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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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- 1. Cosa fare in caso di testamento falso: Guida praticaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 13 ottobre 2025
La scoperta di un testamento olografo di dubbia autenticità rappresenta una delle situazioni più complesse e delicate nell'ambito delle successioni mortis causa. Un documento falso può alterare radicalmente la devoluzione del patrimonio del defunto, ledendo i diritti degli eredi legittimi o di coloro che sarebbero stati beneficiati da un precedente e valido testamento. Affrontare tale evenienza richiede una precisa strategia processuale, basata su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. QUADRO NORMATIVO E REQUISITI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO Il testamento olografo, disciplinato dall'art. 602 c.c., è la forma più semplice di disposizione di ultima volontà. Per la sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Paola Demaria Presidente relatore
Dott.ssa Anna Castellino Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929/2019 del registro generale, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
, c.f. , Controparte_2 C.F._3
, c.f. , CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferraris, dall'avv. prof. Giorgio Frus e dall'avv.Marco Russo;
CONVENUTI Avente ad oggetto: impugnazione di testamento pubblico per incapacità a testare e querela di falso
Con ordinanza del 15.12.2023 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Civile di Torino: In via principale: previo riconoscimento della NO , giusti titoli Parte_1 dello stato civile, quale erede legittima del de cuius e previo Persona_1 accoglimento della querela di falso proposta, dichiarare, anche d'Ufficio, la nullità e/o l'annullabilità del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) stante l'avvenuta mancata osservanza per la redazione del testamento pubblico per cui è oggi causa delle forme prescritte dagli artt.603, 606 e seguenti c.c. e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima.
Conseguentemente ordinare ai signori , e Controparte_1 Controparte_2
l'immediata restituzione all'erede legittima di quanto CP_3 Parte_1 indebitamente posseduto a titolo successorio e/o a qualsiasi altro titolo condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari, sia mobili che immobili, acquisiti in virtù di un testamento non valido. In via principale, in subordine: previo riconoscimento della NO , Parte_1 giusti titoli dello stato civile, quale erede legittima del de cuius;
Persona_1 dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) per incapacità d'intendere e volere del de cuius signor
[...] e per l'effetto, dichiarare aperta la successione _1 legittima.
Conseguentemente ordinare ai signori , e Controparte_1 Controparte_2
l'immediata restituzione all'erede legittima di quanto CP_3 Parte_1 indebitamente posseduto a titolo successorio e/o a qualsiasi altro titolo condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari, sia mobili che immobili, acquisiti in virtù di un testamento non valido.
In via istruttoria: ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., alla NO
[...]
, ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius, l'esibizione in Controparte_1 giudizio dell'inventario e della rendicontazione relativa alla sua attività di procuratrice generale del de cuius a far tempo dal 28.9.2017 sino al 2.2.2018, data dell'avvenuto decesso di quest'ultimo; previa ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale:
1) “”Vero che l'odierna attrice e la di lei famiglia hanno sempre mantenuto, per tutta la vita, i rapporti con il fratello ”; Persona_1
2) “”Vero che il signor in data 26.7.2003, è stato testimone di nozze Persona_1 del IP ””; Parte_2
3) “”Vero che il signor in data 20.9.2003, è stato testimone di nozze Persona_1 della IP ””; Parte_3
4) “”Vero che il signor unitamente alla moglie, e successivamente Persona_1 all'intervenuto divorzio, usava trascorrere e festeggiare il giorno di Natale, Pasqua e tutte le festività con la sorella e la di lei famiglia””; Pt_1
5) “”Vero che nel caso in cui il signor durante le festività di cui al Persona_1 capitolo precedente, fosse stato impossibilitato ad incontrare la sorella e la di lei famiglia, quantomeno provvedeva a contattarli telefonicamente per procedere allo scambio degli auguri per poi recarsi nei giorni successivi, personalmente, a casa della sorella per lo scambio degli auguri e dei regali con il resto della sua famiglia””;
6) “”Vero che il signor appassionato di auto da corsa, era solito Persona_1 trascorrere i pomeriggi, unitamente al marito della IP ed al IP Parte_3
, anche loro appassionati di auto d'epoca e da rally, discutendo di auto, Parte_4 di preparatori meccanici e di gare automobilistiche””; 7) ”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il signor Controparte_1
e la NO , tentava Persona_1 Parte_5 d'impedire o comunque di rendere difficoltoso a quest'ultimo, avere contatti con la sua famiglia naturale e, nello specifico, con la sorella ed i di lei figli””; Pt_1
pag. 2 di 16 8) “”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il Controparte_1 signor e la NO , tentava d'impedire o comunque di Persona_1 Parte_5 rendere difficoltoso a quest'ultimo, avere contatti con la sua ex moglie””;
9) “”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il Controparte_1 signor e la NO , controllava regolarmente il Persona_1 Parte_5 telefonino in possesso al de cuius al fine di verificare le chiamate ed i messaggi da quest'ultimo ricevuti ed inviati””;
10) “”Vero che il de cuius, per poter mantenere i contatti con la propria famiglia naturale e con l'ex moglie e per evitare di scontrarsi con la NO CP_1
che era contraria, è stato costretto ad acquistare di nascosto dagli odierni
[...] convenuti un telefono cellulare””; 11) “”Vero che la NO ed i signori nel periodo tra il Controparte_1 CP_2
13.9.2017 ed il 28.9.2017, oltre a monitorare e tenere sotto controllo il telefonino in uso al de cuius, si adoperavano per tentare di evitare che quest'ultimo potesse incontrare la sua naturale famiglia nonché la sua ex moglie””; 12) “”Vero che la NO ed i signori nel periodo tra il Controparte_1 CP_2
13.9.2017 ed il 28.9.2017, ma anche prima e dopo, si adoperavano per tentare di evitare che il signor potesse incontrare ed avere rapporti con i suoi Persona_1 amici e conoscenti instillando in quest'ultimo il dubbio che detti incontri fossero unicamente finalizzati a sottrargli ogni suo avere””; 13) “”Vero che erano i signori ed i signori a stabilire chi Controparte_1 CP_2 e quando potesse entrare nella stanza della “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ove il signor era ricoverato a far tempo dal Persona_1
13.9.2017””;
14) “”Vero che per tutto il periodo in cui il signor è stato ricoverato Persona_1 presso la “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, i signori ed i signori si doperavano in ogni modo per Controparte_1 CP_2 evitare che il de cuius potesse avere contatti con la propria famiglia””;
15) “”Vero che la NO ed i signori durante il Controparte_1 CP_2 ricovero del signor presso la “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Persona_1
Salute e della Scienza di Torino hanno convocato o hanno fatto accedere, in ben due distinte occasioni tra il 13.9.2017ed il 28.9.2017,n.2 Notai al fine di far redigere testamento al signor ”; Persona_1
16) “”Vero che il primo dei due notai convocati dagli odierni convenuti per far redigere testamento al signor si rifiutava di procedere alla luce Persona_1 dell'evidente e conclamato stato d'incapacità di quest'ultimo nonché poiché assisteva alla telefonata con la quale il de cuius, in evidente stato di panico e confusione, chiedeva alla IP d'intervenire Pt_3 perché gli “volevano far firmare qualcosa” che lui stesso non comprendeva””;
17) “”Vero che il signor già mesi prima dell'evento traumatico del Persona_1 13.9.2017, aveva chiesto l'intervento dell'avv. Fausto Martini di Lecco perché aveva difficoltà nel gestire il rapporto personale con la NO la Controparte_1 quale lo vessava e poneva in essere pressioni per fargli lasciare tutti i suoi beni a lei ed ai di lei figli, con esclusione della naturale famiglia del de cuius””;
pag. 3 di 16 18) “”Vero che la NO , unitamente ai signori si CP_1 Controparte_1 CP_4 qualificavano come parenti diretti del de cuius ””. Persona_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
- , residente in [...]; Parte_5
- Fausto Martini, residente in [...];
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in [...], strada Faccenda n.6; Parte_2
- residente in [...]; Controparte_5
- , residente in [...]; Parte_3
- , con domicilio in Novara, via Generali n.3; Testimone_1
- , con domicilio in Novara, via Generali n.3; Persona_2
- , con domicilio in Novara, via Mameli n.4; Persona_3
- , con domicilio in Novara, via Beccaria n.17; Testimone_2
- , con domicilio in Pernate, via dei Tigli n.86; Persona_4
- con domicilio in Pernate, via dei Tigli n.86; Controparte_6
- con domicilio in Renate, via Concordia n.46; Controparte_7
- , con domicilio in Torino, corso Racconigi n.158. CP_8
Si indica a teste sul solo capitolo n.18:
- Legale rappresentante delle “Onoranze Funebri l'Aurora”, corrente in Torino, via Passo Buole n.65.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ex D.M.55/2014 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale Ill.mo
In via principale, dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice all'udienza del 07.05.2024 per i motivi esposti nella memoria del 23.09.2024 e richiamati oralmente all'udienza del 24.09.2024. In via subordinata, nel denegato caso di ritenuta ammissibilità della querela di falso, ordinare l'intervento in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. del notaio Persona_5
per estendere alla stessa il giudicato sulla querela di falso, da decidere nel
[...] merito secondo giustizia.
In via istruttoria e subordinata, Dato atto che l'esito della CTU non è condivisibile per le ragioni esposte in atti, disporre, ove ritenutane l'opportunità, la rinnovazione della CTU con la sostituzione del consulente tecnico, ex art. 196 c.p.c.
In ogni caso
- rigettare la domanda attorea di annullamento del testamento per difetto di capacità di intendere e di volere del testatore siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi dei convenuti, disattendendo in ogni sua parte e nelle conclusioni la relazione del consulente tecnico, dott. ; Persona_6
- dichiarare comunque inammissibile la domanda di annullamento del testamento per violazione di forme ai sensi dell'art. 606, co. 2, c.c. in quanto domanda nuova proposta tardivamente;
pag. 4 di 16 - subordinatamente, nel denegato caso in cui sia ritenuta ammissibile, respingere tale domanda per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 606, co. 2, c.c., ult. periodo;
- dichiarare inefficace o, comunque, revocare il sequestro giudiziario concesso in corso di causa a seguito del rigetto delle domande attoree;
- in ogni caso, respingere perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande di
, con totale assolutoria dei convenuti;
Parte_1
- condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese del presente procedimento, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica espletata ed al sequestro giudiziario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e spese successive occorrende, nonché al rimborso delle spese sostenute dai convenuti per i compensi del nominato CTP, dott. . Persona_7 Per il Pubblico Ministero: “visto, nulla oppone”.
Svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione del 19.12.2018 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e , allegando: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che in data 13.09.2017 suo fratello, , veniva ricoverato Persona_1
d'urgenza presso il reparto “Stroke Unit” dell'ospedale Molinette di Torino, per emorragia cerebrale, ipertensione essenziale benigna, altre forme di cardiopatica ischemica cronica e diabete mellito;
• che, durante il ricovero, in data 28.09.2017, il Notaio Persona_5 si recava presso il nosocomio e riceveva il testamento in forma pubblica con il quale , revocando ogni precedente disposizione, legava le sue Persona_1 quote del capitale sociale della OF S.r.l. pari al 90% del totale a CP_3
(in ragione del 50% del totale del capitale sociale) ed a
[...] Controparte_2
(in ragione del 40% del totale del capitale sociale); istituiva poi eredi del
[...] suo patrimonio per la quota di ½, e Controparte_1 CP_2 CP_3
per la quota di ¼ cadauno;
[...]
• che in data 29.09.2017 il veniva trasferito presso la Persona_1 [...]
; Controparte_9
• che, stante il perdurare delle gravi condizioni di salute, veniva successivamente ricoverato al Molinette ove decedeva il 02.02.2018;
• che il testamento pubblico era viziato, in quanto rilasciato da persona assolutamente incapace d'intendere e volere a causa delle gravi patologie sofferte per le quali era stato ricoverato d'urgenza il 13.09.2017. 2.Con comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2019 , Controparte_1 [...]
e si costituivano in giudizio, contestando integralmente le CP_2 CP_3 domande attoree, allegando:
• che non aveva mai avuto alcun rapporto affettivo con la sorella Persona_1
che anzi detestava;
Pt_1
• che, quantomeno dall'epoca del fallimento del suo matrimonio (1973), il aveva trovato autentici affetti familiari nei coniugi e _1 Controparte_10
, dai quali aveva ricevuto concrete prove di amicizia;
Controparte_1
pag. 5 di 16 • che, successivamente, quando decise di iniziare a lavorare in proprio, prima con l'impresa individuale Fast e poi con la OF S.r.l., pensò di avvalersi della collaborazione di , di cui era stato collega alla Cifast Controparte_1
S.r.l.;
• che nel frattempo nascevano e ai quali si legò CP_3 CP_2 _1 moltissimo;
• che nel corso degli anni nella OF S.r.l. entravano a far parte anche
[...]
, come amministratore delegato, e poi , attuale CP_10 CP_3 amministratore;
• che, insistentemente richiesto dalla sorella, provò a far lavorare in _1
OF anche ai suoi nipoti (nello specifico e , ma i Testimone_3 Pt_2 tentativi diedero esiti negativi;
• che i rapporti, già pessimi, con la sorella si deteriorano ulteriormente, tanto da annullarsi completamente;
• che i nipoti (figli della sorella) sentirono il bisogno di andare a trovarlo solo dopo il suo ricovero in ospedale;
• che le visite dei nipoti erano molto gravose ed irritanti per il quale _1 finiva per infuriarsi e cacciarli, infastidito dalle continue richieste di denaro o di informazioni sul suo patrimonio;
• che proprio in occasione del ricovero in ospedale, nel settembre 2017, Per_8
compagno di stanza di assistendo ad una discussione tra
[...] _1 lo stesso e un IP che lo invitava a non fare testamento, si propose di farlo parlare con il figlio avvocato per un parere Persona_9 giuridico;
• che a seguito di detto colloquio fu messo in contatto con il notaio _1
la quale si recò più volte in ospedale, prima per Persona_5 conoscere e poi per raccogliere le sue ultime volontà e per Persona_1 consentirgli di rilasciare una procura generale in favore di CP_1
come da lui espressamente richiesto;
[...]
• che il testamento pubblico è perfettamente valido perché rilasciato da persona completamente capace di intendere e volere al momento della sua redazione e perché del tutto coerente con quanto sempre manifestato dal e cioè _1 con la sua precisa volontà di non voler lasciare nulla alla sorella ed ai nipoti.
3.Nelle more del procedimento, con ricorso depositato il 18.06.2019, l'attrice chiedeva che fosse autorizzato il sequestro giudiziario del 100% delle quote della OF S.r.l., dell'immobile sito in Torino, Corso Traiano 84, del veicolo Lancia, targato ZA444DM, e del veicolo BMW targato EB236PS. Con decreto del 04.10.2019 il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, autorizzava il sequestro del 90% delle quote della
OF S.r.l. con ordine di annotazione del provvedimento sul libro dei soci e del veicolo Lancia targato ZA444DM, nominando custode la dott.ssa con Persona_10 studio in Torino, corso Rosselli 73. 4.La causa di merito veniva istruita mediante CTU psichiatrica, affidata al Dott.
[...]
, che concludeva per l'incapacità a testare, e successivamente rimessa al Per_6
Collegio per la decisione.
pag. 6 di 16 5.Con provvedimento del 30.06.2022 il Collegio, però, la rimetteva in istruttoria, ritenendo che i capi di prova orale dedotti da parte convenuta fossero “effettivamente rilevanti perché finalizzati a chiarire ed illustrare la situazione cognitiva del de cuius nel periodo del ricovero ospedaliero e nei giorni immediatamente precedenti alla predisposizione del testamento pubblico, così da integrare il materiale probatorio già in atti”.
6.Si procedeva, dunque, con l'assunzione di prove testimoniali.
7.Con ordinanza del 15.12.2023 il G.I., viste le precisazioni delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo termini ridotti di cui all'art.190 c.p.c.
8.Con ordinanza del 29.3.2024, il Collegio, “preso atto che in sede di precisazione delle conclusioni in data 1.12.2023 parte attrice ha formulato in via principale subordinata domanda di declaratoria “d'ufficio della nullità e/o annullabilità del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) stante l'avvenuta mancata osservanza per la redazione del testamento pubblico per cui è oggi causa delle forme prescritte dagli artt.603, 606 e seguenti c.c. e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima…interpretata tale domanda come sollecitazione al Collegio a sollevare in via officiosa la questione, emersa nel corso dell'istruttoria testimoniale e astrattamente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt.603 e 606 c.c., del contrasto tra testamento quale documento e testamento quale atto pubblico valido sino a querela di falso” rimetteva la causa in istruttoria per sentire le parti sul punto e fissava udienza al 7 maggio 2024.
9.All'udienza del 7 maggio 2024, parte attrice, in forza di procura speciale depositata il 3.5.2024, proponeva, in via incidentale, formale querela di falso avverso il testamento pubblico a rogito Notaio -iscritta al Collegio Notarile dei Persona_5
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo- in data 28.9.2017 (repertorio n.1940 – Raccolta
n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T); parte convenuta ne rilevava l'infondatezza e ne eccepiva l'inammissibilità per tardività, per essere stata la stessa proposta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
le parti dichiaravano di volersi avvalere del documento (testamento pubblico) impugnato. 10.Con ordinanza del 24.5.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2024, il Giudice, ai sensi degli artt.221 e segg. c.p.c - previa acquisizione del documento in originale e in copia fotostatica mediante ordine (tenente luogo del sequestro di cui all'art.224 c.p.c.) al Notaio di esibire in Persona_5 originale e in copia fotostatica il testamento pubblico in data 28.9.2017 (repertorio n.1940; Raccolta n.1234; registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) - fissava nuova udienza alla presenza del Pubblico Ministero al 24.9.2024.
11.Con comparsa del 23.9.2024, parte convenuta si costituiva chiedendo, in via principale, dichiarare inammissibile – per carenza di interesse ad agire - la querela di falso proposta da parte attrice;
in subordine, la rimessione parziale della lite o l'assunzione a decisione della sola querela di falso, da decidere nel merito secondo giustizia;
in via subordinata processuale, nel caso di ritenuta ammissibilità della querela di falso, ordinare l'intervento ex art. 107 c.p.c. del notaio, dott.ssa Persona_5
nel sub-procedimento di querela di falso, con i conseguenziali provvedimenti.
[...]
12.All'udienza del 24.9.2024, svoltasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, consegnato da parte del Notaio, dott.ssa a mani della Persona_5
pag. 7 di 16 cancelliera il testamento pubblico (repertorio n.1940 – Raccolta n. 1234 -registrato il
5.03.2018 al n. 2762, serie 1T) in originale ed in copia conforme all'originale munita di certificazione del Notaio e dell'Archivio Notarile;
apposte le necessarie sottoscrizioni e disposta la custodia del testamento, parte attrice chiedeva che la causa fosse trattenuta a decisione unitamente alla querela di falso;
parte convenuta si opponeva a tale istanza insistendo sulla inammissibilità della proposta querela. Il Giudice si riservava.
13.Con ordinanza del 7.10.2024, il Giudice “ritenuto che la querela di falso sia compiutamente istruita e che tutte le questioni alla stessa pertinenti vadano decise con sentenza”, assegnava termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni.
14 Con ordinanza del 23.12.2024, il G.I., viste le precisazioni delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione.
1.Sintesi del percorso decisionale (abstract).
Nella presente controversia le tematiche della falsità e della nullità del testamento, pur separatamente trattate, sono tra loro dipendenti a fini decisionali. L'accoglimento, per quanto di ragione, della querela di falso, proposta da parte attrice dopo la terza rimessione in istruttoria, pone, infatti, una quaestio nullitatis che incide sulla sorte del testamento e determina l'assorbimento della domanda di annullabilità della scheda per incapacità naturale del testatore, questione sulla quale si è concentrata tutta l'attività istruttoria e la gran parte dell'attività defensionale delle parti. L'accertamento dell'apertura della successione legittima impone, poi, la disamina della domanda di petizione ereditaria
Non merita, di contro, spendita di attività decisoria la domanda attorea di rendiconto, espressamente rinunciata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
Parimenti rinunciata, tanto da non comparire nella precisazione delle conclusioni in epigrafe trascritte e da non essere più trattata nelle memorie conclusionali, è la originaria domanda attorea, proposta in via subordinata, di riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota di legittima (quota, peraltro, che l'attrice, sorella del de cuius, non avrebbe titolo per rivendicare).
2.Sulla querela di falso. Raccogliendo la sollecitazione contenuta nell'ordinanza collegiale del 29.3.2024 l'attrice, all'udienza del 7.5.2024, ha proposto, in via incidentale, querela di falso in relazione al testamento pubblico che il notaio ebbe a ricevere Persona_5 da il 28.9.2017 (rep n.1940-racc.n.1234 registrato il 5.3.2018 al Persona_1
n.2762 serie IT) per violazione dell'art.603 c.c. e dell'art.479 c.p..
Parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza ed eccepito l'inammissibilità della querela di falso siccome volta a veicolare nuove domande di nullità ex art.606 comma 2 c.c., le quali, anche qualora fossero ritenute fondate, sarebbero tardive e comunque prescritte, così privando la querela di falso attorea di qualsivoglia utilità ai fini del presente giudizio. In tesi di parte convenuta, l'irrilevanza della falsità del testamento in relazione alla originaria pretesa azionata dall'attrice (che è di annullabilità del testamento per pag. 8 di 16 incapacità di di testare ex art.591 comma 2 n.3 c.c.) renderebbe Persona_1 inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire perchè “…la querela di falso proposta dall'attrice non riveste alcuna utilità nel presente giudizio”(cfr. comparsa conclusionale p.5).
L'eccezione di inammissibilità della querela è infondata. Con la querela di falso parte attrice solleva, in astratto, una quaestio nullitatis -afferente alla non veritiera attestazione da parte del notaio rogante di dichiarazioni provenienti dalla viva voce di idonea, in caso di suo positivo accertamento, a Persona_1 travolgere il testamento pubblico regolatore della presente vertenza. La norma richiamata dalla querelante è, infatti, l'art.603 c.c., la quale, letta in combinato disposto con l'art.606 comma 1 c.c., sanziona con la nullità il testamento pubblico non contenente, tra l'altro, “la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore..”, rese con le forme e le garanzie di cui al citato art.603 c.c. (che prevede la dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio in presenza di testimoni). Col che, l'attrice è portatrice di interesse a promuovere querela di falso. Si ritiene poi non essere né necessario né opportuno estendere d'ufficio ex art.107 c.p.c. il contraddittorio al notaio, come instato dai convenuti. E' pacifico che legittimato passivo nel procedimento di querela di falso non sia il pubblico ufficiale che abbia formato l'atto tacciato di falsità (al quale è consentito intervenire in via adesiva nel giudizio per eventualmente tutelarsi) ma il solo soggetto che del documento intenda valersi nel giudizio. La chiamata in giudizio iussu iudicis del notaio non è, dunque, necessaria e, nel caso in esame, neppure opportuna: il notaio ha avuto ampia possibilità di ricostruire i fatti testimoniando sotto giuramento all'udienza e il suo coinvolgimento nel giudizio avrebbe l'unico effetto di dilatarne senza utilità i tempi di definizione.
La querela di falso è, nel merito, fondata. Parte querelante si duole che il notaio abbia attestato, contro verità, che il _1
28.9.2017 le abbia comunicato expressis verbis e in presenza di testi, le sue ultime volontà e le abbia dichiarato di versare in condizioni psico-fisiche compatibili con la sua capacità di esprimere validamente dette volontà. In tesi attorea, dalla testimonianza resa all'udienza del 10.11.2022 dallo stesso notaio e all'udienza del 9.2.2023 dalle testi e Per_5 Testimone_4 Testimone_5
(testimoni in atto), emergerebbe pacificamente la circostanza (rilevante ai sensi degli artt.603 e 606 comma 1 c..) che il 28.9.2017 rimase silente davanti al Persona_1 notaio limitandosi ad assentire col capo alla lettura delle volontà raccolte dalla notaia il
26.9.2017 senza la presenza di testimoni;
il che renderebbe false le seguenti proposizioni, trascritte nel testamento pubblico, che attribuiscono a una _1 condotta dialogante:
§“Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e all'uopo mi dichiara, alla presenza di testimoni, le sue volontà, che vengono a cura di me Notaio ridotte per iscritto come segue:…” (cfr. testamento, primo foglio, ultimo rigo;
secondo foglio, primi quattro righi, con sottolineatura a cura dell'Ufficio);
pag. 9 di 16 §§“Avanti a me DO , Notaio…, Persona_5 assistita dalle testimoni…Signore
- PRUDENTE ., Tes_6
- Parte_6
È personalmente comparso il Signor:
.. Controparte_11
Il quale dichiara di essere in grado di leggere, scrivere e sottoscrivere sebbene con difficoltà a causa di una emorragia cerebrale che ha al momento parzialmente limitato l'uso degli arti.” (cfr. ivi, primo foglio, da nono rigo e penultimo rigo, con sottolineatura a cura dell'Ufficio). La tesi attorea è fondata per quanto di ragione. In disparte la dichiarazione da parte del testatore del proprio stato di salute (non richiesto come requisito di validità del testamento e comunque rientrante nel novero delle valutazioni e opinioni rimesse al notaio, non costituenti fatti discutibili con la querela di falso), l'istruttoria ha acclarato che il 28.9.2017 non abbia _1 dichiarato al notaio le sue ultime volontà come attestato in atto pubblico. Nel dettaglio, è emerso quanto segue.
-Sergio durante il ricovero ospedaliero, alternava momenti in cui era vigile e _1 cosciente ad altri in cui era confuso e confabulante, ma non presentava sintomatologie psichiatriche o neuropsichiatriche tali da incidere in maniera grave e diretta sulla sua capacità autodeterminarsi, posto che le uniche annotazioni di rilievo ricavabili dalla diaria ospedaliera sono che egli, nei primi giorni di ricovero e dunque non in prossimità della redazione del testamento, fosse anosognomico (vale a dire non avesse coscienza della propria malattia) e disartrico (la disartria, che affliggeva con intensità _1 variabile, è peraltro un disturbo motorio del linguaggio, che non ha incidenza sulla capacità di intendere e volere).
-Le modalità con le quali il notaio ha raccolto la volontà di sono Persona_1 ricostruibili con nitidezza dal costituto dello stesso notaio (escusso all'udienza del
10.11.2022) e delle sue due impiegate, e (escusse Testimone_5 Testimone_4 all'udienza 9.2.2023), testimoni in atto. Trattasi di dichiarazioni logiche e tra loro coerenti.
-Più nello specifico, il notaio sentita quale testimone Persona_5 all'udienza del 10.11.2022, ha dichiarato di aver incontrato il due Persona_1 volte.
-In occasione del primo incontro avvenuto il 26.9.2017, che durò circa dieci minuti e avvenne alla presenza del compagno di stanza di e di _1 CP_1 [...] dialogò col notaio “..mi relazionai ovviamente con il sig. _1 Persona_1 che mi ha illustrato e spiegato le sue volontà testamentarie. Mi ricordo che nella prima circostanza riuscii a parlare con il Sig. meglio rispetto alla seconda Persona_1 occasione. Ricordo che nella circostanza del 26 settembre il sig. aveva anche _1 scherzato con me. Questo perché prima di arrivare a ricevere le volontà testamentarie cerco di avere un colloquio informale con le persone facendole parlare del proprio passato allo scopo di farle chiacchierare e farmi così un'idea della loro lucidità mentale. Avevo, peraltro, acquisito [in circostanze di tempo e luogo che il notaio pag. 10 di 16 rettifica e del quale non è certa] .. il certificato medico a firma del dott. _11 datato 18 settembre 2017”. Il notaio ha altresì precisato che “In questo primo incontro, non si perfezionavano gli atti [procura generale a favore di e testamento CP_1 pubblico) perché il testamento, come noto, richiede la presenza di due testimoni;
normalmente in ospedale si chiede agli infermieri o, comunque, al personale parasanitario di prestare l'ufficio di testimone, ma nella circostanza gli addetti al reparto si dichiararono non disponibili”…non ho perfezionato tale atto [procura] in quanto, comunque, quando ho contezza delle difficoltà della persona a sottoscrivere un atto e ad apporre la propria firma preferisco per ragioni di accortezza inserire la presenza di testimoni (testimoni la cui presenza sarebbe in realtà necessaria per la legge notarile nel caso di persona che non è in grado di leggere e scrivere o nel caso in cui il notaio lo richieda: in questo caso ho ritenuto necessario richiedere la presenza di testimoni).
-Il notaio incontrò in ospedale una seconda volta, il 28.9.2017. Sul Persona_1 punto la teste notaio ha così riferito a domanda del giudice: “nella seconda occasione, dopo i convenevoli di rito, ho illustrato al gli atti predisposti da me secondo _1 le indicazioni ricevute nell'incontro precedente. Ho letto entrambi gli atti al _1 spiegandogli il contenuto e chiedendo conferma della sua volontà. Preciso di aver lasciato comunque uno spazio bianco nella scheda testamentaria per l'inserimento di eventuali modifiche da appartare sul momento” precisando, in risposta a domanda del difensore attoreo, “non ho chiesto al di ripetere quali fossero le sue volontà _1 testamentarie ma ho provveduto a rileggere all'interessato quelle da me ricevute nella prima occasione, poi riportate nella scheda, e a chiedere alla persona se le confermasse o meno e anche se volesse modificare o aggiungere qualche altra cosa.
Ricordo che nella seconda occasione il testatore era molto debole, aveva una grande difficoltà ad esprimersi, aveva un tono di voce sussurrato, faceva molta fatica a parlare. A fronte della rilettura degli atti, comunque, la persona espresse un consenso che a me è parso idoneo per rogitare i predetti atti. Preciso che il 26 settembre non avevo percepito questa debolezza e questa difficoltà nel parlare, poi effettivamente riscontrata il giorno 28. In tale seconda occasione le condizioni della persona erano effettivamente peggiorate.”.
-Le testi e , hanno confermato che, nel secondo Testimone_5 Testimone_4 incontro, apparisse vigile ma debole e sofferente, non riuscisse a Persona_1 parlare (fu in grado di firmare il testamento con mano tremante ma non dialogò col notaio) e si limitasse ad assentire alla lettura della “bozza” di testamento.
-Nel dettaglio, la teste riferisce: “ Il notaio non scrisse a penna il testamento ma Tes_5 solo ne diede lettura quando ebbi modo di assistere. Per quanto mi ricordo del sig. questo faceva cenno di sì con la testa quando il notaio leggeva e gli chiedeva _1 se aveva capito. Non ho sentito parlare il sig. in tale occasione, ma farfugliò _1 qualcosa come se acconsentisse ad una domanda del notaio che gli chiedeva se capisse
e non ricordo precisamente di cosa si trattasse. Non ricordo quante domande il notaio gli sottopose. Il sig. era vigile seppur si vedeva che non stesse bene, e firmò, _1 seppure tremolante, il testamento.”. La sua testimonianza è coerente con quella della collega laddove dichiara: “Il notaio diede lettura del testamento in tale Tes_4 occasione e il sig. faceva cenno con la testa. Ricordo che il sig. _1 _1 era provato.
pag. 11 di 16 ADR Quando mi presentai con la mia collega che mi ha preceduta in Ospedale il notaio diede semplicemente lettura del testamento. …ricordo che firmò il testamento… Non ho assistito in tale occasione ad alcun colloquio tra il notaio e che vidi solo in _1 tale occasione.”. In conclusione, può dirsi provato:
-che il notaio si sia recato due volte al nosocomio, la prima volta (26.9.2017) per conoscere il potenziale testatore e saggiarne la capacità a testare, la seconda volta
(28.9.2017 verso le ore 13:00) per raccogliere formalmente (alla presenza di testimoni) le volontà già da lui espresse in occasione del primo incontro;
-che nella prima occasione, nella quale era più brillante, sia riuscito a _1 dialogare col notaio e a esprimere verbalmente allo stesso le proprie volontà in assenza di testimoni idonei;
nella seconda occasione, alla presenza di testimoni, che _1 appariva sofferente, non sia riuscito a formulare frasi di senso compiuto e si sia limitato ad assentire alla lettura che il notaio gli diede delle dichiarazioni raccolte nel primo colloquio (e già dattiloscritte nella bozza di testamento).
Ciò posto, la discrasia tra la condotta colloquiante che il notaio attribuisce nella scheda a (…..”mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e all'uopo _1 mi dichiara, alla presenza di testimoni le sue volontà”…), e l'atteggiamento silente e gestualmente assertivo effettivamente serbato dal testatore, depongono per la falsità del testamento pubblico. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, l'accoglimento della querela di falso per mancanza di dichiarazione del testatore, raccolta in presenza di testimoni, invalida totalmente il testamento: in assenza di dichiarazione del testatore non esistono ultime volontà che il notaio possa “ridurre per iscritto”(non pertinente sul punto è la citata Cass. 1009/1992, relativa a ipotesi di annullabilità di testamento pubblico).
3.Sulla nullità del testamento
Priva di pregio è l'eccezione di parte convenuta di tardività della domanda di nullità. La giurisprudenza di legittimità, sul solco delle sentenze SS.UU.26242/2014 e
26243/2014, ha esteso al testamento gli approdi maturati in tema di impugnativa negoziale, ambito nel quale il rilievo officioso della nullità opera sia in caso di domanda di adempimento, sia di annullamento, sia di nullità per altra causa. Per l'effetto, anche in materia testamentaria, ha acquisito portata generale il principio che attribuisce al giudice il potere-dovere di rilevare, d'ufficio, l'eventuale esistenza di cause di nullità, ulteriori e diverse da quelle allegate dalle parti, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio ex art.101 comma 3 c.p.c. (cfr. Cass.8841/2017
e 9979/2023). La ragione della natura officiosa del rilievo è spiegata dalla Corte in quest'ultima sentenza laddove afferma che “..il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”.
Pertinente alla causa in decisione, ove la nullità del testamento è stata sostanzialmente confessata dal notaio e confermata dai testi in sede di istruzione orale finalizzata all'approfondimento di domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore, è il caso analizzato dalla citata sentenza n.8841/2017. Il caso proposto alla pag. 12 di 16 Corte era, infatti, relativo a domanda di annullamento del testamento per falsità della data esitata in declaratoria di nullità del testamento per mano guidata, vizio mai rilevato dalla parte ed emerso soltanto in sede di CTU.
Superate le eccezioni di rito, non resta che passare al merito.
Come anticipato, la domanda di nullità del testamento è fondata.
Con l'accoglimento della querela di falso, proponibile in ogni stato e grado del processo, il Collegio ha accertato che il 28.9.2017 non abbia espresso Persona_1
(vale a dire dichiarato) le proprie ultime volontà al notaio alla presenza di testimoni. Il rispetto formale dell'art.603 comma 2 c.c. non è recuperato, come preteso dalla difesa dei convenuti, dalla scissione temporale delle fasi di formazione del testamento, pacificamente occorsa nel caso in esame.
La legge prescrive che nel testamento pubblico siano adempiute le (e sia data menzione dell'assolvimento delle) seguenti formalità: dichiarazione della volontà del testatore alla presenza di testimoni;
riduzione della volontà per iscritto a cura del notaio;
lettura dell'atto al testatore alla costante presenza di testimoni. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'ammettere che le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda siano idealmente distinte e possano quindi svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale ma impone che queste duplici formalità avvengano alla simultanea presenza del testatore, del notaio e dei testimoni. La ragione della esclusione di equipollenti al rispetto di queste formalità è così spiegata dalla Suprema Corte:
“prescrivendo la legge, a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni è finalizzata a raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore;
pertanto tale finalità, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza di testimoni, non è raggiunta se non a condizione che, prima di dare lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza di testimoni, senza che ciò possa essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore”(cfr. Cass.2685/2024, conforme a Cass.30221/2023, 1649/2017, 2742/1975 e 3552/1971).
Con specifico riferimento al caso l'inammissibilità del c.d. testamento per _1 adesione e il divieto di equipollenti alla manifestazione a voce della volontà del testatore sono stati ribaditi dall'ordinanza della Cassazione 30221/2023, la quale, citando la sentenza 3552/1971 afferma: “..tale finalità di legge [di garanzia, come detto], nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza di testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza di testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorchè questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo”.
pag. 13 di 16 In conclusione, la mancata simultanea raccolta -e riduzione per iscritto- delle volontà del testatore alla presenza dei testimoni rende l'atto falso ne comporta la conseguente nullità del testamento a termini del combinato disposto dell'art.603 comma 2 c.c. e 606 comma 1 c.c..
4.Sulla petizione ereditaria. Alla declaratoria di nullità del testamento consegue l'apertura della successione legittima di di stato libero (“divorziato”) e senza figli (cfr. doc.1 Persona_1 attrice).
Erede legittima di è la sorella odierna attrice - che ha Persona_1 Pt_1 accettato l'eredità del fratello spendendo detta qualifica nel presente giudizio e nel ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa- alla quale, con il vittorioso esperimento dell'azione di petizione ereditaria, vanno restituiti tutti i beni del de cuius in possesso dei convenuti.
Vi è prova in atti che i convenuti siano entrati nel possesso del 90% delle quote della OF S.r.l., dell'immobile sito in Torino, Corso Traiano 84, del veicolo Lancia, targato ZA444DM, e del veicolo BMW targato EB236PS (alienato a terzi, al prezzo di
€.7.750,00, prima del sequestro come da doc.6 allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti in sede cautelare), tutti di proprietà di Persona_1
Parte di questi beni ereditari, e, in specie, le quote della OF e il veicolo Lancia sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e la loro gestione è stata affidata al custode dr.ssa
; gli altri beni ereditari sono in possesso dei convenuti. Per Persona_10
l'appartamento, che i convenuti affermano essere arredato con mobilio di scarso valore, non è stato fornito un elenco dettagliato dell'arredo, ragion per cui la condanna non potrà che essere generica.
Tutti questi beni ereditari devono essere restituiti (in natura o per equivalente) all'attrice, in parte, mediante consegna a mezzo del custode, e, in parte, mediante consegna da parte dei convenuti.
5.Sulla regolazione delle spese di lite e di CTU
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo –
e a favore del difensore attoreo, che si è dichiarato antistatario- in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento, da ritenersi adeguati per tutte la fasi del giudizio. Si precisa che l'art. 5 comma 6 del DM 55/2014 prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione dei compensi, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00. Per quelle particolarmente complesse si applica lo scaglione ancora superiore sino ad € 520.000,00. La scelta tra i tre scaglioni, dunque, va operata sulla base dell'attività complessità svolta, della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate, della rilevanza del giudizio. Il giudice ha dunque la possibilità di dividere l'oggetto della causa di valore indeterminabile in tre fasce: il primo per la bassa e moderata rilevanza e complessità; il secondo per quella media e infine il terzo per le cause di particolare rilevanza e complessità (cfr. Cass. 29821/2019). Nel caso di specie, si ritiene di potersi attestare nello scaglione mediano (valore interminabile di complessità media) per la fase di mediazione (sola attivazione), per pag. 14 di 16 quella di merito e per quella, sempre di merito, relativa al sub-procedimento di querela di falso, quest'ultima da considerarsi, a fini liquidatori, fase distinta (avendo richiesto un'attività di trattazione e di decisione orientata sul “nuovo” tema della nullità del testamento, derivato dalla querela di falso, sia pure fondata su corredo probatorio noto: di qui la correttezza della riduzione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale contenuta nella nota spese attorea del 6.3.2025). L'esito del giudizio di merito porta altresì a porre a carico di parte convenuta anche le spese del giudizio cautelare in corso di causa di sequestro giudiziario, applicando il medesimo scaglione.
La soccombenza dei convenuti comporta che la CTU sia definitivamente posta a loro integrale carico, in via solidale nei rapporti con l'attrice e con ripartizione di un terzo ciascuno nei rapporti interni tra i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la falsita' del testamento pubblico rogato in data 28.9.2017 dal notaio (repertorio n.1940; Raccolta n.1234) e registrato il Persona_5
5.3.2018 al n.2762, serie 1T e, per l'effetto, dichiara la nullità del predetto testamento;
2. ordina, ai sensi del combinato disposto dell'art.226 c.2 c.p.c. e 537 c.p.p. la cancellazione totale del sopra indicato atto pubblico;
3. dichiara aperta la successione legittima di n. a ZA (Mi) il Persona_1
12,10.1936 (C.F. ) e deceduto a Torino il 2.2.2018; C.F._5
4. accerta e dichiara che n. a RA (PV) il 15.4.1931 Parte_1
( ) è erede legittima di CodiceFiscale_6 Persona_1
5. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a restituire ad
[...] Parte_1
• il 90% delle quote della società OF S.r.l. (P.I.V.A. sede legale P.IVA_1 in Torino, Via Avogadro 11), in custodia giudiziaria;
• il veicolo Lancia, modello Fulvia, targa ZA 444 DM, in custodia giudiziaria;
• l'immobile sito in Torino, C.so Traiano n. 84 (Foglio 1458, particella 1, subalterno 78, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza 4 vani, 86 mq, rendita € 857,32), unitamente al suo arredo, e l'autorimessa (Foglio 1458, particella 140, subalterno 46, zona censuaria 2, categoria A/6, classe 4, 15 mq, rendita € 124,36);
• la somma di €.7.750,00 ricavata dalla vendita del veicolo BMW, modello AG390X, targa EB 236 PS;
6. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, a rifondere all'avv.Federico Maria Malferrari Pinchetti, che si
[...]
è dichiarato distrattario dell'attrice le spese di lite, che liquidano, Parte_1
pag. 15 di 16 quanto alla fase di mediazione in €.80,00 per esposti ed €.772,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge, quanto alla fase cautelare in €.4.227,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge, quanto al giudizio di merito in
€.535,00 per esposti ed €.14.519,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge e quanto al subprocedimento per querela di falso in €.546,50 per esposti ed
€.6.156,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge.
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico integrale delle parti convenute per 1/3 ciascuna nei loro rapporti interni e in solido tra loro rispetto alla parte attrice.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Paola Demaria
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
In composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Paola Demaria Presidente relatore
Dott.ssa Anna Castellino Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929/2019 del registro generale, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti ATTRICE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
, c.f. , Controparte_2 C.F._3
, c.f. , CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferraris, dall'avv. prof. Giorgio Frus e dall'avv.Marco Russo;
CONVENUTI Avente ad oggetto: impugnazione di testamento pubblico per incapacità a testare e querela di falso
Con ordinanza del 15.12.2023 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Civile di Torino: In via principale: previo riconoscimento della NO , giusti titoli Parte_1 dello stato civile, quale erede legittima del de cuius e previo Persona_1 accoglimento della querela di falso proposta, dichiarare, anche d'Ufficio, la nullità e/o l'annullabilità del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) stante l'avvenuta mancata osservanza per la redazione del testamento pubblico per cui è oggi causa delle forme prescritte dagli artt.603, 606 e seguenti c.c. e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima.
Conseguentemente ordinare ai signori , e Controparte_1 Controparte_2
l'immediata restituzione all'erede legittima di quanto CP_3 Parte_1 indebitamente posseduto a titolo successorio e/o a qualsiasi altro titolo condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari, sia mobili che immobili, acquisiti in virtù di un testamento non valido. In via principale, in subordine: previo riconoscimento della NO , Parte_1 giusti titoli dello stato civile, quale erede legittima del de cuius;
Persona_1 dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) per incapacità d'intendere e volere del de cuius signor
[...] e per l'effetto, dichiarare aperta la successione _1 legittima.
Conseguentemente ordinare ai signori , e Controparte_1 Controparte_2
l'immediata restituzione all'erede legittima di quanto CP_3 Parte_1 indebitamente posseduto a titolo successorio e/o a qualsiasi altro titolo condannando i convenuti alla restituzione dei beni ereditari, sia mobili che immobili, acquisiti in virtù di un testamento non valido.
In via istruttoria: ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.210 c.p.c., alla NO
[...]
, ai fini della ricostruzione del patrimonio del de cuius, l'esibizione in Controparte_1 giudizio dell'inventario e della rendicontazione relativa alla sua attività di procuratrice generale del de cuius a far tempo dal 28.9.2017 sino al 2.2.2018, data dell'avvenuto decesso di quest'ultimo; previa ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale:
1) “”Vero che l'odierna attrice e la di lei famiglia hanno sempre mantenuto, per tutta la vita, i rapporti con il fratello ”; Persona_1
2) “”Vero che il signor in data 26.7.2003, è stato testimone di nozze Persona_1 del IP ””; Parte_2
3) “”Vero che il signor in data 20.9.2003, è stato testimone di nozze Persona_1 della IP ””; Parte_3
4) “”Vero che il signor unitamente alla moglie, e successivamente Persona_1 all'intervenuto divorzio, usava trascorrere e festeggiare il giorno di Natale, Pasqua e tutte le festività con la sorella e la di lei famiglia””; Pt_1
5) “”Vero che nel caso in cui il signor durante le festività di cui al Persona_1 capitolo precedente, fosse stato impossibilitato ad incontrare la sorella e la di lei famiglia, quantomeno provvedeva a contattarli telefonicamente per procedere allo scambio degli auguri per poi recarsi nei giorni successivi, personalmente, a casa della sorella per lo scambio degli auguri e dei regali con il resto della sua famiglia””;
6) “”Vero che il signor appassionato di auto da corsa, era solito Persona_1 trascorrere i pomeriggi, unitamente al marito della IP ed al IP Parte_3
, anche loro appassionati di auto d'epoca e da rally, discutendo di auto, Parte_4 di preparatori meccanici e di gare automobilistiche””; 7) ”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il signor Controparte_1
e la NO , tentava Persona_1 Parte_5 d'impedire o comunque di rendere difficoltoso a quest'ultimo, avere contatti con la sua famiglia naturale e, nello specifico, con la sorella ed i di lei figli””; Pt_1
pag. 2 di 16 8) “”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il Controparte_1 signor e la NO , tentava d'impedire o comunque di Persona_1 Parte_5 rendere difficoltoso a quest'ultimo, avere contatti con la sua ex moglie””;
9) “”Vero che la NO , sin dall'avvenuto divorzio tra il Controparte_1 signor e la NO , controllava regolarmente il Persona_1 Parte_5 telefonino in possesso al de cuius al fine di verificare le chiamate ed i messaggi da quest'ultimo ricevuti ed inviati””;
10) “”Vero che il de cuius, per poter mantenere i contatti con la propria famiglia naturale e con l'ex moglie e per evitare di scontrarsi con la NO CP_1
che era contraria, è stato costretto ad acquistare di nascosto dagli odierni
[...] convenuti un telefono cellulare””; 11) “”Vero che la NO ed i signori nel periodo tra il Controparte_1 CP_2
13.9.2017 ed il 28.9.2017, oltre a monitorare e tenere sotto controllo il telefonino in uso al de cuius, si adoperavano per tentare di evitare che quest'ultimo potesse incontrare la sua naturale famiglia nonché la sua ex moglie””; 12) “”Vero che la NO ed i signori nel periodo tra il Controparte_1 CP_2
13.9.2017 ed il 28.9.2017, ma anche prima e dopo, si adoperavano per tentare di evitare che il signor potesse incontrare ed avere rapporti con i suoi Persona_1 amici e conoscenti instillando in quest'ultimo il dubbio che detti incontri fossero unicamente finalizzati a sottrargli ogni suo avere””; 13) “”Vero che erano i signori ed i signori a stabilire chi Controparte_1 CP_2 e quando potesse entrare nella stanza della “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino ove il signor era ricoverato a far tempo dal Persona_1
13.9.2017””;
14) “”Vero che per tutto il periodo in cui il signor è stato ricoverato Persona_1 presso la “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, i signori ed i signori si doperavano in ogni modo per Controparte_1 CP_2 evitare che il de cuius potesse avere contatti con la propria famiglia””;
15) “”Vero che la NO ed i signori durante il Controparte_1 CP_2 ricovero del signor presso la “stroke unit” dell'A.O.U. Città della Persona_1
Salute e della Scienza di Torino hanno convocato o hanno fatto accedere, in ben due distinte occasioni tra il 13.9.2017ed il 28.9.2017,n.2 Notai al fine di far redigere testamento al signor ”; Persona_1
16) “”Vero che il primo dei due notai convocati dagli odierni convenuti per far redigere testamento al signor si rifiutava di procedere alla luce Persona_1 dell'evidente e conclamato stato d'incapacità di quest'ultimo nonché poiché assisteva alla telefonata con la quale il de cuius, in evidente stato di panico e confusione, chiedeva alla IP d'intervenire Pt_3 perché gli “volevano far firmare qualcosa” che lui stesso non comprendeva””;
17) “”Vero che il signor già mesi prima dell'evento traumatico del Persona_1 13.9.2017, aveva chiesto l'intervento dell'avv. Fausto Martini di Lecco perché aveva difficoltà nel gestire il rapporto personale con la NO la Controparte_1 quale lo vessava e poneva in essere pressioni per fargli lasciare tutti i suoi beni a lei ed ai di lei figli, con esclusione della naturale famiglia del de cuius””;
pag. 3 di 16 18) “”Vero che la NO , unitamente ai signori si CP_1 Controparte_1 CP_4 qualificavano come parenti diretti del de cuius ””. Persona_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli:
- , residente in [...]; Parte_5
- Fausto Martini, residente in [...];
- , residente in [...]; Parte_4
- , residente in [...], strada Faccenda n.6; Parte_2
- residente in [...]; Controparte_5
- , residente in [...]; Parte_3
- , con domicilio in Novara, via Generali n.3; Testimone_1
- , con domicilio in Novara, via Generali n.3; Persona_2
- , con domicilio in Novara, via Mameli n.4; Persona_3
- , con domicilio in Novara, via Beccaria n.17; Testimone_2
- , con domicilio in Pernate, via dei Tigli n.86; Persona_4
- con domicilio in Pernate, via dei Tigli n.86; Controparte_6
- con domicilio in Renate, via Concordia n.46; Controparte_7
- , con domicilio in Torino, corso Racconigi n.158. CP_8
Si indica a teste sul solo capitolo n.18:
- Legale rappresentante delle “Onoranze Funebri l'Aurora”, corrente in Torino, via Passo Buole n.65.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ex D.M.55/2014 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale Ill.mo
In via principale, dichiarare inammissibile la querela di falso proposta da parte attrice all'udienza del 07.05.2024 per i motivi esposti nella memoria del 23.09.2024 e richiamati oralmente all'udienza del 24.09.2024. In via subordinata, nel denegato caso di ritenuta ammissibilità della querela di falso, ordinare l'intervento in causa iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. del notaio Persona_5
per estendere alla stessa il giudicato sulla querela di falso, da decidere nel
[...] merito secondo giustizia.
In via istruttoria e subordinata, Dato atto che l'esito della CTU non è condivisibile per le ragioni esposte in atti, disporre, ove ritenutane l'opportunità, la rinnovazione della CTU con la sostituzione del consulente tecnico, ex art. 196 c.p.c.
In ogni caso
- rigettare la domanda attorea di annullamento del testamento per difetto di capacità di intendere e di volere del testatore siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti difensivi dei convenuti, disattendendo in ogni sua parte e nelle conclusioni la relazione del consulente tecnico, dott. ; Persona_6
- dichiarare comunque inammissibile la domanda di annullamento del testamento per violazione di forme ai sensi dell'art. 606, co. 2, c.c. in quanto domanda nuova proposta tardivamente;
pag. 4 di 16 - subordinatamente, nel denegato caso in cui sia ritenuta ammissibile, respingere tale domanda per avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 606, co. 2, c.c., ult. periodo;
- dichiarare inefficace o, comunque, revocare il sequestro giudiziario concesso in corso di causa a seguito del rigetto delle domande attoree;
- in ogni caso, respingere perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande di
, con totale assolutoria dei convenuti;
Parte_1
- condannare l'attrice al pagamento di tutte le spese del presente procedimento, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica espletata ed al sequestro giudiziario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e spese successive occorrende, nonché al rimborso delle spese sostenute dai convenuti per i compensi del nominato CTP, dott. . Persona_7 Per il Pubblico Ministero: “visto, nulla oppone”.
Svolgimento del processo.
1.Con atto di citazione del 19.12.2018 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e , allegando: Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che in data 13.09.2017 suo fratello, , veniva ricoverato Persona_1
d'urgenza presso il reparto “Stroke Unit” dell'ospedale Molinette di Torino, per emorragia cerebrale, ipertensione essenziale benigna, altre forme di cardiopatica ischemica cronica e diabete mellito;
• che, durante il ricovero, in data 28.09.2017, il Notaio Persona_5 si recava presso il nosocomio e riceveva il testamento in forma pubblica con il quale , revocando ogni precedente disposizione, legava le sue Persona_1 quote del capitale sociale della OF S.r.l. pari al 90% del totale a CP_3
(in ragione del 50% del totale del capitale sociale) ed a
[...] Controparte_2
(in ragione del 40% del totale del capitale sociale); istituiva poi eredi del
[...] suo patrimonio per la quota di ½, e Controparte_1 CP_2 CP_3
per la quota di ¼ cadauno;
[...]
