 e 31 maggio 1991, perché contrarie alle norme statutarie (art. 34, ultimo comma), che vietano al Consiglio di amministrazione di delegare ad altre persone estranee alla Cooperativa la gestione della stessa, come era avvenuto con il conferimento del mandato all'avv. Colarusso ed il versamento sul suo conto corrente bancario di ingenti somme. Costituitasi in giudizio, la società opposta eccepiva preiminarmente la inammissibilità della impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da parte del socio;
nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione dato che non il consiglio di amministrazione, ma i singoli soci avevano dato mandato all'avv. Colarusso di compiere gli atti necessari per provvedere all'estinzione delle passività sociali. Con sentenza del 28-6/22-7-1996 il Tribunale di Taranto dichiarava al nullità delle deliberazioni adottate il 4 marzo ed il 31 maggio 1991 dal consiglio di заз amministrazione della cooperativa con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto. Detta sentenza veniva appellata dalla cooperativa "Il Sestante" dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, deducendo che il Tribunale di Taranto aveva dichiarato la nullità della delibera - che aveva stabilito l'obbligo del versamento da parte di ciascun socio della somma di lire 6.000.000 - con errata percezione della realtà processuale e in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in quanto un'altra deliberazione, contenuta nello stesso verbale, individuava e consentiva anche un modo di adempimento diverso da quello, considerato normale, del versamento diretto nelle casse della società. La appellante censurava, altresì, la ritenuta nullità delle indicate deliberazioni per illiceità dell'oggetto e per contrasto con norme imperative. A sostegno di tale censura assumeva la liceità della previsione della possibilità di versare la somma di lire 6.000.000 ad un terzo mandatario, che poi avrebbe provveduto ad estinguere le obbligazioni della cooperativa, essendo stata detta modalità prevista al fine di eliminare tutte le posizioni debitorie, evitando che il danaro a ciò destinato potesse essere aggredito da terzi. Deduceva, infine, la appellante che la sentenza impugnata violava l'art. 1419 c.c., non avendo considerato che la nullità parziale di un atto o di singole clausole importa la nullità dell'intero atto solo se i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte affetta da nullità. Nell'unico verbale del 31 maggio 1991 erano riportate due deliberazioni tra loro distinte, prevedendo l'una l'obbligo del versamento della somma di lire 6.000.000 e l'altra il modo di adempimento non vincolante, essendo stata lasciata ai soci la facoltà di adempiere in due modi diversi;
la previsione di tale facoltà, non costituendo elemento essenziale 2 dell'atto, non ne poteva determinare la nullità neppure ove si volesse ritenere che la deliberazione del consiglio di amministrazione fosse unica. Con sentenza del 27-5-1998, depositata in cancelleria il 28 agosto 1998, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'impugnazione. Osservava la corte territoriale che la prima censura non poteva essere condivisa perché la previsione dell'obbligo del versamento della somma di lire 6.000.000 e la facoltà di eseguire tale versamento mediante il pagamento non nelle casse della società, ma ad un terzo, quale mandatario dei singoli soci, costituivano parti di un'unica inscindibile deliberazione, manifestamente finalizzata a dotare la cooperativa di nuovi fondi, non aggredibili da parte dei creditori, per liberare gli immobili da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e consentire il passaggio di proprietà in favore di ciascun socio prenotatario. Con riferimento alla seconda censura osservava la corte che la motivazione della sentenza impugnata era corretta, avendo evidenziato la palese violazione del principio di verità del bilancio, di cui al II comma dell'art. 2423 c.c.. Le deliberazioni in questione, infatti, consentendo il versamento nelle mani di un terzo estraneo e non nelle casse della società, erano destinate ad alterare il bilancio di esercizio della cooperativa mediante l'omissione di rilevanti poste attive. Osservava, infine, la corte, con riferimento al terzo motivo, che la previsione, per cui era stata ritenuta la nullità dell'intera delibera, della facoltà del versamento della somma dovuta ad un terzo mandatario, costituiva elemento essenziale dell'atto, essendo tale modalità finalizzata ad impedire che le somme versate dai soci entrassero nel patrimonio della cooperativa e venissero esposte alle aggressioni di creditori muniti di titoli esecutivi. 3 Soltanto utilizzando detta facoltà si poteva raggiungere, infatti, lo scopo di evitare 1""aggressione" dei creditori, di liberare nell'interesse dei soci gli immobili da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di consentire il passaggio di proprietà a favore di ciascun socio prenotatario. Avverso detta sentenza la Cooperativa Il Sestante a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimato non si è difeso in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Difetto di motivazione circa punto decisivo della controversia. Il tutto ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, controparte aveva dedotto uno specifico motivo di nullità delle delibere del C.d.A., consistente in un asserito contrasto delle stesse con l'art. 34 dello statuto sociale. Il tribunale, travalicando il tema sottoposto al suo giudizio, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., pronunciando la nullità delle