Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/1963, n. 2473
CASS
Sentenza 11 settembre 1963

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Per gli Atti che debbono notificarsi al procuratore assume Rilevanza giuridica solo il domicilio di questi, mentre e indifferente quello della parte, il cui potere dispositivo rimane in ogni caso circoscritto alla facolta di eleggere un domicilio per se. ( Conf 4422'57).*

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione di procuratore stesso, prescritta dall'art 285 cod proc civ, in relazione all'art 170, primo comma, cod proc civ. ( Conf 1174'62' 2186'57).*

L'attribuzione esclusiva, conferita dall'art 88 della legge 18 ottobre 1951, n 1128, modificato dall'art 1 della legge 19 dicembre 1956, n 1442, all'ufficiale giudiziario nei mandamenti dove non e costituito l'ufficio unico, di procedere agli Atti di notificazione relativi agli affari di Competenza del pretore concerne le sole notificazioni che devono essere eseguite nell'ambito della circoscrizione territoriale della pretura alla quale l'ufficiale giudiziario e addetto, e non anche le notificazioni da eseguire fuori della circoscrizione stessa, alle quali egli, a norma dell'art 89, secondo comma, della legge n 1128 del 1951, modificato dalla legge n 391 del 1956, e autorizzato a procedere, per mezzo della posta, quando ne sia richiesto dalla partè in tal caso l'ufficiale giudiziario esercita un'attribuzione di natura promiscua.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/09/1963, n. 2473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2473
    Data del deposito : 11 settembre 1963

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