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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/02/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 467/2022
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA Tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e Controparte_1 PARTE RESISTENTE Org_1 TERZO CHIAMATO Oggi 13/02/2024, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
, presente con l'Avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI. Parte_1
Per 'avv. POLARA VERUSCHA GLENDA. Controparte_1 Per Org_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si riporta alle emergenze risultanze istruttorie, ritenendo dimostrato il rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente. Ritiene dimostrato l'orario di lavoro e le mansioni svolte. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa riferimento alle deposizioni dei due testimoni. Si oppone all'eccezione di incapacità a testimoniare dei due testimoni, in quanto parenti della ricorrente e legittimati attivi al ricorso. Reitera l'eccezione di inattendibilità del teste , in quanto dipendente della società. Tes_1 Reitera l'eccezione di incapacità a testimonia moglie di CP_1
Richiama i docc. nn. 3 e 5 del ricorso (mazzo di chiavi nella disponibilità della ricorrente e stralcio chat whatsapp in cui riconoscerebbe il rapporto di lavoro). CP_1 Ritiene che il periodo di lavoro di cui al modello Unilav non ricalchi perfettamente il periodo di lavoro attestato da Fa presente che la ricorrente avrebbe lavorato a chiamata per CP_2 CP_2
Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento integrale del ricorso. In subordine chiede la liquidazione dell'importo ritenuto provato. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente in merito alle pretese circa il rapporto di lavoro domestico come descritto nel ricorso (rapporto di lavoro presso il domicilio della mamma di . Per il resto, si riporta a CP_1 quanto riportato nel nuovo ricorso in relazione al ricorso della precedente ià definita. Richiama le smentite e le mancanze delle deposizioni dei testi della ricorrente, parenti della ricorrente e perciò aventi un interesse nella causa. Riepiloga tutti gli elementi di prova che smentirebbero, a suo dire, le deposizioni dei testimoni di controparte. Ritiene che il rapporto di lavoro non sia stato provato. Ritiene attendibili i propri testimoni. Disconosce le produzioni documentali chat whatsapp, in quanto irrilevanti e non probanti un rapporto di lavoro. Insiste per il rigetto della domanda, di cui espone della infondatezza. Contesta i conteggi di parte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice
1 Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROZZA VALERIO Parte_1 C.F._1 PIERLUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 dio è domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente Org_1 liato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/09/2022, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare che fra la ricorrente e la convenuta Parte_1 società “ si è validamente costituito e ha avuto effettiva esecuzione un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato, a far tempo dall'01.06.2013 sino al 30.09.2021, ovvero e per l'altro periodo accertato in corso di causa, salvo gravame;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle spettanze retributive dovute alle prestazioni lavorative svolte nella misura corrispondente al trattamento economico e retributivo previsto dagli articoli del
C.C.N.L. (2006 e successive modifiche e integrazioni) come indicati in ricorso per tutto il periodo Organizzazione_2 lavorativo, ovvero dal 01.06.2013 sino al 30.09.2021; ovvero nell'altra misura, maggiore o minore, accertata come dovuta in corso di causa, salvo gravame;
3) per l'effetto, condannare la convenuta società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio amministratore IG. a
[...] CP_1 pagare alla ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma complessiva di euro 87.382,41, ovvero l'altra diversa somma, maggiore o minore, anche con riferimento ad ogni singola voce, accertata come dovuta in causa;
oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) condannare la convenuta società
[...]
[...
[...] [
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio amministratore IG. Controparte_3 CP_1
a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso gli enti previdenziali e assistenziali, relativamente
[...] al periodo di lavoro dipendente accertato in corso di causa;
5) con condanna della resistente alla refusione di spese e compensi professionali di causa”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con la resistente dal mese di giugno dell'anno
2013, in qualità di addetta alle pulizie, sino al 30.09.2021, data delle dimissioni verbali rassegnate dalla stessa;
- dell'orario di lavoro articolato su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), per sei ore giornaliere, pari a 18 ore settimanali, così articolate: 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) presso il capannone dell'impresa di pompe funebri di Melegnano, via Emilia n. 55; 2 ore (dalle 14:00 alle
16:00) presso l'ufficio di Melegnano, piazza Garibaldi n. 4 e presso l'abitazione di sita in CP_1
Melegnano, via Vittorio Veneto n. 4;
- delle mansioni svolte, di pulizia dell'abitazione e dell'ufficio di amministratore della CP_1 resistente;
- delle chiavi possedute del capannone, ufficio ed abitazione;
- delle direttive datele dal datore;
- delle attività svolte assieme a , sua collega di lavoro;
Persona_1
- degli strumenti di lavoro forniti da CP_1
- del lavoro svolto nei giorni di chiusura estiva ed invernale;
- della locazione abitativa al canone mensile di € 250,00, contratto in seguito formalizzato,
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio esponendo del Controparte_1 pregresso contenzioso intercorso tra le parti (r.g. 76/2022) definitosi con sentenza n. 146/2022 del 6 luglio
2022 di rigetto in rito e condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e ripercorrendo le argomentazioni svolte dalla controparte nell'odierno giudizio, attestando al contempo che nel ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente avrebbe apportato alcune modifiche in punto di: legittimato passivo delle pretese, luogo di lavoro (espungendo rispetto al primo ricorso il civico della propria abitazione), nominativi degli effettivi colleghi di lavoro, C.C.N.L. applicabile, orario di lavoro, conteggi analitici. La resistente evocava il valore confessorio delle dichiarazioni rese nell'atto introduttivo del primo giudizio, quali sfavorevoli alla parte che le aveva rese. Ha sollecitato una loro valutazione, in subordine, quale argomento di prova. Ha contestato i fatti costitutivi dedotti da . Ha contestato la sussistenza di Pt_1 un rapporto di lavoro con Ha disconosciuto le corrispondenze chat prodotte. Ha contestato i CP_1 conteggi avversari.
2 Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e domandando la condanna per lite temeraria.
A fronte della domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva (punto 4 delle conclusioni del ricorso), il Giudice ha integrato il contraddittorio con litisconsorte necessario, regolarmente Org_1 costituitosi nel presente giudizio.
La causa è stata istruita tramite l'escussione di testimoni ed i documenti prodotti.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito con esito negativo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
agisce nel presente giudizio domandando che sia accertata la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro, in regime di subordinazione, con la società resistente, di cui è socio. CP_1
Questione preliminare, pertanto, è l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della odierna resistente.
La domanda non merita accoglimento in quanto la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro con controparte.
Occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria orale e documentale, secondo il seguente ordine logico e cominciando dai testimoni della ricorrente, onerata della prova delle deduzioni dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. ed in particolare degli indici caratterizzanti la subordinazione, principali ed in ipotesi sussidiari (etero-direzione, controllo, potere disciplinare, predeterminazione dell'orario di lavoro etc.).
Nelle deposizioni dei testimoni della ricorrente si ravvisano una serie di vistose contraddizioni che devono essere riepilogate e che comportano l'integrale infondatezza della pretesa.
Per una migliore chiarezza si rende opportuno cominciare dalla deposizione dell'ultimo testimone.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 31.10.2023 ) ha riferito che era presente sul Persona_1 luogo di lavoro occasionalmente una volta al mese, per un arco temporale limitato. Il teste è stato in grado di riferire in relazione ad un solo anno (circa il 2019). Per_ ha esposto che sul luogo di lavoro (solo capannone ed ufficio) erano presenti solo lei e la ricorrente e che non era presente altra persona, dichiarazione non riscontrabile con quanto riferito dal primo teste di Per_ parte ricorrente, madre del teste che ha riferito di aver lavorato per la resistente in identico periodo
(anno 2019). Per_ Che solo il testimone e la ricorrente operassero all'interno del capannone e nell'ufficio è Pt_1 dichiarazione inverosimile, dacché il testimone – che nel ricorso introduttivo della causa r.g. Tes_2
76/2022, definito con sentenza del Tribunale di Lodi, era colei che, per deduzione della ricorrente, la coadiuvava- ha riferito che e la moglie ( ) erano presenti sul luogo di lavoro ed impartivano CP_1 Per_2 direttive alla presunta dipendente ( ) ed alla presunta collega di lavoro ( . Pt_1 Tes_2
3 Per_ Il teste ha riferito che i luoghi di lavoro erano solo ufficio e capannone, non l'abitazione dove risiede la deposizione entra in contraddizione con quanto allegato nel ricorso e con quanto dichiarato dal CP_1
Per_ teste figlia del testimone escusso che riferisce che lavoravano insieme a casa di e della Tes_2 CP_1 mamma di CP_1
Per_ Se è vero che il testimone “andava a dare una mano” alla ricorrente una volta al mese, a tutto concedere alternandosi con il primo testimone non è credibile che supportasse nell'ufficio in piazza a Tes_2 Pt_1
Per_ Melegnano e nel capannone, e non anche nell'abitazione dove risiedeva che il teste afferma di CP_1 non avere mai incontrato nel periodo temporale in cui dichiara di aver aiutato la ricorrente, abitazione dove il teste afferma di aver lavorato. Il teste dichiara che era l'abitazione della mamma di Tes_2 Tes_2 CP_1
a Melegnano, in ciò rinvenendosi una ulteriore contraddizione rispetto al ricorso.
L'inattendibilità contenutistica della deposizione appare palese sotto altri e differenti aspetti e comunque non varrebbe a ritenere dimostrato un rapporto di lavoro irregolare avviato – secondo la tesi attorea – a Per_ partire dal mese di giugno dell'anno 2013, limitandosi la deposizione di ad un solo anno e per quei giorni ed occasioni in cui ha dichiarato di essere presente.
Si pensi alla dichiarazione resa sulla conformazione del negozio/ufficio in piazza Garibaldi a Melegnano, contrastante estrinsecamente con le fotografie e con la piantina catastale prodotti da controparte, rivelatrici di una differente planimetria, oltre che di una differente destinazione concreta (v. docc. nn. 11-12 res.).
Si pensi, di nuovo, al fatto che il teste non ha saputo riferire dell'inizio del rapporto di lavoro Persona_1 di e che ha dichiarato un anno di cessazione del tutto diverso (2019) rispetto all'anno delle presunte Pt_1 dimissioni della ricorrente (2021, che è l'anno di dimissioni verbali allegato nel ricorso, punto 2 –
“30.09.2021”). Per_ Si pensi al fatto che il teste era presente sul luogo di lavoro “non spesso”, una volta al mese -come lo stesso ha riferito- e qualche volta solo il lunedì o solo il venerdì e che non era – che il teste non ha CP_1 mai incontrato – ad impartirle le direttive di lavoro, bensì , così smentendo la sussistenza di un indice Pt_1 importante della subordinazione del rapporto di lavoro, quale l'assoggettamento alle direttive datoriali sia del testimone sia di (altrimenti, sarebbe emersa una esecuzione della prestazione in piena Pt_1 autonomia).
La credibilità soggettiva di questo testimone viene (ulteriormente) vulnerata dal legame di parentela sia con la ricorrente sia con il primo teste escusso di parte ricorrente, Tes_2
è suocera di è madre di Entrambi i testimoni appaiono vistosamente Pt_1 Tes_2 Persona_1 Tes_2 interessati a favorire la posizione della ricorrente, a loro legata affettivamente, come può evincersi dal pregresso contenzioso intercorso tra le stesse parti, documentato dalla resistente, attinente al separato procedimento di convalida dello sfratto per morosità (si rimanda ai docc. nn. da 5 a 9 res.). I ed i Tes_2
abitano nella casa di via Emilia n. 89 a Melegnano oggetto di intimazione di sfratto per morosità, Pt_1
4 sfratto poi convalidato con provvedimento del Tribunale di Lodi (si veda il certificato di residenza del nucleo familiare;
si noti che il teste risulta abitare nella stessa casa assieme alla Testimone_3 ricorrente – v. doc. n. 5 res. cit.).
La deposizione del primo teste escusso, appare parimenti inattendibile non tanto e non solo per la Tes_2
Per_ parentela che unisce il testimone alla ricorrente ed al testimone quanto in aggiunta per la difforme allegazione di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio (r.g. 467/2022), in cui viene allegato che a Per_ lavorare con la ricorrente era soggetto differente ( il testimone escusso all'udienza del 31.10).
Muove in senso contrario all'attendibilità, infatti, la contraddittoria allegazione contenuta nel ricorso introduttivo della causa avente r.g. n. 76/2022 definita in rito con sentenza del Tribunale di Lodi n.
146/2022 che rigettava la domanda di e condannava ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria – Pt_1 viene dato atto del passaggio in giudicato-.
Nel ricorso viene allegato con precisione che era in particolare il teste a lavorare a fianco della Tes_2 ricorrente (v. punto 1, pag. 2 ricorso ex art. 414 c.p.c. giudizio r.g. 76/2022), a differenza dell'odierno teste Per_
la cui presenza a fianco della ricorrente viene allegata come esclusiva nel ricorso introduttivo del presente giudizio (v. punto 10, pag. 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. questo giudizio), testimone che al pari della ricorrente risulta avere un rapporto di lavoro “parimenti non regolarizzato” da e potrebbe avere un CP_1 interesse – seppur non qualificato e solo potenziale – ad un certo esito del giudizio, che di certo contribuisce a minare l'attendibilità della deposizione.
La contraddittorietà con cui sono state individuate, a seconda del giudizio intentato da , colleghe di Pt_1 lavoro di Molin differenti, che emerge palesemente da una piana lettura a confronto dei due ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati e sottoscritti dalla stessa parte, deve essere qualificata come una ammissione, contenuta in uno scritto difensivo della parte1, che possiede il crisma dell'indizio che, componendosi per la sua gravità e precisione con il quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale e documentale, permette di concludere per l'evidente infondatezza delle pretese attoree, per omesso raggiungimento della minima prova del rapporto di lavoro. Per_ Le deposizioni dei testimoni della ricorrente, e già tra loro in palese contraddizione Tes_2 contenutistica, trovano smentita estrinseca nella deposizione del teste di parte resistente , che Tes_1 afferma di non conoscere entrambi i testimoni citati e di non sapere, oltretutto, chi sia , né di averla Pt_1 mai vista sul luogo di lavoro. È del tutto verosimile – vale sottolinearlo incidentalmente- che il teste , dipendente della società e Tes_1 necroforo si occupasse, come dallo stesso riferito “nel tempo libero”, delle pulizie del capannone: è una plausibile attività accessoria, svolta peraltro da altri dipendenti della in una impresa che è piccola per CP_1 dimensioni – 6 addetti al 30.06.2023, si veda la visura camerale aggiornata al 31.10.2023-, attività di pulizia che viene svolta, per ciò che si dirà a breve, persino dal teste;
né la ricorrente è stata in Testimone_4 grado finanche di addurre e provare elementi per ritenere il contrario, ovvero che fosse lei ad occuparsene in via esclusiva.
Va osservato che è fondata l'eccezione di incapacità del teste di parte resistente , in quanto, Tes_4 come dal testimone riferito e documentato dalla visura camerale, prodotta su ordine del Giudice, è socia della ed è titolare di un interesse qualificato comprovato dalla responsabilità illimitata per le CP_1 obbligazioni sociali ex artt. 2291 e ss. c.c.
Eppure, sebbene la deposizione debba essere ponderata con attenzione a fronte dell'interesse giuridico in causa, è possibile trarre dalla dichiarazione resa il 05.07.2023 dal testimone incapace – in rigorosa applicazione dell'art. 421 ultimo comma c.p.c.2 – plurimi argomenti che confermano l'attendibilità della dichiarazione del teste di parte resistente e piuttosto contribuiscono ad inficiare ulteriormente le Tes_1 deposizioni degli altri testimoni.
La sicurezza con cui il testimone (la cui deposizione ha valore di argomento di prova ai sensi Tes_4 dell'art. 421 ult. co. c.p.c.), in più occasioni ha riferito che la non lavorava per la società Pt_1 CP_1 che era il dipendente ad occuparsi delle pulizie, che talvolta lei stessa puliva il capannone, che Tes_1
Per_ e sono persone ignote che non hanno mai operato per la s.n.c., permette di ricavare un Tes_2 argomento di prova in grado di saldare l'univoco quadro probatorio emerso dall'istruttoria. Per_ In ultima analisi, è verosimile ritenere che i testimoni e non abbiano mai lavorato per la Tes_2 società resistente e per personalmente, così come nessun rapporto di lavoro si sia mai instaurato CP_1 con l'odierna ricorrente.
Non solo.
Il quadro probatorio si compone di ulteriori elementi, la cui gravità, precisione e concordanza inficia l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente e rendono di conseguenza del tutto infondata la domanda. Vengono di seguito esaminati.
Il primo: le rilevanti discrepanze tra le allegazioni contenute nel primo ricorso introduttivo (r.g. n. 76/2022)
e il presente ricorso introduttivo (r.g. n. 467/2022) in ordine ai tre giorni settimanali in cui avrebbe Pt_1 prestato attività lavorativa per l'impresa di pompe funebri, segnatamente: lunedì, mercoledì e sabato nella causa definita con sentenza del Tribunale di Lodi n. 146/2022 -r.g. 76/2022-, lunedì, mercoledì e venerdì nell'attuale giudizio (avente r.g. 467/2022), con indicati due teste “chiave” differenti e tra loro imparentati che avrebbero, in contraddizione deduttiva nei rispettivi ricorsi, prestato attività di lavoro a fianco di Pt_1
(v. supra).
Il secondo: il diverso luogo dove risiede persona fisica - nei cui confronti è sfornita di prova la CP_1
Per_ prestazione di lavoro della ricorrente agli orari allegati, si veda in tal senso la deposizione di -, che non sarebbe Via Vittorio Veneto n. 4 come unicamente indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì Via Vittorio al numero civico n. 44 e prima ancora, prima del trasferimento di (adducendosi CP_1 del rapporto iniziato dal giugno 2013) la località di Cerro al Lambro, in via Vespucci n. 6: sono elementi rilevanti – vertendosi in materia di luogo di lavoro, dunque di un elemento essenziale della prestazione- non dedotti (o erroneamente allegati, il che è identico) nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che rendono prive di attendibilità le deposizioni dei testimoni di (in particolare del teste (si veda Pt_1 Tes_2 il certificato di residenza storico, doc. n. 13 fasc. res., si veda altresì la visura camerale prodotta da parte ricorrente su ordine del Giudice, aggiornata al 31.10.2023, in cui figura l'indirizzo del rappresentante della società, pag. 3 di 6 ed il nome di ). Testimone_4
Il terzo: l'estratto previdenziale prodotto dal terzo chiamato dal quale si evince che per il periodo Org_1
2014-2018 - quasi interamente il periodo oggetto di domanda- la ricorrente risulta dipendente di una società terza, che ha versato i contributi per quel periodo e per la quale avrebbe Org_3
Org_ pertanto lavorato (si veda l'estratto contributivo prodotto, doc. n. 1 fasc. .
Risolutiva la documentazione prodotta dalla resistente su ordine del Giudice ex art. 421 c.p.c.: si tratta dei moduli Uni-Lav e della dichiarazione resa dal terzo, univoca in tal senso, dacché è del Org_3 seguente tenore: “La IG.ra ha lavorato per la nostra Società con mansione di addetta al confezionamento presso i Pt_1 magazzini della Committente sita in via Privata Cadore, 11 Sesto Ulteriano (Mi). Il suo orario di lavoro era dalle CP_4 ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì” (v. doc. n. 16, pec prodotto su ordine del Giudice). CP_2
I Moduli Unilav coprono il periodo dal 04.08.2014 al 11.06.2018 ed attestano che , per il medesimo Pt_1 orario di lavoro allegato nel ricorso, ha lavorato per una società terza, estranea al giudizio (v. doc. n. 15 unilav fasc. res.).
È evidente, dalla documentazione acquisita in giudizio, l'incompatibilità tra la prestazione di lavoro svolta dalla ricorrente per e quella asseritamente svolta per il resistente per il periodo indicato. Org_3
Per_ Non vi è del resto prova – né potrebbe essere fornita dai testi della ricorrente, dei quali il teste ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente nell'anno 2019, il teste sconta la Testimone_3 deposizione del teste , che ha riferito di non averla mai vista sul luogo di lavoro e di non sapere Tes_1 chi sia– che sia esistito un rapporto di lavoro per il periodo anteriore, ovvero a decorrere dal mese di giugno del 2013.
7 La documentazione prodotta corrobora in senso decisivo l'inattendibilità delle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente e la totale infondatezza della domanda.
Non si potrebbe, ancora, prendere come riferimento i documenti prodotti dalla ricorrente, segnatamente le chiavi (v. doc. n. 3 ric.), di cui non vi è offerta di prova che la dicitura in esse visibile (“Arenzi Capannone”;
“Arenzi Ufficio Piazza”) rappresenti effettivamente i luoghi in esse indicati;
e soprattutto le predette non sono evocative degli indici di subordinazione essenziali per poter ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, della natura solo dedotta dalla ricorrente. Nemmeno è possibile riferirsi alla “chat whatsapp” prodotta dalla ricorrente (v. doc. n. 5 ric.), disconosciuta da controparte nella memoria (pag. 15) e di tutta evidenza priva di qualsiasi elemento atto ad inferirne una riferibilità alle parti dell'odierno giudizio.
Infondato nel merito, infine, per difetto di titolarità passiva del rapporto, è l'accertamento di un rapporto di lavoro (orario: 14:00 – 16:00) nei confronti di persona fisica, titolare passivo del rapporto di lavoro. CP_1
Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere rigettato in quanto gravemente infondato.
Ciò detto, le argomentazioni spese dalla ricorrente palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza del ricorso (secondo cass. civ. sez. Un. sent. n. 22405 del 2018) e dimostrata, sebbene a livello indiziario, dalle modifiche al ricorso introduttivo del presente giudizio all'esito del precedente contenzioso intercorso tra le stesse parti (r.g. n. 76/2022).
La negligenza è ricavabile dal complesso dell'azione giudiziaria intentata;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto da parte ricorrente, per i motivi suddetti. L'infondatezza della tesi a sostegno della domanda non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte, l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di corte cost., sent. n. 152 del
2016; ma v. Tribunale di Bari, sez. III, sent. 14/02/2012, Tribunale Piacenza sent. 15/11/2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso (e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte (v. anche cass. civ. sez. lav. sent. n. 7726 del 2016; v. cass. civ. sez. II sent. n. 27623 del 2017).
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/09/2021, n. 26545).
Come ebbe ad affermare la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie: “intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015),
8 proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12-06-2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà delle spese liquidate, a causa del fatto che per la seconda occasione instaura un giudizio nei confronti della resistente e la costringe a sopportare costi Pt_1
e rischi del giudizio (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014). La ricorrente è perciò condannata a corrispondere alla resistente la predetta somma, liquidata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, le fasi del giudizio.
Con l'aumento della metà della predetta somma liquidata in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono parimenti la soccombenza della ricorrente nei confronti dell'ente previdenziale, la cui domanda di regolarizzazione contributiva ne ha reso necessaria la chiamata in causa quale litisconsorte necessario;
vengono liquidate come da dispositivo, attenendosi ai parametri medi ed al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- condanna altresì al pagamento in favore della parte resistente Parte_1 Controparte_1 elle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.000,00 per competenze professionali, oltre spese
[...] generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che Parte_1 Org_1 liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare alla parte resistente Parte_1 [...] la somma equitativamente determinata di € 6.000,00 (1/2 di € 12.000,00). Controparte_1
9 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 13 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio giurisprudenziale condiviso ed applicato dal Giudice è espresso da: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 19/03/2019, n. 7702, conforme Cass. civ. Sez. I Sent., 02/10/2007, n. 20701, secondo cui: “le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore” (si veda anche Cass. civ. Sez. II Ord., 28/09/2018, n. 23634).
5 2 In applicazione del principio espresso da Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/1994, n. 3302. Si è resa indispensabile l'assunzione del testimone la cui deposizione è valevole quale libero interrogatorio, benché il dichiarato venga valutato secondo prudente apprezzamento ed in consonanza con il compendio istruttorio.
