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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2126 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Esposito ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Angri (SA) alla Via Semetelle n. 100; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marrazzo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in S. Egidio del Monte Albino alla via SS. Martiri 13; parte resistente nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 13.05.2009 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, era nata la figlia in data 18.11.2010. Esponeva, altresì, che la convivenza Per_1 matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del resistente nonché per il disinteresse verso i bisogni morali e materiali del nucleo familiare. All'uopo, esponeva di essere stata aggredita dal in data 05.06.2024 oltre che in un'altra Pt_2 occasione ed alla presenza della figlia minore;
al contempo, esponeva che – anche dopo aver lasciato la casa coniugale nel marzo del 2022 – il resistente l'aveva minacciata di morte in data 19.08.2022 alla presenza dei Carabinieri nonché che quest'ultimo aveva reiterato tali comportamenti anche in data 21.11.2021, in data 08.01.2023 ed in data 14.05.2023. Infine, rappresentava di lavorare come collaboratrice domestica e di percepire il reddito di inclusione pari alla somma mensile di €. 500,00, dalla quale andava detratta la somma di €.
300,00 per il pagamento del canone di locazione;
al contrario, rappresentava che il resistente lavorava come imbianchino ed era percettore del reddito di inclusione ma le sue condizioni economiche erano sicuramente migliori poiché non doveva sopportare alcuna spesa per soddisfare l'esigenza abitativa, vivendo presso l'abitazione della di lui madre. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al resistente oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè disporsi l'affido esclusivo della figlia con Per_2 assegnazione della casa coniugale;
inoltre, chiedeva che il resistente fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al
50% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento personale.
Con comparsa di costituzione e risposata depositata in data 07.10.2024, si Controparte_1 costituiva in giudizio e si associava alla domanda di separazione ma si opponeva all'addebito.
Esponeva di avere problemi di salute e di essere attualmente ricoverato presso una struttura riabilitativa nonché esponeva di voler recuperare il rapporto con la figlia, dichiarandosi disponibile ad intraprendere qualsiasi percorso necessario a tale fine.
All'udienza del 17.12.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del documento depositato dalla ricorrente in data 22.06.2025, poiché - trattandosi di documento non sopravvenuto – è stato depositato al di fuori delle preclusioni istruttorie segnate dall'art. 473 bis 17 c.p.c.
Sempre in via preliminare, l'eccezione proposta dalla ricorrente di tardiva costituzione in giudizio del resistente va accolta, poiché il resistente si è costituito in data 07.10.2024; ne consegue che egli è incorso nelle decadenze previste dall'art. 473 bis 14 co. 4 c.p.c.
Ciò posto, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, tale da legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo telematico di causa, è emerso che la ricorrente ha presentato diverse denunce nei confronti del per i comportamenti CP_1 violenti e persecutori posti in essere nei suoi confronti;
inoltre, il è stato rinviato a CP_1 giudizio di per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis co. 1 e 2 c.p. (v. atti depositati in data
14.10.2024).
In disparte tali circostanze (che sono ancora sub iudice), va evidenziato che il non CP_1 ha contestato gli specifici episodi di violenza rappresentati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
ne consegue che – in virtù del principio di cui all'art. 115 c.p.c. – tali fatti devono ritenersi pacifici e sono posti a fondamento della domanda di addebito.
Pertanto, la domanda di addebito va accolta.
Passando alle statuizioni riguardanti la minore, il rapporto con la figlia è inesistente e quest'ultima ha dichiarato di avere timore del padre a seguito degli episodi di violenza a cui ha assistito.
Più nel dettaglio, la minore (sentita direttamente dai Servizi Sociali) ha manifestato
“disappunto nei confronti del padre non considerandolo tale, riferendo di non aver alcun rapporto con lui e di non volerlo incontrare perché lamenta la sua assenza totale sia affettiva che economica”; inoltre, la minore “rimarca con rammarico l'offesa ricevuta dal padre che l'ha definita una figlia infame” (v. relazione depositata in data 03.06.2024).
