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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1035 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa DA
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Orvieto (TR), via Cipriano Manente n.38, presso lo studio dell'Avv.to Angelo
Ranchino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.13, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino del Persona_1
22.03.2024 rep. n. 37875, racc. n.7313
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP – assegno Legge n.222/1984
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito la erroneità della CTU espletata in sede di ATP in quanto il CTU in sede di accertamento peritale non avrebbe correttamente valutato il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, insistendo per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 della Legge n.222/1984. In via istruttoria insisteva per il rinnovo della CTU medico legale.
Conveniva, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' per sentire accertare e dichiarare che la situazione di parte ricorrente è CP_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale e che la prosecuzione dell'attività di lavoro possa costituire pericolo di usura e di danno, specificandone la decorrenza e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condannando l' resistente all'erogazione delle CP_2 prestazioni di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese di lite. Si costituiva l' sostenendo l'esaustività e correttezza della CTU CP_1 medica svolta nella fase dell'ATP ed insistendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, disposto il richiamo del CTU nominato nella procedura per
ATP al fine di rendere chiarimenti rispetto alle osservazioni sollevate dal CTP di parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario finalizzato all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 in quanto la capacità lavorativa del medesimo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sarebbe ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore ai 2/3 del totale.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 della stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Secondo orientamenti consolidati della Suprema Corte in merito al beneficio per cui è causa: “a) la sussistenza della suddetta situazione deve essere accertata con riferimento al momento della presentazione della domanda amministrativa;
b) in base agli artt. 1 e 38 Cost. per attività confacente alle attitudini dell'assicurato deve intendersi un'attività che sia "non usurante, non dequalificante, e remunerativa (art. 36 Cost.)"; c) la sussistenza o meno di tale situazione deve essere valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (arg. ex Cass. 25 gennaio 2001, n. 1026; Cass.
27 febbraio 2004, n. 4046; Cass. 21 agosto 2004, n. 16528); d) ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità il carattere della permanenza dello stato invalidante - per la cui valutazione il giudice deve tener conto anche del lavoro esercitato dall'assicurato e del carattere usurante dello stesso - non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stesso, posto che anche un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità lavorativa nella misura richiesta per la percezione di detto assegno (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13528; Cass. 10 febbraio 2001, n. 1913).
3.2.- Ovviamente la valutazione del carattere usurante e/o dequalificante,
o meno, dell'attività medesima è una valutazione di tipo giuridico, che deve essere fatta dal giudice. Infatti, in più occasioni, questa Corte ha precisato, al riguardo, che: 1) il carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1;2) a tal fine, l'indagine circa l'usura - che assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità - deve essere condotta tenendo conto che lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima
a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità (Cass. 11 novembre 2002, n. 158179; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2031); 3) il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, rilevante anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che - secondo un criterio di fondata previsione - possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato (Cass. 14 novembre 1995, n. 11798). 3.3.- Ne deriva che la suddetta valutazione non può essere effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.
Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti (arg. ex Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 28 agosto 2011, n. 17720; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2016, sent. n.1186).
Ciò premesso in linea di diritto, in punto di fatto si osserva che la CTU espletata in sede di ATP ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “1. Cardiopatia ischemica cronica post-IMA, già trattata con PTCA+2 stent.; 2. Ipertensione arteriosa sistemica;
3. ;
4. CP_3
Ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
5. Spondilodiscoartrosi in soggetto con esiti di recente frattura somatica di L2; 6. Disturbo Depressivo Maggiore in comorbidità con Disturbo da Attacchi di Panico;
7. Ipertrofia prostatica benigna;
8. Pregresso intervento per dacriocistite OS”. L'ausiliario Dott. dopo aver premesso che il ricorrente, uomo di Per_2
59 anni, risulta impiegato con mansioni di responsabile informatico presso un istituto bancario, ha spiegato che in considerazione dell'età del ricorrente, della sua formazione professionale e della storia lavorativa, il novero delle occupazioni confacenti alle attitudini si identifica, sostanzialmente, con la mansione lavorativa svolta. L'ausiliario ha, quindi, chiarito come la patologia cardiovascolare - peraltro in ottimo compenso – non ha incidenza negativa sulla stessa capacità lavorativa ed analoga considerazione investe anche, almeno in parte, le patologie incidenti sull'apparato locomotore. Il CTU, per vero, ha specificato, proprio in relazione all'attività lavorativa espletata dal ricorrente che chi passa diverse ore seduto può avere difficoltà; infatti, “ … la posizione seduta, mantenuta a lungo, porta a contratture muscolari paravertebrali e quindi a dolori a carico della regione dorso-lombare e degli arti inferiori. L'utilizzo prolungato di strumenti informatici può causare, inoltre, posture incongrue del rachide cervicale con ripercussioni radicolari. In questi casi, tuttavia, è possibile agevolare il lavoro mediante postazioni lavorative ispirate ai principi dell'ergonomia e/o intervallare il lavoro con frequenti pause lavorative che consentano, anche attraverso esercizi di stretching, un relax per i muscoli costantemente in tensione ed un riequilibro della postura cervicale. Nel caso in discussione, pertanto, pur riconoscendo il carattere invalidante della malattia ai fini lavorativi, non si può non rilevare come una corretta gestione del lavoratore da parte del medico competente e l'utilizzo dello smart-working consente di minimizzare o, comunque, di ridurre grandemente i disagi legati alla patologia. Il Disturbo Depressivo non appare incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti”. Il CTP di parte ricorrente Dott. nella procedura per ATP Persona_3 sollevava osservazioni nei confronti dell'elaborato sostenendo: - che il CTU, con particolare riferimento all'elemento causale, non avrebbe considerato il riverbero disfunzionale delle patologie accertate ed elencate nella consulenza, in special modo della “Dislipidemia” e le correlate necessità terapeutiche strumentali alla graduazione della percentuale di invalidità; - che l'ausiliario avrebbe omesso di inquadrare correttamente l'attività professionale del ricorrente (informatico e programmatore presso un istituto di credito), correlare le patologie accertate con la specificità della professione e verificarne l'impatto in termini di usura lavorativa, essendo l'istante costretto costantemente, nell'espletamento della prestazione lavorativa, ad assumere una posizione assisa e a contatto diretto con il videoterminale, così sovraccaricando e sollecitando sia l'apparato muscolo – scheletrico che la funzione visiva, nonché le funzioni intellettive;
- che, considerata la specializzazione del ricorrente unitamente all'età anagrafica (59 anni), ben poche possono essere le possibilità di ricollocamento e riqualificazione professionali rinvenibili in concreto nel mercato del lavoro, circostanza obliterata nella relazione medico legale.
In replica alle osservazioni del CTP di parte ricorrente il dott. , Per_2 ritenendo di aver in parte già risposto in relazione al riverbero disfunzionale delle menomazioni accertate sulla performance fisica del periziato tenuto conto delle peculiarità del lavoro svolto (“...postura assisa e a contatto diretto e continuo con il videoterminale, sollecitando e sovraccaricando l'apparato muscoloscheletrico e la funzione visiva...”) minimizzando tali riflessi attraverso le necessarie (e, aggiungerei, obbligatorie) norme di igiene lavorativa, si è concentrato sull'aspetto intellettuale della prestazione, osservando come
“dall'esame medico legale non sono emerse condizioni psichiche (in particolare, deficit cognitivi od alterazioni del giudizio critico) che possano influenzare lo svolgimento di attività intellettuali, anche delicate, quali quelle svolte dal periziato”. Il CTU ha concluso che la capacità di lavoro in capo al ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Con dichiarazione di dissenso, depositata dal procuratore di parte ricorrente nei termini di cui all'art.445 bis, 4° co. c.p.c., parte ricorrente contestava le conclusioni cui è pervenuto il CTU e l'erroneità delle considerazioni medico – legali in merito alle patologie sofferte dal periziando, ribadite nel successivo ricorso in opposizione dove formulava richiesta di rinnovo dell'esame medico legale. La richiesta di rinnovo dell'esame peritale veniva rigettata dallo scrivente Giudice non ravvisando il Tribunale la necessità di una nuova consulenza quanto piuttosto un richiamo a chiarimenti del CTU per esplicitare in modo maggiormente esaustivo le repliche alle osservazioni sollevate dal CTP dott. alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario del Giudice nella procedura per Per_3
ATP. Mette conto evidenziare che nella richiesta di chiarimenti al CTU lo scrivente Giudice non ha assegnato termini ai CTP delle parti per replicare ulteriormente alla nota richiesta, pertanto, del tutto inconferenti appaiono le doglianze della difesa attorea, contenute nelle note di trattazione scritta, in merito all'omesso invio da parte del CTU della bozza dei chiarimenti. E' opportuno premettere per meglio comprendere la controversia che già in sede amministrativa l' aveva respinto la domanda del ricorrente non CP_1 ricorrendo la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla norma.
Il CTU in sede di accertamento tecnico preventivo pur riconoscendo in capo al periziando le patologie sopra riportate ha concluso ritenendo non sussistente una percentuale complessiva di invalidità sufficiente ad integrare il requisito sanitario di cui all'art.1 Legge n.222/1984. Nel presente giudizio la difesa attorea lamenta preliminarmente che il
CTU non avrebbe risposto alle osservazioni del CTP dott. contestazione Per_3 infondata nella misura in cui il dott. come sopra riportato, sebbene Per_2 sinteticamente, ha motivato le proprie conclusioni replicando alle critiche del
CTP di parte ricorrente.
In questa sede, nel ricorso sono riportate nuovamente le considerazioni del CTP dott. sopra esposte, e le contestazioni alle conclusioni Per_3 sfavorevoli all'istante licenziate dal dott. considerate riduttive rispetto al Per_2 complesso quadro patologico genetico sofferto dal ed in evoluzione Pt_1 negativa, come emergente dalla copiosa documentazione medica allegata in atti.
Ad avviso della difesa attorea, il CTU non avrebbe correttamente inquadrato come genetica la patologia muscolo scheletrica “polimiosite” sofferta dal ed a cascata valutato i riflessi della stessa sulla capacità lavorativa, Pt_1 unitamente all'intero quadro patologico, tenuto conto del graduale deterioramento che consegue alla malattia.
