Articolo 2144 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2154Articolo 2145
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 2144. Cessazione dell'appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza 1. L'ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': ((sottotenenti e tenenti)) : 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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