TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4431/2023
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO MICHELE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI Resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Filippo Alfani, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Agostino Depretis, 88. Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è un credito indicato in un avviso di addebito, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede. I resistenti indicati in epigrafe si sono ritualmente costituiti. Poiché sono oggetto di contestazione dei crediti previdenziali, sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice.
1 Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). In altri termini la intimazione di pagamento risulta idonea ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e quindi deve ritenersi autonomamente impugnabile. Tanto premesso si deve rilevare che, poiché l'avviso di addebito presupposto risulta ritualmente notificato, lo stesso non può essere annullato e revocato, poiché doveva eventualmente essere impugnato nei termini previsti a pena di decadenza, ma può solo essere accertata la prescrizione del credito in esso indicato maturata dopo la notifica dello stesso. Al riguardo si deve rilevare che si tratta di una notifica a mani proprie e l'eventuale non perfetta intellegibilità della data di notifica nella cartolina (evincibile comunque da altri atti), non sembra poter comportare la invalidità della notifica, della difficoltà della questione si terrà comunque conto nel governo delle spese. Tutte le altre questioni ed eccezioni relative al periodo anteriore al predetto avviso di addebito (e fra l'altro la questione della debenza della somma e l'eccezione relativa all'art. 25 del D. Lgs. 46/99) non possono essere considerate in questa sede, perché, come già affermato, dovevano essere proposte in sede di tempestiva impugnazione del predetto avviso di addebito. Si deve quindi passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione. Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con
2 modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16). Orbene, nel caso di specie, la prescrizione non è maturata poiché tra la notifica dello avviso di addebito, nell'ottobre del 2017 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, considerando la sospensione per il c.d. periodo Covid, non sono decorsi i cinque anni previsti ex lege. Ne consegue che il credito de quo non può in alcun modo considerarsi prescritto. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 4/06/2025
IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
3