Inoltre, il dott. avrebbe valutato riduttivamente: - l'aggravamento Per_2 del quadro clinico dovuto alla patologia psichiatrica (disturbo depressivo maggiore grave cronico, DAP e patofobia e agorafobia) di cui soffre il ricorrente da circa 15 anni, certificata dallo specialista dott. - la patologia Per_4 cardiovascolare “Dislipidemia ed esiti di infarto del miocardo”, prendendo in considerazione solo l'ipertensione, laddove la percentuale d'invalidità derivante dall'evento acuto si collocherebbe tra il 21% ed il 50%.
Nelle note a chiarimenti depositate dal CTU, come disposto dallo scrivente Giudice con ordinanza del 29.01.2025, il dott. partendo proprio Per_2 dalla valutazione della “Displipedemia” ha evidenziato che: “Trattasi di un'alterazione dei livelli di trigliceridi e/o colesterolo nel sangue che, pur rappresentando un fattore di rischio cardiovascolare, non ha riflessi disfunzionali. Peraltro, il ricorrente non svolge un'attività lavorativa che lo esponga ad irregolarità dietetico-alimentari, quindi tale da rappresentare un elemento peggiorativo di tale patologia” mentre, con riferimento ai riflessi
“disfunzionali”, o meglio il riverbero funzionale” delle infermità riscontrate, il CTU ha ribadito che la disfunzione da queste causata non arriva a ridurre la capacità lavorativa attitudinale del ricorrente nella misura richiesta dalla norma.
Venendo, quindi, all'impatto delle varie menomazioni sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente il CTU ha considerato anche in questa sede dapprima la menomazione a carico dell'apparato osteoarticolare ed ha ribadito che: “la limitazione funzionale a carico del rachide è di entità lieve/media, quindi tale da non ostacolare in maniera significativa il lavoro svolto. Inoltre, la sintomatologia dolorosa da questa elicitata può essere attenuata attraverso accorgimenti inerenti l'ergonomia della postazione di lavoro ed il ricorso a pause intra - lavorative (previste per legge nei lavoratori addetti ai videoterminali) che consentano, anche attraverso esercizi di stretching, un relax per i muscoli costantemente in tensione ed un riequilibro della postura cervicale.
Inoltre, il ricorrente fruisce di lunghi periodi di smart-working con possibilità di organizzare il lavoro in maniera tale da minimizzare l'impatto della patologia sul lavoro stesso”. Poi, ha esaminato la menomazione della funzione visiva evidenziando che il ricorrente ” … è portatore di esiti di intervento per dacriocistite in OS. Trattasi di infermità che non ha alcuna ripercussione sulla funzione visiva e che, quindi, non limita il lavoro al vdt né è peggiorata da questo. D'altra parte, se così non fosse questi avrebbe avuto limitazioni od esenzioni dal medico competente in quanto i lavoratori addetti ai vdt devono essere sottoposti a visita medica periodica” circostanza non emergente dalla documentazione medica allegata in atti.
Con riferimento alla menomazione psichica, il CTU ha riconosciuto che il è affetto da un Disturbo Depressivo Maggiore in comorbilità con Pt_1
Disturbo da Attacchi di Panico, tuttavia ben controllato dalla terapia in atto, aggiungendo che “Si tratta di una patologia a scarsa ripercussione sulle funzioni cognitive (peraltro non rilevate nel corso delle operazioni peritali).
Pertanto, la capacità di apprendimento, di attenzione e calcolo, di pensiero astratto e di critica sono sostanzialmente conservate. In tal modo, l'impegno intellettuale richiesto per lo svolgimento dei delicati compiti ai quali fa riferimento il ctp è del tutto adeguato. Quando questi parla della esauribilità psichica della quale soffrirebbe il ricorrente non si capisce bene a cosa si riferisca in quanto tale entità nosologica non è contemplata nei trattati di psichiatria”. Infine, negando di aver rilevato “come il lavoro attualmente svolto dal Sig. sia dannoso e usurante (cioè determinante un aggravamento delle sue Pt_1 condizioni patologiche)” il dott. ha spiegato di aver affermato l'esatto Per_2 contrario proprio richiamando la sentenza n.1186 del 22/1/2016 della Corte di Cassazione, posto che a suo avviso il “presenta un complesso Pt_2 menomativo che non è neppure prossimo al limite previsto dalla norma, per cui il lavoro svolto non è eccessivo rispetto alle residua efficienza psico-fisica e non, per usare le parole dei supremi giudici, “non accelera ed accentua il logoramento dell'organismo”, limitandosi ad una valutazione delle sole condizioni psicofisiche in essere in capo al periziando.
Rammenta il Giudicante che nel caso trattato dai Giudici della Suprema
Corte, che hanno cassato con rinvio la sentenza di rigetto del beneficio invocato dalla ricorrente, si trattava di soggetto esercente la professione sanitaria di ostetrica e secondo gli che hanno riformato la sentenza della Corte CP_4 d'Appello di Roma “ … è un fatto notorio non ignorabile che l'attività di una ostetrica è un'attività di grande responsabilità e molto stressante difficilmente compatibile con la situazione di salute psico-fisica propria della ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa (24 aprile 2003). 3.7.- Del resto, da tempo la scienza medica ha accertato che gli operatori e i professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali - come, soprattutto, quelle che interessano le professioni sanitarie - sono tra i lavoratori più esposti a contrarre la cosiddetta "sindrome del burnout", che è una tipo di stress derivante dal lavoro che dà luogo ad una vera e propria forma di esaurimento o logorio derivante dalla natura delle mansioni professionali svolte. Si tratta, secondo la scienza medica, di una tipologia specifica di disagio psicofisico connesso allo svolgimento delle cosiddette "professioni d'aiuto", che, pertanto, è stata riscontrata in modo predominante in coloro che operano in ambiti sociali e sanitari come medici, psicologi, assistenti sociali, esperti di orientamento al lavoro, fisioterapeuti, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria, infermieri, guide spirituali, missionari e operatori del volontariato”.
