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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
MIELE BRUNO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1824/2019 depositato il 11/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, nonché dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a crediti
IRPEF ed IVA per gli anni 2014, 2016 e 2017.
Si costituivano in Giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'ADER che depositavano gli atti così come notificati.
All'esito del deposito di tale documentazione, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva querela di falso, con procedimento iscritto a ruolo con R.G. 10314/2029 presso il Tribunale di Salerno;
codesta Corte di Giustizia all'udienza del 05/11/2019 disponeva la sospensione del Giudizio.
Successivamente la medesima Corte fissava di nuovo l'udienza di discussione.
Indi questo Collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero in data 10/12/2025 il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5023/25 ha accolto la domanda proposta dal Signor Ricorrente_1 accertando la falsità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi a lui notificati.
Di conseguenza gli stessi non possono ritenersi opponibili al ricorrente, con la ovvia considerazione che la pretesa avanzata dall'Ufficio è coperta da decadenza e prescrizione.
Lo stesso dicasi per le residue notifiche.
Le spese, ricorrendone giusti motivi ex art.92 cpc, si compensano interamente fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI ANNA, Presidente e Relatore
MIELE BRUNO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1824/2019 depositato il 11/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IRPEF-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020189012105300000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato il Signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, nonché dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a crediti
IRPEF ed IVA per gli anni 2014, 2016 e 2017.
Si costituivano in Giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'ADER che depositavano gli atti così come notificati.
All'esito del deposito di tale documentazione, il ricorrente Ricorrente_1 proponeva querela di falso, con procedimento iscritto a ruolo con R.G. 10314/2029 presso il Tribunale di Salerno;
codesta Corte di Giustizia all'udienza del 05/11/2019 disponeva la sospensione del Giudizio.
Successivamente la medesima Corte fissava di nuovo l'udienza di discussione.
Indi questo Collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero in data 10/12/2025 il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5023/25 ha accolto la domanda proposta dal Signor Ricorrente_1 accertando la falsità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi a lui notificati.
Di conseguenza gli stessi non possono ritenersi opponibili al ricorrente, con la ovvia considerazione che la pretesa avanzata dall'Ufficio è coperta da decadenza e prescrizione.
Lo stesso dicasi per le residue notifiche.
Le spese, ricorrendone giusti motivi ex art.92 cpc, si compensano interamente fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.