CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1927 - 2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2722 - 2022 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna con ricorso tempestivamente notificato avviso per accertamento TARI dall'anno di imposta 2021 assumendo la nullità della pretesa impositiva per omessa esecuzione del servizio di raccolta.
Il Comune di Cerignola si costituisce e chiede depositarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In merito alle doglianze prospettate deve ribadirsi come per la TARSU occorra che sia sussistente quantomeno la concreta potenzialità da parte dell'utente di poter usufruire del servizio di raccolta.
Principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione già con sentenza n. 995 del 4 febbraio 1987, nella quale affermava che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, l'uno, dalla istituzione del servizio da parte del Comune, e l'altro, dalla possibilità dell'utente di usufruirne, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.
Perché sorga tale obbligo impositivo è quindi sufficiente “l' obiettiva possibilità”, per il contribuente, di poter usufruirne. Quanto su esposto è stato oggetto, nel tempo, di diverse interpretazioni non solo da parte della Corte di Cassazione ma anche da parte del Ministero delle Finanze. Infatti, con Risoluzione n.
1364 del 1989, il Ministero ha previsto la non tassabilità in tutti quei casi di mancata attivazione o inesistenza del servizio, ricollegando, così, l'applicazione del tributo alla concreta possibilità dell'utente di usufruire del servizio stesso
Con successivi interventi, poi , la Corte di Cassazione ha ribadito che il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni (civili e industriali) con diritto di privativa e per tale motivo è a carico del cittadino residente l'obbligo del pagamento del tributo indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità (sentenza del 04.07.2003, n. 10608). Secondo tale specifica l'obbligazione tributaria sorge a carico del contribuente quale effetto automatico della semplice istituzione del servizio da parte del comune e non è necessario indagare sull'effettivo utilizzo del servizio da parte del contribuente. Con successivi interventi la Suprema
Corte, con sentenza del 23.03.2005, n. 6312, ha ulteriormente precisato che per il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è sufficiente che l'immobile del soggetto ritenuto debitore rientri nel perimetro di istituzione ed effettuazione del servizio, ma occorre, altresì, che il debitore sia messo nella possibilità di usufruire del servizio;
solo in tal momento scatterà per lui l'obbligo del pagamento del corrispettivo del servizio, a prescindere dall'effettiva utilizzazione;
persiste il dovere del contribuente di corrispondere la tassa, anche se materialmente non utilizza il servizio, e, dall'altro, c'è, tuttavia necessità che il contribuente “abbia la possibilità” di utilizzare il servizio. Quindi affinché sorga l'obbligazione tributaria non è sufficiente la mera ubicazione dell'immobile nel perimetro in cui è stato istituito il servizio ma è, altresì, indispensabile che il cittadino residente abbia la possibilità di utilizzare il servizio stesso (sul medesimo tenore si veda sentenza della Suprema Corte, del 07.11.2005, n. 21508).
Nel caso in esame il contribuente non ha fornito ampia e documentale attestazione della totale assenza del servizio di raccolta all'epoca di maturazione della tassa , mentre l'ente ha a sua volta documentalmente smentito tale eccezione, come da allegazioni agli atti, così da riscontrare che nelle annualità in oggetto risultava anche per quell'area urbana effettivamente predisposto il servizio di ritiro ed invio a smaltimento dei rifiuti.
Il ricorso deve quindi essere respinto perché l'atto impugnato risulta emesso validamente in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Foggia, 12/09/2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cerignola - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1927 - 2021 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2722 - 2022 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna con ricorso tempestivamente notificato avviso per accertamento TARI dall'anno di imposta 2021 assumendo la nullità della pretesa impositiva per omessa esecuzione del servizio di raccolta.
Il Comune di Cerignola si costituisce e chiede depositarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In merito alle doglianze prospettate deve ribadirsi come per la TARSU occorra che sia sussistente quantomeno la concreta potenzialità da parte dell'utente di poter usufruire del servizio di raccolta.
Principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione già con sentenza n. 995 del 4 febbraio 1987, nella quale affermava che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, l'uno, dalla istituzione del servizio da parte del Comune, e l'altro, dalla possibilità dell'utente di usufruirne, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.
Perché sorga tale obbligo impositivo è quindi sufficiente “l' obiettiva possibilità”, per il contribuente, di poter usufruirne. Quanto su esposto è stato oggetto, nel tempo, di diverse interpretazioni non solo da parte della Corte di Cassazione ma anche da parte del Ministero delle Finanze. Infatti, con Risoluzione n.
1364 del 1989, il Ministero ha previsto la non tassabilità in tutti quei casi di mancata attivazione o inesistenza del servizio, ricollegando, così, l'applicazione del tributo alla concreta possibilità dell'utente di usufruire del servizio stesso
Con successivi interventi, poi , la Corte di Cassazione ha ribadito che il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti esterni (civili e industriali) con diritto di privativa e per tale motivo è a carico del cittadino residente l'obbligo del pagamento del tributo indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità (sentenza del 04.07.2003, n. 10608). Secondo tale specifica l'obbligazione tributaria sorge a carico del contribuente quale effetto automatico della semplice istituzione del servizio da parte del comune e non è necessario indagare sull'effettivo utilizzo del servizio da parte del contribuente. Con successivi interventi la Suprema
Corte, con sentenza del 23.03.2005, n. 6312, ha ulteriormente precisato che per il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è sufficiente che l'immobile del soggetto ritenuto debitore rientri nel perimetro di istituzione ed effettuazione del servizio, ma occorre, altresì, che il debitore sia messo nella possibilità di usufruire del servizio;
solo in tal momento scatterà per lui l'obbligo del pagamento del corrispettivo del servizio, a prescindere dall'effettiva utilizzazione;
persiste il dovere del contribuente di corrispondere la tassa, anche se materialmente non utilizza il servizio, e, dall'altro, c'è, tuttavia necessità che il contribuente “abbia la possibilità” di utilizzare il servizio. Quindi affinché sorga l'obbligazione tributaria non è sufficiente la mera ubicazione dell'immobile nel perimetro in cui è stato istituito il servizio ma è, altresì, indispensabile che il cittadino residente abbia la possibilità di utilizzare il servizio stesso (sul medesimo tenore si veda sentenza della Suprema Corte, del 07.11.2005, n. 21508).
Nel caso in esame il contribuente non ha fornito ampia e documentale attestazione della totale assenza del servizio di raccolta all'epoca di maturazione della tassa , mentre l'ente ha a sua volta documentalmente smentito tale eccezione, come da allegazioni agli atti, così da riscontrare che nelle annualità in oggetto risultava anche per quell'area urbana effettivamente predisposto il servizio di ritiro ed invio a smaltimento dei rifiuti.
Il ricorso deve quindi essere respinto perché l'atto impugnato risulta emesso validamente in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Foggia, 12/09/2025