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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1342, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1977, ivi residente a[...], sc. B, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Simeone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino
(FR), piazza A. Labriola n. 32,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, alla via Controparte_1
PE GR n. 14, (CF/P. Iva n. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santa Mordà, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 38,
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. P.IVA_2
LI e dall'avv. Valeria Giroldi, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Cassino alla via Po n. 45,
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 047 2023 90022636 52 000, ricevuta in data 11.05.2023, con la quale veniva intimato il pagamento di € 480,45, relativamente all'avviso di addebito n. 34720170000497365000, notificatogli il
16.05.2017, avente ad oggetto recupero di “Contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive per omesso versamento”, anno di riferimento del debito 2016. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la sua inesigibilità. Tanto premesso, chiedeva preliminarmente accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione stante il decorso di più di cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito sotteso n°34720170000497365000, notificato il 16.05.2017 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via principale, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre l'annullamento ovvero la revoca, dell'avviso di addebito n°
34720170000497365000 notificato il 16.05.2017 e sotteso all'avviso di intimazione qui impugnato;
in ogni caso, dichiarare la illegittimità della intimazione di pagamento n.
047 2023 90022636 52 000, emessa il 22.03.2023. Il tutto con vittoria di spese e onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pag. 2 di 6 Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto. In particolare, i resistenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decadenza stante il decorso del termine di opposizione di 40 giorni ex D.
Lgs n. 46/99.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente, ovvero oltre il termine di 40 giorni ex D. Lgs 46/99. Invero,
l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata al ricorrente in data 11.05.2023, mentre il presente ricorso veniva depositato in via telematica alle ore 16,12 del
19.06.2023 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio dei 40 giorni prescritto dal suindicato D. Lgs 46/99.
Ciò posto, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma 9 L. 335/1995.
L resistente, in sede di costituzione riteneva infondata l'eccezione Controparte_1 di prescrizione sollevata dal ricorrente stante l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cc (… salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…) e, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, richiamava la disciplina della sospensione relativa all'emergenza Covid operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione - pag. 5 costituzione . Riteneva che, alla luce di CP_4
tale sospensione, non fosse maturata alcuna prescrizione.
Tale assunto non merita di essere condiviso.
Pag. 3 di 6 In primis, per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, si richiama quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge
n. 335 /1995, secondo il quale Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: …cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Nel caso in esame, l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta veniva notificato al ricorrente in data 16.05.2017 mentre l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio veniva notificata in data 11.05.2023.
In tema di sospensione relativa all'emergenza Covid, di particolare importanza quanto affermato dall'Istituto nella circolare n. 126 del 10.08.2021 (richiamata anche dal ricorrente nei propri scritti difensivi) con la quale lo stesso interveniva a fornire
“indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate”.
Nella suddetta circolare, l' riteneva operante la sospensione dei termini di CP_2
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria in relazione a due periodi ovvero dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 in virtù di quanto previsto dall'art. 37, co. 2, DL 18/2020 (I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo) per un totale di 129 giorni, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 in virtù di quanto previsto dall'art. 11, co. 9, DL 183/2020 (L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il
Pag. 4 di 6 periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo
37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.)
Per quanto innanzi, considerato che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe dovuto scadere in data 16.05.2022, tenendo conto di tale periodo di sospensione di 311 giorni, la scadenza di tale termine veniva differita al 23 marzo 2023.
