Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 12889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 28.11.2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Monda
(c.f. , con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
opponente
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), in persona del P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luca
Paoletti (C.F. ), con domicilio digitale come in C.F._3
atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 28.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.11.2021,
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
17.06.2021 in favore di HDI Assicurazioni S.p.a. per l'importo capitale di euro 14.414,00, oltre interessi e spese, quale indennizzo versato dalla compagnia assicurativa a seguito dell'inadempimento, da parte del
, dell'obbligo di rimborso del finanziamento n. 47600 Parte_1
stipulato con il 14.02.2018. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tardivamente notificato;
la carenza di prova scritta del credito;
la nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 tub;
la difformità dell'isc effettivo rispetto a quello indicato in contratto;
l'usurarietà degli interessi compensativi e moratori;
la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
la manifesta iniquità degli interessi di mora.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “a.
In via preliminare e di rito dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 2526/2021 r.g. n. 4241/2021 ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 644 c.pc. giacchè notificato oltre il termine perentorio di giorni 60 dalla sua emissione e per tale ragione procedere senz'altro con la sua revoca. b. Invia preliminare e di rito dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli Nord n.
2526/2021 r.g. n. 4241/2021 ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 644
c.pc., in ragione della non provata legittimazione attiva dell'odierna opponente e comunque per tutti i motivi esposti nel punto 1) della presente opposizione. c. Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera a) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi
- 2 - indicati nel punto 2) della presente trattazione. d. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere 1) e 2), in via principale e nel merito: a) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b)
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo originario, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 3) della presente trattazione;
c) Accertare e dichiarare la nullità contratto di credito al consumo originario per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 4) della presente trattazione;
e.
Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al contratto di credito al consumo originario;
f.
Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
g. Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto giacchè inefficace per il mancato rispetto dei termini di notifica ex art. 644 c.p.c.”.
Si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A., contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni, e così concludendo: “in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, anche in via parziale, vista la carenza di qualunque principio di prova scritta o di pronta soluzione a fondamento della proposta opposizione;
- nel merito rigettare tutte le domande attorea perché infondate in fatto
- 3 - ed in diritto per le motivazioni di cui in premessa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2526/2021 emesso dall'intestato
Tribunale; - in subordine, nella denegata ipotesi di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente condannare il Sig. Parte_1
al pagamento della somma di € 14.414,04 o di quell'altra somma
[...]
maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio oltre alla liquidazione anche delle spese legali già indicate nel D.I. n.
2526/2021”.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.11.2024, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** Ante omnia, in rito, deve essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, siccome affidato per la notifica all'indirizzo del destinatario successivamente alla scadenza del termine ex art. 644 c.p.c.
È d'uopo rammentare i principi a tal proposito affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito
- 4 - provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.”
(Cass., n. 3908/2016).
Occorre, dunque, esaminare nel merito la domanda azionata dalla parte opposta.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di HDI
Assicurazioni S.p.a. al pagamento dell'importo versato alla società finanziaria a titolo di indennizzo per Controparte_1
l'inadempimento del contratto di finanziamento stipulato da
[...]
. Parte_1
A fondamento della pretesa, la compagnia assicurativa ha prodotto: il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato da con Parte_1 [...]
il 14.02.2018; la comunicazione di cessazione del rapporto CP_1
di lavoro da parte del datore;
il conteggio di estinzione anticipata con diffida di pagamento inviato dalla società finanziaria al , e Parte_1
consegnato al destinatario;
la polizza assicurativa a copertura del rischio di inadempimento del contratto di finanziamento per cessazione del rapporto di lavoro, stipulata dalla società finanziaria Controparte_1
con HDI Assicurazioni s.p.a., nonché la scheda di copertura
[...]
relativa alla posizione del;
la denuncia di sinistro inviata dalla Parte_1
società finanziaria alla compagnia assicurativa;
la quietanza di pagamento con contestuale surroga nel credito rilasciata da
[...]
in favore di HDI Assicurazioni s.p.a.; la diffida di CP_1
- 5 - pagamento inviata da HDI Assicurazioni s.p.a. a Parte_1
e consegnata al destinatario.
[...]
Sulla scorta della predetta documentazione, risulta provata la stipula del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione tra e Parte_1 Controparte_1
L'art. 6 delle condizioni generali del predetto contratto prevede quanto segue:
È, dunque, contrattualmente prevista la stipula, da parte della società finanziaria, di una polizza assicurativa a copertura del rischio da inadempimento derivante da cessazione del rapporto di lavoro, con espressa previsione della surroga della compagnia assicurativa che abbia versato l'indennizzo nel credito vantato dalla finanziaria verso il consumatore.
È, inoltre, documentalmente provata la cessazione del rapporto lavorativo di , giusta dichiarazione del suo Parte_1
datore di lavoro, nonché la formale richiesta di pagamento dell'importo residuo del finanziamento, come da conteggio di anticipata estinzione in atti, avanzata al debitore dalla finanziaria.
HDI Assicurazioni ha, altresì, documentato il pagamento dell'indennizzo di euro 14.414,58 alla società finanziaria, producendo la quietanza di pagamento rilasciata da quest'ultima con contestuale dichiarazione di surroga nel credito verso . Parte_1
- 6 - Il complesso dei documenti prodotti dall'opposta consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi della domanda, ossia il pagamento dell'indennizzo da parte di HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito del verificarsi del sinistro (ossia l'inadempimento del contratto di finanziamento per cessazione del rapporto di lavoro), con surroga nel credito vantato dalla finanziaria verso . Parte_1
Una volta che l'attore abbia provato i fatti costitutivi della domanda, allegando l'altrui inadempimento, grava sul convenuto l'onere di allegare e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa.
Venendo alle eccezioni sollevate da , Parte_1
destituita di fondamento si appalesa quella di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 tub, in ragione della dedotta mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito.
Invero, a tacer del fatto che in calce alle condizioni generali di contratto si rinviene la sottoscrizione della società finanziaria (cfr. pagina 4 del contratto allegato sub 3 alla comparsa di costituzione), occorre fare applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam qualora il contratto sia sottoscritto dal cliente e una copia sia consegnata allo stesso, tenendo, inoltre, conto del comportamento dell'istituto di credito nel senso di volersi avvalere del contratto stesso
(cfr. Cass., SS.UU., n. 898/2018).
Nel caso di specie, il contratto è firmato dal cliente, il quale ha finanche sottoscritto la dichiarazione espressa di ricezione di copia dello stesso (cfr. pagina 3, nella sezione “Dichiarazioni del consumatore”). Palese è, inoltre, la volontà dell'istituto di credito di
- 7 - volersi avvalere del contratto, avendone dato esecuzione e richiesto l'adempimento al cliente.
Quanto alle eccezioni di usurarietà degli interessi, difformità dell'isc effettivo rispetto a quello dichiarato, manifesta iniquità degli interessi moratori, illegittima capitalizzazione degli interessi, esse sono formulate in maniera affatto generica, mediante la mera enunciazione di principi generali e massime giurisprudenziali, ma senza alcun riferimento concreto alle clausole del contratto per cui è causa. Difetta,
a tale stregua, l'allegazione dei fatti posti a fondamento delle eccezioni, con conseguente infondatezza delle stesse.
Priva di pregio è, infine, la censura concernente il piano di ammortamento alla francese. Valgano, sul punto, i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.,
SS.UU., n. 15130/2024).
Per le ragioni tutte che precedono, la domanda spiegata da HDI
Assicurazioni s.p.a. va accolta. Stante la richiesta - nel ricorso monitorio - di applicazione degli interessi legali dalla data della messa in mora, ed in considerazione della natura dell'obbligazione, il tasso degli interessi legali va determinato come in dispositivo.
- 8 - Le spese di lite seguono la soccombenza di Parte_1
e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2526/2021;
2. in accoglimento della domanda spiegata da HDI Assicurazioni
s.p.a., condanna al pagamento della somma di Parte_1
euro 14.414,04, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della messa in mora (8.02.2021) ed al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (12.10.2021);
3. condanna alla refusione delle spese di Parte_1
lite in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., che qui si liquidano in euro
3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, l'11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 9 -