6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA Tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e Controparte_1 PARTE RESISTENTE Org_1 TERZO CHIAMATO Oggi 13/02/2024, alle ore 12:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
, presente con l'Avv. ROZZA VALERIO PIERLUIGI. Parte_1
Per 'avv. POLARA VERUSCHA GLENDA. Controparte_1 Per Org_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Si riporta alle emergenze risultanze istruttorie, ritenendo dimostrato il rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente. Ritiene dimostrato l'orario di lavoro e le mansioni svolte. Insiste per l'accoglimento della domanda. Fa riferimento alle deposizioni dei due testimoni. Si oppone all'eccezione di incapacità a testimoniare dei due testimoni, in quanto parenti della ricorrente e legittimati attivi al ricorso. Reitera l'eccezione di inattendibilità del teste , in quanto dipendente della società. Tes_1 Reitera l'eccezione di incapacità a testimonia moglie di CP_1
Richiama i docc. nn. 3 e 5 del ricorso (mazzo di chiavi nella disponibilità della ricorrente e stralcio chat whatsapp in cui riconoscerebbe il rapporto di lavoro). CP_1 Ritiene che il periodo di lavoro di cui al modello Unilav non ricalchi perfettamente il periodo di lavoro attestato da Fa presente che la ricorrente avrebbe lavorato a chiamata per CP_2 CP_2
Si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento integrale del ricorso. In subordine chiede la liquidazione dell'importo ritenuto provato. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente in merito alle pretese circa il rapporto di lavoro domestico come descritto nel ricorso (rapporto di lavoro presso il domicilio della mamma di . Per il resto, si riporta a CP_1 quanto riportato nel nuovo ricorso in relazione al ricorso della precedente ià definita. Richiama le smentite e le mancanze delle deposizioni dei testi della ricorrente, parenti della ricorrente e perciò aventi un interesse nella causa. Riepiloga tutti gli elementi di prova che smentirebbero, a suo dire, le deposizioni dei testimoni di controparte. Ritiene che il rapporto di lavoro non sia stato provato. Ritiene attendibili i propri testimoni. Disconosce le produzioni documentali chat whatsapp, in quanto irrilevanti e non probanti un rapporto di lavoro. Insiste per il rigetto della domanda, di cui espone della infondatezza. Contesta i conteggi di parte. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice
1 Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 467/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. ROZZA VALERIO Parte_1 C.F._1 PIERLUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 dio è domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente Org_1 liato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte chiamata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/09/2022, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare che fra la ricorrente e la convenuta Parte_1 società “ si è validamente costituito e ha avuto effettiva esecuzione un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato, a far tempo dall'01.06.2013 sino al 30.09.2021, ovvero e per l'altro periodo accertato in corso di causa, salvo gravame;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle spettanze retributive dovute alle prestazioni lavorative svolte nella misura corrispondente al trattamento economico e retributivo previsto dagli articoli del
C.C.N.L. (2006 e successive modifiche e integrazioni) come indicati in ricorso per tutto il periodo Organizzazione_2 lavorativo, ovvero dal 01.06.2013 sino al 30.09.2021; ovvero nell'altra misura, maggiore o minore, accertata come dovuta in corso di causa, salvo gravame;
3) per l'effetto, condannare la convenuta società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio amministratore IG. a
[...] CP_1 pagare alla ricorrente, per i titoli di cui sopra, la somma complessiva di euro 87.382,41, ovvero l'altra diversa somma, maggiore o minore, anche con riferimento ad ogni singola voce, accertata come dovuta in causa;
oltre, in ogni caso, rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) condannare la convenuta società
[...]
[...
[...] [
, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio amministratore IG. Controparte_3 CP_1
a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente presso gli enti previdenziali e assistenziali, relativamente
[...] al periodo di lavoro dipendente accertato in corso di causa;
5) con condanna della resistente alla refusione di spese e compensi professionali di causa”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver intrattenuto un rapporto di lavoro irregolare con la resistente dal mese di giugno dell'anno
2013, in qualità di addetta alle pulizie, sino al 30.09.2021, data delle dimissioni verbali rassegnate dalla stessa;
- dell'orario di lavoro articolato su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), per sei ore giornaliere, pari a 18 ore settimanali, così articolate: 4 ore (dalle 10:00 alle 14:00) presso il capannone dell'impresa di pompe funebri di Melegnano, via Emilia n. 55; 2 ore (dalle 14:00 alle
16:00) presso l'ufficio di Melegnano, piazza Garibaldi n. 4 e presso l'abitazione di sita in CP_1
Melegnano, via Vittorio Veneto n. 4;
- delle mansioni svolte, di pulizia dell'abitazione e dell'ufficio di amministratore della CP_1 resistente;
- delle chiavi possedute del capannone, ufficio ed abitazione;
- delle direttive datele dal datore;
- delle attività svolte assieme a , sua collega di lavoro;
Persona_1
- degli strumenti di lavoro forniti da CP_1
- del lavoro svolto nei giorni di chiusura estiva ed invernale;
- della locazione abitativa al canone mensile di € 250,00, contratto in seguito formalizzato,
Ha concluso come sopra.
Si è ritualmente costituito in giudizio esponendo del Controparte_1 pregresso contenzioso intercorso tra le parti (r.g. 76/2022) definitosi con sentenza n. 146/2022 del 6 luglio
2022 di rigetto in rito e condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e ripercorrendo le argomentazioni svolte dalla controparte nell'odierno giudizio, attestando al contempo che nel ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente avrebbe apportato alcune modifiche in punto di: legittimato passivo delle pretese, luogo di lavoro (espungendo rispetto al primo ricorso il civico della propria abitazione), nominativi degli effettivi colleghi di lavoro, C.C.N.L. applicabile, orario di lavoro, conteggi analitici. La resistente evocava il valore confessorio delle dichiarazioni rese nell'atto introduttivo del primo giudizio, quali sfavorevoli alla parte che le aveva rese. Ha sollecitato una loro valutazione, in subordine, quale argomento di prova. Ha contestato i fatti costitutivi dedotti da . Ha contestato la sussistenza di Pt_1 un rapporto di lavoro con Ha disconosciuto le corrispondenze chat prodotte. Ha contestato i CP_1 conteggi avversari.
2 Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e domandando la condanna per lite temeraria.
A fronte della domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva (punto 4 delle conclusioni del ricorso), il Giudice ha integrato il contraddittorio con litisconsorte necessario, regolarmente Org_1 costituitosi nel presente giudizio.
La causa è stata istruita tramite l'escussione di testimoni ed i documenti prodotti.
Il tentativo di conciliazione è stato esperito con esito negativo.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
agisce nel presente giudizio domandando che sia accertata la sussistenza di un rapporto di Parte_1 lavoro, in regime di subordinazione, con la società resistente, di cui è socio. CP_1
Questione preliminare, pertanto, è l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della odierna resistente.
La domanda non merita accoglimento in quanto la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro con controparte.
Occorre esaminare le risultanze dell'istruttoria orale e documentale, secondo il seguente ordine logico e cominciando dai testimoni della ricorrente, onerata della prova delle deduzioni dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. ed in particolare degli indici caratterizzanti la subordinazione, principali ed in ipotesi sussidiari (etero-direzione, controllo, potere disciplinare, predeterminazione dell'orario di lavoro etc.).
Nelle deposizioni dei testimoni della ricorrente si ravvisano una serie di vistose contraddizioni che devono essere riepilogate e che comportano l'integrale infondatezza della pretesa.
Per una migliore chiarezza si rende opportuno cominciare dalla deposizione dell'ultimo testimone.
Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 31.10.2023 ) ha riferito che era presente sul Persona_1 luogo di lavoro occasionalmente una volta al mese, per un arco temporale limitato. Il teste è stato in grado di riferire in relazione ad un solo anno (circa il 2019). Per_ ha esposto che sul luogo di lavoro (solo capannone ed ufficio) erano presenti solo lei e la ricorrente e che non era presente altra persona, dichiarazione non riscontrabile con quanto riferito dal primo teste di Per_ parte ricorrente, madre del teste che ha riferito di aver lavorato per la resistente in identico periodo
(anno 2019). Per_ Che solo il testimone e la ricorrente operassero all'interno del capannone e nell'ufficio è Pt_1 dichiarazione inverosimile, dacché il testimone – che nel ricorso introduttivo della causa r.g. Tes_2
76/2022, definito con sentenza del Tribunale di Lodi, era colei che, per deduzione della ricorrente, la coadiuvava- ha riferito che e la moglie ( ) erano presenti sul luogo di lavoro ed impartivano CP_1 Per_2 direttive alla presunta dipendente ( ) ed alla presunta collega di lavoro ( . Pt_1 Tes_2
3 Per_ Il teste ha riferito che i luoghi di lavoro erano solo ufficio e capannone, non l'abitazione dove risiede la deposizione entra in contraddizione con quanto allegato nel ricorso e con quanto dichiarato dal CP_1
Per_ teste figlia del testimone escusso che riferisce che lavoravano insieme a casa di e della Tes_2 CP_1 mamma di CP_1
Per_ Se è vero che il testimone “andava a dare una mano” alla ricorrente una volta al mese, a tutto concedere alternandosi con il primo testimone non è credibile che supportasse nell'ufficio in piazza a Tes_2 Pt_1
Per_ Melegnano e nel capannone, e non anche nell'abitazione dove risiedeva che il teste afferma di CP_1 non avere mai incontrato nel periodo temporale in cui dichiara di aver aiutato la ricorrente, abitazione dove il teste afferma di aver lavorato. Il teste dichiara che era l'abitazione della mamma di Tes_2 Tes_2 CP_1
a Melegnano, in ciò rinvenendosi una ulteriore contraddizione rispetto al ricorso.
L'inattendibilità contenutistica della deposizione appare palese sotto altri e differenti aspetti e comunque non varrebbe a ritenere dimostrato un rapporto di lavoro irregolare avviato – secondo la tesi attorea – a Per_ partire dal mese di giugno dell'anno 2013, limitandosi la deposizione di ad un solo anno e per quei giorni ed occasioni in cui ha dichiarato di essere presente.
Si pensi alla dichiarazione resa sulla conformazione del negozio/ufficio in piazza Garibaldi a Melegnano, contrastante estrinsecamente con le fotografie e con la piantina catastale prodotti da controparte, rivelatrici di una differente planimetria, oltre che di una differente destinazione concreta (v. docc. nn. 11-12 res.).
Si pensi, di nuovo, al fatto che il teste non ha saputo riferire dell'inizio del rapporto di lavoro Persona_1 di e che ha dichiarato un anno di cessazione del tutto diverso (2019) rispetto all'anno delle presunte Pt_1 dimissioni della ricorrente (2021, che è l'anno di dimissioni verbali allegato nel ricorso, punto 2 –
“30.09.2021”). Per_ Si pensi al fatto che il teste era presente sul luogo di lavoro “non spesso”, una volta al mese -come lo stesso ha riferito- e qualche volta solo il lunedì o solo il venerdì e che non era – che il teste non ha CP_1 mai incontrato – ad impartirle le direttive di lavoro, bensì , così smentendo la sussistenza di un indice Pt_1 importante della subordinazione del rapporto di lavoro, quale l'assoggettamento alle direttive datoriali sia del testimone sia di (altrimenti, sarebbe emersa una esecuzione della prestazione in piena Pt_1 autonomia).
La credibilità soggettiva di questo testimone viene (ulteriormente) vulnerata dal legame di parentela sia con la ricorrente sia con il primo teste escusso di parte ricorrente, Tes_2
è suocera di è madre di Entrambi i testimoni appaiono vistosamente Pt_1 Tes_2 Persona_1 Tes_2 interessati a favorire la posizione della ricorrente, a loro legata affettivamente, come può evincersi dal pregresso contenzioso intercorso tra le stesse parti, documentato dalla resistente, attinente al separato procedimento di convalida dello sfratto per morosità (si rimanda ai docc. nn. da 5 a 9 res.). I ed i Tes_2
abitano nella casa di via Emilia n. 89 a Melegnano oggetto di intimazione di sfratto per morosità, Pt_1
4 sfratto poi convalidato con provvedimento del Tribunale di Lodi (si veda il certificato di residenza del nucleo familiare;
si noti che il teste risulta abitare nella stessa casa assieme alla Testimone_3 ricorrente – v. doc. n. 5 res. cit.).
La deposizione del primo teste escusso, appare parimenti inattendibile non tanto e non solo per la Tes_2
Per_ parentela che unisce il testimone alla ricorrente ed al testimone quanto in aggiunta per la difforme allegazione di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio (r.g. 467/2022), in cui viene allegato che a Per_ lavorare con la ricorrente era soggetto differente ( il testimone escusso all'udienza del 31.10).
Muove in senso contrario all'attendibilità, infatti, la contraddittoria allegazione contenuta nel ricorso introduttivo della causa avente r.g. n. 76/2022 definita in rito con sentenza del Tribunale di Lodi n.
146/2022 che rigettava la domanda di e condannava ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria – Pt_1 viene dato atto del passaggio in giudicato-.
Nel ricorso viene allegato con precisione che era in particolare il teste a lavorare a fianco della Tes_2 ricorrente (v. punto 1, pag. 2 ricorso ex art. 414 c.p.c. giudizio r.g. 76/2022), a differenza dell'odierno teste Per_
la cui presenza a fianco della ricorrente viene allegata come esclusiva nel ricorso introduttivo del presente giudizio (v. punto 10, pag. 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. questo giudizio), testimone che al pari della ricorrente risulta avere un rapporto di lavoro “parimenti non regolarizzato” da e potrebbe avere un CP_1 interesse – seppur non qualificato e solo potenziale – ad un certo esito del giudizio, che di certo contribuisce a minare l'attendibilità della deposizione.
La contraddittorietà con cui sono state individuate, a seconda del giudizio intentato da , colleghe di Pt_1 lavoro di Molin differenti, che emerge palesemente da una piana lettura a confronto dei due ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati e sottoscritti dalla stessa parte, deve essere qualificata come una ammissione, contenuta in uno scritto difensivo della parte1, che possiede il crisma dell'indizio che, componendosi per la sua gravità e precisione con il quadro probatorio emerso dall'istruttoria orale e documentale, permette di concludere per l'evidente infondatezza delle pretese attoree, per omesso raggiungimento della minima prova del rapporto di lavoro. Per_ Le deposizioni dei testimoni della ricorrente, e già tra loro in palese contraddizione Tes_2 contenutistica, trovano smentita estrinseca nella deposizione del teste di parte resistente , che Tes_1 afferma di non conoscere entrambi i testimoni citati e di non sapere, oltretutto, chi sia , né di averla Pt_1 mai vista sul luogo di lavoro. È del tutto verosimile – vale sottolinearlo incidentalmente- che il teste , dipendente della società e Tes_1 necroforo si occupasse, come dallo stesso riferito “nel tempo libero”, delle pulizie del capannone: è una plausibile attività accessoria, svolta peraltro da altri dipendenti della in una impresa che è piccola per CP_1 dimensioni – 6 addetti al 30.06.2023, si veda la visura camerale aggiornata al 31.10.2023-, attività di pulizia che viene svolta, per ciò che si dirà a breve, persino dal teste;
né la ricorrente è stata in Testimone_4 grado finanche di addurre e provare elementi per ritenere il contrario, ovvero che fosse lei ad occuparsene in via esclusiva.
Va osservato che è fondata l'eccezione di incapacità del teste di parte resistente , in quanto, Tes_4 come dal testimone riferito e documentato dalla visura camerale, prodotta su ordine del Giudice, è socia della ed è titolare di un interesse qualificato comprovato dalla responsabilità illimitata per le CP_1 obbligazioni sociali ex artt. 2291 e ss. c.c.
Eppure, sebbene la deposizione debba essere ponderata con attenzione a fronte dell'interesse giuridico in causa, è possibile trarre dalla dichiarazione resa il 05.07.2023 dal testimone incapace – in rigorosa applicazione dell'art. 421 ultimo comma c.p.c.2 – plurimi argomenti che confermano l'attendibilità della dichiarazione del teste di parte resistente e piuttosto contribuiscono ad inficiare ulteriormente le Tes_1 deposizioni degli altri testimoni.
La sicurezza con cui il testimone (la cui deposizione ha valore di argomento di prova ai sensi Tes_4 dell'art. 421 ult. co. c.p.c.), in più occasioni ha riferito che la non lavorava per la società Pt_1 CP_1 che era il dipendente ad occuparsi delle pulizie, che talvolta lei stessa puliva il capannone, che Tes_1
Per_ e sono persone ignote che non hanno mai operato per la s.n.c., permette di ricavare un Tes_2 argomento di prova in grado di saldare l'univoco quadro probatorio emerso dall'istruttoria. Per_ In ultima analisi, è verosimile ritenere che i testimoni e non abbiano mai lavorato per la Tes_2 società resistente e per personalmente, così come nessun rapporto di lavoro si sia mai instaurato CP_1 con l'odierna ricorrente.
Non solo.
Il quadro probatorio si compone di ulteriori elementi, la cui gravità, precisione e concordanza inficia l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente e rendono di conseguenza del tutto infondata la domanda. Vengono di seguito esaminati.
Il primo: le rilevanti discrepanze tra le allegazioni contenute nel primo ricorso introduttivo (r.g. n. 76/2022)
e il presente ricorso introduttivo (r.g. n. 467/2022) in ordine ai tre giorni settimanali in cui avrebbe Pt_1 prestato attività lavorativa per l'impresa di pompe funebri, segnatamente: lunedì, mercoledì e sabato nella causa definita con sentenza del Tribunale di Lodi n. 146/2022 -r.g. 76/2022-, lunedì, mercoledì e venerdì nell'attuale giudizio (avente r.g. 467/2022), con indicati due teste “chiave” differenti e tra loro imparentati che avrebbero, in contraddizione deduttiva nei rispettivi ricorsi, prestato attività di lavoro a fianco di Pt_1
(v. supra).
Il secondo: il diverso luogo dove risiede persona fisica - nei cui confronti è sfornita di prova la CP_1
Per_ prestazione di lavoro della ricorrente agli orari allegati, si veda in tal senso la deposizione di -, che non sarebbe Via Vittorio Veneto n. 4 come unicamente indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì Via Vittorio al numero civico n. 44 e prima ancora, prima del trasferimento di (adducendosi CP_1 del rapporto iniziato dal giugno 2013) la località di Cerro al Lambro, in via Vespucci n. 6: sono elementi rilevanti – vertendosi in materia di luogo di lavoro, dunque di un elemento essenziale della prestazione- non dedotti (o erroneamente allegati, il che è identico) nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che rendono prive di attendibilità le deposizioni dei testimoni di (in particolare del teste (si veda Pt_1 Tes_2 il certificato di residenza storico, doc. n. 13 fasc. res., si veda altresì la visura camerale prodotta da parte ricorrente su ordine del Giudice, aggiornata al 31.10.2023, in cui figura l'indirizzo del rappresentante della società, pag. 3 di 6 ed il nome di ). Testimone_4
Il terzo: l'estratto previdenziale prodotto dal terzo chiamato dal quale si evince che per il periodo Org_1
2014-2018 - quasi interamente il periodo oggetto di domanda- la ricorrente risulta dipendente di una società terza, che ha versato i contributi per quel periodo e per la quale avrebbe Org_3
Org_ pertanto lavorato (si veda l'estratto contributivo prodotto, doc. n. 1 fasc. .
Risolutiva la documentazione prodotta dalla resistente su ordine del Giudice ex art. 421 c.p.c.: si tratta dei moduli Uni-Lav e della dichiarazione resa dal terzo, univoca in tal senso, dacché è del Org_3 seguente tenore: “La IG.ra ha lavorato per la nostra Società con mansione di addetta al confezionamento presso i Pt_1 magazzini della Committente sita in via Privata Cadore, 11 Sesto Ulteriano (Mi). Il suo orario di lavoro era dalle CP_4 ore 8:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì” (v. doc. n. 16, pec prodotto su ordine del Giudice). CP_2
I Moduli Unilav coprono il periodo dal 04.08.2014 al 11.06.2018 ed attestano che , per il medesimo Pt_1 orario di lavoro allegato nel ricorso, ha lavorato per una società terza, estranea al giudizio (v. doc. n. 15 unilav fasc. res.).
È evidente, dalla documentazione acquisita in giudizio, l'incompatibilità tra la prestazione di lavoro svolta dalla ricorrente per e quella asseritamente svolta per il resistente per il periodo indicato. Org_3
Per_ Non vi è del resto prova – né potrebbe essere fornita dai testi della ricorrente, dei quali il teste ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente nell'anno 2019, il teste sconta la Testimone_3 deposizione del teste , che ha riferito di non averla mai vista sul luogo di lavoro e di non sapere Tes_1 chi sia– che sia esistito un rapporto di lavoro per il periodo anteriore, ovvero a decorrere dal mese di giugno del 2013.
7 La documentazione prodotta corrobora in senso decisivo l'inattendibilità delle deposizioni dei testimoni di parte ricorrente e la totale infondatezza della domanda.
Non si potrebbe, ancora, prendere come riferimento i documenti prodotti dalla ricorrente, segnatamente le chiavi (v. doc. n. 3 ric.), di cui non vi è offerta di prova che la dicitura in esse visibile (“Arenzi Capannone”;
“Arenzi Ufficio Piazza”) rappresenti effettivamente i luoghi in esse indicati;
e soprattutto le predette non sono evocative degli indici di subordinazione essenziali per poter ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, della natura solo dedotta dalla ricorrente. Nemmeno è possibile riferirsi alla “chat whatsapp” prodotta dalla ricorrente (v. doc. n. 5 ric.), disconosciuta da controparte nella memoria (pag. 15) e di tutta evidenza priva di qualsiasi elemento atto ad inferirne una riferibilità alle parti dell'odierno giudizio.
Infondato nel merito, infine, per difetto di titolarità passiva del rapporto, è l'accertamento di un rapporto di lavoro (orario: 14:00 – 16:00) nei confronti di persona fisica, titolare passivo del rapporto di lavoro. CP_1
Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere rigettato in quanto gravemente infondato.
Ciò detto, le argomentazioni spese dalla ricorrente palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza del ricorso (secondo cass. civ. sez. Un. sent. n. 22405 del 2018) e dimostrata, sebbene a livello indiziario, dalle modifiche al ricorso introduttivo del presente giudizio all'esito del precedente contenzioso intercorso tra le stesse parti (r.g. n. 76/2022).
La negligenza è ricavabile dal complesso dell'azione giudiziaria intentata;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto da parte ricorrente, per i motivi suddetti. L'infondatezza della tesi a sostegno della domanda non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte, l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di corte cost., sent. n. 152 del
2016; ma v. Tribunale di Bari, sez. III, sent. 14/02/2012, Tribunale Piacenza sent. 15/11/2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso (e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte (v. anche cass. civ. sez. lav. sent. n. 7726 del 2016; v. cass. civ. sez. II sent. n. 27623 del 2017).
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/09/2021, n. 26545).
Come ebbe ad affermare la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie: “intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015),
8 proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12-06-2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà delle spese liquidate, a causa del fatto che per la seconda occasione instaura un giudizio nei confronti della resistente e la costringe a sopportare costi Pt_1
e rischi del giudizio (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014). La ricorrente è perciò condannata a corrispondere alla resistente la predetta somma, liquidata in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, le fasi del giudizio.
Con l'aumento della metà della predetta somma liquidata in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono parimenti la soccombenza della ricorrente nei confronti dell'ente previdenziale, la cui domanda di regolarizzazione contributiva ne ha reso necessaria la chiamata in causa quale litisconsorte necessario;
vengono liquidate come da dispositivo, attenendosi ai parametri medi ed al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- condanna altresì al pagamento in favore della parte resistente Parte_1 Controparte_1 elle spese di lite, che liquida in complessivi € 12.000,00 per competenze professionali, oltre spese
[...] generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- condanna altresì al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che Parte_1 Org_1 liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
- condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a pagare alla parte resistente Parte_1 [...] la somma equitativamente determinata di € 6.000,00 (1/2 di € 12.000,00). Controparte_1
9 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 13 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio giurisprudenziale condiviso ed applicato dal Giudice è espresso da: Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 19/03/2019, n. 7702, conforme Cass. civ. Sez. I Sent., 02/10/2007, n. 20701, secondo cui: “le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore” (si veda anche Cass. civ. Sez. II Ord., 28/09/2018, n. 23634).
5 2 In applicazione del principio espresso da Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/1994, n. 3302. Si è resa indispensabile l'assunzione del testimone la cui deposizione è valevole quale libero interrogatorio, benché il dichiarato venga valutato secondo prudente apprezzamento ed in consonanza con il compendio istruttorio.
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