Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di ripristino delle misure di accoglienza- conferma del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, n. 0023169 emesso dalla Prefettura di Monza e della Brianza in data 23.04.2021 e formalmente notificato all'interessato, a mezzo email pec alla scrivente difesa, in pari data, e di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 7700 del 9.2.2021, il Prefetto della Provincia di Monza e Brianza ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, che con istanza n. 21937 del 20.4.2021 ha presentato una richiesta di riesame, tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con ordinanza n. 779/21 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Con nota depositata in giudizio in data 11.12.24, su cui la difesa erariale non ha formulato alcuna osservazione, il ricorrente ha dichiarato di non conservare interesse alla definizione del giudizio, avendo conseguito, nelle more dello stesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dovendosi conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.