delibere consiliari per una causa diversa da quella specifica addotta dall'opponente. Il motivo è infondato. Va rilevato che la validità delle delibere 4.3 e 31.5.1991 costituisce presupposto necessario del diritto di credito, fatto valere dalla cooperativa mediante decreto ingiuntivo, e, che, quindi, la addotta nullità di tali delibere in sede di opposizione a detto decreto per negare la esistenza del credito della cooperativa stessa e correlativamente dell'obbligo di pagare la somma richiesta di lire 6.000.000, costituisce contestazione di un elemento costitutivo della domanda, la cui sussistenza o meno il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio. fm Rettamente, quindi, il giudice di merito, chiamato a decidere in ordine alla sussistenza o meno del menzionato obbligo, è sceso a valutare le delibere che ne costituivano necessario presupposto. Esame che, contrariamente a quanto sostenuto dalla cooperativa, non poteva limitarsi a stabilire la legittimità delle delibere summenzionate solo in relazione allo statuto sociale, come espressamente chiesto dall'opponente, ma che doveva estendersi - essendo in contestazione l'esecuzione di un atto, la cui validità, come detto, rappresenta un elemento costitutivo della domanda anche alle norme - dell'ordinamento applicabili nella specie. Pertanto deve escludersi che il giudice di merito sia incorso nella denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo essergli riconosciuto il potere-dovere di verificare d'ufficio, per quanto suddetto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, la validità e, quindi, la idoneità delle delibere in questione a generare o meno il diritto ed il correlativo obbligo dedotti in giudizio (cass. civ. n. 4156/95; cass. civ. n. 2858/97). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dei principi in materia di interpretazione;
degli artt. 1285-1291 c.c. e dei principi in materia di obbligazioni con facoltà alternativa;
dell'art. 1419 c.c. e dei principi in materia di conservazione dei negozi. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa punti decisivi della controversia. Il tutto ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. La sentenza impugnata si sarebbe basata su un'errata qualificazione giuridica della delibera consiliare 31 maggio 1991, cui si sarebbe pervenuti andando oltre il chiaro ed inequivoco significato delle parole contenute nella delibera stessa. 5 Tale delibera conterrebbe una obbligazione con facoltà alternativa, atteso che dalla sua chiara formulazione emergerebbe la previsione di una obbligazione di base, contemplante il versamento, da parte di ciascun socio della somma di lire 6.000.000, e di una facoltà alternativa, contemplante la possibilità per il socio di adempiere mediante conferimento di "mandato al legale pro-tempore della cooperativa", con correlativa provvista dei "mezzi per l'esecuzione del mandato in ragione di lire 6.000.000 per ciascun” socio, perché il mandatario "provveda, di concerto con la cooperativa stessa al raggiungimento degli scopi enunciati nella delibera consiliare". I giudici di merito, dando del contenuto della delibera una errata qualificazione giuridica, avrebbero violato il principio secondo cui la invalidità della facoltà alternativa lascia impregiudicata la validità dell'obbligazione principale, che, nella specie, sarebbe quella azionata con il procedimento monitorio. Inoltre, nel prevedere che la modalità facoltativa di adempimento dell'obbligo dei soci fosse essenziale, non solo avrebbero violato il principio di conservazione dei negozi giuridici, ma avrebbero anche seguito un procedimento argomentativo illogico e contraddittorio, non considerando che ciò che è facoltativo non può essere, per sua natura, essenziale. Anche tale motivo è infondato. Secondo la ricorrente a base della sentenza impugnata starebbe un'errata qualificazione giuridica della delibera consiliare 31 maggio 1991, errore che sarebbe conseguenza di violazione e falsa applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti. Il significato delle parole usate nella delibera in questione sarebbe tale da rendere di per se stesso palese la volontà espressa attraverso tale delibera. I giudici di merito, andando oltre il significato delle parole usate nella delibera, avrebbero finito per violare i principi in materia di interpretazione ed in particolare il principio “in claris non fit interpretatio". Tale censura non merita di essere condivisa, atteso che, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, i giudici di merito hanno proceduto ad individuare l'effettiva portata della delibera, esaminandone, come imposto dalle norme sulla interpretazione dei contratti ( applicabili anche alle deliberazioni adottate dagli organi collegiali consiliari ), ogni espressione alla luce delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto. Il giudice di merito, lungi dal considerare facoltativa la modalità di adempimento dell'obbligazione prevista nella seconda parte della delibera, ha al contrario ritenuto che il pagamento a mani del mandatario fosse l'unico modo per raggiungere la finalità perseguita con la delibera stessa, consistente, secondo la ricostruzione dello stesso giudice di merito, nel dotare la cooperativa di mezzi economico-finanziari non aggredibili dai creditori. In base a tale ricostruzione in fatto la corte territoriale ha logicamente ritenuto l'inscindibilità fra l'obbligo di pagamento e le modalità di pagamento, essendo la facoltatività della predetta modalità di pagamento meramente apparente, non consentendo il pagamento diretto ( alla cooperativa) di raggiungere i fini perseguiti con la delibera del C.d.A. di evitare 1"aggressione" dei creditori, di liberare gli immobili della cooperativa da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di consentire, infine, il passaggio della proprietà al socio dell'immobile da lui prenotato. Alla luce di tale complessiva interpretazione della delibera del consiglio di amministrazione rettamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'illiceità della Am 7 seconda parte della delibera - riscontrabile nell'intento di sottrarre garanzie ai creditori sociali e predisporre elementi per la redazione di un futuro bilancio non veritiero - si estendeva anche alla prima parte - relativa alla determinazione del -contributo a carico dei singoli soci viziando l'intero contenuto della deliberazione, costituendo lo scopo illecito la ragione essenziale della decisione adottata. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 c.c. e nonché (sotto ulteriore profilo rispetto a quello prospettato nel primo motivo di gravame) dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 100 c.p.c.. Difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia. Il tutto ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. I giudici del merito avrebbero finito per travisare la domanda azionata, non avendo considerato che la cooperativa, preso atto che controparte aveva ritenuto di non avvalersi della facoltà summenzionata, aveva chiesto che questa versasse direttamente alla cooperativa stessa la somma di lire 6.000.000. Di fronte ad una materia del contendere incentrata sulla previsione di base della delibera consiliare 31 maggio 1991 non potrebbero venire in considerazione profili di nullità riguardanti la previsione della facoltà alternativa, difettando rispetto a tali profili l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.. Anche tale motivo è infondato. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'attuale parte intimata ha denunciato la nullità della delibera in questione per contestare la sussistenza del credito fatto valere mediante ingiunzione. La parte ha, quindi, implicitamente dedotto che la intera delibera fosse priva di effetti e non la sola previsione della modalità alternativa di pagamento. 8 Non sussiste quindi la denunciata carenza di interesse, essendo l'opposizione del socio diretta a contrastare, con il negare la validità della delibera ( e, quindi, ogni effetto alla stessa), la pretesa di pagamento di un credito ritenuto inesistente. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2423 e ss. c.c. e dei principi in materia di redazione dei bilanci;
dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1180 c.c.. Difetto, insufficienza e contraddittorietà di motivazione circa punti decisivi della controversia. Il tutto ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Data la materia del contendere, l'evocazione delle norme in materia di veridicità e correttezza dei bilanci sarebbe del tutto inappropriata, sia perché nella presente causa non vi è alcun bilancio di cui si debba discutere, sia perché sulla legittimità di un'operazione sociale non potrebbe incidere il modo in cui viene successivamente rappresentata in bilancio. Tutti i passaggi dell'itinerario alternativo" lasciato dalla cooperativa ai soci con la delibera consiliare 31 maggio 1991 sarebbero, inoltre, perfettamente legittimi, perché il socio avvalendosi della modalità alternativa di esecuzione della propria obbligazione soddisferebbe, nello stesso tempo, i creditori della società e il proprio obbligo di contribuzione. Da ciò deriverebbe che anche la rappresentazione in bilancio delle predette operazioni sarebbe stata veridica e corretta, in quanto tale rappresentazione avrebbe evidenziato l'estinzione dei debiti della cooperativa verso i propri originari creditori per effetto dell'intervento dei soci ( quali terzi adempienti obblighi della società) e la speculare estinzione dei debiti di contribuzione dei soci stessi. Tale motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha ritenuto la nullità della delibera de qua non solo per la influenza che avrebbe potuto avere sulla redazione del bilancio, ma anche perché finalizzata a sottrarre parte delle risorse societarie alle possibili aggressioni da parte dei creditori sociali, rimasti insoddisfatti, con facoltà per la cooperativa di liberare gli immobili da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. L'alterazione della tutela delle ragioni dei singoli creditori, accertata dal giudice di merito, è sufficiente a rendere nullo per contrasto con l'art. 2514 cod. civ. il sistema di pagamento previsto nella indicata delibera, per cui non essendo stata censurata questa ratio decidendi, costituente una delle ragioni fondanti della decisione, il motivo in esame va dichiarato inammissibile. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Non vi è materia per provvedere sulle spese, non essendosi parte intimata costituita in giudizio. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
P.Q.M.
GEN. 2005 Registrato in data .Serie 4 din. 08 verato 2,10 an1108 La Corte rigetta il ricorso. (OUTO CENTO SEXTANTODVE $10 Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001. p. Die Atea vizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Response Servizio Atil Giudizion (D RACCICHININ Il Consigliere estensore Il Presidente п рhippe Prancerally Fioretti Mutini DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Marie ar Nuzzo 19 MAR 2002 Maria Di Nuzzo Oggi, 100 129,11 IL CANCELLIERE 456T 30,11 Maria Di Nuzzo TOT. 160,10 17.00 0 8065 1 4, 7 1 2012