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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/05/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1892/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: infortunio lavoro - danno biologico dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 17.07.2019, indennizzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, in funzione della percentuale di invalidità nella misura pari o superiore al 17% o, in quell'altra misura che verrà accertata in corso di causa, con conseguente unificazione dei postumi rispetto agli ulteriori infortuni subiti dalla ricorrente in data 17.04.2006 (per cui è stata riconosciuta una invalidità nella misura dell'8% in esito alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 15/22), in data 16.01.2016
(per cui è stata riconosciuta una invalidità nella misura del 9%) ed in data 2.05.2022 (per cui ha riconosciuto una invalidità pari al 7% come da provvedimento del CP_1
20.10.2022).
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale -è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. Tanto premesso, si osserva che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6% (art. 13 D. Lgs. cit.).
2. Ebbene, nella fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che l'incidente denunciato da parte ricorrente sia avvenuto a causa ed in occasione del lavoro svolto e secondo le modalità (materiali) descritte in ricorso.
Occorre dunque accertare, al fine della spettanza delle prestazioni richieste, se a causa dell'infortunio lamentato sia derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed il relativo grado di invalidità residuata.
3. Ciò posto, si osserva che nel caso in esame il c.t.u. nominato, dott. in Persona_1 seguito all'esame obiettivo del periziato e ad accurata considerazione dei dati strumentali
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ed anamnestici, ha ritenuto che i postumi dell'infortunio subito dallo stesso fossero valutabili, in base alle tabelle infortunistiche in vigore, nella misura del 26%.
Gli esami effettuati dal c.t.u. hanno invero rilevato alla luce delle conclusioni dell'Ausiliario Specialista radiologo dott.ssa che a seguito dell'infortunio Per_2
lavorativo occorso alla parte ricorrente in data 17 luglio 2019 sono derivate in capo alla stessa le seguenti lesioni e menomazioni alla propria integrità psico-fisica:
“Trauma contusivo del ginocchio sinistro che ha comportato una lesione del menisco mediale (lesione trasversale a carico del corno posteriore) ed edema della spongiosa ossea del corrispondente condilo omerale in soggetto con preesistente gonartrosi bilaterale delle ginocchia.
Tale lesione acuta ha, come meglio specificato nel precedente paragrafo “Ulteriori
Considerazioni medico-legali”, dato luogo a postumi permanenti -con riferimento ai valori di cui alle tabelle valutative di legge ex D.M. 12 luglio 2000- pari al 2,5% (due e mezzo per cento).
Il complesso delle lesioni ovvero rectius dei relativi postumi riportati dalla sig.ra Pt_1
da ricondursi a infortuni indennizzati/indennizzabili in ambito è, tenuto
[...] CP_1
conto anche degli accertati postumi relativi al sinistro del 17/07/2019, da valutarsi complessivamente nella misura del 26% (ventisei per cento)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e dagli accertamenti sanitari compiuti nell'immediatezza dell'evento (cfr. certificazioni mediche allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Va, inoltre, osservato che il perito d'ufficio ha correttamente utilizzato, ai fini della determinazione del grado di invalidità in questione, le tabelle infortunistiche previste dal
D.M. del 12.7.2000, come si evince chiaramente dalle conclusioni della relazione peritale.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' va dunque condannato al pagamento delle somme relative, a titolo di rendita per il CP_1
danno biologico parametrato, a titolo di postumi invalidanti secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età, ad un grado di invalidità pari al 26% con decorrenza dalla data dell'infortunio del 17.07.2019, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo, detratte le somme già versate dall' . CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Le spese del giudizio - liquidate e distratte come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/14 come modificato dal dm n. 147/2022 (in relazione alla natura previdenziale della causa ed al suo valore di (€ 5.200/€26.00) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà ed inclusa la fase istruttoria -, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente, così come le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la rendita nella misura corrispondente al 26% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 con decorrenza dalla data dell'infortunio del 17.07.2019 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
al pagamento delle somme relative, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo, detratte le somme già versate dall' ; CP_1
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio CP_1 liquidate complessivamente in €2.697,00 oltre rimborso spese nella misure del 15% nonché oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. Colantoni Fernando oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00;
3. le spese di ctu, sono definitivamente poste a carico dell'istituto resistente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 30/05/2024
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/05/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1892/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: infortunio lavoro - danno biologico dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso il 17.07.2019, indennizzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, in funzione della percentuale di invalidità nella misura pari o superiore al 17% o, in quell'altra misura che verrà accertata in corso di causa, con conseguente unificazione dei postumi rispetto agli ulteriori infortuni subiti dalla ricorrente in data 17.04.2006 (per cui è stata riconosciuta una invalidità nella misura dell'8% in esito alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina n. 15/22), in data 16.01.2016
(per cui è stata riconosciuta una invalidità nella misura del 9%) ed in data 2.05.2022 (per cui ha riconosciuto una invalidità pari al 7% come da provvedimento del CP_1
20.10.2022).
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta, la causa - istruita documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale -è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. Tanto premesso, si osserva che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6% (art. 13 D. Lgs. cit.).
2. Ebbene, nella fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che l'incidente denunciato da parte ricorrente sia avvenuto a causa ed in occasione del lavoro svolto e secondo le modalità (materiali) descritte in ricorso.
Occorre dunque accertare, al fine della spettanza delle prestazioni richieste, se a causa dell'infortunio lamentato sia derivata una riduzione permanente dell'attitudine lavorativa ed il relativo grado di invalidità residuata.
3. Ciò posto, si osserva che nel caso in esame il c.t.u. nominato, dott. in Persona_1 seguito all'esame obiettivo del periziato e ad accurata considerazione dei dati strumentali
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ed anamnestici, ha ritenuto che i postumi dell'infortunio subito dallo stesso fossero valutabili, in base alle tabelle infortunistiche in vigore, nella misura del 26%.
Gli esami effettuati dal c.t.u. hanno invero rilevato alla luce delle conclusioni dell'Ausiliario Specialista radiologo dott.ssa che a seguito dell'infortunio Per_2
lavorativo occorso alla parte ricorrente in data 17 luglio 2019 sono derivate in capo alla stessa le seguenti lesioni e menomazioni alla propria integrità psico-fisica:
“Trauma contusivo del ginocchio sinistro che ha comportato una lesione del menisco mediale (lesione trasversale a carico del corno posteriore) ed edema della spongiosa ossea del corrispondente condilo omerale in soggetto con preesistente gonartrosi bilaterale delle ginocchia.
Tale lesione acuta ha, come meglio specificato nel precedente paragrafo “Ulteriori
Considerazioni medico-legali”, dato luogo a postumi permanenti -con riferimento ai valori di cui alle tabelle valutative di legge ex D.M. 12 luglio 2000- pari al 2,5% (due e mezzo per cento).
Il complesso delle lesioni ovvero rectius dei relativi postumi riportati dalla sig.ra Pt_1
da ricondursi a infortuni indennizzati/indennizzabili in ambito è, tenuto
[...] CP_1
conto anche degli accertati postumi relativi al sinistro del 17/07/2019, da valutarsi complessivamente nella misura del 26% (ventisei per cento)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise, tenuto conto della discussione medica offerta, della natura dell'evento lesivo e dagli accertamenti sanitari compiuti nell'immediatezza dell'evento (cfr. certificazioni mediche allegate al fascicolo di parte ricorrente).
Va, inoltre, osservato che il perito d'ufficio ha correttamente utilizzato, ai fini della determinazione del grado di invalidità in questione, le tabelle infortunistiche previste dal
D.M. del 12.7.2000, come si evince chiaramente dalle conclusioni della relazione peritale.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' va dunque condannato al pagamento delle somme relative, a titolo di rendita per il CP_1
danno biologico parametrato, a titolo di postumi invalidanti secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età, ad un grado di invalidità pari al 26% con decorrenza dalla data dell'infortunio del 17.07.2019, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo, detratte le somme già versate dall' . CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Le spese del giudizio - liquidate e distratte come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/14 come modificato dal dm n. 147/2022 (in relazione alla natura previdenziale della causa ed al suo valore di (€ 5.200/€26.00) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà ed inclusa la fase istruttoria -, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte resistente, così come le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la rendita nella misura corrispondente al 26% d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 con decorrenza dalla data dell'infortunio del 17.07.2019 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
al pagamento delle somme relative, oltre interessi legali sugli importi dovuti dalla maturazione al soddisfo, detratte le somme già versate dall' ; CP_1
2. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio CP_1 liquidate complessivamente in €2.697,00 oltre rimborso spese nella misure del 15% nonché oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, Avv. Colantoni Fernando oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00;
3. le spese di ctu, sono definitivamente poste a carico dell'istituto resistente e liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Latina, 30/05/2024
Il Giudice dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro