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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1619/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.24 da:
nata a [...], il [...] (C.F. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Marghinotti n. 2/C, rappresentato e difeso in forza di delega in calce al presente atto dall'Avv.
Anastasia Fara, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Sassari, Via Cavour n.
59 ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella S.P. 015 M Sassari-Ittiri n. Controparte_1
180 C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Paola Demuru, C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari via Predda C.F._3
Niedda str. 11 n. 14
Resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
Conclusioni: per la ricorrente come da ricorso del 01.07.24 e note di trattazione scritta del 11.12.24; per il resistente come da comparsa del 10.10.24
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso depositato in data 01.07.2024, premesso di essere stata legata da una Parte_1
relazione sentimentale con il resistente , e che dalla loro relazione sentimentale è Controparte_1
nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, affetto da autismo;
ha dedotto che la Per_1
convivenza è cessata già da tempo e che il padre avrebbe mostrato atteggiamenti oppositivi, laddove vi era necessità di adottare decisioni, anche sanitarie, per . Ha dedotto che è stato già Per_1
instaurato un precedente procedimento, rigettato dal Collegio per la mancanza di accordo tra le parti
(R.G. 1678/23 – sentenza del 02.05.24 dott.ssa Carta). Ha dedotto che è collocato presso di Per_1
CP_ lei e, sotto il profilo economico, che il sig. svolge l'attività di parrucchiere con uno stipendio netto mensile di €. 1.000,00, mentre lei è disoccupata ma aiutata dal compagno con il quale avrebbe contratto nuovo matrimonio e sarebbe in procinto di trasferirsi a Mantova.
Ha concluso come da ricorso.
Si costituiva in giudizio facendo presente di aver sottoscritto un verbale di accordo Controparte_1
congiunto in data 23.09.2024.
Ha concluso come da comparsa.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti, in data 23.09.2024 (quindi prima della data fissata per la prima udienza), hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, depositando successivamente conclusioni congiunte per l'udienza del 17.12.2024, e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come concordate, che di seguito si riportano:
“1) Il minore figlio avrà collocazione presso l'abitazione della madre , Per_1 Parte_1
unitasi di recente in matrimonio con il sig. ed in procinto di trasferire la propria Controparte_2
residenza in Mantova alla Via Giorgio Gaber n.
6. Il NO , fin da ora presta il Controparte_1
consenso al trasferimento del minore previa sottoscrizione dei moduli a tal uopo predisposti dal
Comune di Mantova.
2) Il NO potrà vedere il minore nei fine settimana secondo il regime Controparte_1 Per_1 dell'alternanza, con le seguenti modalità: in considerazione del fatto che allo stesso spetterebbero due fine settimana al mese, nel primo di spettanza sarà la NOa a recarsi in Sardegna Pt_1
con spese a suo carico;
saranno altresì a carico della NOa le spese di viaggio e Pt_1
CP_ trasferta eccetto il vitto e alloggio del NO quando spetterà a quest'ultimo nel Comune di CP_ Mantova. Il NO verrà previamente informato di ogni e qualsiasi attività sia scolastica che extrascolastica che terapeutica che il minore andrà a svolgere, nonché l'ubicazione dei luoghi in cui le stesse verranno eseguite, oltreché di ogni e qualsiasi nominativo di chi si occuperà del bimbo in assenza della madre e del di lei coniuge (babysitter),
2
3. Con riferimento alle festività natalizie, pasquali e ulteriori, nonché le vacanze estive posto che la NOa le trascorrerà in Sardegna, il padre previo accordo con la madre potrà vederlo Pt_1 sempre secondo il regime dell'alternanza.
Con riferimento agli aspetti economici
4. I contributi legge 20 e 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori e accreditati nel conto corrente cointestato che le parti già nel mese di luglio hanno provveduto ad aprire congiuntamente.
Conto nel quale confluiranno le somme stanziate per il minore figlio e utilizzate esclusivamente per le cure dello stesso. Se per ragioni di superamento del reddito il minore dovesse perdere le agevolazioni previste per le patologie dalle quali è affetto, le spese ad esso inerenti saranno a carico della NOa . Pt_1
CP_ 5. In ragione della precaria condizione economica e della circostanza che il NO dovrà affrontare notevoli spese per esercitare il legittimo diritto di visita concordemente le parti stabiliscono che il padre verserà a titolo di mantenimento per il minore la somma di €. 150,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese nel conto corrente della NOa (Iban Parte_1
[...]), spese straordinarie come da protocollo CNF. Per le medesime CP_ ragioni la NOa autorizza il NO al ritiro dell'assegno unico nella misura del Pt_1
100%”.
***
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Preliminarmente, va precisato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto il minore e la madre presso cui è collocato, risultavano residenti in [...]
Marghinotti al momento del deposito del ricorso (cfr. certificato di residenza in atti) e le parti, preso atto del prossimo trasferimento della sig.ra a Mantova, hanno inserito nell'accordo di cui Pt_1 chiedono il recepimento la condizione per cui “il NO , fin da ora presta il Controparte_1
consenso al trasferimento del minore previa sottoscrizione dei moduli a tal uopo predisposti dal
Comune di Mantova”.
Ebbene, l'intervenuto accordo tra le parti è conforme agli interessi del figlio e non contiene statuizioni economiche contrarie all'ordine pubblico, pertanto merita di essere recepito.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
3 1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.07.24 da:
nata a [...], il [...] (C.F. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Marghinotti n. 2/C, rappresentato e difeso in forza di delega in calce al presente atto dall'Avv.
Anastasia Fara, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Sassari, Via Cavour n.
59 ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella S.P. 015 M Sassari-Ittiri n. Controparte_1
180 C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Paola Demuru, C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari via Predda C.F._3
Niedda str. 11 n. 14
Resistente nonché con comunicazione al Pubblico Ministero
Conclusioni: per la ricorrente come da ricorso del 01.07.24 e note di trattazione scritta del 11.12.24; per il resistente come da comparsa del 10.10.24
FATTO E DIRITTO
1 , con ricorso depositato in data 01.07.2024, premesso di essere stata legata da una Parte_1
relazione sentimentale con il resistente , e che dalla loro relazione sentimentale è Controparte_1
nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, affetto da autismo;
ha dedotto che la Per_1
convivenza è cessata già da tempo e che il padre avrebbe mostrato atteggiamenti oppositivi, laddove vi era necessità di adottare decisioni, anche sanitarie, per . Ha dedotto che è stato già Per_1
instaurato un precedente procedimento, rigettato dal Collegio per la mancanza di accordo tra le parti
(R.G. 1678/23 – sentenza del 02.05.24 dott.ssa Carta). Ha dedotto che è collocato presso di Per_1
CP_ lei e, sotto il profilo economico, che il sig. svolge l'attività di parrucchiere con uno stipendio netto mensile di €. 1.000,00, mentre lei è disoccupata ma aiutata dal compagno con il quale avrebbe contratto nuovo matrimonio e sarebbe in procinto di trasferirsi a Mantova.
Ha concluso come da ricorso.
Si costituiva in giudizio facendo presente di aver sottoscritto un verbale di accordo Controparte_1
congiunto in data 23.09.2024.
Ha concluso come da comparsa.
Deve preliminarmente darsi atto che le parti, in data 23.09.2024 (quindi prima della data fissata per la prima udienza), hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, depositando successivamente conclusioni congiunte per l'udienza del 17.12.2024, e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come concordate, che di seguito si riportano:
“1) Il minore figlio avrà collocazione presso l'abitazione della madre , Per_1 Parte_1
unitasi di recente in matrimonio con il sig. ed in procinto di trasferire la propria Controparte_2
residenza in Mantova alla Via Giorgio Gaber n.
6. Il NO , fin da ora presta il Controparte_1
consenso al trasferimento del minore previa sottoscrizione dei moduli a tal uopo predisposti dal
Comune di Mantova.
2) Il NO potrà vedere il minore nei fine settimana secondo il regime Controparte_1 Per_1 dell'alternanza, con le seguenti modalità: in considerazione del fatto che allo stesso spetterebbero due fine settimana al mese, nel primo di spettanza sarà la NOa a recarsi in Sardegna Pt_1
con spese a suo carico;
saranno altresì a carico della NOa le spese di viaggio e Pt_1
CP_ trasferta eccetto il vitto e alloggio del NO quando spetterà a quest'ultimo nel Comune di CP_ Mantova. Il NO verrà previamente informato di ogni e qualsiasi attività sia scolastica che extrascolastica che terapeutica che il minore andrà a svolgere, nonché l'ubicazione dei luoghi in cui le stesse verranno eseguite, oltreché di ogni e qualsiasi nominativo di chi si occuperà del bimbo in assenza della madre e del di lei coniuge (babysitter),
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3. Con riferimento alle festività natalizie, pasquali e ulteriori, nonché le vacanze estive posto che la NOa le trascorrerà in Sardegna, il padre previo accordo con la madre potrà vederlo Pt_1 sempre secondo il regime dell'alternanza.
Con riferimento agli aspetti economici
4. I contributi legge 20 e 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori e accreditati nel conto corrente cointestato che le parti già nel mese di luglio hanno provveduto ad aprire congiuntamente.
Conto nel quale confluiranno le somme stanziate per il minore figlio e utilizzate esclusivamente per le cure dello stesso. Se per ragioni di superamento del reddito il minore dovesse perdere le agevolazioni previste per le patologie dalle quali è affetto, le spese ad esso inerenti saranno a carico della NOa . Pt_1
CP_ 5. In ragione della precaria condizione economica e della circostanza che il NO dovrà affrontare notevoli spese per esercitare il legittimo diritto di visita concordemente le parti stabiliscono che il padre verserà a titolo di mantenimento per il minore la somma di €. 150,00 da corrispondere entro il 5 di ogni mese nel conto corrente della NOa (Iban Parte_1
[...]), spese straordinarie come da protocollo CNF. Per le medesime CP_ ragioni la NOa autorizza il NO al ritiro dell'assegno unico nella misura del Pt_1
100%”.
***
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
Preliminarmente, va precisato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, in quanto il minore e la madre presso cui è collocato, risultavano residenti in [...]
Marghinotti al momento del deposito del ricorso (cfr. certificato di residenza in atti) e le parti, preso atto del prossimo trasferimento della sig.ra a Mantova, hanno inserito nell'accordo di cui Pt_1 chiedono il recepimento la condizione per cui “il NO , fin da ora presta il Controparte_1
consenso al trasferimento del minore previa sottoscrizione dei moduli a tal uopo predisposti dal
Comune di Mantova”.
Ebbene, l'intervenuto accordo tra le parti è conforme agli interessi del figlio e non contiene statuizioni economiche contrarie all'ordine pubblico, pertanto merita di essere recepito.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
3 1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Carta
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
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