Pertanto, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale e, conseguentemente, merita di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data
17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica
CP_ Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, il ricorso merita di essere accolto non essendo stato notificato, tra la notifica di tali avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta,
alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare per quanto riguarda l'individuazione della parte soccombente, si ritiene dover applicare il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile che, con la pronuncia n. 24678/2018, richiamando propri precedenti chiariva che nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di
causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
Pag. 5 di 6 esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi
del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con
riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743); ulteriormente
precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere
atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562). In senso conforme anche Cass. Civ. n. 17501 dell'1.09.2016 “… se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva
solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che
giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8494/2016).”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta per i motivi di cui sopra;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 678,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1342, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.12.1977, ivi residente a[...], sc. B, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Simeone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino
(FR), piazza A. Labriola n. 32,
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, alla via Controparte_1
PE GR n. 14, (CF/P. Iva n. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santa Mordà, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 38,
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. P.IVA_2
LI e dall'avv. Valeria Giroldi, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Cassino alla via Po n. 45,
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 047 2023 90022636 52 000, ricevuta in data 11.05.2023, con la quale veniva intimato il pagamento di € 480,45, relativamente all'avviso di addebito n. 34720170000497365000, notificatogli il
16.05.2017, avente ad oggetto recupero di “Contributi I.V.S. fissi e somme aggiuntive per omesso versamento”, anno di riferimento del debito 2016. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la sua inesigibilità. Tanto premesso, chiedeva preliminarmente accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti oggetto di intimazione stante il decorso di più di cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito sotteso n°34720170000497365000, notificato il 16.05.2017 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via principale, accertare e dichiarare, l'illegittimità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre l'annullamento ovvero la revoca, dell'avviso di addebito n°
34720170000497365000 notificato il 16.05.2017 e sotteso all'avviso di intimazione qui impugnato;
in ogni caso, dichiarare la illegittimità della intimazione di pagamento n.
047 2023 90022636 52 000, emessa il 22.03.2023. Il tutto con vittoria di spese e onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pag. 2 di 6 Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto. In particolare, i resistenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso per decadenza stante il decorso del termine di opposizione di 40 giorni ex D.
Lgs n. 46/99.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 4 giugno 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente, ovvero oltre il termine di 40 giorni ex D. Lgs 46/99. Invero,
l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata al ricorrente in data 11.05.2023, mentre il presente ricorso veniva depositato in via telematica alle ore 16,12 del
19.06.2023 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio dei 40 giorni prescritto dal suindicato D. Lgs 46/99.
Ciò posto, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma 9 L. 335/1995.
L resistente, in sede di costituzione riteneva infondata l'eccezione Controparte_1 di prescrizione sollevata dal ricorrente stante l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cc (… salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…) e, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, richiamava la disciplina della sospensione relativa all'emergenza Covid operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione opera, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione - pag. 5 costituzione . Riteneva che, alla luce di CP_4
tale sospensione, non fosse maturata alcuna prescrizione.
Tale assunto non merita di essere condiviso.
Pag. 3 di 6 In primis, per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, si richiama quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge
n. 335 /1995, secondo il quale Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: …cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Nel caso in esame, l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta veniva notificato al ricorrente in data 16.05.2017 mentre l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio veniva notificata in data 11.05.2023.
In tema di sospensione relativa all'emergenza Covid, di particolare importanza quanto affermato dall'Istituto nella circolare n. 126 del 10.08.2021 (richiamata anche dal ricorrente nei propri scritti difensivi) con la quale lo stesso interveniva a fornire
“indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate”.
Nella suddetta circolare, l' riteneva operante la sospensione dei termini di CP_2
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria in relazione a due periodi ovvero dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 in virtù di quanto previsto dall'art. 37, co. 2, DL 18/2020 (I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo) per un totale di 129 giorni, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 in virtù di quanto previsto dall'art. 11, co. 9, DL 183/2020 (L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il
Pag. 4 di 6 periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo
37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.)
Per quanto innanzi, considerato che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe dovuto scadere in data 16.05.2022, tenendo conto di tale periodo di sospensione di 311 giorni, la scadenza di tale termine veniva differita al 23 marzo 2023.
Pertanto, risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale e, conseguentemente, merita di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data
17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica
CP_ Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, il ricorso merita di essere accolto non essendo stato notificato, tra la notifica di tali avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta,
alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare per quanto riguarda l'individuazione della parte soccombente, si ritiene dover applicare il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile che, con la pronuncia n. 24678/2018, richiamando propri precedenti chiariva che nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di
causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in
Pag. 5 di 6 esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi
del D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con
riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743); ulteriormente
precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere
atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562). In senso conforme anche Cass. Civ. n. 17501 dell'1.09.2016 “… se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva
solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che
giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8494/2016).”
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta per i motivi di cui sopra;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 678,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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