Art. 2.
Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.
Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitino le somme indicate nell'articolo stesso.