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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 4614/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4614 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Del Bene Salvatore;
Ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 Convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domande accessorie alla richiesta separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la domanda di separazione coniugale, chiedendo, altresì, di determinarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 in € 350,00 mensili, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra- assegno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/07/2021, parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 04/05/1991 (atto regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli al Numero 9 ,Parte I, Anno 1991), dalla cui unione nascevano tre figli-Antonio, il 21/03/1991, Paola, il 25/10/1992,
il 23/02/1999 (maggiorenni, economicamente indipendenti e non più conviventi) Per_2
e il 02/03/2007 (all'epoca minorenne) - chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 coniugale. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
- determinarsi a carico del padre un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 (di cui €250,00 a titolo di mantenimento in suo favore ed € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre la contribuzione in pari Per_1 misura dei coniugi alle spese extra-assegno; -regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario.
1 All'esito della fase presidenziale (in cui: -compariva la sola parte ricorrente e veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Afragola del 27/09/2022), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori Per_1 con collazione presso la madre;
3) disciplina il diritto di visita del padre […]; 4) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della prole l'importo pari ad euro 250,00 […]; 5) dispone che il resistente provveda al pagamento delle spese straordinarie per il figlio […] nella misura del 50%”. Per_1 Con sentenza n.924/2024 pubblicata il 21/03/2024 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace, indi, il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.924/2024 sullo status, occorre pronunciarsi sulla sola domanda di mantenimento in favore del figlio (diciottenne). Va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di Per_1 legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, il figlio ha terminato gli studi e da circa un mese svolge l'attività Per_1 di magazziniere presso una ditta del CIS di Nola, con contratto a termine della durata di tre mesi. La breve durata del rapporto di lavoro non consente di ritenerlo già inserito nel mondo del lavoro, sicché sussistono ancora i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della quantificazione di suddetto importo, si rileva che la parte ricorrente si è dichiarata disoccupata e ha dichiarato di versare il canone di locazione pari ad € 300,00 (di quest'ultima circostanza non è stata data prova in giudizio). Ella ha, inoltre, rappresentato di aver svolto lavori occasionali in qualità di collaboratrice domestica, di essere stata riconosciuta invalida civile in misura del 55% e di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico di angioplastica in data 27/09/2023 (cfr. documentazione versata agli atti: verbale di accertamento sanitario Inps del 23/06/2016; -relazione peritale del CTU, Dr. ; -cartella clinica e relazione di dimissione della Casa di Persona_3 Cura Villa dei Fiori sita in Acerra). Quanto alla documentazione reddituale, la ricorrente ha depositato la certificazione dei redditi dell'Agenzia dell'Entrate riferita agli anni d'imposta 2020-2022, attestante l'assenza di redditi dichiarati e percepiti, nonché l'attestazione Isee rilasciata in data 24/01/2022 riferita all'intero nucleo familiare. Quanto alla parte convenuta, dal verbale del 20/04/2022 di ricezione della querela orale sporta da nei suoi confronti-per gli episodi di violenza fisica e verbale Parte_1 posti in essere dal 19/10/2021-si evince che lo stesso: “fino al 2017 aveva un negozio di musicassette, da quella data non ha più lavorato perché percepiva il reddito di cittadinanza”. Parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato che dispone di un Controparte_1 ulteriore immobile sito in Castelvolturno dal quale ne ricava una rendita mensile. Tali elementi afferenti alle condizioni socioeconomiche di parte convenuta non sono stati supportati, però, da alcun riscontro probatorio. D'altronde, parte ricorrente ha, poi, evidenziato che allo stato il medesimo risulta disoccupato e nullatenente (cfr. comparsa
2 conclusionale) e che ha sporto una ulteriore denuncia-querela per omesso versamento dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale (cfr. verbale del 06/02/2025 formalizzato dalla Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli (NA)). Orbene, alla luce delle circostanze emerse ed esaminata la documentazione reddituale prodotta agli atti, il Tribunale, ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 100,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione Per_1 monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i
[...] coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 3. Il Tribunale prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta, pertanto, nulla dispone in merito.