Nella fattispecie che ci occupa trattasi di informatico che beneficia anche di lunghi periodi di smart – working che, da un lato, gli consentono di organizzare il lavoro, dall'altro, di porre in essere quegli accorgimenti, pause e posture congrue grazie a strumentazione ergonomica, idonei a contenere l'incidenza della patologia muscolo – scheletrica. Mette conto evidenziare che a differenza degli operatori medici e socio – sanitari, esaminati nella pronuncia richiamata, il ricorrente svolge un'attività che non lo pone a contatto abitualmente e quotidianamente con terzi bisognosi di aiuto ovvero con terzi in genere, stante anche la possibilità della prestazione in modalità agile, e, quindi, altamente stressante;
inoltre, è risultato idoneo alla mansione a seguito di visita del medico competente in data 15.05.2023 (con rivedibilità a 12 mesi) con limitazioni rappresentate da alternanza della postura di lavoro;
schermo individualizzato di almeno 19 pollici;
sedia con supporto lombare
(cfr. certificazione in atti).
Non è peregrino in questa sede rammentare che la compatibilità dell'assegno con lo svolgimento di un'attività lavorativa, quando la soglia legale di invalidità ancora non sia stata superata al momento della pronuncia, postula il rigoroso accertamento che la prosecuzione del lavoro esponga l'assicurato al rischio di c.d. usura abnorme.
Non deve trattarsi, quindi, di un'incidenza genericamente e ordinariamente pregiudizievole, bensì di un quid pluris da riscontrare in concreto, cioè in relazione al soggetto e non per categorie lavorative. Difatti, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984 (per attività confacenti deve intendersi quelle che siano non usuranti, oltre che non dequalificante e remunerative), impone altresì di tenere conto sia dell'età che della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Da quanto è emerso, il lavoratore ha lavorato da sempre come impiegato addetto alla elaborazione dati, attività che con gli accorgimenti sopra indicati non dovrebbe determinare il logoramento (cd. usura) dell'apparato muscolo scheletrico dove il CTU ha ravvisato una limitazione funzionale a carico del rachide di lieve/media entità, né tantomeno l'usura nella funzione visiva, non avendo il medico competente indicato esenzioni ovvero limitazioni con riferimento al visus, né essendo stata ravvisata alcuna menomazione invalidante;
mentre il disturbo depressivo maggiore ha, attualmente, scarsa ripercussione sulle funzioni cognitive, avendo il soggetto mantenuto le capacità di pensiero necessarie per l'espletamento dell'attività lavorativa svolta.
Il concetto di usura assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità; ne discende che l'indagine dovrà essere condotta 'tenendo conto che lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto
(afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella
'normale', dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità (ex multis
Cassazione n. 1186 del 22/01/2016; Cassazione n. 158179 del'11 novembre
2002; Cassazione n. 2031 del 23 febbraio 1995).
Orbene sulla scorta delle valutazioni del CTU Dott. , che il Per_2
Tribunale fa proprie e condivide in toto, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali, e non contestate dalle parti, il ricorso non può trovare accoglimento, posto che le patologie riscontrate sulla persona del non Pt_1 sembrano essere, di per sè, incompatibili con l'attività di informatico o con altra attività confacente al ricorrente al momento della domanda amministrativa, in relazione alla preparazione culturale e professionale, non esponendolo ad un ulteriore danno alla salute psico fisica (arg. ex Cass. 22 luglio 2002, n. 10714;
Cass. 21 agosto 2004, n. 16522).
D'altro canto, nessuna ulteriore documentazione medica ovvero argomentazione di carattere medico – sanitario la difesa attorea ha saputo produrre e dedurre in questa fase di giudizio, limitandosi a ribadire quanto già esposto nella precedente procedura. L'elaborato ed i chiarimenti appaiono a chi scrive motivati e non suscettibili di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare il rinnovo dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in opposizione ad ATP deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza non risultando in atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente prestata. Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso in opposizione in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara che in capo a non sussistono le condizioni Parte_1 sanitarie di cui all'art.1 Legge n.222/1984;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di CP_1 lite che liquida in € 700,00 per compensi professionali nella procedura per ATP, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed in € 700,00 per compensi professionali nel presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica del procedimento per ATP già liquidate con separato decreto.
Lì 21 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1035 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa DA
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Orvieto (TR), via Cipriano Manente n.38, presso lo studio dell'Avv.to Angelo
Ranchino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CP_1
Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.13, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino del Persona_1
22.03.2024 rep. n. 37875, racc. n.7313
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATP – assegno Legge n.222/1984
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante depositava atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito la erroneità della CTU espletata in sede di ATP in quanto il CTU in sede di accertamento peritale non avrebbe correttamente valutato il complesso patologico di cui è affetto il ricorrente, insistendo per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art.1 della Legge n.222/1984. In via istruttoria insisteva per il rinnovo della CTU medico legale.
Conveniva, pertanto, in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Terni l' per sentire accertare e dichiarare che la situazione di parte ricorrente è CP_1 tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale e che la prosecuzione dell'attività di lavoro possa costituire pericolo di usura e di danno, specificandone la decorrenza e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici come richiesti nel ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, condannando l' resistente all'erogazione delle CP_2 prestazioni di legge, con rivalutazione monetaria ed interessi, vinte le spese di lite. Si costituiva l' sostenendo l'esaustività e correttezza della CTU CP_1 medica svolta nella fase dell'ATP ed insistendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, disposto il richiamo del CTU nominato nella procedura per
ATP al fine di rendere chiarimenti rispetto alle osservazioni sollevate dal CTP di parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi la sussistenza del requisito sanitario finalizzato all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 in quanto la capacità lavorativa del medesimo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sarebbe ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore ai 2/3 del totale.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 della stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Secondo orientamenti consolidati della Suprema Corte in merito al beneficio per cui è causa: “a) la sussistenza della suddetta situazione deve essere accertata con riferimento al momento della presentazione della domanda amministrativa;
b) in base agli artt. 1 e 38 Cost. per attività confacente alle attitudini dell'assicurato deve intendersi un'attività che sia "non usurante, non dequalificante, e remunerativa (art. 36 Cost.)"; c) la sussistenza o meno di tale situazione deve essere valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (arg. ex Cass. 25 gennaio 2001, n. 1026; Cass.
27 febbraio 2004, n. 4046; Cass. 21 agosto 2004, n. 16528); d) ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità il carattere della permanenza dello stato invalidante - per la cui valutazione il giudice deve tener conto anche del lavoro esercitato dall'assicurato e del carattere usurante dello stesso - non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stesso, posto che anche un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità lavorativa nella misura richiesta per la percezione di detto assegno (Cass. 3 dicembre
1999, n. 13528; Cass. 10 febbraio 2001, n. 1913).
3.2.- Ovviamente la valutazione del carattere usurante e/o dequalificante,
o meno, dell'attività medesima è una valutazione di tipo giuridico, che deve essere fatta dal giudice. Infatti, in più occasioni, questa Corte ha precisato, al riguardo, che: 1) il carattere usurante dell'impegno in attività confacenti alle attitudini dell'interessato rileva anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1;2) a tal fine, l'indagine circa l'usura - che assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità - deve essere condotta tenendo conto che lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima
a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità (Cass. 11 novembre 2002, n. 158179; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2031); 3) il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, rilevante anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che - secondo un criterio di fondata previsione - possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato (Cass. 14 novembre 1995, n. 11798). 3.3.- Ne deriva che la suddetta valutazione non può essere effettuata dal consulente tecnico d'ufficio.
Infatti, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, la consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti (arg. ex Cass. SU 6 maggio 2008, n. 11037; Cass. 28 agosto 2011, n. 17720; Cass. 4 febbraio 1999, n. 996) (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/01/2016, sent. n.1186).
Ciò premesso in linea di diritto, in punto di fatto si osserva che la CTU espletata in sede di ATP ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “1. Cardiopatia ischemica cronica post-IMA, già trattata con PTCA+2 stent.; 2. Ipertensione arteriosa sistemica;
3. ;
4. CP_3
Ipotiroidismo in terapia sostitutiva;
5. Spondilodiscoartrosi in soggetto con esiti di recente frattura somatica di L2; 6. Disturbo Depressivo Maggiore in comorbidità con Disturbo da Attacchi di Panico;
7. Ipertrofia prostatica benigna;
8. Pregresso intervento per dacriocistite OS”. L'ausiliario Dott. dopo aver premesso che il ricorrente, uomo di Per_2
59 anni, risulta impiegato con mansioni di responsabile informatico presso un istituto bancario, ha spiegato che in considerazione dell'età del ricorrente, della sua formazione professionale e della storia lavorativa, il novero delle occupazioni confacenti alle attitudini si identifica, sostanzialmente, con la mansione lavorativa svolta. L'ausiliario ha, quindi, chiarito come la patologia cardiovascolare - peraltro in ottimo compenso – non ha incidenza negativa sulla stessa capacità lavorativa ed analoga considerazione investe anche, almeno in parte, le patologie incidenti sull'apparato locomotore. Il CTU, per vero, ha specificato, proprio in relazione all'attività lavorativa espletata dal ricorrente che chi passa diverse ore seduto può avere difficoltà; infatti, “ … la posizione seduta, mantenuta a lungo, porta a contratture muscolari paravertebrali e quindi a dolori a carico della regione dorso-lombare e degli arti inferiori. L'utilizzo prolungato di strumenti informatici può causare, inoltre, posture incongrue del rachide cervicale con ripercussioni radicolari. In questi casi, tuttavia, è possibile agevolare il lavoro mediante postazioni lavorative ispirate ai principi dell'ergonomia e/o intervallare il lavoro con frequenti pause lavorative che consentano, anche attraverso esercizi di stretching, un relax per i muscoli costantemente in tensione ed un riequilibro della postura cervicale. Nel caso in discussione, pertanto, pur riconoscendo il carattere invalidante della malattia ai fini lavorativi, non si può non rilevare come una corretta gestione del lavoratore da parte del medico competente e l'utilizzo dello smart-working consente di minimizzare o, comunque, di ridurre grandemente i disagi legati alla patologia. Il Disturbo Depressivo non appare incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti”. Il CTP di parte ricorrente Dott. nella procedura per ATP Persona_3 sollevava osservazioni nei confronti dell'elaborato sostenendo: - che il CTU, con particolare riferimento all'elemento causale, non avrebbe considerato il riverbero disfunzionale delle patologie accertate ed elencate nella consulenza, in special modo della “Dislipidemia” e le correlate necessità terapeutiche strumentali alla graduazione della percentuale di invalidità; - che l'ausiliario avrebbe omesso di inquadrare correttamente l'attività professionale del ricorrente (informatico e programmatore presso un istituto di credito), correlare le patologie accertate con la specificità della professione e verificarne l'impatto in termini di usura lavorativa, essendo l'istante costretto costantemente, nell'espletamento della prestazione lavorativa, ad assumere una posizione assisa e a contatto diretto con il videoterminale, così sovraccaricando e sollecitando sia l'apparato muscolo – scheletrico che la funzione visiva, nonché le funzioni intellettive;
- che, considerata la specializzazione del ricorrente unitamente all'età anagrafica (59 anni), ben poche possono essere le possibilità di ricollocamento e riqualificazione professionali rinvenibili in concreto nel mercato del lavoro, circostanza obliterata nella relazione medico legale.
In replica alle osservazioni del CTP di parte ricorrente il dott. , Per_2 ritenendo di aver in parte già risposto in relazione al riverbero disfunzionale delle menomazioni accertate sulla performance fisica del periziato tenuto conto delle peculiarità del lavoro svolto (“...postura assisa e a contatto diretto e continuo con il videoterminale, sollecitando e sovraccaricando l'apparato muscoloscheletrico e la funzione visiva...”) minimizzando tali riflessi attraverso le necessarie (e, aggiungerei, obbligatorie) norme di igiene lavorativa, si è concentrato sull'aspetto intellettuale della prestazione, osservando come
“dall'esame medico legale non sono emerse condizioni psichiche (in particolare, deficit cognitivi od alterazioni del giudizio critico) che possano influenzare lo svolgimento di attività intellettuali, anche delicate, quali quelle svolte dal periziato”. Il CTU ha concluso che la capacità di lavoro in capo al ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Con dichiarazione di dissenso, depositata dal procuratore di parte ricorrente nei termini di cui all'art.445 bis, 4° co. c.p.c., parte ricorrente contestava le conclusioni cui è pervenuto il CTU e l'erroneità delle considerazioni medico – legali in merito alle patologie sofferte dal periziando, ribadite nel successivo ricorso in opposizione dove formulava richiesta di rinnovo dell'esame medico legale. La richiesta di rinnovo dell'esame peritale veniva rigettata dallo scrivente Giudice non ravvisando il Tribunale la necessità di una nuova consulenza quanto piuttosto un richiamo a chiarimenti del CTU per esplicitare in modo maggiormente esaustivo le repliche alle osservazioni sollevate dal CTP dott. alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario del Giudice nella procedura per Per_3
ATP. Mette conto evidenziare che nella richiesta di chiarimenti al CTU lo scrivente Giudice non ha assegnato termini ai CTP delle parti per replicare ulteriormente alla nota richiesta, pertanto, del tutto inconferenti appaiono le doglianze della difesa attorea, contenute nelle note di trattazione scritta, in merito all'omesso invio da parte del CTU della bozza dei chiarimenti. E' opportuno premettere per meglio comprendere la controversia che già in sede amministrativa l' aveva respinto la domanda del ricorrente non CP_1 ricorrendo la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla norma.
Il CTU in sede di accertamento tecnico preventivo pur riconoscendo in capo al periziando le patologie sopra riportate ha concluso ritenendo non sussistente una percentuale complessiva di invalidità sufficiente ad integrare il requisito sanitario di cui all'art.1 Legge n.222/1984. Nel presente giudizio la difesa attorea lamenta preliminarmente che il
CTU non avrebbe risposto alle osservazioni del CTP dott. contestazione Per_3 infondata nella misura in cui il dott. come sopra riportato, sebbene Per_2 sinteticamente, ha motivato le proprie conclusioni replicando alle critiche del
CTP di parte ricorrente.
In questa sede, nel ricorso sono riportate nuovamente le considerazioni del CTP dott. sopra esposte, e le contestazioni alle conclusioni Per_3 sfavorevoli all'istante licenziate dal dott. considerate riduttive rispetto al Per_2 complesso quadro patologico genetico sofferto dal ed in evoluzione Pt_1 negativa, come emergente dalla copiosa documentazione medica allegata in atti.
Ad avviso della difesa attorea, il CTU non avrebbe correttamente inquadrato come genetica la patologia muscolo scheletrica “polimiosite” sofferta dal ed a cascata valutato i riflessi della stessa sulla capacità lavorativa, Pt_1 unitamente all'intero quadro patologico, tenuto conto del graduale deterioramento che consegue alla malattia.
