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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1643/2025 promosso da:
CF: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO
e
CF: con il patrocinio dell'avv. OBICI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 18 §
I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 232/2022, emessa dal Tribunale di Modena in data
16.02.2022, pubblicata il 25.02.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto,
libere di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino al compimento dei diciotto anni della figlia
Per_1
2) La figlia minore di anni 15, è affidata congiuntamente alla madre ed al padre i Per_1
quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia minore sarà prevalentemente collocata ed avrà la residenza, anche Per_1
anagrafica, ed il domicilio presso la madre, con la quale continueranno ad abitare anche le figlie
. Per_2 Per_3
4) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Modena (MO), via Luciano
Dodi n. 70, è assegnato alla sig.ra - che ne diventerà la piena ed Parte_1
esclusiva proprietaria in esecuzione della successiva condizione n.
9 - unitamente alla proprietà
esclusiva dei beni mobili che la arredano e corredano.
pagina 2 di 18 5) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figli secondo tempi e modalità da Per_1
concordarsi di volta in volta direttamente con la figlia stante l'età della medesima e, in ogni caso,
tenendo in considerazione la sua volontà ed i suoi impegni scolastici, parascolastici, sportivi e formativi.
6) A titolo di contributo di mantenimento ordinario delle tre figlie il sig. , a Controparte_1
decorrere dal mese di gennaio 2022, corrisponderà alla sig.r la somma Parte_1
mensile complessiva di € 600,00 (seicento/00) da imputarsi, quanto ad € 300,00 (trecento/00),
alla figli quanto ad € 150,00 (centocinquanta/00) alla figli (maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente in quanto ancora studentessa) e quanto ad € 150,00
(centocinquanta/00) alla figlia (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in Per_3
quanto ancora studentessa).
Detta somma mensile complessiva di € 600,00 (seicento/00) dovrà essere versata dal sig.
[...]
per dodici mensilità annue, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla CP_1
sig.ra ed a lui ben noto, con valuta fissa di accredito il giorno 25 Parte_1
(venticinque) del mese stesso.
A decorrere dal mese di ottobre 2022 tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di ottobre 2021.
7) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno come da seguente schema del Protocollo del Tribunale di
Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
pagina 3 di 18 accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private anche se non supportate da documentazione fiscale;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese delle figlie per eventuali giornate o week-end fuori Modena;
spese per le feste di compleanno delle figlie e/o di amiche/i (ivi comprese quelle per i regali), fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 4 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A tal fine il sig chiede CP_1
pagina 4 di 18 che le relative comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo mail:
Email_1
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà
essere intestata alle figlie onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con , e mentre saranno a carico del padre e della Per_2 Per_3 Per_1
madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative ai viaggi ed alle vacanze che le figlie trascorreranno con terzi (es.: scuola, amici/amiche), con la precisazione che tali ultimi viaggi e vacanze e le relative spese dovranno essere necessariamente preventivamente concordati per iscritto tra le parti.
8) Su accordo delle parti, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, 8°
comma, L. Div., il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 Parte_1
che a tale titolo accetta, la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di cui alla successiva condizione n. 9.
Su detto importo non matureranno interessi di sorta.
9) Il sig si obbliga a trasferire con atto notarile - a ministero del Notaio che sarà Controparte_1
scelto dalla sig.ra - da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione a Parte_1
mezzo p.c.t. della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni congiunte, alla sig.ra che si obbliga ad acquistare, la propria quota, pari ad ½, di piena Parte_1
pagina 5 di 18 proprietà indivisa della villetta a schiera sviluppantesi su quattro piani tra loro collegati da scala esclusiva, con area cortiliva esclusiva pertinenziale, facente parte del “Residenziale Albareto”, sita in Modena, località Albareto, via Dodi n. 70, e composta da:
- cantina al piano interrato;
- autorimessa, ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno e bagno al piano terra;
- disimpegno, tre camere, ripostiglio, bagno ed un balcone al primo piano;
- stenditoio, ripostiglio e bagno-lavanderia al secondo piano;
nel suo complesso confinante con: via Dodi su due lati, ragioni e ragioni Per_4 CP_2
[...]
Nella vendita e nel relativo prezzo è compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti condominiali comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e sulle parti da adibire a servizi comuni ed in particolare con la comproprietà di 107/1000 (centosette millesimi) su terreni da adibire a sedi stradali, parcheggi pubblici e verde condominiale identificati al Catasto dei Terreni
del Comune di Modena al foglio 30 con i mappali 209, 226, 233, 243, 164, 210, 241 e 247.
Detto immobile è attualmente descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena, anche giusta le risultanze della denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Modena il
19 febbraio 2007 prot. nr. MO0038939, al foglio 30 con i mappali:
-234 sub. 1, via Luciano Dodi, P. T., z.c. 3, cat. C/6, cl. 8, mq. 14, R.C.E. 48,44;
- 234, sub. 2, via Luciano Dodi n. 70, P. S1-T-1-2, z.c. 3, cat. A/7, cl. 4, vani 7,5, R.C.E. 890,89.
I sig.ri e precisano e danno atto di aver acquistato, in Controparte_1 Parte_1
comunione legale, il diritto di piena proprietà della porzione di fabbricato come sopra descritta in misura del 50% ciascuno, in forza dell'atto di vendita in data 09.03.2007, a ministero Notaio
dott n. rep. 67824, n. racc. 15218, registrato a Modena il 19.0.2007 al n. 3314. Persona_5
pagina 6 di 18 Il sig. garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità, la libertà da iscrizioni e CP_1
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, la legittima provenienza dei beni oggetto di compravendita e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge, ad eccezione:
I) del diritto di assegnazione della casa ex familiare in favore della sig.r Parte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. trascritto in data 16.01.2017 in forza del verbale di separazione personale consensuale 29.11.2016 omologato dal Tribunale di Modena in data 09.12.2016;
II) dell'ipoteca volontaria iscritta a favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia per € 306.000,00, capitale 170.000,00 - come di seguito meglio precisato -;
III) dell'ipoteca volontaria iscritta a favore della Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia per € 144.000,00, capitale € 80.000,00 - come di seguito meglio precisato -;
IV) dell'ipoteca volontaria iscritta in data 23.05.2011 a favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia in forza di contratto di mutuo fondiario in data 19.05.2011 e concessa dalle parti in qualità di terzo datore di ipoteca all'IN C&M s.r.l. (di cui entrambe le parti sono soci ed amministratori) a ministero Notaio, dott.ssa , rep. Persona_6
n. 6094, racc. n. 2204; le parti danno atto e confermano che l'IN C&M s.r.l. ha già
provveduto ad estinguere il relativo debito con la Banca creditrice e, in qualità di soci ed amministratori della suddetta s.r.l. si obbligano a compiere tutte le formalità necessarie ai fini della cancellazione della suindicata iscrizione ipotecaria.
La descritta porzione immobiliare è venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte acquirente, con ogni suo annesso e connesso, accesso e recesso, accessione e pertinenza, fisso e semifisso, con gli usi, i diritti, le eventuali servitù, se pagina 7 di 18 legalmente esistenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza e con gli obblighi derivanti dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 7353 in data 25 novembre 1976, con particolare riferimento alle servitù
perpetue ed inamovibili a favore delle Aziende degli elettrodotti, gasdotti ed acquedotti ed all'obbligo di costruire o mettere a disposizione delle Aziende interessate un locale per l'allestimento della cabina elettrica, qualora la richiesta di potenza superi le previsioni originarie di progetto.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla sig.ra della quota (pari al Parte_1
50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74
e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147 nonché
dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.
Le parti danno atto che la suddetta cessione a favore della sig.ra è stata prevista dalle Parte_1
medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di divorzio e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale.
Il suddetto trasferimento avverrà al prezzo omnicomprensivo concordato ed accettato dalle parti di € 144.156,46 (centoquarantaquattromilacentocinquantasei/46) e corrisposto dalla sig.ra al sig. al momento del rogito da stipularsi entro 30 Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 18 giorni dalla pubblicazione a mezzo p.c.t. della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni congiunte come segue:
- € 49.156,46 (quarantanovemilacentocinquantasei/46) a mezzo compensazione del credito di pari importo vantato nei suoi confronti dalla sig.r (e di cui € 12.783,23 Parte_1
per le somme dalla medesima versate nel suo interesse per il pagamento del 50% a suo carico delle rate del mutuo ipotecario acceso per il pagamento del prezzo della casa ex coniugale;
€
619,90 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia interamente anticipate dalla sig.ra Per_3
€ 2.434,33 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia interamente Parte_1 Per_2
anticipate dalla sig.ra € 3.042,56 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia Parte_1
interamente anticipate dalla sig.ra € 15.150,00 a titolo di arretrati per il Per_1 Parte_1
mantenimento ordinario delle tre figlie;
€ 660,00 pari al 50% delle spese interamente anticipate dalla sig.ra per la manutenzione straordinaria della casa ex coniugale;
€ 14.466,44 Parte_1
portati dal precetto 14.06.2021 notificato al sig. il 16.06.2021 in forza della sentenza n. CP_1
1540/2018 pronunciata dalla Sezione Penale del Tribunale di Modena in data 25.09.2018); le parti danno atto che detti importi sono stati calcolati alla data odierna;
- € 75.000,00 (settantacinquemila/00) mediante accollo da parte della sig.ra Parte_1
del residuo debito gravante sul sig. a titolo di pagamento delle residue
[...] Controparte_1
rate dei due mutui ipotecari nei confronti di Banca Carige s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova
e Imperia e di cui si dirà meglio infra;
- € 20.000,00 (ventimila/00) mediante compensazione del credito di pari importo vantato dalla sig.ra nei suoi confronti a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile così Parte_1
come previsto nella precedente condizione n. 8.
Su detti importi non matureranno interessi di sorta.
pagina 9 di 18 Tutte le spese notarili di cessione nonché le imposte necessarie per l'intestazione alla sig.ra della quota del sig. pari ad ½ di piena proprietà della suddetta consistenza Parte_1 CP_1
immobiliare, saranno a carico della sig.ra mentre le spese notarili e le imposte Parte_1
necessarie per l'accollo dei mutui ed il subingresso nelle ipoteche saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le parti danno atto che:
- in data 07.05.2009 hanno stipulato solidalmente tra loro n. 2 nuovi contratti di mutuo con surrogazione (il primo con scrittura privata di mutuo con surrogazione in data 07.05.2009
autenticata dal Notaio, dott. n. rep. 70526, racc. n. 17358, ed il secondo con Persona_5
scrittura privata di mutuo con surrogazione in data 07.05.2009 autenticata dal Notaio, dott.
n. rep. 70527, racc. n. 17359) con BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI Persona_5
RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA per la somma rispettivamente di € 163.039,27
(centosessantatremilatrentanove/27) e di € 77.905,62 (settantasettemilanovecentocinque/62),
come da scritture private di mutuo con surrogazione e relativi piani di ammortamento che le parti ben conoscono ed ai quali si rimanda;
- detti finanziamenti sono stati destinati all'estinzione rispettivamente del mutuo fondiario da loro stessi stipulato in data 09.03.2007 per l'importo iniziale di € 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui alla data del 07.05.2009 residuavano € 162.473,32
(centosessantaduemilaquattrocentosettantatre/32) per capitale ed € 565,95
(cinquecentosessantacinque/95) per interessi (con atto a ministero Notaio Dott. Persona_5
n. rep. 67.825, racc. n. 15.219, iscritto a Modena in data 22.03.2007 al part. n. 2882, gen. n.
11158) e del mutuo fondiario da loro stessi stipulato in data 09.03.2007 per l'importo iniziale di
€ 80.000,00 (ottantamila/00) di cui alla data del 07.05.2009 residuavano € 77.645,11
pagina 10 di 18 (settantasettemilaseicentoquarantacinque/11) per capitale ed € 251,51 (duecentocinquantuno/51)
per interessi (con atto a ministero Notaio Dott. n. rep. 68.458, racc. n. 15.746, Persona_5
iscritto a Modena in data 28.09.2007 al part. n. 9481, gen. n. 36215) con la
[...]
Controparte_3
- la BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA è
subentrata nelle n. 2 ipoteche iscritte presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Modena:
a) in data 22.03.2007 al n. 2882 reg. part. e al n. 11158 reg. gen., per la complessiva somma di €
306.000,00 (trecentoseimila/00);
b) in data 28.09.2007 al n. 9481 reg. part. e al n. 36215 reg. gen., per la complessiva somma di €
144.000,00 (centoquarantaquattromila/00);
a favore dell e relative all'immobile de quo. Controparte_3
La sig.ra si accolla l'intero debito che residuerà a far tempo dal mese di novembre Parte_1
2021 obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne il sig. da qualunque spesa e/o CP_1
danno dovessero eventualmente derivargli dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei dei mutui ipotecari in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora dalla medesima rinunciata e rimossa. La sig.ra si impegna a comunicare alla Banca Parte_1
mutuante l'intervenuto accollo liberatorio, secondo le modalità ed i termini prescritti contrattualmente, con richiesta di liberazione del sig. da ogni obbligazione solutoria ed CP_1
impegnandosi, in difetto di adesione del creditore ex art. 1273 c.c. con dichiarazione liberatoria,
a tenerlo indenne e manlevato da ogni richiesta di adempimento dell'obbligazione contratta.
pagina 11 di 18 Le parti convengono che gli effetti dell'accollo decorreranno dal mese di novembre 2021 e da tale data gli interessi del mutuo verranno portati in detrazione in via esclusiva dalla sig.ra
Parte_1
Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alla casa ex familiare ed alle rate del mutuo con garanzia ipotecaria dai medesimi corrisposte e già saldate sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
10) L'autovettura Polo, tg. BP697KV, formalmente intestata al PRA al sig. , è Controparte_1
assegnata in proprietà piena ed esclusiva alla sig.r Parte_1
Il Sig. si obbliga a compiere tutte le formalità necessarie per l'intestazione al PRA della CP_1
suddetta autovettura alla sig.ra entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della Parte_1
sentenza di divorzio congiunto al fine di poter usufruire dell'esenzione sia dalla imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia dalla imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e si obbliga altresì a manlevarla e tenerla indenne da ogni spesa o danno dovessero in qualsiasi modo derivarle da un proprio mancato o ritardato adempimento, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa dal medesimo sin da ora rinunciate e rimosse.
La sig.ra si accolla in toto, esonerandone il sig. il costo per il cambio di Parte_1 CP_1
intestazione al PRA, gli oneri, i costi ed i rischi relativi alla proprietà, al possesso ed alla circolazione del veicolo come sopra assegnatole, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla medesima sin da ora rinunciata e rimossa.
La sig.r si obbliga a prelevare la succitata autovettura dal cortile del sig entro Parte_1 CP_1
pagina 12 di 18 11) Il sig. dà atto che non sussistono in suo favore i presupposti richiesti Controparte_1
dall'art. 5, comma 8, L. Div. e dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 18287
dell'11.07.2018 per ottenere a carico della sig.ra il riconoscimento di un assegno di Parte_1
divorzio con funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Il sig. dà altresì atto di avere mezzi adeguati a consentirgli una vita libera e Controparte_1
dignitosa.
Il sig. per tutti i suestesi motivi rinuncia pertanto a chiedere un assegno Controparte_1
divorzile alla sig.r Parte_1
12) Il sig dà atto che i contributi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie di CP_1
cui alle suestese condizioni nn. 6 e 7 sono stati quantificati tenendo in considerazione anche l'ipotesi in cui egli perda il lavoro attualmente svolto e/o resti disoccupato e/o subisca una riduzione del proprio stipendio e si obbliga pertanto a non chiedere sino al dicembre 2024
compreso la riduzione degli assegni perequativi e della quota di rimborso delle spese straordinarie per le medesime previsti alle suestese condizioni nn. 6 e 7 qualora si verificassero detti eventi futuri ed incerti ma già sin da ora contemplati dalle parti.
13) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per le figlie.
14) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui alla presente domanda - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-
patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o di separazione legale - con la sola eccezione per le questioni di carattere economico-patrimoniale relative alla IN C&M s.r.l. di cui sono entrambi soci - , e dichiarano pertanto di nulla più
avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione - fatti salvi i titoli e le ragioni connessi pagina 13 di 18 alla IN C&M s.r.l. - e fatto altresì salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente verbale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
15) La sig.ra dichiara che, con l'esatto adempimento delle condizioni stabilite nel Parte_1
presente verbale, non avrà più nulla a pretendere dal sig. per le somme a lei spettanti in CP_1
forza della sentenza n. 1540/18 emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Modena il
25.09.2018 essendo stata integralmente soddisfatta per detta causale.
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché
ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese borsuali saranno a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente verbale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Successivamente, con ricorso del 22/04/2025, le parti davano atto della raggiunta indipendenza economica della figlia , avendo ella reperito un'attività lavorativa da cui trae un proprio Per_2
reddito.
I ricorrenti, pertanto, domandavano congiuntamente di modificare le statuizioni della suddetta sentenza in punto di contributo per il mantenimento delle figlie, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
pagina 14 di 18 1) cessazione dell'obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
il contributo al mantenimento della figli , nonché dell'obbligo Parte_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori di versare le spese straordinarie per la figlia medesima, essendo la figli divenuta economicamente indipendente;
Per_2
2) il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra il Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario delle due figlie e , quanto alla figlia Per_1 Per_3
(maggiorenne, ma economicamente non indipendente), a decorrere da gennaio 2025, Per_1
verserà la maggiore somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), quanto alla figlia Per_3
(maggiorenne, ma economicamente non indipendente) continuerà a versare la somma mensile di
€ 150,00 (centocinquanta/00); tali importi saranno corrisposti per dodici mensilità annue, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Sig.ra già Parte_1
noto al Sig. , con valuta fissa di accredito il giorno 25 (venticinque) del mese Controparte_1
stesso.
Dette somme mensili saranno soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) le spese straordinarie relative alle figlie e continueranno ad essere a carico Per_1 Per_3
dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno come da seguente schema del
Protocollo del Tribunale di Modena:
.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 15 di 18 .spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
.spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 4 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
A tal fine il Sig. chiede che le relative comunicazioni gli vengano inviate al seguente CP_1
indirizzo mail Email_1
pagina 16 di 18 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà
essere intestata alle figlie e onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle Per_1 Per_3
fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con e , mentre saranno a carico del padre e della madre nella Per_1 Per_3
misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative ai viaggi ed alle vacanze che le figlie trascorreranno con terzi (es.: scuola, amici/amiche), con la precisazione che tali ultimi viaggi e vacanze e le relative spese dovranno essere necessariamente preventivamente concordati per iscritto tra le parti;
4) la Sig.r al compimento dei 18 (diciotto) anni della figli Parte_1 Per_1
ha aperto un conto corrente intestato alla medesima, richiedendo contestualmente l'emissione di una carta prepagata collegata al predetto conto, su cui la Sig.r verserà mensilmente la Parte_1
somma di € 30,00 (trenta) a titolo di “paghetta” per la figlia;
5) i signori e convengono che le spese per il Parte_1 Controparte_1
conseguimento della patente di guida della figlia saranno suddivise tra loro nella Per_1
misura del 50% ciascuno;
6) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Ferme ed impregiudicate le altre pattuizioni contenute nella predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 232/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 16.02.2022,
pubblicata il 25.02.2022.”
pagina 17 di 18 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica della sentenza n. 232/2022 del Tribunale di Modena, recepisce le conclusioni congiunte delle parti di cui alla parte motiva della presente sentenza;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 27/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 (quindici) giorni dalla formalizzazione del cambio di intestazione al PRA.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1643/2025 promosso da:
CF: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO
e
CF: con il patrocinio dell'avv. OBICI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 18 §
I ricorrenti esponevano che con sentenza n. 232/2022, emessa dal Tribunale di Modena in data
16.02.2022, pubblicata il 25.02.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto,
libere di fissare ove riterranno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino al compimento dei diciotto anni della figlia
Per_1
2) La figlia minore di anni 15, è affidata congiuntamente alla madre ed al padre i Per_1
quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La figlia minore sarà prevalentemente collocata ed avrà la residenza, anche Per_1
anagrafica, ed il domicilio presso la madre, con la quale continueranno ad abitare anche le figlie
. Per_2 Per_3
4) Il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare sita in Modena (MO), via Luciano
Dodi n. 70, è assegnato alla sig.ra - che ne diventerà la piena ed Parte_1
esclusiva proprietaria in esecuzione della successiva condizione n.
