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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2021
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1431/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17/12/2026 ad ore 11.00 innanzi al dott. DR ON, sono comparsi:
Per l'avv. FLORE SERGIO oggi sostituito dall'avv. Sandra Sassu la quale si Parte_1 riporta agli atti di causa.
Per l'avv. PASSINO ROBERTO il quale eccepisce la tardività della Controparte_1 domanda inerenti agli interessi moratori in quanto tardiva in quanto l'attore non ha mai specificato fossero interessi ai sensi del 1284 c.c.
L'avv. Sandra Sassu contesta quest'ultima eccezione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. rinviando alle 19.00 per la lettura.
Il Giudice
DR ON
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DR ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1431/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORE SERGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LA SILA, 8 ORISTANO presso il difensore avv. FLORE SERGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSINO Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 42 09170 ORISTANOpresso il difensore avv. PASSINO ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2021, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] deducendo: Controparte_1 la nullità dei rapporti di conto corrente n. 11642/4 e n. 29123/4 per violazione dell'art. 117 del TUB e degli artt. 1325 n. 4 e 1418 del codice civile;
l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali dei tassi per violazione dell'art. 118 TUB.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite quantificate in euro 107.510,98.
Con atto di costituzione del 3 marzo 2022, il si costituiva eccependo: Controparte_1
pagina 2 di 7 la prescrizione decennale delle rimesse solutorie;
l'infondatezza delle domande attoree.
Con ordinanza del 18 gennaio 2023, il Tribunale ammetteva consulenza tecnica d'ufficio conferendo incarico al dott. . Persona_1
Il CTU depositava la relazione definitiva l'11 gennaio 2024, successiva integrazione il 12 dicembre 2024 e nota di chiarimenti il 20 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sugli addebiti illegittimi
L'attore deduce la nullità dei contratti bancari per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB deve essere inteso in senso funzionale e non strutturale. Come affermato dal Tribunale civile Catania sentenza n. 2126 del 2 maggio 2024, "il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB a pena di nullità va inteso in senso funzionale e non strutturale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente con sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti".
Nel caso di specie, risultano prodotti i contratti sottoscritti dal correntista, sicché non può configurarsi nullità per difetto di forma scritta dell'intero rapporto.
Ciò posto, la questione della nullità delle singole clausole contrattuali per difetto di forma scritta rappresenta uno dei profili centrali della controversia e richiede un'analisi articolata alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 1419 del codice civile stabilisce che "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative". Tale principio trova specifica applicazione nei contratti bancari attraverso la disciplina dell'art. 117 TUB, che prevede un meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle.
Come chiarito dal Tribunale civile Prato sentenza n. 682 del 5 settembre 2024, "la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117".
Per il c/c n. 11642/4, l'assenza totale di pattuizioni scritte relative ai tassi di interesse e alle altre condizioni economiche configura una fattispecie di nullità formale che trova disciplina nell'art. 117, comma 7, TUB.
La giurisprudenza ha chiarito che la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta 'ad substantiam', sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso 'per facta concludentia'.
Il Tribunale civile Salerno sentenza n. 4952 del 22 ottobre 2024 ha precisato che "in assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti".
pagina 3 di 7 Trattandosi di contratto stipulato ante 9.7.1992, trova applicazione il tasso legale in via sostitutiva, come previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Per il c/c n. 29123/4, pur essendo presenti pattuizioni contrattuali, il CTU ha correttamente applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB avendo accertato l'applicazione di interessi ultralegali in conseguenza della capitalizzazione trimestrale.
Il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB opera automaticamente in caso di nullità delle clausole relative ai tassi di interesse.
La convenzione concernente la determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta 'ad substantiam', è infatti affetta da nullità per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso sostitutivo e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.
La giurisprudenza ha stabilito criteri rigorosi per la validità delle clausole sui tassi di interesse. Il Tribunale civile Milano sentenza n. 1466 del 20 febbraio 2025 ha chiarito che "nei contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 TUB, la misura del tasso di interesse deve essere determinata o quantomeno determinabile attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca".
La Corte d'appello civile Bari sentenza n. 969 del 23 giugno 2025 ha precisato che "le clausole relative ai tassi di interesse devono possedere i requisiti di precisione, chiarezza e inequivocabilità, non potendo essere oggetto di interpretazioni personali".
Nel caso di specie, l'applicazione di questi principi porta alle seguenti conclusioni:
Per il c/c n. 11642/4, l'assenza totale di pattuizioni scritte comporta l'applicazione del tasso legale per l'intero periodo, trattandosi di contratto stipulato ante 9.7.1992;
Per il c/c n. 29123/4, pur in presenza di pattuizioni, l'accertata applicazione di capitalizzazione trimestrale illegittima giustifica l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
In entrambi i casi, la nullità opera solo parzialmente, non compromettendo la validità dell'intero contratto ma comportando la sostituzione automatica delle clausole illegittime con la disciplina legale sostitutiva.
Il CTU ha poi accertato che la banca ha applicato la capitalizzazione anatocistica degli interessi per tutta la durata dei rapporti.
La capitalizzazione trimestrale è illegittima: per il periodo anteriore al 30.6.2000 in assenza di specifica pattuizione;
dal 1.7.2000 in violazione dell'art. 120 TUB per mancanza di reciprocità; dal 1.1.2014 al 3.8.2016 per il divieto normativo introdotto dalla L. 147/2013.
Il CTU ha poi correttamente espunto gli importi addebitati a titolo di C.M.S. per il periodo anteriore al 28 gennaio 2008 per mancanza di pattuizione, in conformità alla disciplina dell'art. 117-bis TUB.
Per quanto riguarda il c/c n. 11642/4, il CTU ha inoltre accertato spese trimestrali per euro 26.134,27 addebitate in assenza di pattuizione. Tali spese, non essendo concordate, devono essere espunte dal calcolo.
Come affermato dalla giurisprudenza, l'art. 117, comma 4, TUB prevede che "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", sicché le spese non pattuite sono illegittime. pagina 4 di 7 Sulla prescrizione delle rimesse solutorie
La Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019 ha stabilito il principio fondamentale secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie".
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata chiarita dalla giurisprudenza consolidata. Come precisato dal Tribunale civile Prato sentenza n. 156 del 11 marzo 2025, "costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato".
L'applicazione dei principi di imputazione dei pagamenti
Nel caso di specie, particolare rilevanza assumono i principi di imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1194 del codice civile.
Il CTU, nella nota di chiarimenti del 20 marzo 2025, ha precisato che "l'imputabilità delle rimesse deve riferirsi alle sole competenze illegittime maturate sui saldi in extrafido ricorrendo solo in quest'ipotesi esigibilità e liquidità di capitale e consequenziali interessi e non invece al complesso delle competenze maturate, questo anche in ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 10941/16- Cass. n. 7221/23)".
Sul punto, la Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10941 del 26 maggio 2016 ha stabilito che "qualora al conto corrente acceda un'apertura di credito bancaria e il correntista effettui versamenti, questi possono essere considerati alla stregua di pagamenti solo ove si tratti di versamenti su conto scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre negli altri casi in cui il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere".
La metodologia adottata dal CTU e i chiarimenti forniti
Il CTU ha adottato una metodologia rigorosa e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Come evidenziato nella nota di chiarimenti del 20 marzo 2025, "nelle tabelle allegate alla presente nota, le rimesse elencate in dettaglio rappresentano versamenti/accreditamenti effettuati dal correntista intervenuti in conto con l'effetto dello spostamento patrimoniale in favore della banca se e in quanto i versamenti/accreditamenti sono effettuati su conto corrente 'scoperto' (se non affidato) o 'extra affidamento' (se affidato)".
Il CTU ha inoltre chiarito che "l'effetto della prescrizione di ciascuna rimessa individuata annulla il recupero emerso dal ricalcolo delle sole competenze addebitate 'prima' di detta rimessa imputando la stessa alle sole competenze maturate sui saldi in extrafido secondo gli enunciati principi".
La risposta alle eccezioni della banca
In primis nella perizia originaria a pagina 22, 23, 24, di seguito nella nota di chiarimenti a pag. 5 e 6, il CTU ha correttamente respinto le argomentazioni della banca convenuta che sosteneva una diversa imputazione delle rimesse prescritte. Come condivisibilmente precisato dal consulente, "si ritiene non corretta (tecnicamente e giuridicamente) la conclusione di parte convenuta secondo cui 'l'ammontare delle rimesse prescritte precedentemente indicato avrebbe dovuto imputarsi al pagamento delle
pagina 5 di 7 competenze indebite ultradecennali, che si quantificano in € 59.468,49', infatti, l'imputabilità delle rimesse deve riferirsi alle sole competenze illegittime maturate sui saldi in extrafido".
Quantificazione finale del credito
All'esito delle operazioni peritali e dei chiarimenti forniti dal CTU, il quale si è rigorosamente attenuto ai quesiti posti dal Giudice in conformità con la giurisprudenza di legittimità prevalente, i saldi risultano così rideterminati:
C/C n. 11642/4:
• Saldo finale E/C al 26.08.2020: € 0,00
• Recupero peritale interessi ultralegali da capitalizzazione trimestrale/CMS/spese: € 86.594,73
• Rimesse solutorie non ripetibili perché prescritte: € 10.176,89
• Saldo ricalcolato a credito correntista: € 76.417,84
C/C n. 29123/4:
• Saldo finale E/C al 17.06.2011: € 0,00
• Recupero peritale tassi ultralegali da capitalizzazione trimestrale/CMS: € 7.106,38
• Rimesse solutorie non ripetibili perché prescritte: € 1.573,48
• Saldo ricalcolato a credito correntista: € 5.532,90
Credito complessivo dell'attore: € 81.950,74
Detta somma determinata a credito del correntista, nei termini accertati dal CTU, dovrà essere maggiorata degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c., a decorrere dalla notificazione della domanda giudiziaria (eseguita in data 02/12/2021), dovuti per l'intera durata del processo e fino all'effettivo saldo. In ragione della soccombenza dovranno essere poste definitivamente a carico della convenuta gli onorari e spese liquidati al CTU, con obbligo della di rimborsare in favore CP_2 dell'attrice la quota di fondo spese anticipata dalla parte attrice. Parte attrice ha altresì diritto al rimborso dei compensi corrisposti in favore del consulente tecnico di parte che ammontano ad euro 5.826,00 come da fatture emesse dalla dott.ssa prodotte dall'attore con deposito telematico Per_2 del 23/01/2025.
Devono essere, inoltre, poste a carico della convenuta le spese e competenze legali relative al presente procedimento come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE le domande dell'attore;
2. DICHIARA la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n. 11642/4 e n. 29123/4 relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese non pattuite;
3. CONDANNA il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 81.950,74 oltre a interessi moratori dovuti per l'intera durata del processo e fino all'effettivo saldo;
4. CONDANNA il rifusione delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
14.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e delle spese di consulenza tecnica di parte pari ad € 5.826,00 oltre al rimborso delle spese di avvio della processo che ammontano ad euro pagina 6 di 7 560,80 (di cui euro 518,00 per il CU, euro 27,00 per spese generali, euro 15,80 per spese di notifica), oltre all'imposta di registro della sentenza;
5. CONDANNA il al pagamento delle spese di CTU già liquidate pari Controparte_1
a € 5.500,00 oltre accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Oristano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. DR ON
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1431/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17/12/2026 ad ore 11.00 innanzi al dott. DR ON, sono comparsi:
Per l'avv. FLORE SERGIO oggi sostituito dall'avv. Sandra Sassu la quale si Parte_1 riporta agli atti di causa.
Per l'avv. PASSINO ROBERTO il quale eccepisce la tardività della Controparte_1 domanda inerenti agli interessi moratori in quanto tardiva in quanto l'attore non ha mai specificato fossero interessi ai sensi del 1284 c.c.
L'avv. Sandra Sassu contesta quest'ultima eccezione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. rinviando alle 19.00 per la lettura.
Il Giudice
DR ON
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DR ON ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1431/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORE SERGIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LA SILA, 8 ORISTANO presso il difensore avv. FLORE SERGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSINO Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 42 09170 ORISTANOpresso il difensore avv. PASSINO ROBERTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2021, conveniva in giudizio il Parte_1 [...] deducendo: Controparte_1 la nullità dei rapporti di conto corrente n. 11642/4 e n. 29123/4 per violazione dell'art. 117 del TUB e degli artt. 1325 n. 4 e 1418 del codice civile;
l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali dei tassi per violazione dell'art. 118 TUB.
Chiedeva pertanto la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite quantificate in euro 107.510,98.
Con atto di costituzione del 3 marzo 2022, il si costituiva eccependo: Controparte_1
pagina 2 di 7 la prescrizione decennale delle rimesse solutorie;
l'infondatezza delle domande attoree.
Con ordinanza del 18 gennaio 2023, il Tribunale ammetteva consulenza tecnica d'ufficio conferendo incarico al dott. . Persona_1
Il CTU depositava la relazione definitiva l'11 gennaio 2024, successiva integrazione il 12 dicembre 2024 e nota di chiarimenti il 20 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sugli addebiti illegittimi
L'attore deduce la nullità dei contratti bancari per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB deve essere inteso in senso funzionale e non strutturale. Come affermato dal Tribunale civile Catania sentenza n. 2126 del 2 maggio 2024, "il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB a pena di nullità va inteso in senso funzionale e non strutturale, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente con sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti".
Nel caso di specie, risultano prodotti i contratti sottoscritti dal correntista, sicché non può configurarsi nullità per difetto di forma scritta dell'intero rapporto.
Ciò posto, la questione della nullità delle singole clausole contrattuali per difetto di forma scritta rappresenta uno dei profili centrali della controversia e richiede un'analisi articolata alla luce dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
L'art. 1419 del codice civile stabilisce che "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative". Tale principio trova specifica applicazione nei contratti bancari attraverso la disciplina dell'art. 117 TUB, che prevede un meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle.
Come chiarito dal Tribunale civile Prato sentenza n. 682 del 5 settembre 2024, "la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117".
Per il c/c n. 11642/4, l'assenza totale di pattuizioni scritte relative ai tassi di interesse e alle altre condizioni economiche configura una fattispecie di nullità formale che trova disciplina nell'art. 117, comma 7, TUB.
La giurisprudenza ha chiarito che la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta 'ad substantiam', sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso 'per facta concludentia'.
Il Tribunale civile Salerno sentenza n. 4952 del 22 ottobre 2024 ha precisato che "in assenza di contratto scritto e del documento di sintesi, dunque con riguardo alla determinazione convenzionale degli interessi, si consideri come: a) in forza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam, imposto dall'art. 1284 co. 3° c.c. (affatto abrogata dalla sopravvenuta legislazione speciale del 1992 e del 1993), nei contratti bancari la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti".
pagina 3 di 7 Trattandosi di contratto stipulato ante 9.7.1992, trova applicazione il tasso legale in via sostitutiva, come previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Per il c/c n. 29123/4, pur essendo presenti pattuizioni contrattuali, il CTU ha correttamente applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB avendo accertato l'applicazione di interessi ultralegali in conseguenza della capitalizzazione trimestrale.
Il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB opera automaticamente in caso di nullità delle clausole relative ai tassi di interesse.
La convenzione concernente la determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta 'ad substantiam', è infatti affetta da nullità per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso sostitutivo e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale.
La giurisprudenza ha stabilito criteri rigorosi per la validità delle clausole sui tassi di interesse. Il Tribunale civile Milano sentenza n. 1466 del 20 febbraio 2025 ha chiarito che "nei contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 TUB, la misura del tasso di interesse deve essere determinata o quantomeno determinabile attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca".
La Corte d'appello civile Bari sentenza n. 969 del 23 giugno 2025 ha precisato che "le clausole relative ai tassi di interesse devono possedere i requisiti di precisione, chiarezza e inequivocabilità, non potendo essere oggetto di interpretazioni personali".
Nel caso di specie, l'applicazione di questi principi porta alle seguenti conclusioni:
Per il c/c n. 11642/4, l'assenza totale di pattuizioni scritte comporta l'applicazione del tasso legale per l'intero periodo, trattandosi di contratto stipulato ante 9.7.1992;
Per il c/c n. 29123/4, pur in presenza di pattuizioni, l'accertata applicazione di capitalizzazione trimestrale illegittima giustifica l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
In entrambi i casi, la nullità opera solo parzialmente, non compromettendo la validità dell'intero contratto ma comportando la sostituzione automatica delle clausole illegittime con la disciplina legale sostitutiva.
Il CTU ha poi accertato che la banca ha applicato la capitalizzazione anatocistica degli interessi per tutta la durata dei rapporti.
La capitalizzazione trimestrale è illegittima: per il periodo anteriore al 30.6.2000 in assenza di specifica pattuizione;
dal 1.7.2000 in violazione dell'art. 120 TUB per mancanza di reciprocità; dal 1.1.2014 al 3.8.2016 per il divieto normativo introdotto dalla L. 147/2013.
Il CTU ha poi correttamente espunto gli importi addebitati a titolo di C.M.S. per il periodo anteriore al 28 gennaio 2008 per mancanza di pattuizione, in conformità alla disciplina dell'art. 117-bis TUB.
Per quanto riguarda il c/c n. 11642/4, il CTU ha inoltre accertato spese trimestrali per euro 26.134,27 addebitate in assenza di pattuizione. Tali spese, non essendo concordate, devono essere espunte dal calcolo.
Come affermato dalla giurisprudenza, l'art. 117, comma 4, TUB prevede che "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", sicché le spese non pattuite sono illegittime. pagina 4 di 7 Sulla prescrizione delle rimesse solutorie
La Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019 ha stabilito il principio fondamentale secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie".
La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie è stata chiarita dalla giurisprudenza consolidata. Come precisato dal Tribunale civile Prato sentenza n. 156 del 11 marzo 2025, "costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato".
L'applicazione dei principi di imputazione dei pagamenti
Nel caso di specie, particolare rilevanza assumono i principi di imputazione dei pagamenti di cui agli artt. 1193 e 1194 del codice civile.
Il CTU, nella nota di chiarimenti del 20 marzo 2025, ha precisato che "l'imputabilità delle rimesse deve riferirsi alle sole competenze illegittime maturate sui saldi in extrafido ricorrendo solo in quest'ipotesi esigibilità e liquidità di capitale e consequenziali interessi e non invece al complesso delle competenze maturate, questo anche in ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 10941/16- Cass. n. 7221/23)".
Sul punto, la Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10941 del 26 maggio 2016 ha stabilito che "qualora al conto corrente acceda un'apertura di credito bancaria e il correntista effettui versamenti, questi possono essere considerati alla stregua di pagamenti solo ove si tratti di versamenti su conto scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre negli altri casi in cui il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere".
La metodologia adottata dal CTU e i chiarimenti forniti
Il CTU ha adottato una metodologia rigorosa e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati. Come evidenziato nella nota di chiarimenti del 20 marzo 2025, "nelle tabelle allegate alla presente nota, le rimesse elencate in dettaglio rappresentano versamenti/accreditamenti effettuati dal correntista intervenuti in conto con l'effetto dello spostamento patrimoniale in favore della banca se e in quanto i versamenti/accreditamenti sono effettuati su conto corrente 'scoperto' (se non affidato) o 'extra affidamento' (se affidato)".
Il CTU ha inoltre chiarito che "l'effetto della prescrizione di ciascuna rimessa individuata annulla il recupero emerso dal ricalcolo delle sole competenze addebitate 'prima' di detta rimessa imputando la stessa alle sole competenze maturate sui saldi in extrafido secondo gli enunciati principi".
La risposta alle eccezioni della banca
In primis nella perizia originaria a pagina 22, 23, 24, di seguito nella nota di chiarimenti a pag. 5 e 6, il CTU ha correttamente respinto le argomentazioni della banca convenuta che sosteneva una diversa imputazione delle rimesse prescritte. Come condivisibilmente precisato dal consulente, "si ritiene non corretta (tecnicamente e giuridicamente) la conclusione di parte convenuta secondo cui 'l'ammontare delle rimesse prescritte precedentemente indicato avrebbe dovuto imputarsi al pagamento delle
pagina 5 di 7 competenze indebite ultradecennali, che si quantificano in € 59.468,49', infatti, l'imputabilità delle rimesse deve riferirsi alle sole competenze illegittime maturate sui saldi in extrafido".
Quantificazione finale del credito
All'esito delle operazioni peritali e dei chiarimenti forniti dal CTU, il quale si è rigorosamente attenuto ai quesiti posti dal Giudice in conformità con la giurisprudenza di legittimità prevalente, i saldi risultano così rideterminati:
C/C n. 11642/4:
• Saldo finale E/C al 26.08.2020: € 0,00
• Recupero peritale interessi ultralegali da capitalizzazione trimestrale/CMS/spese: € 86.594,73
• Rimesse solutorie non ripetibili perché prescritte: € 10.176,89
• Saldo ricalcolato a credito correntista: € 76.417,84
C/C n. 29123/4:
• Saldo finale E/C al 17.06.2011: € 0,00
• Recupero peritale tassi ultralegali da capitalizzazione trimestrale/CMS: € 7.106,38
• Rimesse solutorie non ripetibili perché prescritte: € 1.573,48
• Saldo ricalcolato a credito correntista: € 5.532,90
Credito complessivo dell'attore: € 81.950,74
Detta somma determinata a credito del correntista, nei termini accertati dal CTU, dovrà essere maggiorata degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 comma IV c.c., a decorrere dalla notificazione della domanda giudiziaria (eseguita in data 02/12/2021), dovuti per l'intera durata del processo e fino all'effettivo saldo. In ragione della soccombenza dovranno essere poste definitivamente a carico della convenuta gli onorari e spese liquidati al CTU, con obbligo della di rimborsare in favore CP_2 dell'attrice la quota di fondo spese anticipata dalla parte attrice. Parte attrice ha altresì diritto al rimborso dei compensi corrisposti in favore del consulente tecnico di parte che ammontano ad euro 5.826,00 come da fatture emesse dalla dott.ssa prodotte dall'attore con deposito telematico Per_2 del 23/01/2025.
Devono essere, inoltre, poste a carico della convenuta le spese e competenze legali relative al presente procedimento come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE le domande dell'attore;
2. DICHIARA la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente n. 11642/4 e n. 29123/4 relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto e alle spese non pattuite;
3. CONDANNA il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 81.950,74 oltre a interessi moratori dovuti per l'intera durata del processo e fino all'effettivo saldo;
4. CONDANNA il rifusione delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
14.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e delle spese di consulenza tecnica di parte pari ad € 5.826,00 oltre al rimborso delle spese di avvio della processo che ammontano ad euro pagina 6 di 7 560,80 (di cui euro 518,00 per il CU, euro 27,00 per spese generali, euro 15,80 per spese di notifica), oltre all'imposta di registro della sentenza;
5. CONDANNA il al pagamento delle spese di CTU già liquidate pari Controparte_1
a € 5.500,00 oltre accessori di legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Oristano, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott. DR ON
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