TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1723/2015 R.G. porta riunite le cause 1724/15, 1725/15, 76/17, 77/17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1723/2015 RG Lav., a cui sono state riunite le cause 1724/15, 1725/15, 76/17, 77/17, promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MANSI GERARDO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliata presso l'Ufficio legale sede di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/03/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. motivazione La ricorrente, con separati ricorsi, impugnava gli avvisi di addebito di seguito riportati originando le cause per ciascuno indicate, successivamente riunite: n. 424 201500021163 43 000 (causa n. 1723/2015 rgl), n. 424 201500021164 44 000 (causa n. 1724/2015 rgl), n. 424 201500021165 45 000 (causa n. 1725/2015 rgl), n. 424 2016 00030952 50 000 (causa n. 76/2017 rgl) e n. 424 2016 00030933 31 000 (causa n. 77/2017 rgl).
pagina 1 di 2 All'udienza del 18/06/2019 il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del contenzioso tributario. L'opponente ha successivamente presentato domanda per la definizione agevolata dei debiti di cui agli avvisi di addebito opposti nell'ambito della c.d. rottamazione-ter, provvedendo quindi a versare quanto dovuto. All'udienza odierna, le parti, a fronte della conclusione del procedimento di definizione agevolata, hanno chiesto concordemente pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti costituite, deve pertanto essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 20/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1723/2015 RG Lav., a cui sono state riunite le cause 1724/15, 1725/15, 76/17, 77/17, promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. MANSI GERARDO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
CP_1
Rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliata presso l'Ufficio legale sede di Vicenza CP_1 resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 20/03/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. motivazione La ricorrente, con separati ricorsi, impugnava gli avvisi di addebito di seguito riportati originando le cause per ciascuno indicate, successivamente riunite: n. 424 201500021163 43 000 (causa n. 1723/2015 rgl), n. 424 201500021164 44 000 (causa n. 1724/2015 rgl), n. 424 201500021165 45 000 (causa n. 1725/2015 rgl), n. 424 2016 00030952 50 000 (causa n. 76/2017 rgl) e n. 424 2016 00030933 31 000 (causa n. 77/2017 rgl).
pagina 1 di 2 All'udienza del 18/06/2019 il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del contenzioso tributario. L'opponente ha successivamente presentato domanda per la definizione agevolata dei debiti di cui agli avvisi di addebito opposti nell'ambito della c.d. rottamazione-ter, provvedendo quindi a versare quanto dovuto. All'udienza odierna, le parti, a fronte della conclusione del procedimento di definizione agevolata, hanno chiesto concordemente pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti costituite, deve pertanto essere pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 20/03/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 2 di 2