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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel.
Dott. Marco Veltri Consigliere Onorario esperto
Dott.ssa Alessandra Transtevere Consigliere Onorario esperto ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1094 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
132/2023, pubblicata il 22 marzo 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Brancati, (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Catanzaro alla via Maddalena, 18, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/1/89 e residente in [...], elett.te domiciliata in
Lamezia Terme, via Trento, n. 41, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Blasi (C.F.:
) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_4 appellata nonché
(C.F.: , nata a Lamezia Terme, in [...]_2 C.F._5
14.12.2015, ivi residente alla via Salvatore Miceli, rappresentata e difesa dall'Avv.
Rossella Cerminara, in qualità di curatore speciale, con studio professionale in
Pianopoli, al C.so Roma n.20, giusto decreto di nomina in atti;
appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale per i Minorenni del 26 marzo 2024 reso nel giudizio
132/2023 inaudita altera parte vista l'imminente udienza di assegnazione somme;
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Nel merito, dichiarare la sig.ra decaduta dalla potestà genitoriale;
Controparte_1
3 In via subordinata adottare qualsiasi provvedimento al fine di fare rispettare il diritto di visita del sig. ; Parte_1 per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni CP_1 contraria istanza, in via cautelare rigettare l'istanza di sospensiva in quanto carente dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze della fase cautelare e del presente grado di giudizio”; per l'appellata speciale Avv. Rossella Cerminara: Controparte_3
“Chiede che l'Ill.ma Corte D'appello adita, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, per i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, ovvero per quelle ragioni ritenute comunque opportune e di giustizia VOGLIA: dichiarare l'infondatezza dell'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata”; per il Procuratore Generale: “Chiede la conferma della sentenza di primo grado”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado era così ricostruito nella sentenza gravata.
“Con ricorso ex art. 330 CC in data 1.8.2023 , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Antonella Brancati, domandava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e l'affidamento della minore e deduceva: -che dalla unione del ricorrente con nasceva la piccola;
-che a causa di insanabili contrasti, Controparte_1 CP_2 dopo un periodo di serena convivenza si rivolgevano al Tribunale di Lamezia Terme che con decreto 19.12.2019 (dep. 16.1.2020) disponeva l'affidamento congiunto della minore ed il collocamento prevalente presso la madre, con la regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie, delle relazioni padre-minore e con incarico al Servizio
Sociale per il sostegno alla genitorialità in ragione della conflittualità esistente tra le parti;
-che dopo un breve periodo la madre ha iniziato a non osservare le statuizioni previste dal Tribunale;
che la madre da più di un anno non consente il diritto di visita della minore al padre;
che la minore più volte ha manifestato stato di malessere, a suo dire provocato dal comportamento violento della madre e del suo attuale marito;
che tale situazione sta determinando una serie di problematiche e sta, di fatto, impedendo il costruirsi del rapporto tra il padre e la figlia ed anche con la nonna RN, da sempre presente nella vita della AM;
che il comportamento della non CP_1 solo è contrario alle statuizioni del Tribunale di Lamezia Terme ma sta anche causando danni psichici alla AM che ormai confonde la figura RN;
2 concludeva, dunque, insistendo nel ricorso. Allegava provvedimento 19.12.2019 (dep. 16.1.2020) del Tribunale di Lamezia Terme. Con decreto presidenziale 8.8.2023 era fissata udienza per la comparizione personale delle parti e della minore ed era nominato quale curatore speciale l'avv. Rossella Cerminara. In data 5.12.2023 si Controparte_1 costituiva per mezzo dell'avv. Giuseppe De Blasi, domandava il rigetto del ricorso, in via istruttoria, se necessario, l'audizione delle persone ivi indicate, allegava i decreti del Tribunale di Lamezia Terme, richiesta di archiviazione della Procura della
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Repubblica di Lamezia Terme del 5.6.2020 nel proc. penale 597/19RGNR e deduceva: che il ricorso ripropone i medesimi contenuti di cui alla costituzione nel giudizio definito dinanzi al Tribunale Ordinario di Lamezia Terme nel proc. 199/20 RGVG, con profili di incompetenza del Tribunale per i minorenni;
che il ricorrente utilizza in modo irresponsabile lo strumento processuale proponendo le più disparate azione giudiziarie che hanno portato a pronunce sfavorevoli nei suoi riguardi, come l'affidamento esclusivo domandato al Tribunale di Lamezia Terme e disatteso da quella Autorità Giudiziaria;
che anche in ambito penale le denunce proposte dal sono esitate in statuizioni sfavorevoli, cogliendo la Procura della Repubblica Parte_1
l'evidente intento calunnioso posto in essere dal predetto e con stretto legame funzionale con la volontà di ottenere giudizialmente l'affidamento esclusivo;
che di contro l'unica iniziativa intrapresa dalla resistente nei confronti del ricorrente è confluita nel proc. pen. 562/20 RGNR attualmente in fase dibattimentale essendo il predetto imputato del reato di cui all'art. 570 bis C.P. in quanto dal mese di maggio
2019 non contribuisce al mantenimento della figlia, per come stabilito dal Tribunale di Lamezia Terme;
che la madre accudisce con ogni premura la figlia che vive in un contesto del tutto sereno ed equilibrato, con conseguente evidente infondatezza di quanto rappresentato in ricorso;
che peraltro il padre nelle poche occasioni in cui tiene con sé non esita ad affidarla a terze persone;
Allegava, oltre al decreto CP_2
16.1.2020: provvedimento 20.1.2022 del Tribunale di Lamezia Terme che, a seguito del ricorso del padre per la modifica delle precedenti statuizioni e per l'affidamento esclusivo, disponeva, anche all'esito di domanda riconvenzionale della madre ed a seguito di CTU, in parziale modifica di quanto già previsto l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, la rideterminazione degli incontri padre-minore, con invito ad un percorso di mediazione e con l'incarico ai Servizi per il sostegno alla genitorialità e per il dovuto monitoraggio;
respingeva inoltre la domanda del padre per la riduzione dell'assegno di mantenimento e dava anche atto che il padre non aveva mai versato il contributo di mantenimento per la figlia minore, senza che la mancata corresponsione potesse ritenersi incolpevole o riconducibile ad obiettive difficoltà economiche;
rimarcava che la madre è dotata di piena idoneità e capacità genitoriale
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e che la AM vive con lei in un ambiente familiare del tutto positivo, mentre le denunce sporte in sede penale dal padre non pare abbiano avuto un seguito;
la richiesta di archiviazione 4.6.2020 della Procura della Repubblica di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico della oltre che dell'attuale marito CP_1 Pt_2
Co indagati per i reati di cui agli artt 570 , 572, 574, 56-610 a seguito delle
[...] innumerevoli denunzie querele sporte dal in cui si argomentava in ordine alla Parte_1 inconfigurabilità di condotte di prevaricazione nei confronti della minore e/o di condotte oppressive della in danno della figlia, alla inattendibilità del CP_1 denunciante ed al plausibile intento calunniatorio dell'uomo strumentale all'ottenimento dell'affidamento esclusivo della figlia. 3 Avviata attività istruttoria dalle informazioni del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme emergeva: che il contesto abitativo in cui vive (dipendente di una impresa di pulizia Parte_1 presso l'aeroporto di Lamezia Terme) unitamente alla attuale moglie ed ai loro due figli si presenta sudicio, in completo disordine e con odore nauseabondo derivante dagli escrementi di un cane;
che nei confronti del è pendente procedimento Parte_1 penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare dinanzi al Tribunale ordinario di Lamezia Terme;
che il contesto abitativo in cui vive la minore CP_2 presso la madre unitamente al marito della stessa ed al loro figlio si presenta in ordine e pulito, mentre la AM frequenta con regolarità la scuola;
che nei confronti della risultano numerose denunce querele sporte dal'ex compagno Controparte_1
. In tale quadro dalle informazioni dei Servizi Sociale del Comune di Parte_1
Lamezia Terme risultava che il nucleo familiare è in carico dei Servizi dall'anno 2019 per innumerevoli pretesti conflittuali tra i due genitori, mentre la minore vive con la madre in un ambiente abitativo situato in campagna in luogo tranquillo ma non isolato che si presenta del tutto ordinato e luminoso, circondato da un bel giardino e da un orto e vi sono continue incomprensioni tra le parti circa la gestione delle relazioni padre minore, reciprocamente addebitate a contegni inadeguati e/ o rigidi dell'altro genitore. Alla udienza di comparizione personale dell'11.1.2023 (proveniente dal differimento preliminare dell' 11.10.2023 non avendo parte ricorrente provveduto alla notificazione alla controparte) partecipavano i genitori, assistiti e rappresentati dai
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rispettivi difensori, il costituito curatore speciale e la minore ove: il ricorrente insisteva nel ricorso, manifestando rispetto alle acquisite e contestate risultanze, approccio contraddittorio, deresponsabilizzato, sintomatico di superficialità e di scarsa consapevolezza rispetto alle implicazioni derivanti dal ruolo genitoriale ed alle preminenti esigenze della figlia che anche denota di trascurare ( …la casa è pulita ed in buone condizioni igieniche … vedo che sta bene .. non ricordo il nome della CP_2 pediatra .. se non erro dovrebbe fare la seconda o la terza elementare presso CP_2
l'istituto di San Pietro Lametino, non ho mai chiesto alle insegnanti l'andamento scolastico di perché non sapevo come rintracciarle e di persona non sono mai CP_2 andato perché la mamma me lo impediva .. non so nulla di quello che fa dopo la scuola o il tempo libero ... la madre di mia figlia ha sempre impedito alla AM di venire da me … ho visto mia figlia l'ultima volta di recente, non ricordo con precisione, anzi l'ho vista il primo gennaio, è stata a casa mia tutta la giornata . E' stata di nuovo a casa mia molto prima di Natale, ma non ricordo quando … la AM la sento per telefono dal 2023, da fine ottobre, chiamo la AM e lei risponde quasi sempre. La madre ha comprato un telefonino alla AM dedicato a queste mie chiamate …
... mi dice che la madre la sgrida e la picchia … non ho mai visto la madre CP_2 picchiare o trattare male la AM. Quando è con me è felice ... penso che la CP_2 madre si prende cura della AM e della sua educazione … mia madre vive vicino casa mia, lei ha rapporti con e si sono viste l'ultima volta in occasione di CP_2
Capodanno ... ho provveduto al mantenimento di tre o quattro volte, poi non CP_2 ho provveduto più … la mamma mi ha anche pignorato il quinto dello stipendio … voglio che la mamma venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, perché io voglio che la AM stia con me ... penso di potermi prendere cura adeguatamente di anche economicamente ... casa mia è in buone condizioni e CP_2 pulita … non ricordo se la Questura è venuta a casa mia a fare un accesso domiciliare
..); i dati inerenti all'ascolto della minore ed al suo contegno spontaneo nei confronti del padre escludevano comportamenti adultizzati della stessa, situazioni di malessere o di scarso accudimento presso la madre, manipolazioni materne orientate ad impedire i rapporti con il genitore con il quale la AM denotava dimestichezza e consolidate
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consuetudini (… sto bene .. stavo urlando con PA, ci stavamo divertendo troppo di là, stavamo giocando con le mani (simula un gioco con le mani) … con PA ci sentiamo spesso per telefono… l'ultima volta ieri o .. alcune volte mi chiama Parte_3 lui, alcune volte lo chiamo io … a volte mi chiama lui per andare a casa, io gli dico di no, ma poi ci ripenso e lo richiamo per farmi venire a prendere ... delle volte voglio andare 4 da lui e delle volte no, perché non mi piace tanto , lei è nervosa … con Per_1 PA vado d'accordo, quando sono con lui mi porta anche dalla nonna e a volte resto con lui ... sono contenta quando sono con PA .. quando vado da PA mamma è tranquilla … mi dice di andare ... mamma è brava .. mi sgrida quando faccio la birbantella .. faccio la terza elementare ... i miei compagni mi invitano ai loro compleanni e vado, gli ho fatto anche il regalino ... con mamma usciamo .. vado dai NN … dalla nonna, la mamma di PA .. mi stanno bene le volte che vedo PA e che vado a casa sua … mamma è contenta che voglio bene a PA … con mamma sto bene, lei mi vuole bene e la casa è bella, gioco anche in giardino…. – cfr. descrizione del contegno: curata nell'aspetto, nell'igiene e nell'abbigliamento. Eloquio fluido.
Risponde alle domande poste aggiungendo molti contributi spontanei, mantiene lo sguardo degli interlocutori e siede composta. Sorride quando parla del PA e della mamma); pur in clima di contrasti non risultavano apprezzabili comportamenti oppositivi della madre in punto di relazioni padre-figlia o disfunzionali della resistente, figura di riferimento per la AM ( …abito a San Pietro Lametino … una casa autonoma, in piena campagna, però non molto lontano dal centro abitato, sono due minuti di macchina. Io comunque sono automunita ... sta bene ... io ho l'affido CP_2 esclusivo… lui non rispetta il diritto di visita .. anche la nonna RN vedeva regolarmente la AM .. ultimamente si sono visti il 5 dicembre, il 16 dicembre, la AM voleva stare con il padre a Natale ma lui non ha dato la disponibilità. Sono stati assieme il giorno di Capodanno .. alla FA la AM lo ha chiamato per stare insieme e lui gli ha detto che lavorava … da tre o quattro mesi ha un CP_2 cellulare tutto suo , il PA ha il numero di telefono di … il PA di non CP_2 CP_2 ha mai provveduto al suo mantenimento .. sono stata costretta a fare un pignoramento
... ha un buon rapporto con la nonna RN , la vede quando sta con il padre CP_2
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… c'è stato un periodo che il padre non l'ha portata ed io ho portato mia figlia dalla nonna …. non ho mai maltrattato fisicamente o verbalmente mia figlia, al massimo le ho dato qualche volta una sculacciata per finalità educativa …. chiede del PA CP_2 di vederlo, gli vuole bene. Quando ritorna dagli incontri con il PA è tranquilla … i rapporti tra me ed il padre sono minimi … cerco di informarlo di tutto quello che riguarda la AM, anche se dovrei dargli maggiori informazioni, se non lo faccio è perché poi utilizza le informazioni contro di me .. ..voglio che la AM veda il padre e non ho mai impedito gli incontri per quello che mi riguarda). All'esito era fissata udienza 13.3.2024 per la rimessione della causa in decisione secondo la sequenza riportata nel verbale di udienza (cfr. pv. udienza 11.1.2024). Per il ricorrente l'avv.
Antonella Brancati depositava note scritte e comparsa conclusionale ed insisteva per la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre;
per l'affidamento della minore al padre ed ogni altra statuizione finalizzata a far osservare le statuizioni del
Tribunale, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per la resistente l'avv.
Giuseppe De Blasi depositava note scritte e comparsa conclusionale e chiedeva il rigetto del ricorso di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di affidamento esclusivo, con condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 CPC, con vittoria di spese e competenze di giudizio. ll curatore speciale depositava note scritte e comparsa conclusionale ed insisteva per il rigetto del ricorso. il PMM esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso in carenza di presupposto alcuno per la pronuncia invocata dal ricorrente. Alla udienza 13.3.2024, il curatore speciale si riportava ai propri scritti , insistendo nell'accoglimento delle conclusioni formulate , pure concordando con il parere del PM. L'avv. Brancati, nell'interesse del padre della minore, si riportava a tutti i propri scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento del ricorso e delle richieste formulate nelle memorie depositate telematicamente, opponendosi al parere formulato dal PMM. 5 L'avv. De Blasi, nell'interesse della madre della minore, si riportava a tutti i propri scritti difensivi, insistendo nell'accoglimento delle proprie richieste, concordando con il parere formulato dal
PMM. La causa era rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio”.
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2. La sentenza appellata
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro così statuiva: “RIGETTA Il ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
; CONDANNA Parte ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti della
[...] resistente che liquida in complessivi euro 1300,00 per onorario difensivo oltre accessori e rimborsi forfettari come per legge”.
Il primo giudice motivava tale decisione, evidenziando come la tesi del ricorrente fosse stata smentita dagli accertamenti delegati, dalla documentazione acquisita, nonché da quanto emerso a seguito delle audizioni personali delle parti e dell'ascolto della AM: tali risultanze escludevano, non solo l'accoglimento del ricorso ex art. 330
c.c., ma anche la necessità di ricorrere ad un diverso assetto di affidamento e di collocazione per la minore, dovendo distintamente il padre attivarsi per rendere il suo assetto abitativo ordinato, curato ed igienicamente decoroso.
3. Il giudizio di secondo grado
La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal padre della minore con apposito appello, con cui contestava la decisione del primo Giudice e chiedeva, in riforma, come detto, “dichiarare la sig.ra decaduta dalla potestà genitoriale”. Controparte_1
In tale procedimento, si costituivano il curatore speciale e la madre della minore, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
L'udienza di trattazione fissata per il 27 maggio 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte e decisa all'esito della camera di consiglio in data 30 maggio 2025.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello
Il ricorrente ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo quanto segue.
“Il Tribunale per i Minorenni ha statuito valutando esclusivamente le relazioni dei servizi sociali e infatti, ove il Tribunale per i Minorenni avesse valutato correttamente sia i fatti dedotti, argomentati e provati da questa difesa avrebbe statuito diversamente, ovvero avrebbe dichiarato la decadenza della sig.ra dalla responsabilità CP_1 genitoriale e/o avrebbe dovuto adottare ogni provvedimento idoneo al fine di fare rispettare il diritto di visita al Parte_1
Infatti il Tribunale non ha preso in considerazioni le parole rese dal il quale Parte_1 ad oggi risulta essere escluso dalla vita della piccola . CP_2
Ma vi è più la sig. con suo marito continuano a postare video sul social CP_1 network ( che oltre a proferire parole scortesi nei confronti dell'odierno CP_5 ricorrente e nei confronti della sua attuale compagna (che non hanno rilevanza in questa sede) risultano diseducative per la piccola che a loro detta ha accesso CP_2 al telefono di entrambi.
Molto gravi sono le affermazioni del marito della che continua a riferirsi alla CP_1 piccola come sua figlia fino a ripeterlo più e più volte. CP_2
Anche se i due nei loro numerosi video non dicono espressamente il nome del Parte_1 ma dai discorsi e riferimenti continui sono inequivocabili le allusioni gli insulti risolti al ricorrente come si evince dall'ascolto dei video prodotti (video 5 e video 6).
È evidente che è necessaria una istruttoria molto più approfondita rispetto a quella di primo grado al fine di valutare la capacità genitoriale della madre e anche del padre.
Il rapporto con i nuovi compagni dei genitori è importante ma gli stessi non possono surrogarsi al ruolo di genitore in quanto la piccola ha sia una madre che un CP_2 padre e le diverse figure devono essere tenute distinte.
Tanti sono i soprusi che la sig.ra usa nei confronti del come si vede CP_1 Parte_1 tra l'altro dalle foto della piccola che la ritrae felice di avere ricevuto l'uovo CP_2 di Pasqua (criticato dalla e il di lei marito nel video su tik tok per a loro dire CP_1
10 irrisorio valore “video 5” in alligazione) dal padre per poi dopo ritrovarlo buttato per strada oltre tutte le parole poco consone che si sentono in tutti i video che sono puntualmente postati su tik tok”.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, le emergenze processuali escludono la ricorrenza dei presupposti per l'invocata decadenza della potestà genitoriale della madre della minore;
né appare necessario procedere ad ulteriore approfondimento istruttorio (C.T.U., ovvero escussione della nonna RN), visti gli esiti univoci degli accertamenti svolti nel corso del giudizio di primo grado, delle risultanze documentali, delle dichiarazioni delle parti e soprattutto dell'ascolto della minore, trattandosi complessivamente di un quadro probatorio del tutto esaustivo, posto che, a differenza di quanto apoditticamente dedotto dall'appellante, il Tribunale non ha per nulla “statuito valutando esclusivamente le relazioni dei servizi sociali”.
Infatti, è emerso come le prospettazioni del siano state sconfessate Parte_1 innanzitutto dalle dichiarazioni della minore, che peraltro, senza alcuna smentita da parte dello stesso appellante, vive in un assetto abitativo (materno) del tutto idoneo ed adeguato.
Più segnatamente, l'ascolto della minore ed il suo contegno nei confronti del padre hanno consentito di escludere comportamenti adultizzati della madre, situazioni di malessere o di scarso accudimento, ovvero manipolazioni della genitrice orientate ad impedire i rapporti con il , con il quale la AM denota invece Parte_1 dimestichezza e consolidate consuetudini: “… sto bene ... stavo urlando con PA, ci stavamo divertendo troppo di là, stavamo giocando con le mani (simula un gioco con le mani) … con PA ci sentiamo spesso per telefono … l'ultima volta ieri o avantieri
… alcune volte mi chiama lui, alcune volte lo chiamo io … a volte mi chiama lui per andare a casa, io gli dico di no, ma poi ci ripenso e lo richiamo per farmi venire a prendere ... delle volte voglio andare da lui e delle volte no, perché non mi piace tanto
, lei è nervosa … con PA vado d'accordo, quando sono con lui mi porta anche Per_1 dalla nonna e a volte resto con lui ... sono contenta quando sono con PA ... quando vado da PA mamma è tranquilla … mi dice di andare ... mamma è brava … mi sgrida quando faccio la birbantella ... faccio la terza elementare ... con mamma
11 usciamo .. vado dai NN … dalla nonna, la mamma di PA … mi stanno bene le volte che vedo PA e che vado a casa sua … mamma è contenta che voglio bene a PA … con mamma sto bene, lei mi vuole bene e la casa è bella, gioco anche in giardino … – cfr. descrizione del contegno: curata nell'aspetto, nell'igiene e nell'abbigliamento. Eloquio fluido. Risponde alle domande poste aggiungendo molti contributi spontanei, mantiene lo sguardo degli interlocutori e siede composta. Sorride quando parla del PA e della mamma”.
Deve evidenziarsi soprattutto la genuinità e spontaneità della AM nel rapporto con il padre, con il quale ha riferito di avere consuetudine di frequentazioni - non solo telefoniche - più o meno ricorrenti e la cui non regolare sequenza appare riconducibile più all'appellante, piuttosto che alla madre, dovendosi escludere, dal tenore delle propalazioni della bimba, comportamenti oppositivi o ostruzionistici riferibili alla
[...]
CP_1
A conferma di tale conclusione, vi è la circostanza pacifica, riferita dalla minore e confermata dal padre, che è stata addirittura la stessa dotare la AM di CP_1 apposito cellulare proprio per potersi relazionare con il genitore.
Orbene, a fronte di tale quadro, non può non rilevarsi, per converso, come il non rappresenti invece una valida figura genitoriale alternativa, non solo Parte_1 per le importanti criticità emerse nel suo contesto abitativo a seguito di accesso domiciliare del Commissariato P.S di Lamezia Terme, ma soprattutto per i gravi profili di disfunzionalità RN legate all'omessa corresponsione dell'obbligo di mantenimento, nonché alla mancata conoscenza (sintomatica di un sostanziale disinteresse) del padre di dati inerenti alla salute della figlia, alla sua frequenza scolastica e alla sua quotidianità: “… vedo che sta bene … non ricordo il nome CP_2 della pediatra … se non erro dovrebbe fare la seconda o la terza elementare CP_2 presso l'istituto di San Pietro Lametino, non ho mai chiesto alle insegnanti l'andamento scolastico di perché non sapevo come rintracciarle e di persona CP_2 non sono mai andato perché la mamma me lo impediva … non so nulla di quello che fa dopo la scuola o il tempo libero ... ho visto mia figlia l'ultima volta di recente, non ricordo con precisione, anzi l'ho vista il primo gennaio, è stata a casa mia tutta la giornata. E' stata di nuovo a casa mia molto prima di Natale, ma non ricordo quando
12 … la AM la sento per telefono dal 2023, da fine ottobre, chiamo la AM e lei risponde quasi sempre. La madre ha comprato un telefonino alla AM dedicato a queste mie chiamate … non ho mai visto la madre picchiare o trattare male la AM ... penso che la madre si prende cura della AM e della sua educazione
… ho provveduto al mantenimento di tre o quattro volte, poi non ho CP_2 provveduto più …”).
Al riguardo, dalle informazioni del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme è emerso che: il contesto abitativo in cui vive il - dipendente di una impresa di Parte_1 pulizia presso l'aeroporto di Lamezia Terme - unitamente all'attuale moglie ed ai loro due figli si presenta sudicio, in completo disordine e con odore nauseabondo, derivante dagli escrementi di un cane;
nei confronti del è pendente procedimento Parte_1 penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare dinanzi al Tribunale di
Lamezia Terme;
il contesto abitativo in cui vive la minore presso la madre unitamente al marito della stessa ed al loro figlio si presenta, viceversa, in ordine e pulito, mentre la AM frequenta con regolarità la scuola;
nei confronti della risultano CP_1 numerose denunce querele sporte dall'odierno appellante.
Trattasi evidentemente di elementi indicativi, per come correttamente e condivisibilmente argomentato dal Giudice gravato, di serie carenze nel ruolo genitoriale del padre.
Quanto, infine, alle doglianze dell'appellante in ordine ai video postati sui social network dalla madre e dal di lei compagno, ritraenti i due proferire parole scortesi (per usare un eufemismo) nei confronti dell'odierno ricorrente e della sua attuale compagna, trattasi di condotte evidentemente non edificanti e sintomatiche di una accesa conflittualità tra le parti, ma che non consentono di ritenere ricorrenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, non emergendo alcuna violazione, da parte della
[...] dei doveri inerenti la potestà genitoriale, ovvero l'abuso dei relativi poteri, né CP_1 risulta sussistere alcun grave pregiudizio per la AM.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
13 2. Statuizioni finali
In conclusione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, posto altresì che l'appello è stato fondato anche sui video denigratori postati sui social network dalla e dal di lei compagno. CP_1
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n. 132/2023, pubblicata il 22 marzo 2024, nei confronti degli appellati e Avv. Rossella Cerminara, curatore Controparte_1 speciale della minore così provvede: Controparte_2
- Rigetta l'appello;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile - Minori, in data 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Concettina Epifanio
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