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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/11/2024, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 430/2023 (cui è riunito il N. R.G. 431/2023)
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(c.f. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pasquale, Michele e Maria Antonia Fatigato appellante
e
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., assistita e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Pasquale, Michele e Maria Antonia Fatigato appellante
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa in data 14.3.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta in data 21.7.2022 da in proprio ed Parte_1 in qualità di legale rappresentante della , avverso le cartelle Controparte_1 esattoriali nn. 04320210000641739001 e 04320210000641739000 dell'importo di €
21.170,53, volte a conseguire il pagamento della sanzione amministrativa Con comminata dall' di con la prodromica ordinanza-ingiunzione n. CP_2
590/2019 del 25.6.2020, notificata in data 8.7.2020.
1.1. Era infatti avvenuto che l' di (d'ora Controparte_2 CP_2 innanzi , facendo seguito a quanto già accertato in sede di precedente verifica CP_4 ispettiva, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. FG
00001/2019-442-01 del 11.7.2019, prot. 20932 del 15.7.2019, aveva contestato alle opponenti la violazione: a) dell'art. 39, co. 1 e 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n.
133/2008, per aver omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro ordinarie e supplementari in relazione alle lavoratrici e;
Pt_2 Parte_3 Pt_4
b) dell'artt. 3, co. 3 D.L. n. 12/2002 (conv. con mod. dalla L. n. 73/2002 e succ. mod., sost. dall'art. 22, co.1, D.Lgs. n. 151/2015) per aver impiegato le lavoratrici e senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di Pt_4 Pt_2 lavoro;
c) dell'art. 18, co. 6 bis, D.Lgs. n. 66/2003 per aver fatto superare alla lavoratrice , nel periodo dal 1.9.2015 al 31.3.2018, il limite annuo di Parte_5
n. 250 ore di lavoro straordinario.
1.2. Con la spiegata opposizione, la parte privata, che aveva già impugnato la succitata ordinanza-ingiunzione in separato giudizio, si era doluta: - dell'inesistenza della notifica delle cartelle effettuata a mezzo pec senza il rispetto della normativa in materia;
- della violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999 in ragione della pendenza del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione posta a base delle cartelle esattoriali opposte;
- dell'infondatezza della pretesa sanzionatoria per le ragioni già dedotte in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l' e l' CP_4 Controparte_3
, ha ritenuto infondata l'opposizione sotto tutti gli aspetti,
[...]
pag. 2/7 argomentando che:
2.1. La sede naturale di ogni doglianza relativa al merito della pretesa sanzionatoria e il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di specie celebrato e definito in primo grado con sentenza di rigetto ed attualmente sottoposto al vaglio della Corte d'appello;
2.2. alla fattispecie non si applica l'art. 24, D.Lgs. 46/1999 per ragioni di specialità della norma;
2.3. l'atto di opposizione ha sanato ogni profilo di eventuale nullità della notificazione delle cartelle, non essendo, comunque, configurabile alcuna ipotesi di inesistenza.
3. Avverso la suddetta sentenza, la e hanno Controparte_1 Parte_1 interposto gravame, a mezzo di due distinti ricorsi, depositati in data 28.4.2023 (nn.
R.G. 430/2023 e 431/2023), successivamente riuniti ex art. 335 c.p.c.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria l' , per resistere al gravame e chiederne il rigetto. Controparte_5
L' , benchè ritualmente evocata, non si è costituita Controparte_3 nel presente grado del giudizio, restando contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Entrambe le parti appellanti affidano il gravame ad un unico motivo, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccepita violazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999.
A dire delle appellanti, la citata disposizione normativa opererebbe con riferimento all'attività di accertamento espletata da qualunque ente pubblico e non già solo dagli enti previdenziali, come opinato dal giudice a quo; sicchè, a fronte della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza reiettiva dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione prodromica alle cartelle esattoriali opposte, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la non iscrivibilità a ruolo del relativo credito.
5. Preliminarmente, giova osservare che i proposti appelli non censurano affatto pag. 3/7 la sentenza di primo grado liddove ha disatteso i restanti motivi di opposizione, con riferimento tanto agli asseriti vizi di notifica, quanto ai motivi di merito;
su tali statuizioni (v. sopra, punti 2.1. e 2.3.) si è, quindi, formato il giudicato interno (art. 329 c.p.c.)
