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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUNTA ELENA, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. ROSTAN ENRICO, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2 28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 28 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: e il 24.10.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, sig. vedrà le figlie e Parte_2 Per_2 Per_1 liberamente, stante l'età, compatibilmente con i loro desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con le figlie. Attualmente le figlie permangono a settimane alterne presso ciascun genitore.
DISPONE il c.d. mantenimento diretto da parte dei genitori nei confronti delle figlie e Per_2 Per_1 tant'è che alcun contributo al mantenimento verrà corrisposto reciprocamente in considerazione e fintanto che le figlie permarranno in via paritetica presso ciascun genitore e tenuto conto dei redditi delle parti. Pertanto, ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie quando le ha con sé, provvedendovi in maniera diretta e, per l'effetto, i contributi al mantenimento si intendono compensati tra i genitori in ragione dell'equa ripartizione del tempo di permanenza di e presso ciascuno Per_2 Per_1 di essi e della pressoché medesima capacità economica dei genitori.
DISPONE che tutte le spese straordinarie per le figlie siano sostenute dai genitori nella misura del 50% cad. e più precisamente, oltre a quanto regolamentato col noto Protocollo d'intesa del marzo 2016 sulle spese extra assegno, le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese sportive per un'attività ivi incluse quelle per il necessario equipaggiamento e le spese ricreative, i costi di ricarica dei cellulari, gli apparati tecnologici in uso alle figlie, l'abbigliamento, i capi spalla, la paghetta settimanale ed ogni spesa attinente alle necessità delle figlie. Spese documentate da rimborsare vicendevolmente entro 15 gg. dalla richiesta, così come regolamentate dal Protocollo d'intesa del marzo 2016 tra Magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che, per dar seguito agli accordi di cui sopra in ordine alle spese straordinarie, i sig.ri e concordemente stabiliscono di provvedere mensilmente all'accredito sui rispettivi Pt_1 Pt_2 C/c intestati a ciascuna figlia ed accesi presso l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo, Agenzia di Pinerolo e, precisamente, conto corrente 1000/00074691 intestato alla figlia e c/c 1000/0074694 intestato Per_1 alla figlia , dell'importo di € 75,00/mese da parte di ciascun genitore e in favore di ciascuna figlia, Per_2 provvedendo alle eventuali integrazioni, sempre nella misura del 50%, laddove l'ammontare delle spese lo richiedano.
pagina 2 di 5 DÀ ATTO che i sig.ri e concordemente statuiscono che provvederanno alla Pt_1 Pt_2 corresponsione pro quota, nella misura del 50% cad., delle spese affrontate per le figlie per l'acquisto di capi di abbigliamento e calzature, nonché di capi spalla in occasione del cambio di stagione, prevedendo che laddove il costo per singolo capo superi l'importo di € 150,00 la spesa debba essere concordata.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege previsto verrà percepito dalla madre sig.ra il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere Parte_1 Pt_2 qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
DÀ ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per le figlie saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili delle figlie, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
DÀ ATTO che le parti concordano che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati ciascuno di adeguati redditi propri;
pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui ai successivi punti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. a far tempo dal mese di gennaio 2024 e così sino Pt_2 ad oggi, ha omesso di corrispondere quanto dal medesimo dovuto a titolo di quota parte della rata mensile del mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, sita in Prarostino (TO), Via Roc del Gay n. 13, per un importo pari a € 9.635,52 fino al mese di ottobre 2025, rimasto in via esclusiva e totale a carico della sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti intendono regolare come segue la questione patrimoniale relativa alla contitolarità dell'immobile, già casa coniugale, sito a Prarostino (TO) Via Roc del Gay 13, e, precisamente:
a) fabbricato per civile abitazione, elevato in parte a due piani ed in parte a tre fuori terra, collegati mediante scala interna ed esterna, con annesso cortile di pertinenza, così composto:
-al piano terreno (primo fuori terra): cucina, un locale ad uso cantina, un locale sgombero ed un locale ad uso ricovero attrezzi,
-al piano primo (secondo fuori terra): soggiorno, una camera, servizio e due terrazzi coperti,
-al piano secondo (terzo fuori terra): due camere e disimpegno,
Il tutto entrostante a terreno della superficie catastale di metri quadrati 285, distinto in mappa Catasto Terreni al Foglio 10, numero 848. Detto fabbricato risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Prarostino al F.10, n. 848, Via Roc del Gay n. 13, p. T-1-2, Cat. A/4, classe 2, vani 7, rendita euro 148,22;
b) appezzamento di terreno, diviso dalla strada vicinale Comunale, adiacente al sopra descritto fabbricato, della superficie catastale di metri quadrati 1.267, censito nel Catasto Terreni del Comune di Prarostino al F. 10, n. 616, prato arborato di are 12,67, cl. 3, R.D. Euro 2,29-R.A. Euro 3,60.
Detti immobili, formanti un unico corpo, sono posti alle generali coerenze: mappali numeri 624, 623, 865 e 615, tutti dello stesso Foglio 10 e torrente Chiamogna, così come meglio descritto nel rogito di compravendita del 09/07/2014 (Rep. N. 2692/Racc. N. 2246) Notaio allegato alle presenti Persona_3 condizioni, al fine di definire la situazione patrimoniale tra i coniugi, costituendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed essendo interesse delle parti risolvere ogni questione tra le medesime pendente, il sig. si impegna ed obbliga ad attribuire, Parte_2 pagina 3 di 5 cedere e trasferire in proprietà alla signora , che accetta e che si impegna ed obbliga ad Parte_1 acquistare, la di lui quota di comproprietà del prefato immobile, già casa coniugale, pari al 50%, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La sig.ra , a fronte del predetto trasferimento della quota di proprietà, si impegna ed obbliga ad Pt_1 accollarsi per intero il mutuo fondiario ad oggi ancora in essere nei confronti della banca erogante
, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, di cui al Controparte_1 rogito n. Rep2694 e Racc. N. 2247, Notaio Dott.ssa in data 09/07/2014. La sig.ra Persona_3 Parte_1
, sempre a fronte del predetto trasferimento, si impegna ed obbliga, altresì, a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di prezzo l'importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) in unica soluzione Parte_2 al momento della sottoscrizione del rogito di compravendita. Le parti concordemente statuiscono che l'accollo del mutuo, non liberatorio, da parte della sig.ra avverrà contestualmente alla prefata Pt_1 attribuzione formalizzata a mezzo rogito notarile. Il prezzo per la cessione è, quindi, costituito dall'importo degli arretrati a titolo di quota parte delle rate di mutuo non corrisposte dal sig. fino Pt_2 al mese di ottobre 2025, pari a € 9.635,52 e corrisposte in vita totale ed esclusiva dalla sig.ra , Pt_1 dall'importo di € 5.000,00 di cui sopra e dall'accollo non liberatorio del residuo mutuo pari ad oggi a € 120.347,33. All'esito la signora sarà unica proprietaria degli immobili di cui sopra. Parte_1
Le predette pattuizioni, funzionali e necessarie alla risoluzione del conflitto insorto tra le parti, verranno tradotte in atto notarile – i costi del quale saranno sostenuti dalla sig.ra con applicazione Parte_1 delle agevolazioni fiscali in considerazione della finalità esposta ex art. 19 L. 74/1987, C. Cost. 154/1999, Corte di Cassazione 2111/2016 e S.U. 21761/2021. Le parti si impegnano ed obbligano, quindi, a comparire, avanti al Notaio Dott. con studio in Pinerolo (TO), Piazza Giuseppe Garibaldi Persona_4 n. 23/A, entro e non oltre due mesi dalla pronuncia della separazione, onde procedere alle prospettate attribuzioni e definitive assegnazioni con la stipula dell'atto di trasferimento, ut supra menzionato, rilasciare le garanzie di legge, compresa l'evizione, identificare opportunamente i beni oggetto di trasferimento con la loro consistenza e confini, effettuare tutte le occorrende dichiarazioni ai fini urbanistici e fiscali. Considerato il corrispettivo della cessione determinato come sopra, le parti dichiarano che alcuna natura donativa è insita nella regolamentazione.
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente, neppure in relazione alla rate di mutuo fino ad oggi pagate, fatta salva la regolamentazione attinente alle figlie di cui ai punti precedenti. Gli accordi di cui ai punti precedenti e, segnatamente, quelli relativi all'immobile già casa coniugale sita in Prarostino (TO), Via Roc del Gay n. 13, oltre ad essere volti a definire la situazione patrimoniale tra i coniugi, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha provveduto ad estinguere, a propria cura Parte_2 e spese, il conto corrente cointestato con la sig.ra , acceso presso l'Istituto di credito Intesa Parte_1 Sanpaolo, N. 1000/70646, trattenendo interamente il saldo attivo.
DÀ ATTO che il sig. si impegna ed obbliga a volturare a sé, a propria cura e spese e Parte_2 senza nulla corrispondere alla moglie, il veicolo Renault Trafic, targato EJ029LR, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
DÀ ATTO che i sig.ri e concordemente stabiliscono l'immediata Parte_1 Parte_2 attuazione delle condizioni relative al mantenimento e alle spese ordinarie e straordinarie per le figlie e che, quindi, hanno efficacia sin dalla mensilità di gennaio 2025. Per_2 Per_1
NULLA sulle spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
LA CU RT MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. LA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIUNTA ELENA, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. ROSTAN ENRICO, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in PINEROLO il Parte_1 Parte_2 28/08/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 28 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: e il 24.10.2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, sig. vedrà le figlie e Parte_2 Per_2 Per_1 liberamente, stante l'età, compatibilmente con i loro desideri, impegni scolastici, ludici e sportivi e lavorativi propri del padre, accordandosi direttamente con le figlie. Attualmente le figlie permangono a settimane alterne presso ciascun genitore.
DISPONE il c.d. mantenimento diretto da parte dei genitori nei confronti delle figlie e Per_2 Per_1 tant'è che alcun contributo al mantenimento verrà corrisposto reciprocamente in considerazione e fintanto che le figlie permarranno in via paritetica presso ciascun genitore e tenuto conto dei redditi delle parti. Pertanto, ciascun genitore provvederà al mantenimento delle figlie quando le ha con sé, provvedendovi in maniera diretta e, per l'effetto, i contributi al mantenimento si intendono compensati tra i genitori in ragione dell'equa ripartizione del tempo di permanenza di e presso ciascuno Per_2 Per_1 di essi e della pressoché medesima capacità economica dei genitori.
DISPONE che tutte le spese straordinarie per le figlie siano sostenute dai genitori nella misura del 50% cad. e più precisamente, oltre a quanto regolamentato col noto Protocollo d'intesa del marzo 2016 sulle spese extra assegno, le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese sportive per un'attività ivi incluse quelle per il necessario equipaggiamento e le spese ricreative, i costi di ricarica dei cellulari, gli apparati tecnologici in uso alle figlie, l'abbigliamento, i capi spalla, la paghetta settimanale ed ogni spesa attinente alle necessità delle figlie. Spese documentate da rimborsare vicendevolmente entro 15 gg. dalla richiesta, così come regolamentate dal Protocollo d'intesa del marzo 2016 tra Magistrati e Avvocati.
DÀ ATTO che, per dar seguito agli accordi di cui sopra in ordine alle spese straordinarie, i sig.ri e concordemente stabiliscono di provvedere mensilmente all'accredito sui rispettivi Pt_1 Pt_2 C/c intestati a ciascuna figlia ed accesi presso l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo, Agenzia di Pinerolo e, precisamente, conto corrente 1000/00074691 intestato alla figlia e c/c 1000/0074694 intestato Per_1 alla figlia , dell'importo di € 75,00/mese da parte di ciascun genitore e in favore di ciascuna figlia, Per_2 provvedendo alle eventuali integrazioni, sempre nella misura del 50%, laddove l'ammontare delle spese lo richiedano.
pagina 2 di 5 DÀ ATTO che i sig.ri e concordemente statuiscono che provvederanno alla Pt_1 Pt_2 corresponsione pro quota, nella misura del 50% cad., delle spese affrontate per le figlie per l'acquisto di capi di abbigliamento e calzature, nonché di capi spalla in occasione del cambio di stagione, prevedendo che laddove il costo per singolo capo superi l'importo di € 150,00 la spesa debba essere concordata.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'A.U.U. o altro emolumento equivalente ex lege previsto verrà percepito dalla madre sig.ra il sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere Parte_1 Pt_2 qualsivoglia documento a ciò necessario a semplice richiesta.
DÀ ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per le figlie saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili delle figlie, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
DÀ ATTO che le parti concordano che alcun contributo al mantenimento verrà reciprocamente corrisposto dai coniugi, essendo dotati ciascuno di adeguati redditi propri;
pertanto, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o ad altre richieste economiche diverse da quelle di cui ai successivi punti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. a far tempo dal mese di gennaio 2024 e così sino Pt_2 ad oggi, ha omesso di corrispondere quanto dal medesimo dovuto a titolo di quota parte della rata mensile del mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, sita in Prarostino (TO), Via Roc del Gay n. 13, per un importo pari a € 9.635,52 fino al mese di ottobre 2025, rimasto in via esclusiva e totale a carico della sig.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti intendono regolare come segue la questione patrimoniale relativa alla contitolarità dell'immobile, già casa coniugale, sito a Prarostino (TO) Via Roc del Gay 13, e, precisamente:
a) fabbricato per civile abitazione, elevato in parte a due piani ed in parte a tre fuori terra, collegati mediante scala interna ed esterna, con annesso cortile di pertinenza, così composto:
-al piano terreno (primo fuori terra): cucina, un locale ad uso cantina, un locale sgombero ed un locale ad uso ricovero attrezzi,
-al piano primo (secondo fuori terra): soggiorno, una camera, servizio e due terrazzi coperti,
-al piano secondo (terzo fuori terra): due camere e disimpegno,
Il tutto entrostante a terreno della superficie catastale di metri quadrati 285, distinto in mappa Catasto Terreni al Foglio 10, numero 848. Detto fabbricato risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Prarostino al F.10, n. 848, Via Roc del Gay n. 13, p. T-1-2, Cat. A/4, classe 2, vani 7, rendita euro 148,22;
b) appezzamento di terreno, diviso dalla strada vicinale Comunale, adiacente al sopra descritto fabbricato, della superficie catastale di metri quadrati 1.267, censito nel Catasto Terreni del Comune di Prarostino al F. 10, n. 616, prato arborato di are 12,67, cl. 3, R.D. Euro 2,29-R.A. Euro 3,60.
Detti immobili, formanti un unico corpo, sono posti alle generali coerenze: mappali numeri 624, 623, 865 e 615, tutti dello stesso Foglio 10 e torrente Chiamogna, così come meglio descritto nel rogito di compravendita del 09/07/2014 (Rep. N. 2692/Racc. N. 2246) Notaio allegato alle presenti Persona_3 condizioni, al fine di definire la situazione patrimoniale tra i coniugi, costituendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed essendo interesse delle parti risolvere ogni questione tra le medesime pendente, il sig. si impegna ed obbliga ad attribuire, Parte_2 pagina 3 di 5 cedere e trasferire in proprietà alla signora , che accetta e che si impegna ed obbliga ad Parte_1 acquistare, la di lui quota di comproprietà del prefato immobile, già casa coniugale, pari al 50%, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La sig.ra , a fronte del predetto trasferimento della quota di proprietà, si impegna ed obbliga ad Pt_1 accollarsi per intero il mutuo fondiario ad oggi ancora in essere nei confronti della banca erogante
, acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, di cui al Controparte_1 rogito n. Rep2694 e Racc. N. 2247, Notaio Dott.ssa in data 09/07/2014. La sig.ra Persona_3 Parte_1
, sempre a fronte del predetto trasferimento, si impegna ed obbliga, altresì, a corrispondere al sig.
[...]
a titolo di prezzo l'importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) in unica soluzione Parte_2 al momento della sottoscrizione del rogito di compravendita. Le parti concordemente statuiscono che l'accollo del mutuo, non liberatorio, da parte della sig.ra avverrà contestualmente alla prefata Pt_1 attribuzione formalizzata a mezzo rogito notarile. Il prezzo per la cessione è, quindi, costituito dall'importo degli arretrati a titolo di quota parte delle rate di mutuo non corrisposte dal sig. fino Pt_2 al mese di ottobre 2025, pari a € 9.635,52 e corrisposte in vita totale ed esclusiva dalla sig.ra , Pt_1 dall'importo di € 5.000,00 di cui sopra e dall'accollo non liberatorio del residuo mutuo pari ad oggi a € 120.347,33. All'esito la signora sarà unica proprietaria degli immobili di cui sopra. Parte_1
Le predette pattuizioni, funzionali e necessarie alla risoluzione del conflitto insorto tra le parti, verranno tradotte in atto notarile – i costi del quale saranno sostenuti dalla sig.ra con applicazione Parte_1 delle agevolazioni fiscali in considerazione della finalità esposta ex art. 19 L. 74/1987, C. Cost. 154/1999, Corte di Cassazione 2111/2016 e S.U. 21761/2021. Le parti si impegnano ed obbligano, quindi, a comparire, avanti al Notaio Dott. con studio in Pinerolo (TO), Piazza Giuseppe Garibaldi Persona_4 n. 23/A, entro e non oltre due mesi dalla pronuncia della separazione, onde procedere alle prospettate attribuzioni e definitive assegnazioni con la stipula dell'atto di trasferimento, ut supra menzionato, rilasciare le garanzie di legge, compresa l'evizione, identificare opportunamente i beni oggetto di trasferimento con la loro consistenza e confini, effettuare tutte le occorrende dichiarazioni ai fini urbanistici e fiscali. Considerato il corrispettivo della cessione determinato come sopra, le parti dichiarano che alcuna natura donativa è insita nella regolamentazione.
DÀ ATTO che le parti concordano che, con l'adempimento delle obbligazioni previste ai punti precedenti, le parti avranno risolto ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro ancora esistente e, per l'effetto, nulla avranno più a richiedere e pretendere reciprocamente, neppure in relazione alla rate di mutuo fino ad oggi pagate, fatta salva la regolamentazione attinente alle figlie di cui ai punti precedenti. Gli accordi di cui ai punti precedenti e, segnatamente, quelli relativi all'immobile già casa coniugale sita in Prarostino (TO), Via Roc del Gay n. 13, oltre ad essere volti a definire la situazione patrimoniale tra i coniugi, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha provveduto ad estinguere, a propria cura Parte_2 e spese, il conto corrente cointestato con la sig.ra , acceso presso l'Istituto di credito Intesa Parte_1 Sanpaolo, N. 1000/70646, trattenendo interamente il saldo attivo.
DÀ ATTO che il sig. si impegna ed obbliga a volturare a sé, a propria cura e spese e Parte_2 senza nulla corrispondere alla moglie, il veicolo Renault Trafic, targato EJ029LR, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
DÀ ATTO che i sig.ri e concordemente stabiliscono l'immediata Parte_1 Parte_2 attuazione delle condizioni relative al mantenimento e alle spese ordinarie e straordinarie per le figlie e che, quindi, hanno efficacia sin dalla mensilità di gennaio 2025. Per_2 Per_1
NULLA sulle spese di lite. pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
LA CU RT MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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