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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 25 novembre 2025, ore 13.30, innanzi alla dott.ssa RI AN, sono comparsi: personalmente con l'avv. CIPRIANI HE, oggi sostituito dall'avv. CP_1 per l'avv. LAMBOGLIA CATERINA oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
NT AL L'avv. Cipriani richiama le risultanze dell'istruttoria orale e insiste per l'accoglimento del ricorso, nella misura di cui agli allegati conteggi, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. L'avv. Dorabantu si riporta a quanto eccepito e contestato nella memoria difensiva, rilevando che le dichiarazioni testimoniali non sono né chiare né concludenti e insiste per il rigetto della domanda. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIPRIANI CP_1 C.F._1
HE elettivamente domiciliato a San Miniato Ponte a Egola (PI), piazza Marianelli n.17, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
, quale titolare dell'impresa individuale (C.F. CP_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAMBOGLIA CATERINA elettivamente C.F._2
domiciliato a Prato, viale Montegrappa 151 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti che egli ha prestato attività di CP_1
lavoro subordinato in favore di , quale titolare dell'impresa individuale , CP_2 CP_2
tutti i giorni, dal 31 marzo al 30 novembre 2023, con orario di lavoro dalle 11 alle 23, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di 29.592,64 euro a titolo di differenze retributive, comprensive di quelle dovute a titolo di lavoro straordinario, domenicale e festivo.
1 A sostegno della pretesa espone:
- di aver sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 4 luglio 2023 al 30 novembre 2023, inquadramento operaio II livello, part-time venti ore settimanali, con mansioni di etichettatore;
- che, in realtà, il rapporto di lavoro era iniziato il precedente 31 marzo e si è protratto senza soluzione di continuità fino al 30 novembre 2023;
- di non aver mai osservato l'orario contrattuale, bensì quello dalle 11 alle 23, con pausa di mezz'ora, tutti i giorni della settimana;
- di aver percepito, per tutta la durata del rapporto, la retribuzione di 1.000 euro, corrisposta in contanti: ciò anche a seguito della formale assunzione, indipendentemente dagli importi indicata nelle buste paga.
Si è costituita tardivamente la resistente, chiedendo il rigetto e ricorso.
A tal fine, nega che il rapporto di lavoro sia iniziato prima della formale assunzione e che si sia svolto durante giorni e orari diversi da quelli contrattualmente previsti;
anche perché, un'articolazione del tipo indicato in ricorso sarebbe incompatibile con le modeste dimensioni aziendali e il limitato fatturato.
La causa è stata istruita con i documenti e le prove orali articolate dalla ricorrente e discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova premettere che, in punto di onere della prova in merito alla prestazione svolta oltre l'orario contrattuale, grava sul lavoratore dimostrare il suo svolgimento e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi
(cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018). Difatti, al giudice deve essere fornita non già
genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali,
2 della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza”
rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Tuttavia, nel caso – come quello di specie – sia offerto un principio di prova (come subito si dirà) dell'osservanza di un orario diverso rispetto a quello par-time contrattualmente pattuito, il rapporto si presume a tempo pieno, a meno che il datore di lavoro non dimostri che la prestazione lavorativa è stata resa per un orario inferiore e conforme a quello contrattuale.
A tali conclusioni si perviene sulla scorta di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto
part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
è, pertanto, onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti, la cui prova, tuttavia, può essere data per “facta concludentia”, anche se il contratto sia
stato stipulato per iscritto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1375 del 19/01/2018. Rv. 647204 – 02 e successive conformi).
Da quanto precede, dunque, si ritrae che la modulazione oraria a tempo pieno è la regola e la riduzione dell'orario un'eccezione: pertanto, non solo in assenza di un atto scritto disciplinante il diverso orario di lavoro, ma anche quando emerga che l'atto scritto non rispecchi la realtà, il datore di lavoro dovrà dimostrare che l'orario ridotto è stato rispettato.
Ebbene, nel caso di specie, la testimonianza assunta consente di ritrarre un principio di prova dell'osservanza di un orario diverso e superiore rispetto a quello pattuito contrattualmente.
Invero, (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025), coinquilino del ricorrente Persona_1
e impiegato in un magazzino vicino a quello dove questi svolgeva la sua attività, ha riferito: “il ricorrente ha lavorato per la resistente e si occupava di stirare, di mettere le etichette e di preparare la merce
per la consegna. Ad avv. Dorabantu: lo so perché due o tre volte sono andato a trovarlo nel suo magazzino e
l'ho visto far questo lavoro. Lui lavorava a Siano, non so dire la via. Posso dire che noi uscivamo insieme di
3 casa intorno alle 9 (quando c'era più lavoro) o alle 10. quando c'era poco lavoro entrava alle 11, altrimenti entrava alle 10. Lui usciva dal lavoro sempre dopo 12 ore: quindi se entrava alle 10 usciva alle 22, se entrava alle 11 usciva alle 23. Anche io facevo 12 ore, lavoravo dalle 11 alle 23. Io so il suo orario di lavoro perché siamo in casa insieme, in un'unica stanza. Il ricorrente se non sbaglio aveva iniziato a marzo 2023,
ma la data non la ricordo. Penso ci abbia lavorato fino a novembre. Ad Giudice: per tanto tempo lui è rimasto a casa a cercare un altro lavoro. Adesso si occupa del carico e scarico merce per una ditta cinese.
Penso che abbia iniziato sette o otto mesi fa. Non so dire quanto venisse pagato dalla resistente. sul cap. 7: non aveva giorni di riposo e non ha mai preso ferie”.
Si tratta di testimonianza senz'altro attendibile, non avendo il teste manifestato alcun interesse rispetto all'esito del giudizio, circostanza peraltro non contestata dalla resistente.
Le dichiarazioni rese, inoltre, risultano coerenti con il quadro socioeconomico di riferimento,
quello della piccola imprenditoria tessile, ove sovente si verificano fenomeni di svolgimento di orari lavorativi come quelli dedotti in ricorso: tant'è che lo stesso teste ha confermato di prestare la sua attività lavorativa in misura del tutto analoga al ricorrente.
Oltretutto, parte resistente, neppure ha allegato quale sarebbe stato l'orario di lavoro del ricorrente e i giorni in cui questo sarebbe stato effettivamente impiegato, limitandosi a richiamare,
a tale proposito, il contratto stipulato tra le parti (che, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in tal senso, ma solo quella dell'orario settimanale, pari a venti ore) e a rilevare, del tutto apoditticamente, che le dimensioni dell'azienda e il suo fatturato non giustificherebbero un simile impegno lavorativo, senza offrire alcuna indicazione al riguardo.
Pertanto, a fronte delle dichiarazioni acquisite e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della resistente, deve ritenersi provato lo svolgimento della prestazione lavorativa a partire dal 30 marzo 2023 (prima, dunque, della formalizzazione del rapporto), con l'articolazione oraria prospettata in ricorso.
Costituisce ulteriore riscontro della tesi attorea la mancata risposta all'interpello della resistente, condotta che, sebbene non equiparabile alla confessione, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti quando, come nella specie, si inserisca in un quadro probatorio del tutto conforme alle allegazioni del lavoratore.
4 In conclusione, parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di cui ai conteggi prodotti unitamente al ricorso, dovendosi rilevare che, per un verso, non vi è contestazione in ordine alla corresponsione della somma di 1.000 euro in contanti per tutta la durata del rapporto e, per altro verso, che essi non contestati né dal punto di vista della correttezza dei dati sulla scorta dei quali sono stati elaborati, né dal punto di vista logico matematico.
Del resto, gli stessi risultano elaborati sulla base del CCNL applicato e delle mansioni svolte
(quali risultanti dal contratto e delle buste paga allegate).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000 euro, materia lavoro), della limitata attività istruttoria svolta e della prossimità del valore al minimo di scaglione (circostanze che giustificano la quantificazione degli importi dovuti nella misura minima). Esse sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 29.592,64 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 4.629 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 25 novembre 2025 Il Giudice
RI AN
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO Oggi 25 novembre 2025, ore 13.30, innanzi alla dott.ssa RI AN, sono comparsi: personalmente con l'avv. CIPRIANI HE, oggi sostituito dall'avv. CP_1 per l'avv. LAMBOGLIA CATERINA oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
NT AL L'avv. Cipriani richiama le risultanze dell'istruttoria orale e insiste per l'accoglimento del ricorso, nella misura di cui agli allegati conteggi, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario. L'avv. Dorabantu si riporta a quanto eccepito e contestato nella memoria difensiva, rilevando che le dichiarazioni testimoniali non sono né chiare né concludenti e insiste per il rigetto della domanda. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI AN
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIPRIANI CP_1 C.F._1
HE elettivamente domiciliato a San Miniato Ponte a Egola (PI), piazza Marianelli n.17, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
, quale titolare dell'impresa individuale (C.F. CP_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAMBOGLIA CATERINA elettivamente C.F._2
domiciliato a Prato, viale Montegrappa 151 presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti che egli ha prestato attività di CP_1
lavoro subordinato in favore di , quale titolare dell'impresa individuale , CP_2 CP_2
tutti i giorni, dal 31 marzo al 30 novembre 2023, con orario di lavoro dalle 11 alle 23, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di 29.592,64 euro a titolo di differenze retributive, comprensive di quelle dovute a titolo di lavoro straordinario, domenicale e festivo.
1 A sostegno della pretesa espone:
- di aver sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 4 luglio 2023 al 30 novembre 2023, inquadramento operaio II livello, part-time venti ore settimanali, con mansioni di etichettatore;
- che, in realtà, il rapporto di lavoro era iniziato il precedente 31 marzo e si è protratto senza soluzione di continuità fino al 30 novembre 2023;
- di non aver mai osservato l'orario contrattuale, bensì quello dalle 11 alle 23, con pausa di mezz'ora, tutti i giorni della settimana;
- di aver percepito, per tutta la durata del rapporto, la retribuzione di 1.000 euro, corrisposta in contanti: ciò anche a seguito della formale assunzione, indipendentemente dagli importi indicata nelle buste paga.
Si è costituita tardivamente la resistente, chiedendo il rigetto e ricorso.
A tal fine, nega che il rapporto di lavoro sia iniziato prima della formale assunzione e che si sia svolto durante giorni e orari diversi da quelli contrattualmente previsti;
anche perché, un'articolazione del tipo indicato in ricorso sarebbe incompatibile con le modeste dimensioni aziendali e il limitato fatturato.
La causa è stata istruita con i documenti e le prove orali articolate dalla ricorrente e discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Per comprendere le ragioni del decidere, giova premettere che, in punto di onere della prova in merito alla prestazione svolta oltre l'orario contrattuale, grava sul lavoratore dimostrare il suo svolgimento e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi
(cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018). Difatti, al giudice deve essere fornita non già
genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali,
2 della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza”
rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Tuttavia, nel caso – come quello di specie – sia offerto un principio di prova (come subito si dirà) dell'osservanza di un orario diverso rispetto a quello par-time contrattualmente pattuito, il rapporto si presume a tempo pieno, a meno che il datore di lavoro non dimostri che la prestazione lavorativa è stata resa per un orario inferiore e conforme a quello contrattuale.
A tali conclusioni si perviene sulla scorta di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto
part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
è, pertanto, onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti, la cui prova, tuttavia, può essere data per “facta concludentia”, anche se il contratto sia
stato stipulato per iscritto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1375 del 19/01/2018. Rv. 647204 – 02 e successive conformi).
Da quanto precede, dunque, si ritrae che la modulazione oraria a tempo pieno è la regola e la riduzione dell'orario un'eccezione: pertanto, non solo in assenza di un atto scritto disciplinante il diverso orario di lavoro, ma anche quando emerga che l'atto scritto non rispecchi la realtà, il datore di lavoro dovrà dimostrare che l'orario ridotto è stato rispettato.
Ebbene, nel caso di specie, la testimonianza assunta consente di ritrarre un principio di prova dell'osservanza di un orario diverso e superiore rispetto a quello pattuito contrattualmente.
Invero, (cfr. verbale di udienza del 17 giugno 2025), coinquilino del ricorrente Persona_1
e impiegato in un magazzino vicino a quello dove questi svolgeva la sua attività, ha riferito: “il ricorrente ha lavorato per la resistente e si occupava di stirare, di mettere le etichette e di preparare la merce
per la consegna. Ad avv. Dorabantu: lo so perché due o tre volte sono andato a trovarlo nel suo magazzino e
l'ho visto far questo lavoro. Lui lavorava a Siano, non so dire la via. Posso dire che noi uscivamo insieme di
3 casa intorno alle 9 (quando c'era più lavoro) o alle 10. quando c'era poco lavoro entrava alle 11, altrimenti entrava alle 10. Lui usciva dal lavoro sempre dopo 12 ore: quindi se entrava alle 10 usciva alle 22, se entrava alle 11 usciva alle 23. Anche io facevo 12 ore, lavoravo dalle 11 alle 23. Io so il suo orario di lavoro perché siamo in casa insieme, in un'unica stanza. Il ricorrente se non sbaglio aveva iniziato a marzo 2023,
ma la data non la ricordo. Penso ci abbia lavorato fino a novembre. Ad Giudice: per tanto tempo lui è rimasto a casa a cercare un altro lavoro. Adesso si occupa del carico e scarico merce per una ditta cinese.
Penso che abbia iniziato sette o otto mesi fa. Non so dire quanto venisse pagato dalla resistente. sul cap. 7: non aveva giorni di riposo e non ha mai preso ferie”.
Si tratta di testimonianza senz'altro attendibile, non avendo il teste manifestato alcun interesse rispetto all'esito del giudizio, circostanza peraltro non contestata dalla resistente.
Le dichiarazioni rese, inoltre, risultano coerenti con il quadro socioeconomico di riferimento,
quello della piccola imprenditoria tessile, ove sovente si verificano fenomeni di svolgimento di orari lavorativi come quelli dedotti in ricorso: tant'è che lo stesso teste ha confermato di prestare la sua attività lavorativa in misura del tutto analoga al ricorrente.
Oltretutto, parte resistente, neppure ha allegato quale sarebbe stato l'orario di lavoro del ricorrente e i giorni in cui questo sarebbe stato effettivamente impiegato, limitandosi a richiamare,
a tale proposito, il contratto stipulato tra le parti (che, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in tal senso, ma solo quella dell'orario settimanale, pari a venti ore) e a rilevare, del tutto apoditticamente, che le dimensioni dell'azienda e il suo fatturato non giustificherebbero un simile impegno lavorativo, senza offrire alcuna indicazione al riguardo.
Pertanto, a fronte delle dichiarazioni acquisite e del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della resistente, deve ritenersi provato lo svolgimento della prestazione lavorativa a partire dal 30 marzo 2023 (prima, dunque, della formalizzazione del rapporto), con l'articolazione oraria prospettata in ricorso.
Costituisce ulteriore riscontro della tesi attorea la mancata risposta all'interpello della resistente, condotta che, sebbene non equiparabile alla confessione, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti quando, come nella specie, si inserisca in un quadro probatorio del tutto conforme alle allegazioni del lavoratore.
4 In conclusione, parte resistente deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di cui ai conteggi prodotti unitamente al ricorso, dovendosi rilevare che, per un verso, non vi è contestazione in ordine alla corresponsione della somma di 1.000 euro in contanti per tutta la durata del rapporto e, per altro verso, che essi non contestati né dal punto di vista della correttezza dei dati sulla scorta dei quali sono stati elaborati, né dal punto di vista logico matematico.
Del resto, gli stessi risultano elaborati sulla base del CCNL applicato e delle mansioni svolte
(quali risultanti dal contratto e delle buste paga allegate).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000 euro, materia lavoro), della limitata attività istruttoria svolta e della prossimità del valore al minimo di scaglione (circostanze che giustificano la quantificazione degli importi dovuti nella misura minima). Esse sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2) condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di 29.592,64 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze al saldo;
3) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 4.629 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 25 novembre 2025 Il Giudice
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