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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4905/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. E. G. Lamuraglia Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta
RESISTENTE
Oggetto: assegno unico universale
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver inoltrato istanza all' per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a CP_1 carico ex artt. 1 e ss. d.lgs. n. 230/2021 in data 14/2/2022, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo e che l' riconosceva la CP_2 prestazione sino a dicembre 2024 per poi sospenderla immotivatamente.
Lamentava che, nonostante i numerosi solleciti e rimedi amministrativi esperiti, l' CP_1 riteneva legittima la sospensione della prestazione, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente la cui procedura era stata avviata dalla el luglio 2024. Pt_1
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del
D.Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/01/2025 oltre ai ratei a maturarsi sino al soddisfo o, comunque, per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;
2. per l'effetto, condannare l' – in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore – corrente in Roma alla via Ciro Il
Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della prestazione di cui al punto che precede oltre ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, deducendo di aver liquidato il dovuto come CP_1 da documentazione amministrativa allegata, provvedendo a riattivare il pagamento della prestazione, salvo ripetizione dell'indebito all'esito del rinnovo del permesso di soggiorno. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, in considerazione dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di merito del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, relativo alla legittimità della pretesa fatta valere nelle more della fase di rinnovo del permesso di soggiorno. La causa veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione delle somme dovute alla ricorrente, giusta provvedimento depositato in atti (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la
Pag. 2 di 4 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- parte ricorrente ha rivendicato, nel presente giudizio, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale nelle more della definizione del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno e ha dato atto, all'udienza del
30/6/2025, di aver ottenuto la liquidazione di quanto dovuto, giusta provvedimento dell' resistente, con la conseguenza che in virtù dell'avvenuta liquidazione, è CP_2 venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso;
- tale riconoscimento da parte dell' trova la sua legittimazione Controparte_4 nell'orientamento espresso dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (cfr. tra le tante, sentenza n. 1949 del 14/5/2024) che ha richiamato l'art. 5, comma 9 bis d.lgs. n.
286/1998 che così prevede: “ In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni”.
Pag. 3 di 4 - Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, esse devono essere poste a carico di , considerato che il riconoscimento del diritto della parte CP_1 ricorrente e la liquidazione di quanto dovutole sono intervenuti tra il 20/5/2025 ed il
28/5/2025 (cfr. cassetto previdenziale, allegato alla memoria di costituzione), vale a dire in epoca successiva a quella del deposito del ricorso (3/4/2025) nonchè a quello della notifica dello stesso (14/4/2025) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1 in data 3/4/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 7/7/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 7/7/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4905/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. E. G. Lamuraglia Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La Gatta
RESISTENTE
Oggetto: assegno unico universale
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/4/2025, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver inoltrato istanza all' per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a CP_1 carico ex artt. 1 e ss. d.lgs. n. 230/2021 in data 14/2/2022, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo e che l' riconosceva la CP_2 prestazione sino a dicembre 2024 per poi sospenderla immotivatamente.
Lamentava che, nonostante i numerosi solleciti e rimedi amministrativi esperiti, l' CP_1 riteneva legittima la sospensione della prestazione, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente la cui procedura era stata avviata dalla el luglio 2024. Pt_1
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del
D.Lgs. n. 230/21 con decorrenza dal 01/01/2025 oltre ai ratei a maturarsi sino al soddisfo o, comunque, per il periodo eventualmente diverso che sarà accertato in corso di causa;
2. per l'effetto, condannare l' – in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore – corrente in Roma alla via Ciro Il
Grande nr.21, al pagamento in favore di parte ricorrente della prestazione di cui al punto che precede oltre ratei a maturarsi sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, deducendo di aver liquidato il dovuto come CP_1 da documentazione amministrativa allegata, provvedendo a riattivare il pagamento della prestazione, salvo ripetizione dell'indebito all'esito del rinnovo del permesso di soggiorno. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, in considerazione dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di merito del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, relativo alla legittimità della pretesa fatta valere nelle more della fase di rinnovo del permesso di soggiorno. La causa veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione delle somme dovute alla ricorrente, giusta provvedimento depositato in atti (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la
Pag. 2 di 4 situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- parte ricorrente ha rivendicato, nel presente giudizio, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale nelle more della definizione del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno e ha dato atto, all'udienza del
30/6/2025, di aver ottenuto la liquidazione di quanto dovuto, giusta provvedimento dell' resistente, con la conseguenza che in virtù dell'avvenuta liquidazione, è CP_2 venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso;
- tale riconoscimento da parte dell' trova la sua legittimazione Controparte_4 nell'orientamento espresso dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (cfr. tra le tante, sentenza n. 1949 del 14/5/2024) che ha richiamato l'art. 5, comma 9 bis d.lgs. n.
286/1998 che così prevede: “ In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni”.
Pag. 3 di 4 - Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, esse devono essere poste a carico di , considerato che il riconoscimento del diritto della parte CP_1 ricorrente e la liquidazione di quanto dovutole sono intervenuti tra il 20/5/2025 ed il
28/5/2025 (cfr. cassetto previdenziale, allegato alla memoria di costituzione), vale a dire in epoca successiva a quella del deposito del ricorso (3/4/2025) nonchè a quello della notifica dello stesso (14/4/2025) e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1 in data 3/4/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 7/7/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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