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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 25.9.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Parte_1
Stranieri
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' Avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo, occupandosi della raccolta di frutta e dell'acinellatura manuale delle olive, nonché del trasporto di cemento e attrezzi pesanti -
– esponeva di aver presentato, in data 4.1.2023, domanda all' per il riconoscimento CP_1
della natura professionale della patologia denunciata (sindrome del tunnel carpale bilaterale).
Ritenuta l'erroneità del provvedimento di rigetto ricevuto in data 18.4.2023 e rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva che fosse accertata la natura professionale della patologia denunciata e l'esistenza di postumi in misura pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante a seguito di ctu, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
considerazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi. ***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell' attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. dichiarazioni testimoniali e ) – è Tes_1 Tes_2 stata disposta CTU al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte dall'istante.
Ebbene, il ctu nominato – all'esito di un'approfondita disamina del caso di specie, supportata da puntuali argomentazioni medico legali- ha escluso la sussistenza del nesso eziologico tra la malattia oggetto di domanda amministrativa e l'attività svolta dall'istante, atteso che “il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- potatore solo per (circa) n.119 settimane lavorative effettive (quindi per lassi di tempo molto discontinui ed intervallati da lunghi periodi di sospensione dell'attività per vari motivi) in tutta la sua carriera occupazionale, che corrispondono all'incirca a poco più di 2 anni di reale lavoro bracciantile agricolo (sui 22 anni che possono essere presi in considerazione dal 2000 al 2022), con un'esposizione lavorativa molto diluita nel tempo, priva delle caratteristiche di “continuità, abitualità e sistematicità” richieste dalla legge
e non idonea a determinare le condizioni di un concreto rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all' art. 152 disp. att. c.p.c., le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto; spese irripetibili.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere