Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo e scambi di Note relativi alla protezione dei nominativi di origine e alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.