*** 4. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4614/2021, così provvede: 1) dispone che versi a , per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat;
2) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 stipulato dal Tribunale di Per_1 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente. Così deciso in Nola in data 14/07/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4614 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Del Bene Salvatore;
Ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 Convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domande accessorie alla richiesta separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la domanda di separazione coniugale, chiedendo, altresì, di determinarsi l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 in € 350,00 mensili, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra- assegno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14/07/2021, parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 04/05/1991 (atto regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli al Numero 9 ,Parte I, Anno 1991), dalla cui unione nascevano tre figli-Antonio, il 21/03/1991, Paola, il 25/10/1992,
il 23/02/1999 (maggiorenni, economicamente indipendenti e non più conviventi) Per_2
e il 02/03/2007 (all'epoca minorenne) - chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 coniugale. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre;
- determinarsi a carico del padre un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 (di cui €250,00 a titolo di mantenimento in suo favore ed € 350,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre la contribuzione in pari Per_1 misura dei coniugi alle spese extra-assegno; -regolamentarsi il regime di frequentazione del genitore non collocatario.
1 All'esito della fase presidenziale (in cui: -compariva la sola parte ricorrente e veniva acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Afragola del 27/09/2022), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori Per_1 con collazione presso la madre;
3) disciplina il diritto di visita del padre […]; 4) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della prole l'importo pari ad euro 250,00 […]; 5) dispone che il resistente provveda al pagamento delle spese straordinarie per il figlio […] nella misura del 50%”. Per_1 Con sentenza n.924/2024 pubblicata il 21/03/2024 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace, indi, il Giudice, respinte le richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, assegnava la causa a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.924/2024 sullo status, occorre pronunciarsi sulla sola domanda di mantenimento in favore del figlio (diciottenne). Va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di Per_1 legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Nel caso in esame, il figlio ha terminato gli studi e da circa un mese svolge l'attività Per_1 di magazziniere presso una ditta del CIS di Nola, con contratto a termine della durata di tre mesi. La breve durata del rapporto di lavoro non consente di ritenerlo già inserito nel mondo del lavoro, sicché sussistono ancora i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Ai fini della quantificazione di suddetto importo, si rileva che la parte ricorrente si è dichiarata disoccupata e ha dichiarato di versare il canone di locazione pari ad € 300,00 (di quest'ultima circostanza non è stata data prova in giudizio). Ella ha, inoltre, rappresentato di aver svolto lavori occasionali in qualità di collaboratrice domestica, di essere stata riconosciuta invalida civile in misura del 55% e di essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico di angioplastica in data 27/09/2023 (cfr. documentazione versata agli atti: verbale di accertamento sanitario Inps del 23/06/2016; -relazione peritale del CTU, Dr. ; -cartella clinica e relazione di dimissione della Casa di Persona_3 Cura Villa dei Fiori sita in Acerra). Quanto alla documentazione reddituale, la ricorrente ha depositato la certificazione dei redditi dell'Agenzia dell'Entrate riferita agli anni d'imposta 2020-2022, attestante l'assenza di redditi dichiarati e percepiti, nonché l'attestazione Isee rilasciata in data 24/01/2022 riferita all'intero nucleo familiare. Quanto alla parte convenuta, dal verbale del 20/04/2022 di ricezione della querela orale sporta da nei suoi confronti-per gli episodi di violenza fisica e verbale Parte_1 posti in essere dal 19/10/2021-si evince che lo stesso: “fino al 2017 aveva un negozio di musicassette, da quella data non ha più lavorato perché percepiva il reddito di cittadinanza”. Parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato che dispone di un Controparte_1 ulteriore immobile sito in Castelvolturno dal quale ne ricava una rendita mensile. Tali elementi afferenti alle condizioni socioeconomiche di parte convenuta non sono stati supportati, però, da alcun riscontro probatorio. D'altronde, parte ricorrente ha, poi, evidenziato che allo stato il medesimo risulta disoccupato e nullatenente (cfr. comparsa
2 conclusionale) e che ha sporto una ulteriore denuncia-querela per omesso versamento dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale (cfr. verbale del 06/02/2025 formalizzato dalla Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli (NA)). Orbene, alla luce delle circostanze emerse ed esaminata la documentazione reddituale prodotta agli atti, il Tribunale, ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 100,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione Per_1 monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, oltre la contribuzione in pari misura tra i
[...] coniugi alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola).
*** 3. Il Tribunale prende atto della rinuncia di parte ricorrente alla domanda di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta, pertanto, nulla dispone in merito.
*** 4. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4614/2021, così provvede: 1) dispone che versi a , per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
la somma di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici Istat;
2) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo il Protocollo n.556/2021 stipulato dal Tribunale di Per_1 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente. Così deciso in Nola in data 14/07/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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