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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco CICCARELLI Presidente dott.ssa Simonetta ROSSI Giudice dott. Andrea DE MAGISTRIS Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 14831/2025 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv Elena Parte_1 C.F._1
Appendino per delega in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv Raffaella Controparte_1 C.F._2
Cavallotti per delega in atti;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 630 c.p.c. la parte ricorrente ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 14.7.2025 di estinzione del procedimento esecutivo pronunciata a seguito di istanza formulata congiuntamente dal creditore procedente e dal debitore all'udienza del 8.7.2025 davanti al Giudice dell'Esecuzione;
Evidenziava che, con ordinanza 14.7.2025, il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura di esecuzione ex art. 612 c.p.c. senza provvedere alla pur richiesta liquidazione delle spese e, anzi, disponendo la compensazione integrale con la seguente motivazione: “ritenuta l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una condanna alle spese di parte convenuta non essendovi elementi per poter valutare una eventuale “soccombenza virtuale” della convenuta che si è costituita al solo fine di aderire alla richiesta di controparte";
Lamentava, richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto ammissibilità del reclamo, l'erroneità del provvedimento per 1) la violazione del principio di soccombenza virtuale in quanto il procedimento esecutivo si era reso necessario per il comportamento della debitrice la quale non Controparte_1 aveva ottemperato al comando contenuto nella sentenza n. 5401/21del 8.12.2021 che la condannava a consegnare, in favore del reclamante la porzione di immobile sito Pino Torinese Parte_1
(TO), Strada Martiri n.1/3 (censita al C.F. al foglio 23,part. 244, sub. 118-119); 2) violazione dell'art 632 co 1 c.p.c. che impone al G.E. di provvedere alla liquidazione delle spese come da espressa richiesta formulata a verbale dalla parte creditrice;
infatti, il principio generale dell'art 310 u.c. c.p.c., secondo il quale le spese restano a carico di chi le ha anticipate, è derogabile in caso di accordo e quando l'estinzione è determinata dall'adempimento tardivo del debitore (c.d. soccombenza virtuale);
Depositava memoria nei termini assegnati il debitore esecutato che si opponeva al reclamo e alla modifica dell'ordinanza per 1) assenza di titolo esecutivo e incertezza dell'obbligo di fare da eseguirsi da parte della reclamata sig.ra ; 2) novità e quindi inammissibilità della richiesta di estinzione per Pt_1 cessata materia del contendere da parte del creditore reclamante;
3) contraddittorietà delle domande di estinzione per rinuncia e di valutazione della soccombenza virtuale a seguito della cessazione della materia del contendere;
4) necessaria applicazione dell'art 632 c.p.c. nella parte in cui richiama l'art 310 c.p.c. a mente del quale “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”;
2. All'esito della camera di consiglio del 10.9.2025 il Tribunale rileva: che ai sensi dell'art 630 co.3 c.p.c., “Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”; che è ammissibile il ricorso, operato dal reclamante, al rimedio dell'art 630 c.p.c. per la parte dell'ordinanza di estinzione che provvede, nel caso di specie non liquidandole, sulle spese di lite conseguenti alla pronuncia di estinzione del processo esecutivo per una causa tipica (vd Cass. n. 27614/20); che è sottoposta all'esame del Collegio la questione, controversa, se in caso di estinzione anticipata per una causa tipica del procedimento esecutivo, debba prevalere la disciplina dell'art. 632 u.c. c.p.c., che non consente una pronuncia sulle spese da parte del G.E. per il richiamo operato all'art. 310 u.c. c.p.c. secondo il quale “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”, oppure quella dell'art 632 c.p.c. co. 1 c.p.c. che prevede che il giudice liquidi le spese sostenute dalle parti che ne facciano richiesta;
che, in via preliminare, il richiamo effettuato dal reclamante ai principi della soccombenza virtuale e di causalità non possono riguardare il processo esecutivo che non è governato dal criterio della soccombenza, anche virtuale, di cui quello di causalità è espressione se si eccettuano le parentesi di cognizione rappresentate dalle opposizioni esecutive (artt. 615 e 617 e 619 c.p.c.); infatti, la regola generale che presiede alla regolamentazione delle spese di esecuzione, è quella contenuta nell'art 95 c.p.c. secondo la quale “le spese… sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”; che tale regola non costituisce un'applicazione del principio di soccombenza ma rappresenta un autonomo principio, valido solo per le esecuzioni, che si desume dal fatto che nel processo esecutivo non c'è un giudizio dall'esito imprevedibile, ma l'attuazione di un diritto accertato dall'esito obbligato (“ il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale” Cass.n. 9333/24, principio espresso in una sentenza che affronta il tema del criterio per stabilire il valore delle esecuzione in fase di liquidazione delle spese); compito del G.E. è, quindi, solo una “verifica del relativo credito del tutto analoga a quella che lo stesso g.e. compie per il credito per cui si procede (capitale ed interessi) ai fini del progetto di distribuzione” (cfr. Cass. 789/94); che non può, quindi, trovare applicazione, nel caso in esame, né l'art 95 c.p.c., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione poiché la procedura esecutiva si è conclusa anzitempo, né per, quanto detto, il diverso criterio dell'art 91 c.p.c.; che in caso di estinzione anticipata dell'esecuzione si applica, invece, la disposizione dell'art. 632 c.p.c. che consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore, di comune accordo, richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. (vd sul punto Cass. 19638/14); che dal verbale dell'8.7.2025 davanti al GE si legge che “Il creditore procedente chiede dichiararsi l'estinzione e insta per la liquidazione delle spese e controparte si associa alla richiesta di estinzione e si rimette sulla domanda di condanna alle spese”; che in caso di estinzione anticipata la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 632 cod. prov. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate;
proprio risolvendo l'apparente contrasto tra i precetti contenuti nel comma 1 e nel comma 4 della disposizione richiamata la Suprema Corte afferma ”Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore” vd. Cass. n. 15374/2011); che nonostante vi sia richiesta congiunta di estinzione, in tal senso va interpretato il verbale di udienza, non vi è, nel caso in esame, alcun accordo tra le parti sulle spese e, tanto meno, l'accollo al debitore delle spese sostenute dal creditore procedente;
Il reclamo va quindi respinto e l'ordinanza confermata;
3. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della non univoca interpretazione dell'art 632 c.p.c.;
PQM
visto l'art. 630 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il reclamo;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Torino 10.9.2025
Il Giudice Est.
Dott. Andrea De Magistris
Il Presidente del Collegio Dott. Marco Ciccarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Esecuzioni mobiliari
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco CICCARELLI Presidente dott.ssa Simonetta ROSSI Giudice dott. Andrea DE MAGISTRIS Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 14831/2025 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv Elena Parte_1 C.F._1
Appendino per delega in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv Raffaella Controparte_1 C.F._2
Cavallotti per delega in atti;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 630 c.p.c. la parte ricorrente ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del G.E. del 14.7.2025 di estinzione del procedimento esecutivo pronunciata a seguito di istanza formulata congiuntamente dal creditore procedente e dal debitore all'udienza del 8.7.2025 davanti al Giudice dell'Esecuzione;
Evidenziava che, con ordinanza 14.7.2025, il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura di esecuzione ex art. 612 c.p.c. senza provvedere alla pur richiesta liquidazione delle spese e, anzi, disponendo la compensazione integrale con la seguente motivazione: “ritenuta l'insussistenza dei presupposti per addivenire ad una condanna alle spese di parte convenuta non essendovi elementi per poter valutare una eventuale “soccombenza virtuale” della convenuta che si è costituita al solo fine di aderire alla richiesta di controparte";
Lamentava, richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto ammissibilità del reclamo, l'erroneità del provvedimento per 1) la violazione del principio di soccombenza virtuale in quanto il procedimento esecutivo si era reso necessario per il comportamento della debitrice la quale non Controparte_1 aveva ottemperato al comando contenuto nella sentenza n. 5401/21del 8.12.2021 che la condannava a consegnare, in favore del reclamante la porzione di immobile sito Pino Torinese Parte_1
(TO), Strada Martiri n.1/3 (censita al C.F. al foglio 23,part. 244, sub. 118-119); 2) violazione dell'art 632 co 1 c.p.c. che impone al G.E. di provvedere alla liquidazione delle spese come da espressa richiesta formulata a verbale dalla parte creditrice;
infatti, il principio generale dell'art 310 u.c. c.p.c., secondo il quale le spese restano a carico di chi le ha anticipate, è derogabile in caso di accordo e quando l'estinzione è determinata dall'adempimento tardivo del debitore (c.d. soccombenza virtuale);
Depositava memoria nei termini assegnati il debitore esecutato che si opponeva al reclamo e alla modifica dell'ordinanza per 1) assenza di titolo esecutivo e incertezza dell'obbligo di fare da eseguirsi da parte della reclamata sig.ra ; 2) novità e quindi inammissibilità della richiesta di estinzione per Pt_1 cessata materia del contendere da parte del creditore reclamante;
3) contraddittorietà delle domande di estinzione per rinuncia e di valutazione della soccombenza virtuale a seguito della cessazione della materia del contendere;
4) necessaria applicazione dell'art 632 c.p.c. nella parte in cui richiama l'art 310 c.p.c. a mente del quale “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”;
2. All'esito della camera di consiglio del 10.9.2025 il Tribunale rileva: che ai sensi dell'art 630 co.3 c.p.c., “Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza”; che è ammissibile il ricorso, operato dal reclamante, al rimedio dell'art 630 c.p.c. per la parte dell'ordinanza di estinzione che provvede, nel caso di specie non liquidandole, sulle spese di lite conseguenti alla pronuncia di estinzione del processo esecutivo per una causa tipica (vd Cass. n. 27614/20); che è sottoposta all'esame del Collegio la questione, controversa, se in caso di estinzione anticipata per una causa tipica del procedimento esecutivo, debba prevalere la disciplina dell'art. 632 u.c. c.p.c., che non consente una pronuncia sulle spese da parte del G.E. per il richiamo operato all'art. 310 u.c. c.p.c. secondo il quale “le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate”, oppure quella dell'art 632 c.p.c. co. 1 c.p.c. che prevede che il giudice liquidi le spese sostenute dalle parti che ne facciano richiesta;
che, in via preliminare, il richiamo effettuato dal reclamante ai principi della soccombenza virtuale e di causalità non possono riguardare il processo esecutivo che non è governato dal criterio della soccombenza, anche virtuale, di cui quello di causalità è espressione se si eccettuano le parentesi di cognizione rappresentate dalle opposizioni esecutive (artt. 615 e 617 e 619 c.p.c.); infatti, la regola generale che presiede alla regolamentazione delle spese di esecuzione, è quella contenuta nell'art 95 c.p.c. secondo la quale “le spese… sono a carico di chi ha subito l'esecuzione”; che tale regola non costituisce un'applicazione del principio di soccombenza ma rappresenta un autonomo principio, valido solo per le esecuzioni, che si desume dal fatto che nel processo esecutivo non c'è un giudizio dall'esito imprevedibile, ma l'attuazione di un diritto accertato dall'esito obbligato (“ il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale” Cass.n. 9333/24, principio espresso in una sentenza che affronta il tema del criterio per stabilire il valore delle esecuzione in fase di liquidazione delle spese); compito del G.E. è, quindi, solo una “verifica del relativo credito del tutto analoga a quella che lo stesso g.e. compie per il credito per cui si procede (capitale ed interessi) ai fini del progetto di distribuzione” (cfr. Cass. 789/94); che non può, quindi, trovare applicazione, nel caso in esame, né l'art 95 c.p.c., che disciplina la diversa ipotesi della normale conclusione fruttuosa della esecuzione poiché la procedura esecutiva si è conclusa anzitempo, né per, quanto detto, il diverso criterio dell'art 91 c.p.c.; che in caso di estinzione anticipata dell'esecuzione si applica, invece, la disposizione dell'art. 632 c.p.c. che consente la liquidazione in favore del creditore solo se debitore e creditore, di comune accordo, richiedano, con l'estinzione, l'accollo totale o parziale delle spese a carico del primo, mentre, se l'estinzione è richiesta dal solo creditore, il giudice non può procedere alla liquidazione in suo favore, ostandovi l'espresso richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 310 cod. proc. civ. (vd sul punto Cass. 19638/14); che dal verbale dell'8.7.2025 davanti al GE si legge che “Il creditore procedente chiede dichiararsi l'estinzione e insta per la liquidazione delle spese e controparte si associa alla richiesta di estinzione e si rimette sulla domanda di condanna alle spese”; che in caso di estinzione anticipata la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 632 cod. prov. civ. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 cod. proc. civ.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate;
proprio risolvendo l'apparente contrasto tra i precetti contenuti nel comma 1 e nel comma 4 della disposizione richiamata la Suprema Corte afferma ”Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore” vd. Cass. n. 15374/2011); che nonostante vi sia richiesta congiunta di estinzione, in tal senso va interpretato il verbale di udienza, non vi è, nel caso in esame, alcun accordo tra le parti sulle spese e, tanto meno, l'accollo al debitore delle spese sostenute dal creditore procedente;
Il reclamo va quindi respinto e l'ordinanza confermata;
3. Le spese sono compensate tra le parti in ragione della non univoca interpretazione dell'art 632 c.p.c.;
PQM
visto l'art. 630 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il reclamo;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Si comunichi.
Torino 10.9.2025
Il Giudice Est.
Dott. Andrea De Magistris
Il Presidente del Collegio Dott. Marco Ciccarelli