Inoltre, il dott. avrebbe valutato riduttivamente: - l'aggravamento Per_2 del quadro clinico dovuto alla patologia psichiatrica (disturbo depressivo maggiore grave cronico, DAP e patofobia e agorafobia) di cui soffre il ricorrente da circa 15 anni, certificata dallo specialista dott. - la patologia Per_4 cardiovascolare “Dislipidemia ed esiti di infarto del miocardo”, prendendo in considerazione solo l'ipertensione, laddove la percentuale d'invalidità derivante dall'evento acuto si collocherebbe tra il 21% ed il 50%.
Nelle note a chiarimenti depositate dal CTU, come disposto dallo scrivente Giudice con ordinanza del 29.01.2025, il dott. partendo proprio Per_2 dalla valutazione della “Displipedemia” ha evidenziato che: “Trattasi di un'alterazione dei livelli di trigliceridi e/o colesterolo nel sangue che, pur rappresentando un fattore di rischio cardiovascolare, non ha riflessi disfunzionali. Peraltro, il ricorrente non svolge un'attività lavorativa che lo esponga ad irregolarità dietetico-alimentari, quindi tale da rappresentare un elemento peggiorativo di tale patologia” mentre, con riferimento ai riflessi
“disfunzionali”, o meglio il riverbero funzionale” delle infermità riscontrate, il CTU ha ribadito che la disfunzione da queste causata non arriva a ridurre la capacità lavorativa attitudinale del ricorrente nella misura richiesta dalla norma.
Venendo, quindi, all'impatto delle varie menomazioni sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente il CTU ha considerato anche in questa sede dapprima la menomazione a carico dell'apparato osteoarticolare ed ha ribadito che: “la limitazione funzionale a carico del rachide è di entità lieve/media, quindi tale da non ostacolare in maniera significativa il lavoro svolto. Inoltre, la sintomatologia dolorosa da questa elicitata può essere attenuata attraverso accorgimenti inerenti l'ergonomia della postazione di lavoro ed il ricorso a pause intra - lavorative (previste per legge nei lavoratori addetti ai videoterminali) che consentano, anche attraverso esercizi di stretching, un relax per i muscoli costantemente in tensione ed un riequilibro della postura cervicale.
Inoltre, il ricorrente fruisce di lunghi periodi di smart-working con possibilità di organizzare il lavoro in maniera tale da minimizzare l'impatto della patologia sul lavoro stesso”. Poi, ha esaminato la menomazione della funzione visiva evidenziando che il ricorrente ” … è portatore di esiti di intervento per dacriocistite in OS. Trattasi di infermità che non ha alcuna ripercussione sulla funzione visiva e che, quindi, non limita il lavoro al vdt né è peggiorata da questo. D'altra parte, se così non fosse questi avrebbe avuto limitazioni od esenzioni dal medico competente in quanto i lavoratori addetti ai vdt devono essere sottoposti a visita medica periodica” circostanza non emergente dalla documentazione medica allegata in atti.
Con riferimento alla menomazione psichica, il CTU ha riconosciuto che il è affetto da un Disturbo Depressivo Maggiore in comorbilità con Pt_1
Disturbo da Attacchi di Panico, tuttavia ben controllato dalla terapia in atto, aggiungendo che “Si tratta di una patologia a scarsa ripercussione sulle funzioni cognitive (peraltro non rilevate nel corso delle operazioni peritali).
Pertanto, la capacità di apprendimento, di attenzione e calcolo, di pensiero astratto e di critica sono sostanzialmente conservate. In tal modo, l'impegno intellettuale richiesto per lo svolgimento dei delicati compiti ai quali fa riferimento il ctp è del tutto adeguato. Quando questi parla della esauribilità psichica della quale soffrirebbe il ricorrente non si capisce bene a cosa si riferisca in quanto tale entità nosologica non è contemplata nei trattati di psichiatria”. Infine, negando di aver rilevato “come il lavoro attualmente svolto dal Sig. sia dannoso e usurante (cioè determinante un aggravamento delle sue Pt_1 condizioni patologiche)” il dott. ha spiegato di aver affermato l'esatto Per_2 contrario proprio richiamando la sentenza n.1186 del 22/1/2016 della Corte di Cassazione, posto che a suo avviso il “presenta un complesso Pt_2 menomativo che non è neppure prossimo al limite previsto dalla norma, per cui il lavoro svolto non è eccessivo rispetto alle residua efficienza psico-fisica e non, per usare le parole dei supremi giudici, “non accelera ed accentua il logoramento dell'organismo”, limitandosi ad una valutazione delle sole condizioni psicofisiche in essere in capo al periziando.
Rammenta il Giudicante che nel caso trattato dai Giudici della Suprema
Corte, che hanno cassato con rinvio la sentenza di rigetto del beneficio invocato dalla ricorrente, si trattava di soggetto esercente la professione sanitaria di ostetrica e secondo gli che hanno riformato la sentenza della Corte CP_4 d'Appello di Roma “ … è un fatto notorio non ignorabile che l'attività di una ostetrica è un'attività di grande responsabilità e molto stressante difficilmente compatibile con la situazione di salute psico-fisica propria della ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa (24 aprile 2003). 3.7.- Del resto, da tempo la scienza medica ha accertato che gli operatori e i professionisti che sono impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali - come, soprattutto, quelle che interessano le professioni sanitarie - sono tra i lavoratori più esposti a contrarre la cosiddetta "sindrome del burnout", che è una tipo di stress derivante dal lavoro che dà luogo ad una vera e propria forma di esaurimento o logorio derivante dalla natura delle mansioni professionali svolte. Si tratta, secondo la scienza medica, di una tipologia specifica di disagio psicofisico connesso allo svolgimento delle cosiddette "professioni d'aiuto", che, pertanto, è stata riscontrata in modo predominante in coloro che operano in ambiti sociali e sanitari come medici, psicologi, assistenti sociali, esperti di orientamento al lavoro, fisioterapeuti, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria, infermieri, guide spirituali, missionari e operatori del volontariato”.
Nella fattispecie che ci occupa trattasi di informatico che beneficia anche di lunghi periodi di smart – working che, da un lato, gli consentono di organizzare il lavoro, dall'altro, di porre in essere quegli accorgimenti, pause e posture congrue grazie a strumentazione ergonomica, idonei a contenere l'incidenza della patologia muscolo – scheletrica. Mette conto evidenziare che a differenza degli operatori medici e socio – sanitari, esaminati nella pronuncia richiamata, il ricorrente svolge un'attività che non lo pone a contatto abitualmente e quotidianamente con terzi bisognosi di aiuto ovvero con terzi in genere, stante anche la possibilità della prestazione in modalità agile, e, quindi, altamente stressante;
inoltre, è risultato idoneo alla mansione a seguito di visita del medico competente in data 15.05.2023 (con rivedibilità a 12 mesi) con limitazioni rappresentate da alternanza della postura di lavoro;
schermo individualizzato di almeno 19 pollici;
sedia con supporto lombare
(cfr. certificazione in atti).
Non è peregrino in questa sede rammentare che la compatibilità dell'assegno con lo svolgimento di un'attività lavorativa, quando la soglia legale di invalidità ancora non sia stata superata al momento della pronuncia, postula il rigoroso accertamento che la prosecuzione del lavoro esponga l'assicurato al rischio di c.d. usura abnorme.
Non deve trattarsi, quindi, di un'incidenza genericamente e ordinariamente pregiudizievole, bensì di un quid pluris da riscontrare in concreto, cioè in relazione al soggetto e non per categorie lavorative. Difatti, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984 (per attività confacenti deve intendersi quelle che siano non usuranti, oltre che non dequalificante e remunerative), impone altresì di tenere conto sia dell'età che della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata.
Da quanto è emerso, il lavoratore ha lavorato da sempre come impiegato addetto alla elaborazione dati, attività che con gli accorgimenti sopra indicati non dovrebbe determinare il logoramento (cd. usura) dell'apparato muscolo scheletrico dove il CTU ha ravvisato una limitazione funzionale a carico del rachide di lieve/media entità, né tantomeno l'usura nella funzione visiva, non avendo il medico competente indicato esenzioni ovvero limitazioni con riferimento al visus, né essendo stata ravvisata alcuna menomazione invalidante;
mentre il disturbo depressivo maggiore ha, attualmente, scarsa ripercussione sulle funzioni cognitive, avendo il soggetto mantenuto le capacità di pensiero necessarie per l'espletamento dell'attività lavorativa svolta.
Il concetto di usura assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità; ne discende che l'indagine dovrà essere condotta 'tenendo conto che lavoro usurante è quello che accelera ed accentua il logoramento dell'organismo (che si verifica in un tempo più breve ed in misura superiore rispetto alla norma), in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto
(afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella
'normale', dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità (ex multis
Cassazione n. 1186 del 22/01/2016; Cassazione n. 158179 del'11 novembre
2002; Cassazione n. 2031 del 23 febbraio 1995).
Orbene sulla scorta delle valutazioni del CTU Dott. , che il Per_2
Tribunale fa proprie e condivide in toto, in quanto immuni da vizi logico- giuridici, sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali, e non contestate dalle parti, il ricorso non può trovare accoglimento, posto che le patologie riscontrate sulla persona del non Pt_1 sembrano essere, di per sè, incompatibili con l'attività di informatico o con altra attività confacente al ricorrente al momento della domanda amministrativa, in relazione alla preparazione culturale e professionale, non esponendolo ad un ulteriore danno alla salute psico fisica (arg. ex Cass. 22 luglio 2002, n. 10714;
Cass. 21 agosto 2004, n. 16522).
D'altro canto, nessuna ulteriore documentazione medica ovvero argomentazione di carattere medico – sanitario la difesa attorea ha saputo produrre e dedurre in questa fase di giudizio, limitandosi a ribadire quanto già esposto nella precedente procedura. L'elaborato ed i chiarimenti appaiono a chi scrive motivati e non suscettibili di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ha ritenuto il Tribunale di dovere effettuare il rinnovo dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in opposizione ad ATP deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza non risultando in atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. C.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente prestata. Le spese di CTU medico legale, già liquidate con separato decreto ed espletata in sede di ATP restano definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, il Tribunale di Terni definitivamente pronunciando: - rigetta il ricorso in opposizione in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- dichiara che in capo a non sussistono le condizioni Parte_1 sanitarie di cui all'art.1 Legge n.222/1984;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di CP_1 lite che liquida in € 700,00 per compensi professionali nella procedura per ATP, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed in € 700,00 per compensi professionali nel presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica del procedimento per ATP già liquidate con separato decreto.
Lì 21 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri