Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3464
CA
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Richiesta di CTU per accertamento TEG, usura genetica e sopravvenuta

    La richiesta di CTU è stata rinviata alla disamina degli altri motivi di appello e, dato l'infondatezza degli stessi, è stata respinta.

  • Rigettato
    Richiesta di CTU per accertamento tasso di mora usurario

    La richiesta di CTU è stata rinviata alla disamina degli altri motivi di appello e, dato l'infondatezza degli stessi, è stata respinta.

  • Rigettato
    Richiesta di CTU per rideterminazione piano di ammortamento

    La richiesta di CTU è stata rinviata alla disamina degli altri motivi di appello e, dato l'infondatezza degli stessi, è stata respinta.

  • Inammissibile
    Mancanza di prova della cessione del credito

    L'interveniente ha depositato il contratto di cessione solo in sede di comparsa conclusionale, tardivamente e quindi inammissibilmente ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancato esperimento mediazione obbligatoria

    La questione non è stata sollevata in primo grado nei termini di legge, pertanto è preclusa in appello.

  • Rigettato
    Qualificazione del contratto come mutuo e applicazione tassi soglia

    Le Istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016 definiscono i mutui in base a durata superiore a cinque anni e garanzia ipotecaria, criteri non rispettati nel caso di specie. Il finanziamento rientra nella categoria residuale 'altri finanziamenti'.

  • Rigettato
    Usurarietà degli interessi moratori

    L'appellante non indica il tasso pattuito e il tasso soglia, né distingue tra patto usurario e applicazione di tassi usurari. La qualificazione del rapporto come 'altri finanziamenti' esclude l'usura originaria.

  • Rigettato
    Rilevanza della penale per estinzione anticipata ai fini dell'usura

    La penale per estinzione anticipata non è una remunerazione dipendente dalla durata dell'utilizzo del denaro, ma un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni.

  • Rigettato
    Costo occulto della capitalizzazione composta (ammortamento alla francese)

    La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto non è causa di nullità parziale del contratto, né viola la normativa sulla trasparenza. Non si configura anatocismo vietato.

  • Rigettato
    Illiquidità dell'importo ingiunto e mancato assolvimento onere probatorio

    La banca ha depositato il contratto di mutuo, titolo del credito. La produzione di estratti conto non è richiesta per i mutui. L'appellante non articola una critica ragionata alla motivazione del tribunale.

  • Rigettato
    Illegittimità della condotta della banca per usurarietà dei tassi

    La tesi dell'usurarietà è stata respinta per le ragioni sopra esposte.

  • Rigettato
    Illegittimità delle richieste di pagamento e della condotta della banca

    Le doglianze sono conseguenziali all'accoglimento dei precedenti motivi, che sono stati respinti.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del doppio grado di giudizio

    Dato l'infondatezza dell'appello e la declaratoria di inammissibilità dell'intervento, sussistono presupposti per la regolamentazione delle spese.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile e Impresa, ha pronunciato sentenza in merito all'appello proposto da una società (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva confermato un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. L'appellante, in persona del suo legale rappresentante, contestava la pretesa creditoria originata da un contratto di mutuo, lamentando l'usurarietà dei tassi applicati, sia in fase genetica che sopravvenuta, l'illegittimità del tasso di mora, la capitalizzazione composta degli interessi e l'illiquidità del credito. In via preliminare, l'appellante aveva sollevato eccezioni relative alla mancata mediazione obbligatoria e alla carenza di legittimazione attiva dell'interveniente, una società cessionaria di crediti. Quest'ultima, intervenuta in appello ai sensi dell'art. 111 c.p.c., aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ne aveva chiesto il rigetto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La parte originariamente intimata non si era costituita in appello, venendo dichiarata contumace.

La Corte d'Appello ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento della società cessionaria, ritenendo insufficiente la prova della cessione del credito prodotta in giudizio, in quanto il contratto di cessione era stato depositato solo in sede di comparsa conclusionale, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Successivamente, la Corte ha esaminato i motivi di appello, rigettandoli integralmente. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata mediazione obbligatoria per intervenuta preclusione in primo grado. Ha altresì respinto le censure relative all'usurarietà dei tassi, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione delle istruzioni della Banca d'Italia ai fini della classificazione dei rapporti e del calcolo dei tassi soglia, e confermando la corretta qualificazione del rapporto come "altri finanziamenti" e non come mutuo ipotecario. Sono state altresì rigettate le doglianze sull'usurarietà del tasso di mora, sulla rilevanza della penale per estinzione anticipata ai fini del computo dell'usura, sulla capitalizzazione composta degli interessi nell'ammortamento alla francese, e sull'illiquidità del credito, ritenendo inammissibili le argomentazioni non adeguatamente sviluppate o non confrontate con la motivazione del primo giudice. Di conseguenza, è stata confermata la sentenza impugnata e rigettato l'appello, nulla disponendo per le spese processuali stante la contumacia di una parte e l'inammissibilità dell'intervento dell'altra.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3464
    Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
    Numero : 3464
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo