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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 407/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Cristina Bartalini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Viale
Marconi n. 52, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127 -ter c.p.c. del 19.03.2025 per l'Avv. Caterina Baldo e per l'Avv. Cristina Parte_1 CP_1
Bartalini, hanno concluso chiedendo pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ciascun genitore assume, come proprio obbligo civile ed umano, anche quello di favorire nei figli, seppur adulti, l'affetto e il rispetto verso l'altro genitore e le rispettive famiglie
d'origine;
3. la casa familiare, sita in San Gimignano (SI), Via del Castello n.27, di proprietà del SI.
in ragione di ½ e della di Lui madre, SI.ra in ragione di ½, Parte_1 Parte_2
attualmente nella disponibilità esclusiva della moglie, SI.ra , rimarrà in uso a CP_1 quest'ultima senza corresponsione in favore del SI. e della di Lui madre, di alcuna PT
indennità di occupazione per l'uso del predetto immobile, finché non sarà venduto. Le sorti dell'immobile familiare infatti sono concordate e regolamentate tra le parti con separata scrittura privata, in cui il SI. assume l'obbligazione a mettere in vendita, come Parte_1
di fatto è già avvenuto, l'immobile di Via del Castello San Gimignano. Il corretto e totale adempimento delle obbligazioni, tutte, contenute nella sopra menzionata scrittura privata è parte integrante e indivisibile della regolazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi. Il SI. nelle more ha già lasciato la predetta abitazione, tuttavia, nonostante la Parte_1
separazione personale, manterrà formalmente la propria residenza nell'immobile, sito in San
Gimignano (SI), Via Del Castello n.27, senza che ciò possa costituire sintomo di volontà di riconciliazione e/o di ripresa della convivenza, a tal fine si doterà di autonoma cassetta per la ricezione della corrispondenza;
4. Le utenze come anche i consumi ed i tributi gravanti sull'immobile (tasi; tari etc.) sito in
San Gimignano (SI), Via Del Castello n. 27, saranno a carico della SI. , in CP_1
quanto utilizzatrice esclusiva dell'immobile familiare.
5. Sempre a regolazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, il SI. PT
, proprietario della quota pari al 7% del capitale conferito della società Gelotorri di
[...]
LI RG & C. sas, quota che tuttavia è oggetto di comunione legale tra i coniugi, si obbliga a trasferire il 3,5% della citata società (pari al 50% della sua quota) alla SI.ra , CP_1
che accetta.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, PT
esponevano che avevano contratto matrimonio in Germania il
[...] CP_1 3 / 4
30.5.1979, atto trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Poggibonsi, al n. 3, Parte 2, Serie C, anno 1980, e che dal matrimonio erano nati i figli,
[...]
in Germania) il 9.10.1985, in Germania il 3.7.1981 e a Per_1 Persona_2 Persona_3
Poggibonsi (SI) il 16.3.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni PT CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 4 / 4
(C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggibonsi (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 19.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI),
Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: , rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_1 C.F._2
al ricorso congiunto, dall'Avv. Cristina Bartalini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Viale
Marconi n. 52, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127 -ter c.p.c. del 19.03.2025 per l'Avv. Caterina Baldo e per l'Avv. Cristina Parte_1 CP_1
Bartalini, hanno concluso chiedendo pronunciarsi separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ciascun genitore assume, come proprio obbligo civile ed umano, anche quello di favorire nei figli, seppur adulti, l'affetto e il rispetto verso l'altro genitore e le rispettive famiglie
d'origine;
3. la casa familiare, sita in San Gimignano (SI), Via del Castello n.27, di proprietà del SI.
in ragione di ½ e della di Lui madre, SI.ra in ragione di ½, Parte_1 Parte_2
attualmente nella disponibilità esclusiva della moglie, SI.ra , rimarrà in uso a CP_1 quest'ultima senza corresponsione in favore del SI. e della di Lui madre, di alcuna PT
indennità di occupazione per l'uso del predetto immobile, finché non sarà venduto. Le sorti dell'immobile familiare infatti sono concordate e regolamentate tra le parti con separata scrittura privata, in cui il SI. assume l'obbligazione a mettere in vendita, come Parte_1
di fatto è già avvenuto, l'immobile di Via del Castello San Gimignano. Il corretto e totale adempimento delle obbligazioni, tutte, contenute nella sopra menzionata scrittura privata è parte integrante e indivisibile della regolazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi. Il SI. nelle more ha già lasciato la predetta abitazione, tuttavia, nonostante la Parte_1
separazione personale, manterrà formalmente la propria residenza nell'immobile, sito in San
Gimignano (SI), Via Del Castello n.27, senza che ciò possa costituire sintomo di volontà di riconciliazione e/o di ripresa della convivenza, a tal fine si doterà di autonoma cassetta per la ricezione della corrispondenza;
4. Le utenze come anche i consumi ed i tributi gravanti sull'immobile (tasi; tari etc.) sito in
San Gimignano (SI), Via Del Castello n. 27, saranno a carico della SI. , in CP_1
quanto utilizzatrice esclusiva dell'immobile familiare.
5. Sempre a regolazione dei rapporti economici e patrimoniali dei coniugi, il SI. PT
, proprietario della quota pari al 7% del capitale conferito della società Gelotorri di
[...]
LI RG & C. sas, quota che tuttavia è oggetto di comunione legale tra i coniugi, si obbliga a trasferire il 3,5% della citata società (pari al 50% della sua quota) alla SI.ra , CP_1
che accetta.
Pubblico Ministero: visto in data 5.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, PT
esponevano che avevano contratto matrimonio in Germania il
[...] CP_1 3 / 4
30.5.1979, atto trascritto in Italia nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Poggibonsi, al n. 3, Parte 2, Serie C, anno 1980, e che dal matrimonio erano nati i figli,
[...]
in Germania) il 9.10.1985, in Germania il 3.7.1981 e a Per_1 Persona_2 Persona_3
Poggibonsi (SI) il 16.3.1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni PT CP_1 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 4 / 4
(C.F.: , alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggibonsi (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conSIlio del 19.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini