TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte_1 (cf: rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Pietro Di Stefano, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito Caltavuturo, via Isidoro La Lumia n. 22, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 (cf: C.F. 2 , nato a [...] il [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 2, parte I, serie A, dell'anno
2018 – e che dalla loro unione non sono nati figli, domandava al Tribunale di pronunciare
-
la separazione personale tra i coniugi.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale, dopo un breve periodo, si era deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, precisando, inoltre, di aver lasciato da tempo la casa coniugale, rimasta nella disponibilità del resistente.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte ricorrente in
*
*
*
* sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, la causa, istruita mediante produzioni
*
*
*
* documentali, è stata assunta in decisione.
*
*
*
*
Così compendiata la posizione processuale della ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1 '
Ciò posto, la domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi, è fondata e va accolta.
Ed infatti, le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro, acclarata dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Ricorrono dunque le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'esito della lite, la natura del procedimento e la circostanza che la ricorrente è ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
Controparte_1 pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 premettendo di aver Con ricorso depositato in data 1.10.2024 Parte_1 trascritto nelControparte_1 contratto il 4.8.2018 a Caltavuturo matrimonio con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2031/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte_1 (cf: rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Pietro Di Stefano, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito Caltavuturo, via Isidoro La Lumia n. 22, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 (cf: C.F. 2 , nato a [...] il [...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 2, parte I, serie A, dell'anno
2018 – e che dalla loro unione non sono nati figli, domandava al Tribunale di pronunciare
-
la separazione personale tra i coniugi.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale, dopo un breve periodo, si era deteriorato a causa di incompatibilità caratteriali che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, precisando, inoltre, di aver lasciato da tempo la casa coniugale, rimasta nella disponibilità del resistente.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte ricorrente in
*
*
*
* sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, la causa, istruita mediante produzioni
*
*
*
* documentali, è stata assunta in decisione.
*
*
*
*
Così compendiata la posizione processuale della ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1 '
Ciò posto, la domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi, è fondata e va accolta.
Ed infatti, le risultanze processuali hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro, acclarata dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Ricorrono dunque le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'esito della lite, la natura del procedimento e la circostanza che la ricorrente è ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
Controparte_1 pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato civile per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 premettendo di aver Con ricorso depositato in data 1.10.2024 Parte_1 trascritto nelControparte_1 contratto il 4.8.2018 a Caltavuturo matrimonio con