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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1919/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.FERRARIO JACOPO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Paola Maria Verrengia
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19.12.2024, il ricorrente in epigrafe opponeva l'intimazione di pagamento n. 068 2024 9046001 12 000 notificata dall'
[...]
in data 12/11/2024, relativa a sette avvisi di addebito Controparte_3
per contribuzione previdenziale nella gestione artigiani. Il concessionario della riscossione ha eccepito, costituendosi, la propria carenza di legittimazione passiva e ha sottolineato come la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 7514 del 08/03/2022 abbia finalmente precisato che, nel caso si faccia valere la prescrizione dei contributi, non serve convenire in giudizio anche il Riscossore, ma è sufficiente citare l' CP_1
I sette avvisi di addebito riguardano contributi previdenziali dovuti alla Gestione artigiana dal 11/2011 al 23/02/2018 e dal 10/2018 al 18/09/2020, conseguenti alla spontanea iscrizione del ricorrente in tale gestione e definitiva cancellazione dal 18/09/2020 (Doc. 1 . Come documentato dalle produzioni CP_1
dell' , gli avvisi sono stati regolarmente notificati (Doc. 2 . CP_4 CP_1
La notifica è stata effettuata alla residenza ancora attuale del ricorrente o alla
PEC dell'impresa IA LO di , di cui al tempo era titolare Parte_1
il ricorrente (Doc. 3 . CP_1
produceva i seguenti atti interruttivi della prescrizione: con riferimento CP_5
agli AVA n. 36820140007793968000 dell'importo di € 2.855,07 e n.
36820160017000530000 dell'importo di € 5.456,45, rispettivamente notificati in data 18/09/2014 e 25/10/2016, l'avviso di intimazione n.
06820189014111431000 del 03/06/2018 (doc. A), l'avviso di intimazione n.
06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G). Gli AVA n. 36820140007793968000 dell'importo di € 2.855,07 e n.
36820160017000530000 dell'importo di € 5.456,45 sono inoltre oggetto di definizione agevolata con dichiarazione di adesione del 19/04/2017 prot. w-
2017041900172892.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820170015093104000 dell'importo di € 5.533,47, notificato in data 26/09/2017, l'avviso di intimazione n.
06820189026733046000 del 05/10/2018 (doc. B), l'avviso di intimazione n.
06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820180008239282000 dell'importo di € 4.167,76, e n. 36820180023022949000 dell'importo di € 2.320,93, notificati rispettivamente in data 09/07/2018 e in data 02/01/2019, l'avviso di intimazione n. 06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n. 06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023
(doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del
16/05/2024 (doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del
12/11/2024 (doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820210002992112000 dell'importo di € 7.009,85, notificato in data 03/02/2022 l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820220008984123000 dell'importo di € 3.373,01, notificato in data 01/09/2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024 (doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024 (doc. G).
L'eccezione di prescrizione sollevata con l'opposizione non è dunque fondata.
Parte ricorrente ha evidenziato come, con atto del 27 febbraio 2018 a firma del
Notaio Dott.ssa rep. 9396 raccolta 6103 veniva costituita la società Persona_1
a responsabilità limitata avente denominazione “ (All. 2 Controparte_6
ricorso). In tale sede il signor conferiva nella costituenda società la Parte_1
propria ditta individuale denominata “IA LO di LO MA trasferendo alla ogni partita attiva e passiva esistente presso Controparte_6
amministrazioni pubbliche e private facenti parte dell'azienda conferita (art. 10 sub. all. 2). Di conseguenza, secondo la difesa di parte ricorrente gli avvisi di addebito emessi nei confronti del signor in luogo della CP_6 Controparte_6
debbono essere considerati illegittimi, nulli e/o annullabili.
La tesi non è condivisibile: oggetto degli avvisi addebito è la contribuzione personale del ricorrente in quanto iscritto, spontaneamente, nella gestione artigiani, e ciò indipendentemente dalla forma societaria dell'impresa nell'ambito della quale l'attività viene svolta.
In conclusione l'opposizione non è risultata fondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Revoca la sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato concessa inaudita altera parte, rigetta l'opposizione, condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti convenute e con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto riguarda CP_5
Così deciso in data 29/07/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1919/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.FERRARIO JACOPO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Paola Maria Verrengia
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19.12.2024, il ricorrente in epigrafe opponeva l'intimazione di pagamento n. 068 2024 9046001 12 000 notificata dall'
[...]
in data 12/11/2024, relativa a sette avvisi di addebito Controparte_3
per contribuzione previdenziale nella gestione artigiani. Il concessionario della riscossione ha eccepito, costituendosi, la propria carenza di legittimazione passiva e ha sottolineato come la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 7514 del 08/03/2022 abbia finalmente precisato che, nel caso si faccia valere la prescrizione dei contributi, non serve convenire in giudizio anche il Riscossore, ma è sufficiente citare l' CP_1
I sette avvisi di addebito riguardano contributi previdenziali dovuti alla Gestione artigiana dal 11/2011 al 23/02/2018 e dal 10/2018 al 18/09/2020, conseguenti alla spontanea iscrizione del ricorrente in tale gestione e definitiva cancellazione dal 18/09/2020 (Doc. 1 . Come documentato dalle produzioni CP_1
dell' , gli avvisi sono stati regolarmente notificati (Doc. 2 . CP_4 CP_1
La notifica è stata effettuata alla residenza ancora attuale del ricorrente o alla
PEC dell'impresa IA LO di , di cui al tempo era titolare Parte_1
il ricorrente (Doc. 3 . CP_1
produceva i seguenti atti interruttivi della prescrizione: con riferimento CP_5
agli AVA n. 36820140007793968000 dell'importo di € 2.855,07 e n.
36820160017000530000 dell'importo di € 5.456,45, rispettivamente notificati in data 18/09/2014 e 25/10/2016, l'avviso di intimazione n.
06820189014111431000 del 03/06/2018 (doc. A), l'avviso di intimazione n.
06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G). Gli AVA n. 36820140007793968000 dell'importo di € 2.855,07 e n.
36820160017000530000 dell'importo di € 5.456,45 sono inoltre oggetto di definizione agevolata con dichiarazione di adesione del 19/04/2017 prot. w-
2017041900172892.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820170015093104000 dell'importo di € 5.533,47, notificato in data 26/09/2017, l'avviso di intimazione n.
06820189026733046000 del 05/10/2018 (doc. B), l'avviso di intimazione n.
06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820180008239282000 dell'importo di € 4.167,76, e n. 36820180023022949000 dell'importo di € 2.320,93, notificati rispettivamente in data 09/07/2018 e in data 02/01/2019, l'avviso di intimazione n. 06820229005713657000 del 26/05/2022 (doc. C), l'avviso di intimazione n. 06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023
(doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del
16/05/2024 (doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del
12/11/2024 (doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820210002992112000 dell'importo di € 7.009,85, notificato in data 03/02/2022 l'avviso di intimazione n.
06820239009985471000 del 21/06/2023 (doc. D), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024
(doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024
(doc. G).
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820220008984123000 dell'importo di € 3.373,01, notificato in data 01/09/2022, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202300003758000 del 11/08/2023 (doc. E), la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876202400003951000 del 16/05/2024 (doc. F) e l'avviso di intimazione n. 06820249046000112000 del 12/11/2024 (doc. G).
L'eccezione di prescrizione sollevata con l'opposizione non è dunque fondata.
Parte ricorrente ha evidenziato come, con atto del 27 febbraio 2018 a firma del
Notaio Dott.ssa rep. 9396 raccolta 6103 veniva costituita la società Persona_1
a responsabilità limitata avente denominazione “ (All. 2 Controparte_6
ricorso). In tale sede il signor conferiva nella costituenda società la Parte_1
propria ditta individuale denominata “IA LO di LO MA trasferendo alla ogni partita attiva e passiva esistente presso Controparte_6
amministrazioni pubbliche e private facenti parte dell'azienda conferita (art. 10 sub. all. 2). Di conseguenza, secondo la difesa di parte ricorrente gli avvisi di addebito emessi nei confronti del signor in luogo della CP_6 Controparte_6
debbono essere considerati illegittimi, nulli e/o annullabili.
La tesi non è condivisibile: oggetto degli avvisi addebito è la contribuzione personale del ricorrente in quanto iscritto, spontaneamente, nella gestione artigiani, e ciò indipendentemente dalla forma societaria dell'impresa nell'ambito della quale l'attività viene svolta.
In conclusione l'opposizione non è risultata fondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Revoca la sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato concessa inaudita altera parte, rigetta l'opposizione, condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti convenute e con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto riguarda CP_5
Così deciso in data 29/07/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari