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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 25/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
n. 823/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 823/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 16/12/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BERARDI SOFIA (c.f. ) C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. MAZZUCCO ERMINIO e dell'avv. MAZZUCCO
VALENTINA (c.f. ) Via Caffi, 20 32100 C.F._4
BELLUNO, elettivamente domiciliato in VIA CAFFI 20 32100
BELLUNO presso il difensore avv. MAZZUCCO ERMINIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta depositata in data 4.4.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla SI.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (C.F.: ) nata a Per_1 C.F._5
Belluno (BL) il 04.05.1997 e (C.F.: ) Per_2 C.F._6
nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di CP_1
reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo di CP_1
mantenimento, la somma di € 600,00 mensili, da versarsi presso
Banca Unicredit al seguente codice IBAN:
[...], intestato alla SI.ra Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) il SI. verserà alla moglie a titolo di risarcimento del CP_1
danno dalla stessa subito ex art. 2043 e 2059 c.c., la somma di €
35.000,00, pagati in una unica soluzione, entro e non oltre il
13.04.2025, alle coordinate bancarie sopra indicate intestate alla
SI.ra ; Parte_1
3) la SI.ra a fronte del pagamento della somma Pt_1
risarcitoria sopra concordata, si riterrà integralmente risarcita e
3 non avrà più nulla a che pretendere per qualsiasi causa, titolo o ragione in relazione sia alla causa civile di separazione (n. 823/24
rg), sia al procedimento penale R.G. GIP n. 210/2025 e procederà,
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento, alla remissione di querela sporta nei confronti del SI. e al CP_1
rilascio di dichiarazione relativa all'integrale risarcimento del danno per il procedimento penale;
4) il SI. acconsente affinché la SI.ra o altra CP_1 Pt_1
persona di sua fiducia, provveda a ritirare dalla casa familiare, ciò
che rimane di sua proprietà, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gomme dell'automobile di proprietà della SI.ra formelle Thun, abiti, stereo, set di bicchieri da birra Pt_1
appartenuti al padre della SI.ra cc.); Pt_1
5) gli effetti del presente accordo decorreranno dal momento della sottoscrizione da parte dei coniugi;
6) le spese legali sono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L.
31/12/2012 n. 247.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 823/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 16/12/2024
da
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BERARDI SOFIA (c.f. ) C.F._2
elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. MAZZUCCO ERMINIO e dell'avv. MAZZUCCO
VALENTINA (c.f. ) Via Caffi, 20 32100 C.F._4
BELLUNO, elettivamente domiciliato in VIA CAFFI 20 32100
BELLUNO presso il difensore avv. MAZZUCCO ERMINIO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale trasformata in consensuale
ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta depositata in data 4.4.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
A seguito del ricorso depositato dalla SI.ra i Parte_1
coniugi hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato una nota congiunta, in cui risultano formulate le condizioni conformi di separazione;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (C.F.: ) nata a Per_1 C.F._5
Belluno (BL) il 04.05.1997 e (C.F.: ) Per_2 C.F._6
nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
2
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di CP_1
reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) il SI. corrisponderà alla moglie, a titolo di CP_1
mantenimento, la somma di € 600,00 mensili, da versarsi presso
Banca Unicredit al seguente codice IBAN:
[...], intestato alla SI.ra Pt_1
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) il SI. verserà alla moglie a titolo di risarcimento del CP_1
danno dalla stessa subito ex art. 2043 e 2059 c.c., la somma di €
35.000,00, pagati in una unica soluzione, entro e non oltre il
13.04.2025, alle coordinate bancarie sopra indicate intestate alla
SI.ra ; Parte_1
3) la SI.ra a fronte del pagamento della somma Pt_1
risarcitoria sopra concordata, si riterrà integralmente risarcita e
3 non avrà più nulla a che pretendere per qualsiasi causa, titolo o ragione in relazione sia alla causa civile di separazione (n. 823/24
rg), sia al procedimento penale R.G. GIP n. 210/2025 e procederà,
entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento, alla remissione di querela sporta nei confronti del SI. e al CP_1
rilascio di dichiarazione relativa all'integrale risarcimento del danno per il procedimento penale;
4) il SI. acconsente affinché la SI.ra o altra CP_1 Pt_1
persona di sua fiducia, provveda a ritirare dalla casa familiare, ciò
che rimane di sua proprietà, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gomme dell'automobile di proprietà della SI.ra formelle Thun, abiti, stereo, set di bicchieri da birra Pt_1
appartenuti al padre della SI.ra cc.); Pt_1
5) gli effetti del presente accordo decorreranno dal momento della sottoscrizione da parte dei coniugi;
6) le spese legali sono compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma VIII, L.
31/12/2012 n. 247.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
4