• che in data 29.09.2017 il veniva trasferito presso la Persona_1 [...]
; Controparte_9
• che, stante il perdurare delle gravi condizioni di salute, veniva successivamente ricoverato al Molinette ove decedeva il 02.02.2018;
• che il testamento pubblico era viziato, in quanto rilasciato da persona assolutamente incapace d'intendere e volere a causa delle gravi patologie sofferte per le quali era stato ricoverato d'urgenza il 13.09.2017. 2.Con comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2019 , Controparte_1 [...]
e si costituivano in giudizio, contestando integralmente le CP_2 CP_3 domande attoree, allegando:
• che non aveva mai avuto alcun rapporto affettivo con la sorella Persona_1
che anzi detestava;
Pt_1
• che, quantomeno dall'epoca del fallimento del suo matrimonio (1973), il aveva trovato autentici affetti familiari nei coniugi e _1 Controparte_10
, dai quali aveva ricevuto concrete prove di amicizia;
Controparte_1
pag. 5 di 16 • che, successivamente, quando decise di iniziare a lavorare in proprio, prima con l'impresa individuale Fast e poi con la OF S.r.l., pensò di avvalersi della collaborazione di , di cui era stato collega alla Cifast Controparte_1
S.r.l.;
• che nel frattempo nascevano e ai quali si legò CP_3 CP_2 _1 moltissimo;
• che nel corso degli anni nella OF S.r.l. entravano a far parte anche
[...]
, come amministratore delegato, e poi , attuale CP_10 CP_3 amministratore;
• che, insistentemente richiesto dalla sorella, provò a far lavorare in _1
OF anche ai suoi nipoti (nello specifico e , ma i Testimone_3 Pt_2 tentativi diedero esiti negativi;
• che i rapporti, già pessimi, con la sorella si deteriorano ulteriormente, tanto da annullarsi completamente;
• che i nipoti (figli della sorella) sentirono il bisogno di andare a trovarlo solo dopo il suo ricovero in ospedale;
• che le visite dei nipoti erano molto gravose ed irritanti per il quale _1 finiva per infuriarsi e cacciarli, infastidito dalle continue richieste di denaro o di informazioni sul suo patrimonio;
• che proprio in occasione del ricovero in ospedale, nel settembre 2017, Per_8
compagno di stanza di assistendo ad una discussione tra
[...] _1 lo stesso e un IP che lo invitava a non fare testamento, si propose di farlo parlare con il figlio avvocato per un parere Persona_9 giuridico;
• che a seguito di detto colloquio fu messo in contatto con il notaio _1
la quale si recò più volte in ospedale, prima per Persona_5 conoscere e poi per raccogliere le sue ultime volontà e per Persona_1 consentirgli di rilasciare una procura generale in favore di CP_1
come da lui espressamente richiesto;
[...]
• che il testamento pubblico è perfettamente valido perché rilasciato da persona completamente capace di intendere e volere al momento della sua redazione e perché del tutto coerente con quanto sempre manifestato dal e cioè _1 con la sua precisa volontà di non voler lasciare nulla alla sorella ed ai nipoti.
3.Nelle more del procedimento, con ricorso depositato il 18.06.2019, l'attrice chiedeva che fosse autorizzato il sequestro giudiziario del 100% delle quote della OF S.r.l., dell'immobile sito in Torino, Corso Traiano 84, del veicolo Lancia, targato ZA444DM, e del veicolo BMW targato EB236PS. Con decreto del 04.10.2019 il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, autorizzava il sequestro del 90% delle quote della
OF S.r.l. con ordine di annotazione del provvedimento sul libro dei soci e del veicolo Lancia targato ZA444DM, nominando custode la dott.ssa con Persona_10 studio in Torino, corso Rosselli 73. 4.La causa di merito veniva istruita mediante CTU psichiatrica, affidata al Dott.
[...]
, che concludeva per l'incapacità a testare, e successivamente rimessa al Per_6
Collegio per la decisione.
pag. 6 di 16 5.Con provvedimento del 30.06.2022 il Collegio, però, la rimetteva in istruttoria, ritenendo che i capi di prova orale dedotti da parte convenuta fossero “effettivamente rilevanti perché finalizzati a chiarire ed illustrare la situazione cognitiva del de cuius nel periodo del ricovero ospedaliero e nei giorni immediatamente precedenti alla predisposizione del testamento pubblico, così da integrare il materiale probatorio già in atti”.
6.Si procedeva, dunque, con l'assunzione di prove testimoniali.
7.Con ordinanza del 15.12.2023 il G.I., viste le precisazioni delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo termini ridotti di cui all'art.190 c.p.c.
8.Con ordinanza del 29.3.2024, il Collegio, “preso atto che in sede di precisazione delle conclusioni in data 1.12.2023 parte attrice ha formulato in via principale subordinata domanda di declaratoria “d'ufficio della nullità e/o annullabilità del testamento del 28.9.2017 per cui è odierna vertenza (repertorio n.1940 – Raccolta n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) stante l'avvenuta mancata osservanza per la redazione del testamento pubblico per cui è oggi causa delle forme prescritte dagli artt.603, 606 e seguenti c.c. e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione legittima…interpretata tale domanda come sollecitazione al Collegio a sollevare in via officiosa la questione, emersa nel corso dell'istruttoria testimoniale e astrattamente rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt.603 e 606 c.c., del contrasto tra testamento quale documento e testamento quale atto pubblico valido sino a querela di falso” rimetteva la causa in istruttoria per sentire le parti sul punto e fissava udienza al 7 maggio 2024.
9.All'udienza del 7 maggio 2024, parte attrice, in forza di procura speciale depositata il 3.5.2024, proponeva, in via incidentale, formale querela di falso avverso il testamento pubblico a rogito Notaio -iscritta al Collegio Notarile dei Persona_5
Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo- in data 28.9.2017 (repertorio n.1940 – Raccolta
n.1234 - registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T); parte convenuta ne rilevava l'infondatezza e ne eccepiva l'inammissibilità per tardività, per essere stata la stessa proposta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
le parti dichiaravano di volersi avvalere del documento (testamento pubblico) impugnato. 10.Con ordinanza del 24.5.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.5.2024, il Giudice, ai sensi degli artt.221 e segg. c.p.c - previa acquisizione del documento in originale e in copia fotostatica mediante ordine (tenente luogo del sequestro di cui all'art.224 c.p.c.) al Notaio di esibire in Persona_5 originale e in copia fotostatica il testamento pubblico in data 28.9.2017 (repertorio n.1940; Raccolta n.1234; registrato il 5.3.2018 al n.2762, serie 1T) - fissava nuova udienza alla presenza del Pubblico Ministero al 24.9.2024.
11.Con comparsa del 23.9.2024, parte convenuta si costituiva chiedendo, in via principale, dichiarare inammissibile – per carenza di interesse ad agire - la querela di falso proposta da parte attrice;
in subordine, la rimessione parziale della lite o l'assunzione a decisione della sola querela di falso, da decidere nel merito secondo giustizia;
in via subordinata processuale, nel caso di ritenuta ammissibilità della querela di falso, ordinare l'intervento ex art. 107 c.p.c. del notaio, dott.ssa Persona_5
nel sub-procedimento di querela di falso, con i conseguenziali provvedimenti.
[...]
12.All'udienza del 24.9.2024, svoltasi con la partecipazione del Pubblico Ministero, consegnato da parte del Notaio, dott.ssa a mani della Persona_5
pag. 7 di 16 cancelliera il testamento pubblico (repertorio n.1940 – Raccolta n. 1234 -registrato il
5.03.2018 al n. 2762, serie 1T) in originale ed in copia conforme all'originale munita di certificazione del Notaio e dell'Archivio Notarile;
apposte le necessarie sottoscrizioni e disposta la custodia del testamento, parte attrice chiedeva che la causa fosse trattenuta a decisione unitamente alla querela di falso;
parte convenuta si opponeva a tale istanza insistendo sulla inammissibilità della proposta querela. Il Giudice si riservava.
13.Con ordinanza del 7.10.2024, il Giudice “ritenuto che la querela di falso sia compiutamente istruita e che tutte le questioni alla stessa pertinenti vadano decise con sentenza”, assegnava termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni.
14 Con ordinanza del 23.12.2024, il G.I., viste le precisazioni delle conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Motivi della decisione.
1.Sintesi del percorso decisionale (abstract).
Nella presente controversia le tematiche della falsità e della nullità del testamento, pur separatamente trattate, sono tra loro dipendenti a fini decisionali. L'accoglimento, per quanto di ragione, della querela di falso, proposta da parte attrice dopo la terza rimessione in istruttoria, pone, infatti, una quaestio nullitatis che incide sulla sorte del testamento e determina l'assorbimento della domanda di annullabilità della scheda per incapacità naturale del testatore, questione sulla quale si è concentrata tutta l'attività istruttoria e la gran parte dell'attività defensionale delle parti. L'accertamento dell'apertura della successione legittima impone, poi, la disamina della domanda di petizione ereditaria
Non merita, di contro, spendita di attività decisoria la domanda attorea di rendiconto, espressamente rinunciata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.
Parimenti rinunciata, tanto da non comparire nella precisazione delle conclusioni in epigrafe trascritte e da non essere più trattata nelle memorie conclusionali, è la originaria domanda attorea, proposta in via subordinata, di riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della quota di legittima (quota, peraltro, che l'attrice, sorella del de cuius, non avrebbe titolo per rivendicare).
2.Sulla querela di falso. Raccogliendo la sollecitazione contenuta nell'ordinanza collegiale del 29.3.2024 l'attrice, all'udienza del 7.5.2024, ha proposto, in via incidentale, querela di falso in relazione al testamento pubblico che il notaio ebbe a ricevere Persona_5 da il 28.9.2017 (rep n.1940-racc.n.1234 registrato il 5.3.2018 al Persona_1
n.2762 serie IT) per violazione dell'art.603 c.c. e dell'art.479 c.p..
Parte convenuta ha sostenuto l'infondatezza ed eccepito l'inammissibilità della querela di falso siccome volta a veicolare nuove domande di nullità ex art.606 comma 2 c.c., le quali, anche qualora fossero ritenute fondate, sarebbero tardive e comunque prescritte, così privando la querela di falso attorea di qualsivoglia utilità ai fini del presente giudizio. In tesi di parte convenuta, l'irrilevanza della falsità del testamento in relazione alla originaria pretesa azionata dall'attrice (che è di annullabilità del testamento per pag. 8 di 16 incapacità di di testare ex art.591 comma 2 n.3 c.c.) renderebbe Persona_1 inammissibile la querela di falso per carenza di interesse ad agire perchè “…la querela di falso proposta dall'attrice non riveste alcuna utilità nel presente giudizio”(cfr. comparsa conclusionale p.5).
L'eccezione di inammissibilità della querela è infondata. Con la querela di falso parte attrice solleva, in astratto, una quaestio nullitatis -afferente alla non veritiera attestazione da parte del notaio rogante di dichiarazioni provenienti dalla viva voce di idonea, in caso di suo positivo accertamento, a Persona_1 travolgere il testamento pubblico regolatore della presente vertenza. La norma richiamata dalla querelante è, infatti, l'art.603 c.c., la quale, letta in combinato disposto con l'art.606 comma 1 c.c., sanziona con la nullità il testamento pubblico non contenente, tra l'altro, “la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore..”, rese con le forme e le garanzie di cui al citato art.603 c.c. (che prevede la dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio in presenza di testimoni). Col che, l'attrice è portatrice di interesse a promuovere querela di falso. Si ritiene poi non essere né necessario né opportuno estendere d'ufficio ex art.107 c.p.c. il contraddittorio al notaio, come instato dai convenuti. E' pacifico che legittimato passivo nel procedimento di querela di falso non sia il pubblico ufficiale che abbia formato l'atto tacciato di falsità (al quale è consentito intervenire in via adesiva nel giudizio per eventualmente tutelarsi) ma il solo soggetto che del documento intenda valersi nel giudizio. La chiamata in giudizio iussu iudicis del notaio non è, dunque, necessaria e, nel caso in esame, neppure opportuna: il notaio ha avuto ampia possibilità di ricostruire i fatti testimoniando sotto giuramento all'udienza e il suo coinvolgimento nel giudizio avrebbe l'unico effetto di dilatarne senza utilità i tempi di definizione.
La querela di falso è, nel merito, fondata. Parte querelante si duole che il notaio abbia attestato, contro verità, che il _1
28.9.2017 le abbia comunicato expressis verbis e in presenza di testi, le sue ultime volontà e le abbia dichiarato di versare in condizioni psico-fisiche compatibili con la sua capacità di esprimere validamente dette volontà. In tesi attorea, dalla testimonianza resa all'udienza del 10.11.2022 dallo stesso notaio e all'udienza del 9.2.2023 dalle testi e Per_5 Testimone_4 Testimone_5
(testimoni in atto), emergerebbe pacificamente la circostanza (rilevante ai sensi degli artt.603 e 606 comma 1 c..) che il 28.9.2017 rimase silente davanti al Persona_1 notaio limitandosi ad assentire col capo alla lettura delle volontà raccolte dalla notaia il
26.9.2017 senza la presenza di testimoni;
il che renderebbe false le seguenti proposizioni, trascritte nel testamento pubblico, che attribuiscono a una _1 condotta dialogante:
§“Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certa, mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e all'uopo mi dichiara, alla presenza di testimoni, le sue volontà, che vengono a cura di me Notaio ridotte per iscritto come segue:…” (cfr. testamento, primo foglio, ultimo rigo;
secondo foglio, primi quattro righi, con sottolineatura a cura dell'Ufficio);
pag. 9 di 16 §§“Avanti a me DO , Notaio…, Persona_5 assistita dalle testimoni…Signore
- PRUDENTE ., Tes_6
- Parte_6
È personalmente comparso il Signor:
.. Controparte_11
Il quale dichiara di essere in grado di leggere, scrivere e sottoscrivere sebbene con difficoltà a causa di una emorragia cerebrale che ha al momento parzialmente limitato l'uso degli arti.” (cfr. ivi, primo foglio, da nono rigo e penultimo rigo, con sottolineatura a cura dell'Ufficio). La tesi attorea è fondata per quanto di ragione. In disparte la dichiarazione da parte del testatore del proprio stato di salute (non richiesto come requisito di validità del testamento e comunque rientrante nel novero delle valutazioni e opinioni rimesse al notaio, non costituenti fatti discutibili con la querela di falso), l'istruttoria ha acclarato che il 28.9.2017 non abbia _1 dichiarato al notaio le sue ultime volontà come attestato in atto pubblico. Nel dettaglio, è emerso quanto segue.
-Sergio durante il ricovero ospedaliero, alternava momenti in cui era vigile e _1 cosciente ad altri in cui era confuso e confabulante, ma non presentava sintomatologie psichiatriche o neuropsichiatriche tali da incidere in maniera grave e diretta sulla sua capacità autodeterminarsi, posto che le uniche annotazioni di rilievo ricavabili dalla diaria ospedaliera sono che egli, nei primi giorni di ricovero e dunque non in prossimità della redazione del testamento, fosse anosognomico (vale a dire non avesse coscienza della propria malattia) e disartrico (la disartria, che affliggeva con intensità _1 variabile, è peraltro un disturbo motorio del linguaggio, che non ha incidenza sulla capacità di intendere e volere).
-Le modalità con le quali il notaio ha raccolto la volontà di sono Persona_1 ricostruibili con nitidezza dal costituto dello stesso notaio (escusso all'udienza del
10.11.2022) e delle sue due impiegate, e (escusse Testimone_5 Testimone_4 all'udienza 9.2.2023), testimoni in atto. Trattasi di dichiarazioni logiche e tra loro coerenti.
-Più nello specifico, il notaio sentita quale testimone Persona_5 all'udienza del 10.11.2022, ha dichiarato di aver incontrato il due Persona_1 volte.
-In occasione del primo incontro avvenuto il 26.9.2017, che durò circa dieci minuti e avvenne alla presenza del compagno di stanza di e di _1 CP_1 [...] dialogò col notaio “..mi relazionai ovviamente con il sig. _1 Persona_1 che mi ha illustrato e spiegato le sue volontà testamentarie. Mi ricordo che nella prima circostanza riuscii a parlare con il Sig. meglio rispetto alla seconda Persona_1 occasione. Ricordo che nella circostanza del 26 settembre il sig. aveva anche _1 scherzato con me. Questo perché prima di arrivare a ricevere le volontà testamentarie cerco di avere un colloquio informale con le persone facendole parlare del proprio passato allo scopo di farle chiacchierare e farmi così un'idea della loro lucidità mentale. Avevo, peraltro, acquisito [in circostanze di tempo e luogo che il notaio pag. 10 di 16 rettifica e del quale non è certa] .. il certificato medico a firma del dott. _11 datato 18 settembre 2017”. Il notaio ha altresì precisato che “In questo primo incontro, non si perfezionavano gli atti [procura generale a favore di e testamento CP_1 pubblico) perché il testamento, come noto, richiede la presenza di due testimoni;
normalmente in ospedale si chiede agli infermieri o, comunque, al personale parasanitario di prestare l'ufficio di testimone, ma nella circostanza gli addetti al reparto si dichiararono non disponibili”…non ho perfezionato tale atto [procura] in quanto, comunque, quando ho contezza delle difficoltà della persona a sottoscrivere un atto e ad apporre la propria firma preferisco per ragioni di accortezza inserire la presenza di testimoni (testimoni la cui presenza sarebbe in realtà necessaria per la legge notarile nel caso di persona che non è in grado di leggere e scrivere o nel caso in cui il notaio lo richieda: in questo caso ho ritenuto necessario richiedere la presenza di testimoni).
-Il notaio incontrò in ospedale una seconda volta, il 28.9.2017. Sul Persona_1 punto la teste notaio ha così riferito a domanda del giudice: “nella seconda occasione, dopo i convenevoli di rito, ho illustrato al gli atti predisposti da me secondo _1 le indicazioni ricevute nell'incontro precedente. Ho letto entrambi gli atti al _1 spiegandogli il contenuto e chiedendo conferma della sua volontà. Preciso di aver lasciato comunque uno spazio bianco nella scheda testamentaria per l'inserimento di eventuali modifiche da appartare sul momento” precisando, in risposta a domanda del difensore attoreo, “non ho chiesto al di ripetere quali fossero le sue volontà _1 testamentarie ma ho provveduto a rileggere all'interessato quelle da me ricevute nella prima occasione, poi riportate nella scheda, e a chiedere alla persona se le confermasse o meno e anche se volesse modificare o aggiungere qualche altra cosa.
Ricordo che nella seconda occasione il testatore era molto debole, aveva una grande difficoltà ad esprimersi, aveva un tono di voce sussurrato, faceva molta fatica a parlare. A fronte della rilettura degli atti, comunque, la persona espresse un consenso che a me è parso idoneo per rogitare i predetti atti. Preciso che il 26 settembre non avevo percepito questa debolezza e questa difficoltà nel parlare, poi effettivamente riscontrata il giorno 28. In tale seconda occasione le condizioni della persona erano effettivamente peggiorate.”.
-Le testi e , hanno confermato che, nel secondo Testimone_5 Testimone_4 incontro, apparisse vigile ma debole e sofferente, non riuscisse a Persona_1 parlare (fu in grado di firmare il testamento con mano tremante ma non dialogò col notaio) e si limitasse ad assentire alla lettura della “bozza” di testamento.
-Nel dettaglio, la teste riferisce: “ Il notaio non scrisse a penna il testamento ma Tes_5 solo ne diede lettura quando ebbi modo di assistere. Per quanto mi ricordo del sig. questo faceva cenno di sì con la testa quando il notaio leggeva e gli chiedeva _1 se aveva capito. Non ho sentito parlare il sig. in tale occasione, ma farfugliò _1 qualcosa come se acconsentisse ad una domanda del notaio che gli chiedeva se capisse
e non ricordo precisamente di cosa si trattasse. Non ricordo quante domande il notaio gli sottopose. Il sig. era vigile seppur si vedeva che non stesse bene, e firmò, _1 seppure tremolante, il testamento.”. La sua testimonianza è coerente con quella della collega laddove dichiara: “Il notaio diede lettura del testamento in tale Tes_4 occasione e il sig. faceva cenno con la testa. Ricordo che il sig. _1 _1 era provato.
pag. 11 di 16 ADR Quando mi presentai con la mia collega che mi ha preceduta in Ospedale il notaio diede semplicemente lettura del testamento. …ricordo che firmò il testamento… Non ho assistito in tale occasione ad alcun colloquio tra il notaio e che vidi solo in _1 tale occasione.”. In conclusione, può dirsi provato:
-che il notaio si sia recato due volte al nosocomio, la prima volta (26.9.2017) per conoscere il potenziale testatore e saggiarne la capacità a testare, la seconda volta
(28.9.2017 verso le ore 13:00) per raccogliere formalmente (alla presenza di testimoni) le volontà già da lui espresse in occasione del primo incontro;
-che nella prima occasione, nella quale era più brillante, sia riuscito a _1 dialogare col notaio e a esprimere verbalmente allo stesso le proprie volontà in assenza di testimoni idonei;
nella seconda occasione, alla presenza di testimoni, che _1 appariva sofferente, non sia riuscito a formulare frasi di senso compiuto e si sia limitato ad assentire alla lettura che il notaio gli diede delle dichiarazioni raccolte nel primo colloquio (e già dattiloscritte nella bozza di testamento).
Ciò posto, la discrasia tra la condotta colloquiante che il notaio attribuisce nella scheda a (…..”mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica e all'uopo _1 mi dichiara, alla presenza di testimoni le sue volontà”…), e l'atteggiamento silente e gestualmente assertivo effettivamente serbato dal testatore, depongono per la falsità del testamento pubblico. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, l'accoglimento della querela di falso per mancanza di dichiarazione del testatore, raccolta in presenza di testimoni, invalida totalmente il testamento: in assenza di dichiarazione del testatore non esistono ultime volontà che il notaio possa “ridurre per iscritto”(non pertinente sul punto è la citata Cass. 1009/1992, relativa a ipotesi di annullabilità di testamento pubblico).
3.Sulla nullità del testamento
Priva di pregio è l'eccezione di parte convenuta di tardività della domanda di nullità. La giurisprudenza di legittimità, sul solco delle sentenze SS.UU.26242/2014 e
26243/2014, ha esteso al testamento gli approdi maturati in tema di impugnativa negoziale, ambito nel quale il rilievo officioso della nullità opera sia in caso di domanda di adempimento, sia di annullamento, sia di nullità per altra causa. Per l'effetto, anche in materia testamentaria, ha acquisito portata generale il principio che attribuisce al giudice il potere-dovere di rilevare, d'ufficio, l'eventuale esistenza di cause di nullità, ulteriori e diverse da quelle allegate dalle parti, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio ex art.101 comma 3 c.p.c. (cfr. Cass.8841/2017
e 9979/2023). La ragione della natura officiosa del rilievo è spiegata dalla Corte in quest'ultima sentenza laddove afferma che “..il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”.
Pertinente alla causa in decisione, ove la nullità del testamento è stata sostanzialmente confessata dal notaio e confermata dai testi in sede di istruzione orale finalizzata all'approfondimento di domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore, è il caso analizzato dalla citata sentenza n.8841/2017. Il caso proposto alla pag. 12 di 16 Corte era, infatti, relativo a domanda di annullamento del testamento per falsità della data esitata in declaratoria di nullità del testamento per mano guidata, vizio mai rilevato dalla parte ed emerso soltanto in sede di CTU.
Superate le eccezioni di rito, non resta che passare al merito.
Come anticipato, la domanda di nullità del testamento è fondata.
Con l'accoglimento della querela di falso, proponibile in ogni stato e grado del processo, il Collegio ha accertato che il 28.9.2017 non abbia espresso Persona_1
(vale a dire dichiarato) le proprie ultime volontà al notaio alla presenza di testimoni. Il rispetto formale dell'art.603 comma 2 c.c. non è recuperato, come preteso dalla difesa dei convenuti, dalla scissione temporale delle fasi di formazione del testamento, pacificamente occorsa nel caso in esame.
La legge prescrive che nel testamento pubblico siano adempiute le (e sia data menzione dell'assolvimento delle) seguenti formalità: dichiarazione della volontà del testatore alla presenza di testimoni;
riduzione della volontà per iscritto a cura del notaio;
lettura dell'atto al testatore alla costante presenza di testimoni. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'ammettere che le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda siano idealmente distinte e possano quindi svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale ma impone che queste duplici formalità avvengano alla simultanea presenza del testatore, del notaio e dei testimoni. La ragione della esclusione di equipollenti al rispetto di queste formalità è così spiegata dalla Suprema Corte:
“prescrivendo la legge, a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni è finalizzata a raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l'eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore;
pertanto tale finalità, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza di testimoni, non è raggiunta se non a condizione che, prima di dare lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza di testimoni, senza che ciò possa essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore”(cfr. Cass.2685/2024, conforme a Cass.30221/2023, 1649/2017, 2742/1975 e 3552/1971).
Con specifico riferimento al caso l'inammissibilità del c.d. testamento per _1 adesione e il divieto di equipollenti alla manifestazione a voce della volontà del testatore sono stati ribaditi dall'ordinanza della Cassazione 30221/2023, la quale, citando la sentenza 3552/1971 afferma: “..tale finalità di legge [di garanzia, come detto], nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza di testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell'atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza di testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell'atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorchè questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo”.
pag. 13 di 16 In conclusione, la mancata simultanea raccolta -e riduzione per iscritto- delle volontà del testatore alla presenza dei testimoni rende l'atto falso ne comporta la conseguente nullità del testamento a termini del combinato disposto dell'art.603 comma 2 c.c. e 606 comma 1 c.c..
4.Sulla petizione ereditaria. Alla declaratoria di nullità del testamento consegue l'apertura della successione legittima di di stato libero (“divorziato”) e senza figli (cfr. doc.1 Persona_1 attrice).
Erede legittima di è la sorella odierna attrice - che ha Persona_1 Pt_1 accettato l'eredità del fratello spendendo detta qualifica nel presente giudizio e nel ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa- alla quale, con il vittorioso esperimento dell'azione di petizione ereditaria, vanno restituiti tutti i beni del de cuius in possesso dei convenuti.
Vi è prova in atti che i convenuti siano entrati nel possesso del 90% delle quote della OF S.r.l., dell'immobile sito in Torino, Corso Traiano 84, del veicolo Lancia, targato ZA444DM, e del veicolo BMW targato EB236PS (alienato a terzi, al prezzo di
€.7.750,00, prima del sequestro come da doc.6 allegato alla comparsa di costituzione dei convenuti in sede cautelare), tutti di proprietà di Persona_1
Parte di questi beni ereditari, e, in specie, le quote della OF e il veicolo Lancia sono stati sottoposti a sequestro giudiziario e la loro gestione è stata affidata al custode dr.ssa
; gli altri beni ereditari sono in possesso dei convenuti. Per Persona_10
l'appartamento, che i convenuti affermano essere arredato con mobilio di scarso valore, non è stato fornito un elenco dettagliato dell'arredo, ragion per cui la condanna non potrà che essere generica.
Tutti questi beni ereditari devono essere restituiti (in natura o per equivalente) all'attrice, in parte, mediante consegna a mezzo del custode, e, in parte, mediante consegna da parte dei convenuti.
5.Sulla regolazione delle spese di lite e di CTU
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo –
e a favore del difensore attoreo, che si è dichiarato antistatario- in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, ai valori medi dello scaglione di riferimento, da ritenersi adeguati per tutte la fasi del giudizio. Si precisa che l'art. 5 comma 6 del DM 55/2014 prevede che le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione dei compensi, di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00. Per quelle particolarmente complesse si applica lo scaglione ancora superiore sino ad € 520.000,00. La scelta tra i tre scaglioni, dunque, va operata sulla base dell'attività complessità svolta, della difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate, della rilevanza del giudizio. Il giudice ha dunque la possibilità di dividere l'oggetto della causa di valore indeterminabile in tre fasce: il primo per la bassa e moderata rilevanza e complessità; il secondo per quella media e infine il terzo per le cause di particolare rilevanza e complessità (cfr. Cass. 29821/2019). Nel caso di specie, si ritiene di potersi attestare nello scaglione mediano (valore interminabile di complessità media) per la fase di mediazione (sola attivazione), per pag. 14 di 16 quella di merito e per quella, sempre di merito, relativa al sub-procedimento di querela di falso, quest'ultima da considerarsi, a fini liquidatori, fase distinta (avendo richiesto un'attività di trattazione e di decisione orientata sul “nuovo” tema della nullità del testamento, derivato dalla querela di falso, sia pure fondata su corredo probatorio noto: di qui la correttezza della riduzione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale contenuta nella nota spese attorea del 6.3.2025). L'esito del giudizio di merito porta altresì a porre a carico di parte convenuta anche le spese del giudizio cautelare in corso di causa di sequestro giudiziario, applicando il medesimo scaglione.
La soccombenza dei convenuti comporta che la CTU sia definitivamente posta a loro integrale carico, in via solidale nei rapporti con l'attrice e con ripartizione di un terzo ciascuno nei rapporti interni tra i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la falsita' del testamento pubblico rogato in data 28.9.2017 dal notaio (repertorio n.1940; Raccolta n.1234) e registrato il Persona_5
5.3.2018 al n.2762, serie 1T e, per l'effetto, dichiara la nullità del predetto testamento;
2. ordina, ai sensi del combinato disposto dell'art.226 c.2 c.p.c. e 537 c.p.p. la cancellazione totale del sopra indicato atto pubblico;
3. dichiara aperta la successione legittima di n. a ZA (Mi) il Persona_1
12,10.1936 (C.F. ) e deceduto a Torino il 2.2.2018; C.F._5
4. accerta e dichiara che n. a RA (PV) il 15.4.1931 Parte_1
( ) è erede legittima di CodiceFiscale_6 Persona_1
5. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a restituire ad
[...] Parte_1
• il 90% delle quote della società OF S.r.l. (P.I.V.A. sede legale P.IVA_1 in Torino, Via Avogadro 11), in custodia giudiziaria;
• il veicolo Lancia, modello Fulvia, targa ZA 444 DM, in custodia giudiziaria;
• l'immobile sito in Torino, C.so Traiano n. 84 (Foglio 1458, particella 1, subalterno 78, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, consistenza 4 vani, 86 mq, rendita € 857,32), unitamente al suo arredo, e l'autorimessa (Foglio 1458, particella 140, subalterno 46, zona censuaria 2, categoria A/6, classe 4, 15 mq, rendita € 124,36);
• la somma di €.7.750,00 ricavata dalla vendita del veicolo BMW, modello AG390X, targa EB 236 PS;
6. dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, a rifondere all'avv.Federico Maria Malferrari Pinchetti, che si
[...]
è dichiarato distrattario dell'attrice le spese di lite, che liquidano, Parte_1
pag. 15 di 16 quanto alla fase di mediazione in €.80,00 per esposti ed €.772,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge, quanto alla fase cautelare in €.4.227,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge, quanto al giudizio di merito in
€.535,00 per esposti ed €.14.519,00 per compenso oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge e quanto al subprocedimento per querela di falso in €.546,50 per esposti ed
€.6.156,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a per legge.
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico integrale delle parti convenute per 1/3 ciascuna nei loro rapporti interni e in solido tra loro rispetto alla parte attrice.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Paola Demaria
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