6. D'altro canto, l'unico motivo di gravame è infondato e va respinto.
7. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, intitolato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, stabilisce, al comma 3, che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Come emerge dalla stessa rubrica della norma, tale disposizione trova applicazione per i soli crediti di natura previdenziale, e si rivela, dunque, come correttamente ritenuto dal primo giudice, del tutto inconferente al caso di specie, nel quale il credito sotteso alle cartelle esattoriali opposte - come è pacifico ed incontroverso tra le parti - attiene a sanzioni amministrative elevate dall' di in relazione CP_4 CP_2 alle violazioni contestate e poc'anzi riepilogate.
La circostanza che il credito azionato mediante la procedura di riscossione coattiva abbia natura diversa da quella propriamente previdenziale esclude in nuce
l'applicabilità della norma invocata dalle appellanti.
Infatti, se è vero che, come affermato anche da Cass. 4032/2016, l'accertamento cui la norma si riferisce “non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , è altrettanto vero che Controparte_3
l'applicabilità o meno della norma in questione dipende, senza dubbio, avuto riguardo all'inequivoco tenore letterale, dalla natura “previdenziale” del credito;
il che, indipendentemente dall'identità dell'Ente accertatore, conferma la sicura inapplicabilità della disposizione ai crediti di natura diversa da quella previdenziale, quali sono quelli di cui si controverte in questa sede.
7.1. E' poi decisivo evidenziare che l'ordinanza-ingiunzione è un provvedimento esecutivo che legittima l'inizio della procedura di riscossione, fatta salva l'ipotesi in cui il giudice adito dell'opposizione non ne sospenda l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011.
pag. 4/7 Ebbene, nel caso in esame, occorre rilevare, per un verso, che, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall' (doc. 3 fasc. parte I grado), con CP_4 decreto del 2.9.2020 emesso nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il Tribunale del lavoro di Foggia ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e, per altro verso, che il credito posto a base delle cartelle esattoriali opposte – come riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pag. 9 dell'atto di gravame) – è stato iscritto a ruolo ed azionato in epoca successiva alla definizione del primo grado del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, conclusosi con la sentenza di rigetto n. 3902/2020 (confermata da questa Corte).
A fronte di tanto, l'ordinanza-ingiunzione opposta poteva ritenersi certamente esecutiva e, come tale, legittimare l'avvio della riscossione coattiva.
7.2. Dunque, non può che disattendersi la censura mossa dalle odierne appellanti in relazione alla presunta violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999, secondo cui l'Agente riscossore avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo del giudizio avente a oggetto la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, prima di iscrivere a ruolo le relative somme, in quanto inconferente al caso di specie, trattandosi di credito di natura previdenziale;
d'altro canto, va rilevata la conformità del procedimento al disposto di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 applicabile in tema di ordinanza-ingiunzione e sanzioni amministrative.
7.3. In tale contesto, non giova alla tesi delle appellanti il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 2172/2022, relativa, come evincibile dalla motivazione, ad un'ipotesi eterogenea rispetto alla presente, in cui l'iscrizione a ruolo e la successiva azione esecutiva erano state intraprese nel corso del giudizio di primo grado di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Di contro, non può sottacersi che, in fattispecie analoga alla presente, questa Corte si è, invece, già pronunciata nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 24 cit., con la recente sentenza n. 1154/2024 pubbl. il 02/10/2024.
8. In definitiva, gli appelli, incentrati in via esclusiva sull'infondata doglianza di cui si è dato conto, vanno respinti, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
pag. 5/7 9. Nel rapporto con l' le spese seguono la ribadita soccombenza delle CP_4 appellanti, e vanno quindi poste a carico delle stesse, in solido;
la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
10. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di questo grado nel rapporto processuale con l' , che è rimasta contumace e Controparte_3 non ha svolto attività difensiva.
11. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto degli appelli), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione, in capo ad entrambe le parti appellanti, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti dalla
, in persona del l.r.p.t. e da con Controparte_1 Parte_1 separati ricorsi depositati in data 28.4.2023, avverso la sentenza resa in data
14.3.2023 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell e di Controparte_2
, ciascuno in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., così provvede: rigetta gli appelli;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell , CP_5 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 3.000,00,
pag. 6/7 oltre accessori come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo grado nel rapporto processuale con l' ; CP_6 dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 19.11.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 430/2023 (cui è riunito il N. R.G. 431/2023)
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di II grado tra
(c.f. ), assistita e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pasquale, Michele e Maria Antonia Fatigato appellante
e
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., assistita e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Pasquale, Michele e Maria Antonia Fatigato appellante
e
(c.f. Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'AVVOCATURA P.IVA_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t. Controparte_3
appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa in data 14.3.2023, il Tribunale del lavoro di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta in data 21.7.2022 da in proprio ed Parte_1 in qualità di legale rappresentante della , avverso le cartelle Controparte_1 esattoriali nn. 04320210000641739001 e 04320210000641739000 dell'importo di €
21.170,53, volte a conseguire il pagamento della sanzione amministrativa Con comminata dall' di con la prodromica ordinanza-ingiunzione n. CP_2
590/2019 del 25.6.2020, notificata in data 8.7.2020.
1.1. Era infatti avvenuto che l' di (d'ora Controparte_2 CP_2 innanzi , facendo seguito a quanto già accertato in sede di precedente verifica CP_4 ispettiva, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. FG
00001/2019-442-01 del 11.7.2019, prot. 20932 del 15.7.2019, aveva contestato alle opponenti la violazione: a) dell'art. 39, co. 1 e 2, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n.
133/2008, per aver omesso di registrare nel Libro Unico del Lavoro le ore di lavoro ordinarie e supplementari in relazione alle lavoratrici e;
Pt_2 Parte_3 Pt_4
b) dell'artt. 3, co. 3 D.L. n. 12/2002 (conv. con mod. dalla L. n. 73/2002 e succ. mod., sost. dall'art. 22, co.1, D.Lgs. n. 151/2015) per aver impiegato le lavoratrici e senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di Pt_4 Pt_2 lavoro;
c) dell'art. 18, co. 6 bis, D.Lgs. n. 66/2003 per aver fatto superare alla lavoratrice , nel periodo dal 1.9.2015 al 31.3.2018, il limite annuo di Parte_5
n. 250 ore di lavoro straordinario.
1.2. Con la spiegata opposizione, la parte privata, che aveva già impugnato la succitata ordinanza-ingiunzione in separato giudizio, si era doluta: - dell'inesistenza della notifica delle cartelle effettuata a mezzo pec senza il rispetto della normativa in materia;
- della violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999 in ragione della pendenza del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione posta a base delle cartelle esattoriali opposte;
- dell'infondatezza della pretesa sanzionatoria per le ragioni già dedotte in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l' e l' CP_4 Controparte_3
, ha ritenuto infondata l'opposizione sotto tutti gli aspetti,
[...]
pag. 2/7 argomentando che:
2.1. La sede naturale di ogni doglianza relativa al merito della pretesa sanzionatoria e il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, nel caso di specie celebrato e definito in primo grado con sentenza di rigetto ed attualmente sottoposto al vaglio della Corte d'appello;
2.2. alla fattispecie non si applica l'art. 24, D.Lgs. 46/1999 per ragioni di specialità della norma;
2.3. l'atto di opposizione ha sanato ogni profilo di eventuale nullità della notificazione delle cartelle, non essendo, comunque, configurabile alcuna ipotesi di inesistenza.
3. Avverso la suddetta sentenza, la e hanno Controparte_1 Parte_1 interposto gravame, a mezzo di due distinti ricorsi, depositati in data 28.4.2023 (nn.
R.G. 430/2023 e 431/2023), successivamente riuniti ex art. 335 c.p.c.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito con apposita memoria l' , per resistere al gravame e chiederne il rigetto. Controparte_5
L' , benchè ritualmente evocata, non si è costituita Controparte_3 nel presente grado del giudizio, restando contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Entrambe le parti appellanti affidano il gravame ad un unico motivo, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccepita violazione dell'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999.
A dire delle appellanti, la citata disposizione normativa opererebbe con riferimento all'attività di accertamento espletata da qualunque ente pubblico e non già solo dagli enti previdenziali, come opinato dal giudice a quo; sicchè, a fronte della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza reiettiva dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione prodromica alle cartelle esattoriali opposte, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la non iscrivibilità a ruolo del relativo credito.
5. Preliminarmente, giova osservare che i proposti appelli non censurano affatto pag. 3/7 la sentenza di primo grado liddove ha disatteso i restanti motivi di opposizione, con riferimento tanto agli asseriti vizi di notifica, quanto ai motivi di merito;
su tali statuizioni (v. sopra, punti 2.1. e 2.3.) si è, quindi, formato il giudicato interno (art. 329 c.p.c.)
6. D'altro canto, l'unico motivo di gravame è infondato e va respinto.
7. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, intitolato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, stabilisce, al comma 3, che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Come emerge dalla stessa rubrica della norma, tale disposizione trova applicazione per i soli crediti di natura previdenziale, e si rivela, dunque, come correttamente ritenuto dal primo giudice, del tutto inconferente al caso di specie, nel quale il credito sotteso alle cartelle esattoriali opposte - come è pacifico ed incontroverso tra le parti - attiene a sanzioni amministrative elevate dall' di in relazione CP_4 CP_2 alle violazioni contestate e poc'anzi riepilogate.
La circostanza che il credito azionato mediante la procedura di riscossione coattiva abbia natura diversa da quella propriamente previdenziale esclude in nuce
l'applicabilità della norma invocata dalle appellanti.
Infatti, se è vero che, come affermato anche da Cass. 4032/2016, l'accertamento cui la norma si riferisce “non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , è altrettanto vero che Controparte_3
l'applicabilità o meno della norma in questione dipende, senza dubbio, avuto riguardo all'inequivoco tenore letterale, dalla natura “previdenziale” del credito;
il che, indipendentemente dall'identità dell'Ente accertatore, conferma la sicura inapplicabilità della disposizione ai crediti di natura diversa da quella previdenziale, quali sono quelli di cui si controverte in questa sede.
7.1. E' poi decisivo evidenziare che l'ordinanza-ingiunzione è un provvedimento esecutivo che legittima l'inizio della procedura di riscossione, fatta salva l'ipotesi in cui il giudice adito dell'opposizione non ne sospenda l'efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011.
pag. 4/7 Ebbene, nel caso in esame, occorre rilevare, per un verso, che, come comprovato dalla documentazione versata in atti dall' (doc. 3 fasc. parte I grado), con CP_4 decreto del 2.9.2020 emesso nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il Tribunale del lavoro di Foggia ha disatteso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e, per altro verso, che il credito posto a base delle cartelle esattoriali opposte – come riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pag. 9 dell'atto di gravame) – è stato iscritto a ruolo ed azionato in epoca successiva alla definizione del primo grado del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, conclusosi con la sentenza di rigetto n. 3902/2020 (confermata da questa Corte).
A fronte di tanto, l'ordinanza-ingiunzione opposta poteva ritenersi certamente esecutiva e, come tale, legittimare l'avvio della riscossione coattiva.
7.2. Dunque, non può che disattendersi la censura mossa dalle odierne appellanti in relazione alla presunta violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999, secondo cui l'Agente riscossore avrebbe dovuto attendere l'esito definitivo del giudizio avente a oggetto la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, prima di iscrivere a ruolo le relative somme, in quanto inconferente al caso di specie, trattandosi di credito di natura previdenziale;
d'altro canto, va rilevata la conformità del procedimento al disposto di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 applicabile in tema di ordinanza-ingiunzione e sanzioni amministrative.
7.3. In tale contesto, non giova alla tesi delle appellanti il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 2172/2022, relativa, come evincibile dalla motivazione, ad un'ipotesi eterogenea rispetto alla presente, in cui l'iscrizione a ruolo e la successiva azione esecutiva erano state intraprese nel corso del giudizio di primo grado di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Di contro, non può sottacersi che, in fattispecie analoga alla presente, questa Corte si è, invece, già pronunciata nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 24 cit., con la recente sentenza n. 1154/2024 pubbl. il 02/10/2024.
8. In definitiva, gli appelli, incentrati in via esclusiva sull'infondata doglianza di cui si è dato conto, vanno respinti, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
pag. 5/7 9. Nel rapporto con l' le spese seguono la ribadita soccombenza delle CP_4 appellanti, e vanno quindi poste a carico delle stesse, in solido;
la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/14, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
10. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di questo grado nel rapporto processuale con l' , che è rimasta contumace e Controparte_3 non ha svolto attività difensiva.
11. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto degli appelli), deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione, in capo ad entrambe le parti appellanti, dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti rispettivamente proposti dalla
, in persona del l.r.p.t. e da con Controparte_1 Parte_1 separati ricorsi depositati in data 28.4.2023, avverso la sentenza resa in data
14.3.2023 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dell e di Controparte_2
, ciascuno in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., così provvede: rigetta gli appelli;
conferma l'impugnata sentenza;
condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell , CP_5 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi € 3.000,00,
pag. 6/7 oltre accessori come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese di questo grado nel rapporto processuale con l' ; CP_6 dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 19.11.2024
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Manuela Saracino
pag. 7/7