Dal canto suo, il non possiede sufficienti capacità genitoriali, non avendo CP_1 consapevolezza delle condotte disfunzionali poste in essere nei confronti della ricorrente e della figlia minore ed, al contempo, non ha mostrato alcuna reale intenzione nel voler recuperare il rapporto genitoriale, avendo considerato inutile la partecipazione al percorso psicologico (v. relazione dei Servizi Sociali allegata al ricorso introduttivo). Infatti, “durante ogni incontro (rectius: con gli operatori sociali) ha ribadito di non Per_1 voler nessun contatto con il padre”; il resistente - sebbene “in diverse occasioni ha asserito di voler recuperare il rapporto con , oramai incrinato da diversi anni” - nei fatti non ha Per_1 mostrato alcun positivo cambiamento e la rabbia che continua a provare nei confronti della moglie sembra essere “più forte di ogni tentativo propostogli nella possibilità che potesse riavvicinalo ad ” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 06.06.2025). Per_1
Quanto al rapporto madre-figlia, la rappresenta l'unica figura genitoriale di Parte_1 riferimento per la minore;
in particolare, i Servizi Sociali hanno riscontrato il forte legame che unisce la figlia alla madre nonché alla di lei famiglia e l'utilità di tali legami nel superamento della difficile situazione conseguente alla separazione (v. relazione depositata in data
06.06.2025).
Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono sintomatici della volontà del resistente di non voler recuperare il rapporto con la figlia oltre che dell'inidoneità del predetto nel svolgere il proprio ruolo genitoriale;
ne consegue che – alla luce degli indici sopra evidenziati – va confermato il regime di affidamento esclusivo della minore alla ricorrente.
Va inoltre sospeso il diritto di visita tra la minore ed il genitore, poiché la figlia Per_1
(ormai adolescente) ha dichiarato di non voler avere alcun rapporto con il padre.
E' tuttavia consigliabile che il segua un percorso psicologico per poter CP_1 comprendere il proprio ruolo genitoriale nonché che la minore segua un percorso psicologico necessario a superare i vissuti emotivi legati all'essere stata presente durante le violenze poste in essere dal padre (v. relazione dei Servizi Sociali allegata al ricorso introduttivo).
Venendo agli aspetti economici, la ricorrente non ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi ma si è limitata a dichiarare di lavorare come collaboratrice domestica oltre a percepire il reddito di inclusione. La ricorrente ha poi dichiarato ai Servizi Sociali di aver conseguito il titolo di operatore socio sanitario (v. relazione allegata al ricorso introduttivo).
Viceversa, costituisce circostanza pacifica (poiché incontestata) quella secondo cui il resistente svolge lavori saltuari di imbianchino e fruisce del reddito di inclusione;
inoltre, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, è emerso che non è proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato.
Non è invece rilevante la certificazione medica depositata dal resistente poiché da essa non emerge alcuna limitazione o invalidità tale ad incidere sulla capacità lavorativa e, dunque, sulla capacità economica della parte.
Tuttavia, i modesti redditi del resistente (come desumibili dall'attività imbianchino) e la mancata produzione da parte della ricorrente delle dichiarazioni reddituali impediscono di ritenere che quest'ultima sia il coniuge economicamente più debole, con la conseguenza che la domanda di mantenimento personale va rigettata.
Al contrario, va confermato il quantum dell'assegno di mantenimento per la minore stabilito in sede provvisoria nella somma di €. 200,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie.
Da ultimo, la domanda di assegnazione della casa coniugale (proposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo) non è stata riproposta nelle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c. e pertanto deve ritenersi rinunciata.
Infine, occorre rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente differimento della regolamentazione delle spese di lite all'esito della pronuncia conclusiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 13.05.2009 in Sant'Egidio del Monte Albino (atto n. 11 parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2009);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. addebita la separazione a;
Controparte_1
4. dispone l'affido esclusivo della minore ad , con collocazione Parte_1 presso l'abitazione di quest'ultima;
5. sospende gli incontri tra e la figlia;
Controparte_1 Per_1
6. rigetta la domanda di mantenimento personale formulata da;
Parte_1
7. dispone che corrisponda ad e la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €. 200,00 a titolo di mantenimento della minore, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
9. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire