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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IV UNITA'
così composta:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
nella causa iscritta al N.R.G. 1370/2024 e seguito della camera di consiglio, così decide:
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara che tra e intercorre un rapporto Parte_1 Controparte_1 di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato dalla data di conclusione del primo contratto, e cioè dal 17.03.2013; b) condanna la al risarcimento del danno in favore di illegittima apposizione Controparte_1 Parte_2 del termine al primo contratto-pari ad un'indennità parametrata ad 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da ultima goduta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Indici Istat dalla maturazione dei singoli addendi al saldo;
c) compensa per un terzo le spese di lite dei quattro gradi del giudizio e condanna la alla refusione Controparte_1 dei restanti due terzi delle spese di lite del primo grado del giudizio, pari ad euro 3.420,00
delle spese di lite del secondo grado del giudizio, pari ad euro 6.343,00
delle spese di lite del giudizio di cassazione, pari ad euro 3.550,00
delle spese di lite del giudizio di rinvio pari ad euro 3.420,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 14.10.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IV UNITA'
così composta:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
nella causa iscritta al N.R.G. 1370/2024 e seguito della camera di consiglio, così decide:
DISPOSITIVO DI SENTENZA
P.Q.M.
a) in accoglimento dell'appello, accerta e dichiara che tra e intercorre un rapporto Parte_1 Controparte_1 di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato dalla data di conclusione del primo contratto, e cioè dal 17.03.2013; b) condanna la al risarcimento del danno in favore di illegittima apposizione Controparte_1 Parte_2 del termine al primo contratto-pari ad un'indennità parametrata ad 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto da ultima goduta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo Indici Istat dalla maturazione dei singoli addendi al saldo;
c) compensa per un terzo le spese di lite dei quattro gradi del giudizio e condanna la alla refusione Controparte_1 dei restanti due terzi delle spese di lite del primo grado del giudizio, pari ad euro 3.420,00
delle spese di lite del secondo grado del giudizio, pari ad euro 6.343,00
delle spese di lite del giudizio di cassazione, pari ad euro 3.550,00
delle spese di lite del giudizio di rinvio pari ad euro 3.420,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione.
Napoli, addì 14.10.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone