Art. 2144. Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza 1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': ((sottotenenti e tenenti)) : 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 24/07/2020, n. 331Provvedimento: Microsoft Word - 77384 osc.docx Sent. n. 331/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO In composizione monocratica, nella persona della Giudice Cons. Beatrice Meniconi, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 77384 del registro di Segreteria, ad istanza del: Dott. XX (C.F. omissis),rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Marcantonio e presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Bartolomeo Ammannati n. 4, elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21; non costituito FATTO …Leggi di più...
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