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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE E IMPRESA composta dai magistrati dott. UI OR - presidente rel.- dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 290/2024 r.g. promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via Montenapoleone n. 23 (20121 – MI) P IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace del P.IVA_1
Foro di Benevento (C.F. ) e con lui elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Benevento al Viale Principe di Napoli, n. 140, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado PEC:
Email_1
- appellante - contro
CF Controparte_1 P.IVA_2
non costituitasi in causa;
- appellata contumace -
e con l'intervento in causa di
Controparte_2
in persona del Vice Presidente del C.d.A. Dott. con sede legale in Controparte_3
Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA in qualità di cessionaria di P.IVA_3
(C.F. ), in virtù di contratto di cessione di crediti, ai sensi e CP_1 P.IVA_2
-1- per gli effetti di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), concluso in data 31.07.2024 con (doc. 1), rappresentata, assistita e CP_1 difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Renato Sardi, elettivamente domiciliata presso la casella PEC: Email_2
- interveniente - avente a oggetto: mutuo – appello contro la sentenza n. 134/2024 del tribunale di Padova.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 20-11-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE insiste, in via preliminare, affinchè codesta Ecc.ma Corte di Appello- previa remissione della causa su ruolo -Voglia disporre la nomina di un CTU che: “Accerti il tasso effettivo globale pattuito dall'istituto alla stipula del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto (usura genetica) applichi il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c. all'intero piano di ammortamento ovvero in subordine accerti altresì il Consulente il TEG applicato dall'istituto nell'esecuzione del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg utilizzato al tempo del pagamento rispetto al tasso soglia vigente (usura sopravenuta) allora, in via alternativa, applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata rideterminando la rata applicando il tasso sostitutivo . In riferimento al tasso di mora verifichi che detto tasso non risulti validamente pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo e laddove riscontri uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora;
diversamente laddove lo sconfinamento del tasso di mora applicato sia relativo all'esecuzione del rapporto, alternativamentȩ applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
̧ ridetermini la mora applicando il tasso sostitutivo . Infine “Verifichi il CTU se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario ridetermini il corretto piano di ammortamento”.
Sempre in via preliminare, la scrivente difesa reitera l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'interventrice che non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico atteso che, com'è noto, la mera pubblicazione in GU non è prova della
-2- cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
In mero subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta istruttoria sopra formulata (CTU), la scrivente difesa si riporta integralmente all'atto di citazione in appello ritualmente notificato insistendo affinchè codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, Voglia così provvedere: in via preliminare:
1). dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'interventrice
[...] per i motivi in atti esposti;
CP_4
nel merito:
3). accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi Controparte_1 innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente con conseguente revoca del D.I. opposto;
4). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, l'inesigibilità e l'illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore della opponente con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta;
5). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia indicato nelle tabelle T.E.G.M. per il periodo in esame, che si allegano al presente atto, per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta;
-3- 6). ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti della società opponente per tutti i motivi innanzi esposti, nonché l'illegittimità della condotta assunta dall'opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta;
7). condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario.
Con ogni salvezza.
CONCLUSIONI Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla società (C.F. per mancanza dei requisiti dell'atto di Parte_1 P.IVA_1 appello ex art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (C.F. , in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 134/2024 del Tribunale di Venezia;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie della banca cedente e si chiede di rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
a.) Svolgimento del processo.
1. (anche solo “ ”) ha proposto avanti il tribunale di Venezia Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto n° 389/21 con le era stato ingiunto il pagamento a CP_1 dell'importo di € 25.070,66 in virtù del contratto di mutuo sottoscritto in data
[...]
11.01.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, adottare i seguenti provvedimenti: 1). accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi Controparte_1
-4- innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente con conseguente revoca del D.I. opposto;
Ad ogni modo: 2). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, l'inesigibilità e l'illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore della opponente con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta; 3). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia indicato nelle tabelle T.E.G.M. per il periodo in esame, che si allegano al presente atto, per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; 4). ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti della società opponente per tutti i motivi innanzi esposti, nonché l'illegittimità della condotta assunta dall'opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; 5). condannare parte opposta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
2. Si è costituita in causa la quale ha contestato l'opposizione, con Controparte_1 richiesta di sua reiezione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il tribunale adito ha definito la controversia con la sentenza qui impugnata, con la quale ha respinto l'opposizione e confermato il provvedimento monitorio opposto, condannando alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di otto motivi, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e non accolte dal tribunale.
5. non si è costituita in causa e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 4 ottobre 2024.
-5- 6. È intervenuta in causa (anche solo ) nella qualità di Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito spettante a , eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_1
e chiedendone, in ogni caso, il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
7. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20 novembre 2025.
b.) Intervento Controparte_2
In questa sede di appello è intervenuta ex art. 111 c.p.c. deducendo Controparte_2 che, in forza del contratto di cessione dei crediti “in blocco” del 31-7-2024 con
[...]
si è resa acquirente anche della posizione debitoria di (ndg CP_1 Parte_1
4170791).
Sul punto nelle note in sostituzione della prima udienza successiva alla Parte_1 costituzione di del 2-10-2024 ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva da CP_2 parte dell'interventrice ex art. 111 c.p.c.”, osservando che “il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere – ripetesi - che non può dirsi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in GU che non può dirsi di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto”, mentre nel caso di specie l'interveniente ha dimesso unicamente la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso della cessione (posizione ribadita in sede di note in sostituzione dell'udienza del 19-9-2025).
La parte appellante ha, dunque, eccepito la mancata prova da parte di CP_2 della titolarità del credito che assume di aver acquisito in esito all'operazione di cartolarizzazione enunciata nella sua comparsa costitutiva, in ragione della mancata allegazione del relativo contratto di cessione, assumendo che la “legittimazione attiva da parte dell'interventrice ex art. 111 c.p.c. … deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto”.
La parte interveniente soltanto in sede di comparsa conclusionale ha dimesso copia del contratto di cessione dalla quale emergerebbe la ricomprensione del rapporto oggetto di questo giudizio fra i crediti ceduti con l'operazione di cartolarizzazione.
Non risulta la dimostrazione in causa della titolarità del rapporto in capo all'interveniente.
Ed invero occorre muovere dal rilievo che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
-6- secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
È pacifico in causa che a sostegno della ragione del suo intervento in causa, CP_2 abbia depositato con la comparsa costitutiva unicamente l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ora è ben vero che ha incentrato la sua contestazione dell'intervento in Parte_1 causa con riguardo alla mancata prova del contratto di cessione, ma da tale contestazione non è in alcun modo desumibile il riconoscimento, quand'anche implicito, che il credito oggetto di questo contendere sia stato ceduto con l'operazione di cartolarizzazione. Ne viene che era comunque onere di dare la Controparte_2 prova in causa della ricomprensione del credito verso la qui appellante nell'operazione di cessione di crediti in blocco attiene alla titolarità del rapporto controverso e, come tale, è rilevabile anche di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. sez. un. n. 2951/2016; non senza sottolineare che l'appellante - in sede di scritture difensive conclusionali – ha sottoposto a contestazione anche il profilo della individuazione dei crediti ceduti).
E, alla stregua della documentazione ritualmente dimessa in atti, vale a dire unicamente sulla base del contenuto dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non emergono sufficienti elementi di riscontro circa la ricomprensione anche del credito verso nella cessione di cui si dà notizia con la predetta pubblicazione. Parte_1
In quell'avviso, infatti, si dà atto che ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto CP_2 dalla Cedente tutti i crediti (i "Crediti") originati da (i) finanziamenti chirografari o ipotecari (ivi incluse aperture di credito e i crediti commerciali acquistati da CP_1 nell'ambito di operazioni di factoring a titolo esclusivamente pro-soluto); (ii) finanziamenti derivanti da contratti di leasing;
(iii) finanziamenti erogati sotto forma di anticipo del corrispettivo dei crediti commerciali ceduti e dai relativi interessi e commissioni nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo, che alla Data di Sottoscrizione soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
(a) I Crediti sono stati concessi a persone fisiche e persone giuridiche, e sono qualificati come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.
(b) Sono denominati in Euro;
-7- (c) Sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) I Crediti sono identificati dal codice univoco NDG e dal Rapporto ID nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di debitori principali nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario.
La cessione ha ad oggetto anche i Crediti originati da fatture commerciali vantati da alcuni debitori (i "Clienti Cedenti") nei confronti dei propri debitori (i "Debitori Ceduti Pro- Solvendo") ceduti a e costituenti il c.d. "monte crediti" nell'ambito dei Controparte_1 rispettivi rapporti di factoring pro-solvendo (il "Monte Crediti Pro-Solvendo"). I Crediti rientranti nel Monte Crediti Pro-Solvendo, alla Data di Sottoscrizione, soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
(a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura delle prestazioni rese dai Clienti Cedenti ai Debitori Ceduti Pro-Solvendo nell'esercizio della propria attivita' d'impresa.
(b) I Crediti sono denominati in Euro.
(c) I Crediti sono disciplinati dalla legge italiana.
(d) I Crediti sono identificati dal codice univoco NDG del Cliente Cedente e del Debitore Ceduto Pro-Solvendo nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di Debitori Ceduti Pro-Solvendo nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario”.
Da tale descrizione dei crediti ceduti non è dato comprendere se quello verso Team Pt_1 vi sia ricompreso, in quanto il requisito di cui alla lettera d) pone l'esigenza di verificare - ai fini dell'identificazione di essi - il “codice univoco NDG e dal Rapporto ID nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di debitori principali nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario”. Tale requisito conclama la mancata esposizione di tali necessari estremi di identificazione, che risulterebbero presso il cessionario, ma che non sono stati in alcun modo ostesi in questa sede.
Di un tanto si deve essere resa conto la stessa se, in sede di comparsa CP_2 conclusionale, ha ritenuto di produrre la copia del contratto di cessione recante l'indicazione di quel “codice univoco NDG” relativo a . Sennonché “la Parte_1 produzione di nuovi documenti in appello, anche se ammissibili a norma dell'art. 345,
-8- comma 3, c.p.c., è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, quindi, effettuata per la prima volta, come denunciato dai ricorrenti (v. il ricorso, p. 14, in fine), in comparsa conclusionale” (così Cass. 12574/2019, con riferimento alla previgente formulazione normativa dell'art. 345 c.p.c., che pure consentiva la produzione dei documenti “indispensabili”). La produzione in uno con la comparsa conclusionale e non già successivamente alla contestazione operata dalla parte appellante (ossia all'udienza del 18-9-2025) rende la documentazione dimessa inammissibile per violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e di essa, conseguentemente, non può tenersi conto.
In difetto della dimostrazione della legittimazione sostanziale di il suo intervento CP_2 in causa va dichiarato inammissibile.
c.) Ammissibilità dell'appello L'ammissibilità dell'appello, che va scrutinata d'ufficio e dunque anche a prescindere dalle eccezioni in proposito mosse da on richiamo agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., CP_2 va positivamente riscontrata, in quanto l'appello consente di individuare le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, nonché le argomentazioni somministrate a sostegno dell'impugnazione, di tal ché risulta rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c.
Neppure è il caso di fare richiamo alla manifesta infondatezza di cui all'art. 348 bis c.p.c. trattandosi di ipotesi concretamente superata dall'evolversi del procedimento, non avendo l'istruttore provveduto in sede di prima udienza con fissazione della discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis c.p.c.
d.) Disamina dei motivi di appello.
1. Con il primo motivo si chiede alla corte di dichiarare l'improcedibilità della domanda, deducendosi che non sarebbe stato posto in essere il tentativo di mediazione da parte opposta.
1.1. Il motivo è infondato.
Sul punto va rilevata la preclusione della questione, non avendo il qui appellante sollevato la questione in primo grado nei termini stabiliti dall'art. 5 co. 2 d. lgs. 28/2010 (“L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”).
L'assunto è ribadito dalla giurisprudenza: v., fra le altre, Cass. n. 25155 del 10/11/2020, secondo la quale “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
-9- udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”.
Nel caso di specie, è certo che la questione non è stata sollevata per tutto il primo grado, onde se ne deve ritenere la definitiva preclusione con inammissibilità della sua proposizione per la prima volta in questa sede.
2. La trattazione del secondo motivo, incentrato sulla “necessità di una consulenza tecnica d'ufficio” va rinviata alla disamina degli ulteriori motivi di appello, il cui accoglimento si pone come preliminare alla questione della “necessità” o meno di svolgere un approfondimento tecnico officioso.
3. Il terzo motivo ripropone l'interpretazione del contratto propugnata in prime cure, in termini di mutuo ai sensi e per gli effetti dell'applicazione delle previsioni del d.m. 27-9- 2018 e, segnatamente, della previsione del tasso soglia ivi stabilito in riferimento ai
“mutui”.
Il motivo sostiene che, avendo le parti, a chiare lettere, qualificato il finanziamento in termini di mutuo non vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione e segnatamente per la riconduzione del rapporto nell'ambito degli “altri finanziamenti”, come ritenuto dal tribunale sulla scorta delle previsioni delle Istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016, richiamate dal d.m. 27-9-2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 227 del 29-9-2018).
3.1. Il motivo è privo di fondamento.
La motivazione del tribunale, correttamente incentrata sulle indicazioni recate dalle Istruzioni della Banca d'Italia, è pienamente condivisibile.
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., da ultima, Cass. 15104/2025, in motivazione), “le Istruzioni della Banca d'Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione – e che in via generale trovano fondamento nell'articolo 4 TUB – costituiscono elemento integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, secondo comma, L. n. 108/1996, in quanto sono proprio tali Istruzioni ad individuare i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, con riferimento ai quali i decreti ministeriali vengono ad indicare i tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e, conseguentemente, i tassi-soglia riferibili – appunto - alle distinte categorie di rapporti”.
-10- La s. Corte ha, pertanto concluso, che “Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d'Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l'interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni. In altri termini, il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee … con decreto del Ministro del tesoro», conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati. Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l'una o l'altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto” (Cass. 13166/2023).
Da tale affermazione, poi, è stata derivata la conclusione per cui il procedimento con il quale il giudice di merito venga ad individuare la categoria entro la quale deve farsi rientrare lo specifico rapporto sottoposto alla sua verifica non può essere censurato in sede di legittimità per violazione degli artt. 1362 c.c. in quanto il giudice di merito è tenuto a conformarsi alle Istruzioni della Banca d'Italia ed a farne applicazione quali elemento normativamente vincolante.
È proprio sulla scorta di tale premessa, a questo punto, che si evidenzia la correttezza della statuizione sul punto del tribunale («Le istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016, cui il DM MEF del 27.9.2018 fa espresso riferimento, nel definire i mutui, così dispongono “Rientrano in questa categoria di rilevazione, i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedono il rimborso tramite il pagamento di tare comprensive di capitale e interessi'. Nel caso in esame, il mutuo concesso a non è ipotecario e non ha Parte_1 durata superiore al quinquennio. Le medesime istruzioni, nel definire la categoria “altri finanziamenti”, affermano che “la categoria ha carattere residuale;
vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti … i mutui chirografari…”»), che l'appellante si affanna a criticare con argomenti che, non basandosi sulle predette indicazioni ritraibili dalle menzionate “Istruzioni”, si rivelano del tutto fuori bersaglio.
Neppure il richiamo operato dall'appellante alla decisione n. 22380/2019 della s. Corte milita a favore della tesi prospettata, volta che si tratta di pronuncia relativa a un caso in cui era dubbia “la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento” e nella quale si è stabilito che “il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa”.
-11- 4. Il quarto motivo ripropone la questione degli interessi moratori, dei quali assume il carattere usurario, senza mai neppure indicare quale sarebbe il tasso pattuito e il tasso- soglia. L'appellante fa un fuggevole richiamo alla “consulenza tecnica allegata in atti”, ma per sostenere che la banca avrebbe “applicato” interessi usurari, il che – ovviamente
– è questione diversa da quella relativa alla stipulazione di un patto usurario degli interessi.
In ogni caso, dalla disamina della relazione tecnica allegata è dato desumere che la individuazione del tasso di mora superiore a quello soglia è così enunciata “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 7,500%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 11/01/2019, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”. È chiaro che la prospettazione del superamento del tasso soglia è legata alla qualificazione del rapporto quale mutuo e, per quanto sopra già motivato, si tratta di tesi non condivisibile.
Rimane pertanto insuperato quanto in proposito osservato dal tribunale a pagina 4 della sentenza appellata: “in contratto il tasso di mora è indicato al 7,5%. Ora, posto che il mutuo in esame rientra nella categoria di rilevazione “Altri finanziamenti”, per la quale il Decreto Ministeriale preposto alla rilevazione, alla data della stipula (primo trimestre 2019), indicava un TAEG del 15,33% (doc. 3 di parte opponente), non può dirsi sussistente alcuna usura originaria (si fa presente che l'opponente non ha indicato quali costi aggiuntivi, diversi dalla penale per estinzione anticipata su cui si tornerà oltre, andrebbero a incidere sulla percentuale degli interessi moratori, mentre le spese di istruttoria sono state considerate)”.
5. Quanto alla rilevanza della “penale per lo scioglimento anticipato del mutuo” ai fini del computo dei costi rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà, questione veicolata nel quinto motivo, è sufficiente fare richiamo a quanto spiegato in proposito dalla corte regolatrice: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.7352/2022; Cass. 23866/2022; Cass. 7384/2025).
6. In merito alla deduzione circa il “costo occulto” che la capitalizzazione composta insita nell'ammortamento alla francese comporterebbe, oggetto del sesto motivo, è sufficiente richiamare l'insegnamento in proposito espresso dalla s. Corte per ritenerne l'infondatezza.
-12- Cass. s.u. 15130/2024 ha spiegato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, escludendo in motivazione che un siffatto piano di ammortamento dissimuli un'ipotesi di anatocismo vietato.
Anche con specifico riguardo all'ipotesi del mutuo a tasso variabile Cass. 7382/2025 ha spiegato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
7. Inammissibile è il settimo motivo, con il quale ci si duole della “illiquidità dell'importo ingiunto” e del “mancato assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'opposta”. Va in proposito ricordato quanto il tribunale ha osservato “con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova da parte della opposta. Quest'ultima, nella sua veste di attore in senso sostanziale, doveva dimettere il titolo (contratto di mutuo) fonte del diritto azionato e allegare l'inadempimento di controparte. La società mutuataria era, invece, onerata di dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (pagamento delle rate). Appare, quindi, irrilevante ogni considerazione di parte opponente circa la comunicazione degli estratti conto da parte della banca e circa la valenza probatoria dell'ammortamento. Peraltro, non trattandosi di un rapporto di conto corrente, ma di un mutuo, non è richiesta la produzione di estratti conto, in ogni caso dimessi da parte opposta (doc. 12 di parte opposta)”.
A fronte di tale motivazione, sostanzialmente incentrata sul titolo del credito azionato dalla banca (contratto di mutuo) e sul conseguente onere probatorio sulla stessa gravante, l'appellante si è limitato a replicare quanto sostenuto in primo grado, ossia
-13- che la banca “si è limitata al deposito dell'estratto conto che, come è noto, non consente al tribunale di verificare la correttezza e legittimità delle operazioni compiute che hanno generato il saldo” (appello, pag.12). Il motivo, in altri termini, non si fa carico di affrontare – e tanto meno superare – le argomentazioni somministrate sul punto dal tribunale, non articolando una ragionata critica.
7.1. Che poi “l'allegato 12 denominato estratto conto integrale” sia “un documento predisposto e redatto unilateralmente dalla banca” (ivi) è notazione imperscrutabile, non essendo chiaro chi dovrebbe redigere l'estratto conto se non l'istituto di credito titolare del relativo rapporto.
7.2. Il motivo prosegue con affermazioni apodittiche (come quella relativa all'insufficienza del piano di ammortamento “ai fini della prova della certezza ed esigibilità del credito gravando sull'opposta quale attrice sostanziale l'onere di provare non solo la sussistenza del credito azionato, ma anche l'esatto ammontare”) del tutto prive di motivazioni o argomentazioni a sostegno, onde – anche sotto tale profilo – ne va ritenuta l'inammissibilità.
8. L'ottavo motivo, con il quale si deplora l'illegittimità della banca per aver proceduto all'escussione della garanzia prestata dal “per importi non Controparte_5 dovuti” è dichiaratamente posto quale diretta conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi inerenti alle ipotizzate “usurarietà ab origine del finanziamento” e
“nullità degli interessi moratori”, derivando da tali assunti – smentiti in forza di quanto sopra motivato e argomentato – un minor importo del debito di Parte_1
9. L'infondatezza dei motivi di appello presi in disamina evidenzia la superfluità dell'indagine tecnica officiosa sollecitata dall'appellante con il secondo motivo, che non può pertanto trovare accoglimento.
d.) Conclusioni e spese.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Considerata la soccombenza della parte appellante e attese la contumacia di
[...]
e la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di CP_1 Controparte_2 difetta il presupposto per l'assunzione della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. 134/2024 del Parte_1 tribunale di Padova, con l'intervento di così decide: Controparte_2
1.) dichiara l'inammissibilità dell'intervento in causa di CP_2 CP_2
-14- 2.) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
3.) nulla per le spese;
4.) dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002. Venezia, 18 dicembre 2025.
Il presidente est.
UI OR
-15-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE E IMPRESA composta dai magistrati dott. UI OR - presidente rel.- dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello n. 290/2024 r.g. promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Via Montenapoleone n. 23 (20121 – MI) P IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Iannace del P.IVA_1
Foro di Benevento (C.F. ) e con lui elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Benevento al Viale Principe di Napoli, n. 140, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado PEC:
Email_1
- appellante - contro
CF Controparte_1 P.IVA_2
non costituitasi in causa;
- appellata contumace -
e con l'intervento in causa di
Controparte_2
in persona del Vice Presidente del C.d.A. Dott. con sede legale in Controparte_3
Brescia (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA in qualità di cessionaria di P.IVA_3
(C.F. ), in virtù di contratto di cessione di crediti, ai sensi e CP_1 P.IVA_2
-1- per gli effetti di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), concluso in data 31.07.2024 con (doc. 1), rappresentata, assistita e CP_1 difesa, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Renato Sardi, elettivamente domiciliata presso la casella PEC: Email_2
- interveniente - avente a oggetto: mutuo – appello contro la sentenza n. 134/2024 del tribunale di Padova.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 20-11-2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE insiste, in via preliminare, affinchè codesta Ecc.ma Corte di Appello- previa remissione della causa su ruolo -Voglia disporre la nomina di un CTU che: “Accerti il tasso effettivo globale pattuito dall'istituto alla stipula del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg previsto dal contratto rispetto al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto (usura genetica) applichi il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c. all'intero piano di ammortamento ovvero in subordine accerti altresì il Consulente il TEG applicato dall'istituto nell'esecuzione del contratto di mutuo utilizzando le istruzioni fornite dalla Banca d'Italia: laddove riscontri uno sconfinamento del teg utilizzato al tempo del pagamento rispetto al tasso soglia vigente (usura sopravenuta) allora, in via alternativa, applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata rideterminando la rata applicando il tasso sostitutivo . In riferimento al tasso di mora verifichi che detto tasso non risulti validamente pattuito o, in seguito applicato, in misura tale da superare autonomamente il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto vigente tempo per tempo e laddove riscontri uno sconfinamento del tasso di mora previsto dal contratto applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla sola componente degli interessi di mora;
diversamente laddove lo sconfinamento del tasso di mora applicato sia relativo all'esecuzione del rapporto, alternativamentȩ applichi il disposto dell'art. 1815 c.c. alla relativa rata;
̧ ridetermini la mora applicando il tasso sostitutivo . Infine “Verifichi il CTU se in base al TAN pattuito in contratto gli interessi inclusi nelle rate del piano di ammortamento (quota capitale + interessi) siano stati computati sul capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata applicando la formula dell'interesse semplice. In caso contrario ridetermini il corretto piano di ammortamento”.
Sempre in via preliminare, la scrivente difesa reitera l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'interventrice che non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico atteso che, com'è noto, la mera pubblicazione in GU non è prova della
-2- cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
In mero subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta istruttoria sopra formulata (CTU), la scrivente difesa si riporta integralmente all'atto di citazione in appello ritualmente notificato insistendo affinchè codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, Voglia così provvedere: in via preliminare:
1). dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
2). accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'interventrice
[...] per i motivi in atti esposti;
CP_4
nel merito:
3). accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi Controparte_1 innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente con conseguente revoca del D.I. opposto;
4). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, l'inesigibilità e l'illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore della opponente con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta;
5). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia indicato nelle tabelle T.E.G.M. per il periodo in esame, che si allegano al presente atto, per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta;
-3- 6). ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti della società opponente per tutti i motivi innanzi esposti, nonché l'illegittimità della condotta assunta dall'opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta;
7). condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente avvocato antistatario.
Con ogni salvezza.
CONCLUSIONI Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così pronunciare:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla società (C.F. per mancanza dei requisiti dell'atto di Parte_1 P.IVA_1 appello ex art. 342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art. 348bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello proposto dalla società (C.F. , in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per Parte_1 P.IVA_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 134/2024 del Tribunale di Venezia;
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano tutte le istanze istruttorie della banca cedente e si chiede di rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
a.) Svolgimento del processo.
1. (anche solo “ ”) ha proposto avanti il tribunale di Venezia Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto n° 389/21 con le era stato ingiunto il pagamento a CP_1 dell'importo di € 25.070,66 in virtù del contratto di mutuo sottoscritto in data
[...]
11.01.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, adottare i seguenti provvedimenti: 1). accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi Controparte_1
-4- innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente con conseguente revoca del D.I. opposto;
Ad ogni modo: 2). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare l'incertezza, l'inesigibilità e l'illiquidità dell'importo richiesto dall'opposta per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere la ripetizione degli importi illegittimamente versati ovvero ogni altra somma addebitata illegittimamente;
dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta ovvero procedere alla compensazione giudiziale con quanto risulterà dovuto in favore della opponente con quanto residuerà eventualmente a favore dell'opposta; 3). revocare il decreto ingiuntivo ed accertare e dichiarare la illegittimità della condotta tenuta dalla banca in relazione alla usurarietà dei tassi applicati al rapporto di conto corrente, stante lo sforamento del c.d. tasso soglia indicato nelle tabelle T.E.G.M. per il periodo in esame, che si allegano al presente atto, per tutti i motivi innanzi esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; 4). ad ogni modo, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento avanzate nei confronti della società opponente per tutti i motivi innanzi esposti, nonché l'illegittimità della condotta assunta dall'opposta e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore della banca ed in mero subordine, previo espletamento della CTU richiesta con il presente atto, accertare e dichiarare il minor credito eventuale vantato dall'opposta; 5). condannare parte opposta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
2. Si è costituita in causa la quale ha contestato l'opposizione, con Controparte_1 richiesta di sua reiezione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il tribunale adito ha definito la controversia con la sentenza qui impugnata, con la quale ha respinto l'opposizione e confermato il provvedimento monitorio opposto, condannando alla rifusione delle spese processuali. Parte_1
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di otto motivi, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e non accolte dal tribunale.
5. non si è costituita in causa e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_1 all'udienza del 4 ottobre 2024.
-5- 6. È intervenuta in causa (anche solo ) nella qualità di Controparte_2 CP_2 cessionaria del credito spettante a , eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_1
e chiedendone, in ogni caso, il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
7. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, depositate le scritture difensive conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 20 novembre 2025.
b.) Intervento Controparte_2
In questa sede di appello è intervenuta ex art. 111 c.p.c. deducendo Controparte_2 che, in forza del contratto di cessione dei crediti “in blocco” del 31-7-2024 con
[...]
si è resa acquirente anche della posizione debitoria di (ndg CP_1 Parte_1
4170791).
Sul punto nelle note in sostituzione della prima udienza successiva alla Parte_1 costituzione di del 2-10-2024 ha eccepito “la carenza di legittimazione attiva da CP_2 parte dell'interventrice ex art. 111 c.p.c.”, osservando che “il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere – ripetesi - che non può dirsi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in GU che non può dirsi di per sé prova della cessione medesima che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto”, mentre nel caso di specie l'interveniente ha dimesso unicamente la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso della cessione (posizione ribadita in sede di note in sostituzione dell'udienza del 19-9-2025).
La parte appellante ha, dunque, eccepito la mancata prova da parte di CP_2 della titolarità del credito che assume di aver acquisito in esito all'operazione di cartolarizzazione enunciata nella sua comparsa costitutiva, in ragione della mancata allegazione del relativo contratto di cessione, assumendo che la “legittimazione attiva da parte dell'interventrice ex art. 111 c.p.c. … deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto”.
La parte interveniente soltanto in sede di comparsa conclusionale ha dimesso copia del contratto di cessione dalla quale emergerebbe la ricomprensione del rapporto oggetto di questo giudizio fra i crediti ceduti con l'operazione di cartolarizzazione.
Non risulta la dimostrazione in causa della titolarità del rapporto in capo all'interveniente.
Ed invero occorre muovere dal rilievo che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
-6- secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
È pacifico in causa che a sostegno della ragione del suo intervento in causa, CP_2 abbia depositato con la comparsa costitutiva unicamente l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ora è ben vero che ha incentrato la sua contestazione dell'intervento in Parte_1 causa con riguardo alla mancata prova del contratto di cessione, ma da tale contestazione non è in alcun modo desumibile il riconoscimento, quand'anche implicito, che il credito oggetto di questo contendere sia stato ceduto con l'operazione di cartolarizzazione. Ne viene che era comunque onere di dare la Controparte_2 prova in causa della ricomprensione del credito verso la qui appellante nell'operazione di cessione di crediti in blocco attiene alla titolarità del rapporto controverso e, come tale, è rilevabile anche di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. sez. un. n. 2951/2016; non senza sottolineare che l'appellante - in sede di scritture difensive conclusionali – ha sottoposto a contestazione anche il profilo della individuazione dei crediti ceduti).
E, alla stregua della documentazione ritualmente dimessa in atti, vale a dire unicamente sulla base del contenuto dell'annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non emergono sufficienti elementi di riscontro circa la ricomprensione anche del credito verso nella cessione di cui si dà notizia con la predetta pubblicazione. Parte_1
In quell'avviso, infatti, si dà atto che ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto CP_2 dalla Cedente tutti i crediti (i "Crediti") originati da (i) finanziamenti chirografari o ipotecari (ivi incluse aperture di credito e i crediti commerciali acquistati da CP_1 nell'ambito di operazioni di factoring a titolo esclusivamente pro-soluto); (ii) finanziamenti derivanti da contratti di leasing;
(iii) finanziamenti erogati sotto forma di anticipo del corrispettivo dei crediti commerciali ceduti e dai relativi interessi e commissioni nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo, che alla Data di Sottoscrizione soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
(a) I Crediti sono stati concessi a persone fisiche e persone giuridiche, e sono qualificati come "inadempienze probabili" o "in sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.
(b) Sono denominati in Euro;
-7- (c) Sono disciplinati dalla legge italiana;
(d) I Crediti sono identificati dal codice univoco NDG e dal Rapporto ID nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di debitori principali nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario.
La cessione ha ad oggetto anche i Crediti originati da fatture commerciali vantati da alcuni debitori (i "Clienti Cedenti") nei confronti dei propri debitori (i "Debitori Ceduti Pro- Solvendo") ceduti a e costituenti il c.d. "monte crediti" nell'ambito dei Controparte_1 rispettivi rapporti di factoring pro-solvendo (il "Monte Crediti Pro-Solvendo"). I Crediti rientranti nel Monte Crediti Pro-Solvendo, alla Data di Sottoscrizione, soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
(a) I Crediti rappresentano il corrispettivo per la fornitura delle prestazioni rese dai Clienti Cedenti ai Debitori Ceduti Pro-Solvendo nell'esercizio della propria attivita' d'impresa.
(b) I Crediti sono denominati in Euro.
(c) I Crediti sono disciplinati dalla legge italiana.
(d) I Crediti sono identificati dal codice univoco NDG del Cliente Cedente e del Debitore Ceduto Pro-Solvendo nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di Debitori Ceduti Pro-Solvendo nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario”.
Da tale descrizione dei crediti ceduti non è dato comprendere se quello verso Team Pt_1 vi sia ricompreso, in quanto il requisito di cui alla lettera d) pone l'esigenza di verificare - ai fini dell'identificazione di essi - il “codice univoco NDG e dal Rapporto ID nella lista scambiata tra la Cedente e il Cessionario via PEC alla Data di Sottoscrizione del contratto di cessione e sono vantati nei confronti di debitori principali nella stessa individuati, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del Cessionario”. Tale requisito conclama la mancata esposizione di tali necessari estremi di identificazione, che risulterebbero presso il cessionario, ma che non sono stati in alcun modo ostesi in questa sede.
Di un tanto si deve essere resa conto la stessa se, in sede di comparsa CP_2 conclusionale, ha ritenuto di produrre la copia del contratto di cessione recante l'indicazione di quel “codice univoco NDG” relativo a . Sennonché “la Parte_1 produzione di nuovi documenti in appello, anche se ammissibili a norma dell'art. 345,
-8- comma 3, c.p.c., è preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, quindi, effettuata per la prima volta, come denunciato dai ricorrenti (v. il ricorso, p. 14, in fine), in comparsa conclusionale” (così Cass. 12574/2019, con riferimento alla previgente formulazione normativa dell'art. 345 c.p.c., che pure consentiva la produzione dei documenti “indispensabili”). La produzione in uno con la comparsa conclusionale e non già successivamente alla contestazione operata dalla parte appellante (ossia all'udienza del 18-9-2025) rende la documentazione dimessa inammissibile per violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. e di essa, conseguentemente, non può tenersi conto.
In difetto della dimostrazione della legittimazione sostanziale di il suo intervento CP_2 in causa va dichiarato inammissibile.
c.) Ammissibilità dell'appello L'ammissibilità dell'appello, che va scrutinata d'ufficio e dunque anche a prescindere dalle eccezioni in proposito mosse da on richiamo agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., CP_2 va positivamente riscontrata, in quanto l'appello consente di individuare le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, nonché le argomentazioni somministrate a sostegno dell'impugnazione, di tal ché risulta rispettato il dettato dell'art. 342 c.p.c.
Neppure è il caso di fare richiamo alla manifesta infondatezza di cui all'art. 348 bis c.p.c. trattandosi di ipotesi concretamente superata dall'evolversi del procedimento, non avendo l'istruttore provveduto in sede di prima udienza con fissazione della discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350 bis c.p.c.
d.) Disamina dei motivi di appello.
1. Con il primo motivo si chiede alla corte di dichiarare l'improcedibilità della domanda, deducendosi che non sarebbe stato posto in essere il tentativo di mediazione da parte opposta.
1.1. Il motivo è infondato.
Sul punto va rilevata la preclusione della questione, non avendo il qui appellante sollevato la questione in primo grado nei termini stabiliti dall'art. 5 co. 2 d. lgs. 28/2010 (“L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”).
L'assunto è ribadito dalla giurisprudenza: v., fra le altre, Cass. n. 25155 del 10/11/2020, secondo la quale “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
-9- udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2”.
Nel caso di specie, è certo che la questione non è stata sollevata per tutto il primo grado, onde se ne deve ritenere la definitiva preclusione con inammissibilità della sua proposizione per la prima volta in questa sede.
2. La trattazione del secondo motivo, incentrato sulla “necessità di una consulenza tecnica d'ufficio” va rinviata alla disamina degli ulteriori motivi di appello, il cui accoglimento si pone come preliminare alla questione della “necessità” o meno di svolgere un approfondimento tecnico officioso.
3. Il terzo motivo ripropone l'interpretazione del contratto propugnata in prime cure, in termini di mutuo ai sensi e per gli effetti dell'applicazione delle previsioni del d.m. 27-9- 2018 e, segnatamente, della previsione del tasso soglia ivi stabilito in riferimento ai
“mutui”.
Il motivo sostiene che, avendo le parti, a chiare lettere, qualificato il finanziamento in termini di mutuo non vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione e segnatamente per la riconduzione del rapporto nell'ambito degli “altri finanziamenti”, come ritenuto dal tribunale sulla scorta delle previsioni delle Istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016, richiamate dal d.m. 27-9-2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 227 del 29-9-2018).
3.1. Il motivo è privo di fondamento.
La motivazione del tribunale, correttamente incentrata sulle indicazioni recate dalle Istruzioni della Banca d'Italia, è pienamente condivisibile.
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v., da ultima, Cass. 15104/2025, in motivazione), “le Istruzioni della Banca d'Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione – e che in via generale trovano fondamento nell'articolo 4 TUB – costituiscono elemento integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, secondo comma, L. n. 108/1996, in quanto sono proprio tali Istruzioni ad individuare i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, con riferimento ai quali i decreti ministeriali vengono ad indicare i tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e, conseguentemente, i tassi-soglia riferibili – appunto - alle distinte categorie di rapporti”.
-10- La s. Corte ha, pertanto concluso, che “Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d'Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l'interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni. In altri termini, il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee … con decreto del Ministro del tesoro», conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d'Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati. Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l'una o l'altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto” (Cass. 13166/2023).
Da tale affermazione, poi, è stata derivata la conclusione per cui il procedimento con il quale il giudice di merito venga ad individuare la categoria entro la quale deve farsi rientrare lo specifico rapporto sottoposto alla sua verifica non può essere censurato in sede di legittimità per violazione degli artt. 1362 c.c. in quanto il giudice di merito è tenuto a conformarsi alle Istruzioni della Banca d'Italia ed a farne applicazione quali elemento normativamente vincolante.
È proprio sulla scorta di tale premessa, a questo punto, che si evidenzia la correttezza della statuizione sul punto del tribunale («Le istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016, cui il DM MEF del 27.9.2018 fa espresso riferimento, nel definire i mutui, così dispongono “Rientrano in questa categoria di rilevazione, i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedono il rimborso tramite il pagamento di tare comprensive di capitale e interessi'. Nel caso in esame, il mutuo concesso a non è ipotecario e non ha Parte_1 durata superiore al quinquennio. Le medesime istruzioni, nel definire la categoria “altri finanziamenti”, affermano che “la categoria ha carattere residuale;
vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti … i mutui chirografari…”»), che l'appellante si affanna a criticare con argomenti che, non basandosi sulle predette indicazioni ritraibili dalle menzionate “Istruzioni”, si rivelano del tutto fuori bersaglio.
Neppure il richiamo operato dall'appellante alla decisione n. 22380/2019 della s. Corte milita a favore della tesi prospettata, volta che si tratta di pronuncia relativa a un caso in cui era dubbia “la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento” e nella quale si è stabilito che “il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa”.
-11- 4. Il quarto motivo ripropone la questione degli interessi moratori, dei quali assume il carattere usurario, senza mai neppure indicare quale sarebbe il tasso pattuito e il tasso- soglia. L'appellante fa un fuggevole richiamo alla “consulenza tecnica allegata in atti”, ma per sostenere che la banca avrebbe “applicato” interessi usurari, il che – ovviamente
– è questione diversa da quella relativa alla stipulazione di un patto usurario degli interessi.
In ogni caso, dalla disamina della relazione tecnica allegata è dato desumere che la individuazione del tasso di mora superiore a quello soglia è così enunciata “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 7,500%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 11/01/2019, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”. È chiaro che la prospettazione del superamento del tasso soglia è legata alla qualificazione del rapporto quale mutuo e, per quanto sopra già motivato, si tratta di tesi non condivisibile.
Rimane pertanto insuperato quanto in proposito osservato dal tribunale a pagina 4 della sentenza appellata: “in contratto il tasso di mora è indicato al 7,5%. Ora, posto che il mutuo in esame rientra nella categoria di rilevazione “Altri finanziamenti”, per la quale il Decreto Ministeriale preposto alla rilevazione, alla data della stipula (primo trimestre 2019), indicava un TAEG del 15,33% (doc. 3 di parte opponente), non può dirsi sussistente alcuna usura originaria (si fa presente che l'opponente non ha indicato quali costi aggiuntivi, diversi dalla penale per estinzione anticipata su cui si tornerà oltre, andrebbero a incidere sulla percentuale degli interessi moratori, mentre le spese di istruttoria sono state considerate)”.
5. Quanto alla rilevanza della “penale per lo scioglimento anticipato del mutuo” ai fini del computo dei costi rilevanti ai fini della verifica dell'usurarietà, questione veicolata nel quinto motivo, è sufficiente fare richiamo a quanto spiegato in proposito dalla corte regolatrice: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass.7352/2022; Cass. 23866/2022; Cass. 7384/2025).
6. In merito alla deduzione circa il “costo occulto” che la capitalizzazione composta insita nell'ammortamento alla francese comporterebbe, oggetto del sesto motivo, è sufficiente richiamare l'insegnamento in proposito espresso dalla s. Corte per ritenerne l'infondatezza.
-12- Cass. s.u. 15130/2024 ha spiegato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, escludendo in motivazione che un siffatto piano di ammortamento dissimuli un'ipotesi di anatocismo vietato.
Anche con specifico riguardo all'ipotesi del mutuo a tasso variabile Cass. 7382/2025 ha spiegato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
7. Inammissibile è il settimo motivo, con il quale ci si duole della “illiquidità dell'importo ingiunto” e del “mancato assolvimento dell'onere probatorio ricadente sull'opposta”. Va in proposito ricordato quanto il tribunale ha osservato “con riferimento all'assolvimento dell'onere della prova da parte della opposta. Quest'ultima, nella sua veste di attore in senso sostanziale, doveva dimettere il titolo (contratto di mutuo) fonte del diritto azionato e allegare l'inadempimento di controparte. La società mutuataria era, invece, onerata di dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni (pagamento delle rate). Appare, quindi, irrilevante ogni considerazione di parte opponente circa la comunicazione degli estratti conto da parte della banca e circa la valenza probatoria dell'ammortamento. Peraltro, non trattandosi di un rapporto di conto corrente, ma di un mutuo, non è richiesta la produzione di estratti conto, in ogni caso dimessi da parte opposta (doc. 12 di parte opposta)”.
A fronte di tale motivazione, sostanzialmente incentrata sul titolo del credito azionato dalla banca (contratto di mutuo) e sul conseguente onere probatorio sulla stessa gravante, l'appellante si è limitato a replicare quanto sostenuto in primo grado, ossia
-13- che la banca “si è limitata al deposito dell'estratto conto che, come è noto, non consente al tribunale di verificare la correttezza e legittimità delle operazioni compiute che hanno generato il saldo” (appello, pag.12). Il motivo, in altri termini, non si fa carico di affrontare – e tanto meno superare – le argomentazioni somministrate sul punto dal tribunale, non articolando una ragionata critica.
7.1. Che poi “l'allegato 12 denominato estratto conto integrale” sia “un documento predisposto e redatto unilateralmente dalla banca” (ivi) è notazione imperscrutabile, non essendo chiaro chi dovrebbe redigere l'estratto conto se non l'istituto di credito titolare del relativo rapporto.
7.2. Il motivo prosegue con affermazioni apodittiche (come quella relativa all'insufficienza del piano di ammortamento “ai fini della prova della certezza ed esigibilità del credito gravando sull'opposta quale attrice sostanziale l'onere di provare non solo la sussistenza del credito azionato, ma anche l'esatto ammontare”) del tutto prive di motivazioni o argomentazioni a sostegno, onde – anche sotto tale profilo – ne va ritenuta l'inammissibilità.
8. L'ottavo motivo, con il quale si deplora l'illegittimità della banca per aver proceduto all'escussione della garanzia prestata dal “per importi non Controparte_5 dovuti” è dichiaratamente posto quale diretta conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi inerenti alle ipotizzate “usurarietà ab origine del finanziamento” e
“nullità degli interessi moratori”, derivando da tali assunti – smentiti in forza di quanto sopra motivato e argomentato – un minor importo del debito di Parte_1
9. L'infondatezza dei motivi di appello presi in disamina evidenzia la superfluità dell'indagine tecnica officiosa sollecitata dall'appellante con il secondo motivo, che non può pertanto trovare accoglimento.
d.) Conclusioni e spese.
In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Considerata la soccombenza della parte appellante e attese la contumacia di
[...]
e la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di CP_1 Controparte_2 difetta il presupposto per l'assunzione della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
definendo l'appello proposto da contro la sentenza n. 134/2024 del Parte_1 tribunale di Padova, con l'intervento di così decide: Controparte_2
1.) dichiara l'inammissibilità dell'intervento in causa di CP_2 CP_2
-14- 2.) respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
3.) nulla per le spese;
4.) dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Parte_1 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002. Venezia, 18 dicembre 2025.
Il presidente est.
UI OR
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