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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...]/SP (Brasile) in data 08/04/1980, cittadina brasiliana, in nome Parte_1
proprio ed insieme a nato a [...]/SP (Brasile) in data 29/05/1979, in Controparte_1
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in nome dei figli minori Persona_1
nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/03/2012 e nata a
[...] Persona_2
Itatiba/SP (Brasile) in data 05/10/2015; , nato a [...]/SP (Brasile) in Controparte_2
data 13/08/1991; nato a [...]/SP (Brasile) in data 07/11/1986; Controparte_3 [...]
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 14/10/1993; nato a [...]/SP CP_4 Controparte_5
(Brasile) in data 13/10/1983, cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme a Controparte_6
nata a [...]/SP (Brasile) in data 06/08/1985, in qualità di genitori esercenti la responsabilità
[...]
genitoriale in nome dei figli minori nata a [...]/SP (Brasile) in data Persona_3
12/03/2016 e nato a [...]/SP (Brasile) in data 26/12/2018; Persona_4 CP_7
nato a [...]/SP (Brasile) in data 31/05/1954; nata a [...]/SP
[...] Controparte_8
(Brasile) in data 02/10/1959; nata a [...]/SP (Brasile) in data 21/07/1950; Controparte_9
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 02/06/1962; Parte_2 Controparte_10
nato a [...]/SP (Brasile) in data 24/09/1970; nata a [...]/SP (Brasile) Controparte_11
in data 22/09/1968; , nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_12
18/04/1978, cittadina brasiliana, in nome proprio ed insieme a , nato a Controparte_13
Campinas/SP (Brasile) in data 09/05/1980, in qualità di genitori esercenti la responsabilità
1 genitoriale in nome delle figlie minori nata a [...]/PE (Brasile) in data Persona_5
04/05/2010 e , nata a [...]/SP (Brasile) in data 01/10/2013 tutti difesi e Persona_6 rappresentati dall'Avv. Michele Filippi, presso il cui studio domiciliano, e dall' Parte_3
giuste procure alle liti in atti.
[...]
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_14 P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34.
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_14
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_7
figlio di e nato il [...], nel Comune di NT (CS)
[...] Persona_8 Persona_9
ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 30 gennaio 1915, nella città di Itatiba/SP
(Brasile), contraeva matrimonio con e dall'unione coniugale Persona_7 Persona_10
nascevano tre figli: nella città di Itatiba/SP(Brasile) in data 19 dicembre 1915, nella città CP_7
di Itatiba/SP (Brasile), in data 19 agosto 1917 nella città di Itatiba/SP(Brasile), in data Per_11
30 maggio 1937 _1
In data 16 novembre 1946 nella città di Itatiba/SP (Brasile), contraeva matrimonio con CP_7
. Controparte_15
Dall'unione coniugale tra e (cognome acquisito dopo il CP_7 Controparte_16
matrimonio) nascevano due figlie: nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 21 luglio 1950
[...]
nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 02 giugno 1962, CP_9 Parte_4
In data 08 ottobre 1988 nella città di Itatiba/SP(Brasile) contraeva Parte_4
matrimonio con . Persona_12
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito dopo il matrimonio) e Parte_5
nascevano due figli: nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 13 agosto 1991, Persona_12 CP_2
2 ; nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 14 ottobre 1993 Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
In data 31 luglio 1943 nella città di Itatiba/SP(Brasile), contraeva matrimonio con la Per_11
Dall'unione coniugale tra e (cognome acquisito Persona_13 Per_11 Parte_6
dopo il matrimonio) nascevano due figli: nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 16 aprile 1948,
nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 31 maggio 1954, Persona_14 Controparte_7
In data 11 maggio 1974 nella città di Itatiba/SP (Brasile), contraeva Persona_14 matrimonio con Dall'unione coniugale tra Persona_15 Parte_7
(cognome acquisito dopo il matrimonio) e nascevano due figlie: nella città Persona_15
di Morungaba/SP (Brasile), in data 18 aprile 1978, nella città di Itatiba/SP Controparte_12
(Brasile), in data 08 aprile 1980, Parte_1
In data 19 novembre 2007 nella città di Itatiba/SP (Brasile) contraeva Controparte_12 matrimonio con . Dall'unione coniugale tra Controparte_13 Controparte_12
(cognome acquisito dopo il matrimonio) e nascevano due figlie: nella città di Controparte_13
Recife/PE (Brasile), in data 04 maggio 2010, ; nella città di Itatiba/SP Persona_16
(Brasile), in data 01 ottobre 2013, . Persona_6
In data 30 agosto 2006 nella città di Itatiba/SP (Brasile), contraeva Parte_1 matrimonio con e dall'unione nascevano due figli: nella città di Controparte_1
Atibaia/SP (Brasile), in data 07 marzo 2012, nella città di Itatiba/SP Persona_1
(Brasile), in data 05 ottobre 2015, Persona_17
In data 21 febbraio 1981 nella città di Itatiba/SP (Brasile), contraeva matrimonio Controparte_7
con . Controparte_8
Dall'unione coniugale tra e (cognome acquisito dopo il Controparte_7 Controparte_8
matrimonio) nascevano due figli: nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 13 ottobre 1983,
[...]
nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 07 novembre 1986, CP_5 Controparte_3
In data 26 settembre 2013, nella città di Itatiba/SP (Brasile), contraeva Controparte_5 matrimonio con . Dall'unione coniugale tra il e Controparte_6 Controparte_5 Per_18
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nascevano due figli: nella città di Itatiba/SP CP_6
(Brasile), in data 12 marzo 2016, nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 26 Persona_3
dicembre 2018, Persona_4
In data 25 ottobre 1967, nella città di Itatiba/SP(Brasile), contraeva matrimonio con _1
, e dall'unione coniugale tra e (cognome Persona_19 _1 Persona_20
acquisito dopo il matrimonio) nascevano due figli: nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 22
3 settembre 1968, nella città di Itatiba/SP (Brasile), in data 24 settembre 1970, Controparte_11
Controparte_10
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_8
d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_8
fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_14
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, avanzando in via preliminare, richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna, con ordinanza del 26 novembre 2024, e chiedendo comunque nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 5 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente. Nessuno è comparso per la parte resistente.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
4 Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NT (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Persona_7
ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge
5 vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_9
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Controparte_8
della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data
21.02.1981 e, quindi, in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto,
6 senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91
(esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_14
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05.06.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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