9 - unitamente alla proprietà
esclusiva dei beni mobili che la arredano e corredano.
pagina 2 di 18 5) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figli secondo tempi e modalità da Per_1
concordarsi di volta in volta direttamente con la figlia stante l'età della medesima e, in ogni caso,
tenendo in considerazione la sua volontà ed i suoi impegni scolastici, parascolastici, sportivi e formativi.
6) A titolo di contributo di mantenimento ordinario delle tre figlie il sig. , a Controparte_1
decorrere dal mese di gennaio 2022, corrisponderà alla sig.r la somma Parte_1
mensile complessiva di € 600,00 (seicento/00) da imputarsi, quanto ad € 300,00 (trecento/00),
alla figli quanto ad € 150,00 (centocinquanta/00) alla figli (maggiorenne ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficiente in quanto ancora studentessa) e quanto ad € 150,00
(centocinquanta/00) alla figlia (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in Per_3
quanto ancora studentessa).
Detta somma mensile complessiva di € 600,00 (seicento/00) dovrà essere versata dal sig.
[...]
per dodici mensilità annue, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla CP_1
sig.ra ed a lui ben noto, con valuta fissa di accredito il giorno 25 Parte_1
(venticinque) del mese stesso.
A decorrere dal mese di ottobre 2022 tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di ottobre 2021.
7) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50%
(cinquanta per cento) ciascuno come da seguente schema del Protocollo del Tribunale di
Modena:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
pagina 3 di 18 accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private anche se non supportate da documentazione fiscale;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese delle figlie per eventuali giornate o week-end fuori Modena;
spese per le feste di compleanno delle figlie e/o di amiche/i (ivi comprese quelle per i regali), fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 4 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. A tal fine il sig chiede CP_1
pagina 4 di 18 che le relative comunicazioni gli vengano inviate al seguente indirizzo mail:
Email_1
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà
essere intestata alle figlie onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con , e mentre saranno a carico del padre e della Per_2 Per_3 Per_1
madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative ai viaggi ed alle vacanze che le figlie trascorreranno con terzi (es.: scuola, amici/amiche), con la precisazione che tali ultimi viaggi e vacanze e le relative spese dovranno essere necessariamente preventivamente concordati per iscritto tra le parti.
8) Su accordo delle parti, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, 8°
comma, L. Div., il sig. si obbliga a versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 Parte_1
che a tale titolo accetta, la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00) contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di cui alla successiva condizione n. 9.
Su detto importo non matureranno interessi di sorta.
9) Il sig si obbliga a trasferire con atto notarile - a ministero del Notaio che sarà Controparte_1
scelto dalla sig.ra - da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione a Parte_1
mezzo p.c.t. della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni congiunte, alla sig.ra che si obbliga ad acquistare, la propria quota, pari ad ½, di piena Parte_1
pagina 5 di 18 proprietà indivisa della villetta a schiera sviluppantesi su quattro piani tra loro collegati da scala esclusiva, con area cortiliva esclusiva pertinenziale, facente parte del “Residenziale Albareto”, sita in Modena, località Albareto, via Dodi n. 70, e composta da:
- cantina al piano interrato;
- autorimessa, ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno e bagno al piano terra;
- disimpegno, tre camere, ripostiglio, bagno ed un balcone al primo piano;
- stenditoio, ripostiglio e bagno-lavanderia al secondo piano;
nel suo complesso confinante con: via Dodi su due lati, ragioni e ragioni Per_4 CP_2
[...]
Nella vendita e nel relativo prezzo è compresa la proporzionale quota di comproprietà sulle parti condominiali comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e sulle parti da adibire a servizi comuni ed in particolare con la comproprietà di 107/1000 (centosette millesimi) su terreni da adibire a sedi stradali, parcheggi pubblici e verde condominiale identificati al Catasto dei Terreni
del Comune di Modena al foglio 30 con i mappali 209, 226, 233, 243, 164, 210, 241 e 247.
Detto immobile è attualmente descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena, anche giusta le risultanze della denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Modena il
19 febbraio 2007 prot. nr. MO0038939, al foglio 30 con i mappali:
-234 sub. 1, via Luciano Dodi, P. T., z.c. 3, cat. C/6, cl. 8, mq. 14, R.C.E. 48,44;
- 234, sub. 2, via Luciano Dodi n. 70, P. S1-T-1-2, z.c. 3, cat. A/7, cl. 4, vani 7,5, R.C.E. 890,89.
I sig.ri e precisano e danno atto di aver acquistato, in Controparte_1 Parte_1
comunione legale, il diritto di piena proprietà della porzione di fabbricato come sopra descritta in misura del 50% ciascuno, in forza dell'atto di vendita in data 09.03.2007, a ministero Notaio
dott n. rep. 67824, n. racc. 15218, registrato a Modena il 19.0.2007 al n. 3314. Persona_5
pagina 6 di 18 Il sig. garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità, la libertà da iscrizioni e CP_1
trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, la legittima provenienza dei beni oggetto di compravendita e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge, ad eccezione:
I) del diritto di assegnazione della casa ex familiare in favore della sig.r Parte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. trascritto in data 16.01.2017 in forza del verbale di separazione personale consensuale 29.11.2016 omologato dal Tribunale di Modena in data 09.12.2016;
II) dell'ipoteca volontaria iscritta a favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia per € 306.000,00, capitale 170.000,00 - come di seguito meglio precisato -;
III) dell'ipoteca volontaria iscritta a favore della Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia per € 144.000,00, capitale € 80.000,00 - come di seguito meglio precisato -;
IV) dell'ipoteca volontaria iscritta in data 23.05.2011 a favore della Banca Carige S.p.a. - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia in forza di contratto di mutuo fondiario in data 19.05.2011 e concessa dalle parti in qualità di terzo datore di ipoteca all'IN C&M s.r.l. (di cui entrambe le parti sono soci ed amministratori) a ministero Notaio, dott.ssa , rep. Persona_6
n. 6094, racc. n. 2204; le parti danno atto e confermano che l'IN C&M s.r.l. ha già
provveduto ad estinguere il relativo debito con la Banca creditrice e, in qualità di soci ed amministratori della suddetta s.r.l. si obbligano a compiere tutte le formalità necessarie ai fini della cancellazione della suindicata iscrizione ipotecaria.
La descritta porzione immobiliare è venduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte acquirente, con ogni suo annesso e connesso, accesso e recesso, accessione e pertinenza, fisso e semifisso, con gli usi, i diritti, le eventuali servitù, se pagina 7 di 18 legalmente esistenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza e con gli obblighi derivanti dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Modena con deliberazione n. 7353 in data 25 novembre 1976, con particolare riferimento alle servitù
perpetue ed inamovibili a favore delle Aziende degli elettrodotti, gasdotti ed acquedotti ed all'obbligo di costruire o mettere a disposizione delle Aziende interessate un locale per l'allestimento della cabina elettrica, qualora la richiesta di potenza superi le previsioni originarie di progetto.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla sig.ra della quota (pari al Parte_1
50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74
e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 27.12.2013 n. 147 nonché
dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.
Le parti danno atto che la suddetta cessione a favore della sig.ra è stata prevista dalle Parte_1
medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di divorzio e la stessa è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale.
Il suddetto trasferimento avverrà al prezzo omnicomprensivo concordato ed accettato dalle parti di € 144.156,46 (centoquarantaquattromilacentocinquantasei/46) e corrisposto dalla sig.ra al sig. al momento del rogito da stipularsi entro 30 Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 18 giorni dalla pubblicazione a mezzo p.c.t. della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni congiunte come segue:
- € 49.156,46 (quarantanovemilacentocinquantasei/46) a mezzo compensazione del credito di pari importo vantato nei suoi confronti dalla sig.r (e di cui € 12.783,23 Parte_1
per le somme dalla medesima versate nel suo interesse per il pagamento del 50% a suo carico delle rate del mutuo ipotecario acceso per il pagamento del prezzo della casa ex coniugale;
€
619,90 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia interamente anticipate dalla sig.ra Per_3
€ 2.434,33 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia interamente Parte_1 Per_2
anticipate dalla sig.ra € 3.042,56 pari al 50% delle spese straordinarie della figlia Parte_1
interamente anticipate dalla sig.ra € 15.150,00 a titolo di arretrati per il Per_1 Parte_1
mantenimento ordinario delle tre figlie;
€ 660,00 pari al 50% delle spese interamente anticipate dalla sig.ra per la manutenzione straordinaria della casa ex coniugale;
€ 14.466,44 Parte_1
portati dal precetto 14.06.2021 notificato al sig. il 16.06.2021 in forza della sentenza n. CP_1
1540/2018 pronunciata dalla Sezione Penale del Tribunale di Modena in data 25.09.2018); le parti danno atto che detti importi sono stati calcolati alla data odierna;
- € 75.000,00 (settantacinquemila/00) mediante accollo da parte della sig.ra Parte_1
del residuo debito gravante sul sig. a titolo di pagamento delle residue
[...] Controparte_1
rate dei due mutui ipotecari nei confronti di Banca Carige s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova
e Imperia e di cui si dirà meglio infra;
- € 20.000,00 (ventimila/00) mediante compensazione del credito di pari importo vantato dalla sig.ra nei suoi confronti a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile così Parte_1
come previsto nella precedente condizione n. 8.
Su detti importi non matureranno interessi di sorta.
pagina 9 di 18 Tutte le spese notarili di cessione nonché le imposte necessarie per l'intestazione alla sig.ra della quota del sig. pari ad ½ di piena proprietà della suddetta consistenza Parte_1 CP_1
immobiliare, saranno a carico della sig.ra mentre le spese notarili e le imposte Parte_1
necessarie per l'accollo dei mutui ed il subingresso nelle ipoteche saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le parti danno atto che:
- in data 07.05.2009 hanno stipulato solidalmente tra loro n. 2 nuovi contratti di mutuo con surrogazione (il primo con scrittura privata di mutuo con surrogazione in data 07.05.2009
autenticata dal Notaio, dott. n. rep. 70526, racc. n. 17358, ed il secondo con Persona_5
scrittura privata di mutuo con surrogazione in data 07.05.2009 autenticata dal Notaio, dott.
n. rep. 70527, racc. n. 17359) con BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI Persona_5
RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA per la somma rispettivamente di € 163.039,27
(centosessantatremilatrentanove/27) e di € 77.905,62 (settantasettemilanovecentocinque/62),
come da scritture private di mutuo con surrogazione e relativi piani di ammortamento che le parti ben conoscono ed ai quali si rimanda;
- detti finanziamenti sono stati destinati all'estinzione rispettivamente del mutuo fondiario da loro stessi stipulato in data 09.03.2007 per l'importo iniziale di € 170.000,00 (centosettantamila/00) di cui alla data del 07.05.2009 residuavano € 162.473,32
(centosessantaduemilaquattrocentosettantatre/32) per capitale ed € 565,95
(cinquecentosessantacinque/95) per interessi (con atto a ministero Notaio Dott. Persona_5
n. rep. 67.825, racc. n. 15.219, iscritto a Modena in data 22.03.2007 al part. n. 2882, gen. n.
11158) e del mutuo fondiario da loro stessi stipulato in data 09.03.2007 per l'importo iniziale di
€ 80.000,00 (ottantamila/00) di cui alla data del 07.05.2009 residuavano € 77.645,11
pagina 10 di 18 (settantasettemilaseicentoquarantacinque/11) per capitale ed € 251,51 (duecentocinquantuno/51)
per interessi (con atto a ministero Notaio Dott. n. rep. 68.458, racc. n. 15.746, Persona_5
iscritto a Modena in data 28.09.2007 al part. n. 9481, gen. n. 36215) con la
[...]
Controparte_3
- la BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA è
subentrata nelle n. 2 ipoteche iscritte presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Modena:
a) in data 22.03.2007 al n. 2882 reg. part. e al n. 11158 reg. gen., per la complessiva somma di €
306.000,00 (trecentoseimila/00);
b) in data 28.09.2007 al n. 9481 reg. part. e al n. 36215 reg. gen., per la complessiva somma di €
144.000,00 (centoquarantaquattromila/00);
a favore dell e relative all'immobile de quo. Controparte_3
La sig.ra si accolla l'intero debito che residuerà a far tempo dal mese di novembre Parte_1
2021 obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne il sig. da qualunque spesa e/o CP_1
danno dovessero eventualmente derivargli dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei dei mutui ipotecari in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora dalla medesima rinunciata e rimossa. La sig.ra si impegna a comunicare alla Banca Parte_1
mutuante l'intervenuto accollo liberatorio, secondo le modalità ed i termini prescritti contrattualmente, con richiesta di liberazione del sig. da ogni obbligazione solutoria ed CP_1
impegnandosi, in difetto di adesione del creditore ex art. 1273 c.c. con dichiarazione liberatoria,
a tenerlo indenne e manlevato da ogni richiesta di adempimento dell'obbligazione contratta.
pagina 11 di 18 Le parti convengono che gli effetti dell'accollo decorreranno dal mese di novembre 2021 e da tale data gli interessi del mutuo verranno portati in detrazione in via esclusiva dalla sig.ra
Parte_1
Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alla casa ex familiare ed alle rate del mutuo con garanzia ipotecaria dai medesimi corrisposte e già saldate sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
10) L'autovettura Polo, tg. BP697KV, formalmente intestata al PRA al sig. , è Controparte_1
assegnata in proprietà piena ed esclusiva alla sig.r Parte_1
Il Sig. si obbliga a compiere tutte le formalità necessarie per l'intestazione al PRA della CP_1
suddetta autovettura alla sig.ra entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della Parte_1
sentenza di divorzio congiunto al fine di poter usufruire dell'esenzione sia dalla imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia dalla imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e si obbliga altresì a manlevarla e tenerla indenne da ogni spesa o danno dovessero in qualsiasi modo derivarle da un proprio mancato o ritardato adempimento, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa dal medesimo sin da ora rinunciate e rimosse.
La sig.ra si accolla in toto, esonerandone il sig. il costo per il cambio di Parte_1 CP_1
intestazione al PRA, gli oneri, i costi ed i rischi relativi alla proprietà, al possesso ed alla circolazione del veicolo come sopra assegnatole, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla medesima sin da ora rinunciata e rimossa.
La sig.r si obbliga a prelevare la succitata autovettura dal cortile del sig entro Parte_1 CP_1
pagina 12 di 18 11) Il sig. dà atto che non sussistono in suo favore i presupposti richiesti Controparte_1
dall'art. 5, comma 8, L. Div. e dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n° 18287
dell'11.07.2018 per ottenere a carico della sig.ra il riconoscimento di un assegno di Parte_1
divorzio con funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.
Il sig. dà altresì atto di avere mezzi adeguati a consentirgli una vita libera e Controparte_1
dignitosa.
Il sig. per tutti i suestesi motivi rinuncia pertanto a chiedere un assegno Controparte_1
divorzile alla sig.r Parte_1
12) Il sig dà atto che i contributi al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie di CP_1
cui alle suestese condizioni nn. 6 e 7 sono stati quantificati tenendo in considerazione anche l'ipotesi in cui egli perda il lavoro attualmente svolto e/o resti disoccupato e/o subisca una riduzione del proprio stipendio e si obbliga pertanto a non chiedere sino al dicembre 2024
compreso la riduzione degli assegni perequativi e della quota di rimborso delle spese straordinarie per le medesime previsti alle suestese condizioni nn. 6 e 7 qualora si verificassero detti eventi futuri ed incerti ma già sin da ora contemplati dalle parti.
13) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per le figlie.
14) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui alla presente domanda - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-
patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o di separazione legale - con la sola eccezione per le questioni di carattere economico-patrimoniale relative alla IN C&M s.r.l. di cui sono entrambi soci - , e dichiarano pertanto di nulla più
avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione - fatti salvi i titoli e le ragioni connessi pagina 13 di 18 alla IN C&M s.r.l. - e fatto altresì salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente verbale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
15) La sig.ra dichiara che, con l'esatto adempimento delle condizioni stabilite nel Parte_1
presente verbale, non avrà più nulla a pretendere dal sig. per le somme a lei spettanti in CP_1
forza della sentenza n. 1540/18 emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Modena il
25.09.2018 essendo stata integralmente soddisfatta per detta causale.
16) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché
ognuno provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese borsuali saranno a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna.
17) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
18) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente verbale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
Successivamente, con ricorso del 22/04/2025, le parti davano atto della raggiunta indipendenza economica della figlia , avendo ella reperito un'attività lavorativa da cui trae un proprio Per_2
reddito.
I ricorrenti, pertanto, domandavano congiuntamente di modificare le statuizioni della suddetta sentenza in punto di contributo per il mantenimento delle figlie, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
pagina 14 di 18 1) cessazione dell'obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1
il contributo al mantenimento della figli , nonché dell'obbligo Parte_1 Per_2
a carico di entrambi i genitori di versare le spese straordinarie per la figlia medesima, essendo la figli divenuta economicamente indipendente;
Per_2
2) il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra il Controparte_1 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario delle due figlie e , quanto alla figlia Per_1 Per_3
(maggiorenne, ma economicamente non indipendente), a decorrere da gennaio 2025, Per_1
verserà la maggiore somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), quanto alla figlia Per_3
(maggiorenne, ma economicamente non indipendente) continuerà a versare la somma mensile di
€ 150,00 (centocinquanta/00); tali importi saranno corrisposti per dodici mensilità annue, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Sig.ra già Parte_1
noto al Sig. , con valuta fissa di accredito il giorno 25 (venticinque) del mese Controparte_1
stesso.
Dette somme mensili saranno soggette a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal mese di gennaio 2026;
3) le spese straordinarie relative alle figlie e continueranno ad essere a carico Per_1 Per_3
dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno come da seguente schema del
Protocollo del Tribunale di Modena:
.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 15 di 18 .spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
.spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
.spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 4 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
A tal fine il Sig. chiede che le relative comunicazioni gli vengano inviate al seguente CP_1
indirizzo mail Email_1
pagina 16 di 18 Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà
essere intestata alle figlie e onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle Per_1 Per_3
fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
Le spese per i viaggi e le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con e , mentre saranno a carico del padre e della madre nella Per_1 Per_3
misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative ai viaggi ed alle vacanze che le figlie trascorreranno con terzi (es.: scuola, amici/amiche), con la precisazione che tali ultimi viaggi e vacanze e le relative spese dovranno essere necessariamente preventivamente concordati per iscritto tra le parti;
4) la Sig.r al compimento dei 18 (diciotto) anni della figli Parte_1 Per_1
ha aperto un conto corrente intestato alla medesima, richiedendo contestualmente l'emissione di una carta prepagata collegata al predetto conto, su cui la Sig.r verserà mensilmente la Parte_1
somma di € 30,00 (trenta) a titolo di “paghetta” per la figlia;
5) i signori e convengono che le spese per il Parte_1 Controparte_1
conseguimento della patente di guida della figlia saranno suddivise tra loro nella Per_1
misura del 50% ciascuno;
6) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Ferme ed impregiudicate le altre pattuizioni contenute nella predetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 232/2022 emessa dal Tribunale di Modena in data 16.02.2022,
pubblicata il 25.02.2022.”
pagina 17 di 18 Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica della sentenza n. 232/2022 del Tribunale di Modena, recepisce le conclusioni congiunte delle parti di cui alla parte motiva della presente sentenza;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 27/05/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 (quindici) giorni dalla formalizzazione del cambio di intestazione al PRA.