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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 82/2021 avente ad oggetto: prestazione di opera intellettuale vertente
tra CP
(Cod.Fisc. ), (già trasformata da in srl con CP_1 P.IVA_1 CP_2
atto notar del 23/12/2019) in persona del legale rapp.te p.t. con Per_1 Parte_1
sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Pozzuoli
(Cod.Fisc. e Concetta Gentili (Cod.Fisc. C.F._1
) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Santa Maria C.F._2
Capua Vetere (CE) alla Via Convento delle Grazie n. 2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te p.t. Amministratore CO (Cod. Fisc. Controparte_4
) con sede in Macerata Campania (CE) al Viale Europa n. 2, C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Petrella (Cod. Fisc. ) e con C.F._4
lei elettivamente domiciliata in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 80, Pal. Preziosi presso lo
Studio Legale Associato avv. Francesco Petrella, in virtù di procura in atti
Convenuta
Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 P.IVA_3
Amministratore CO (Cod. Fisc. ) con Controparte_6 C.F._5
sede in Napoli alla Via San Giacomo n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Zoff
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._6
Caserta alla Via G.M. Bosco n. 65, Pal. , in virtù di procura in atti CP_7
Convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per la società convenuta come da comparsa di Controparte_3 costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con
1 modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta come da comparsa di costituzione, note Controparte_5 relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte attrice ha dedotto che, in ragione della sua notevole esperienza nel campo della consulenza aziendale, veniva contattato dai fratelli per valutare l'opportunità CP_3
di concludere alcune trattative di acquisto immobiliare relative a diverse procedure fallimentari.
In particolare, a dire dell'attrice, la SI.ra manifestava la volontà di Persona_2 acquistare l'immobile locato per lo svolgimento della loro attività per cui al SI. Pt_1
quale legale rappresentante della venivano consegnate le planimetrie CP_1 dell'immobile per le valutazioni del caso.
L'attrice ha, dunque, precisato che dapprima il SI. on i suoi consulenti si recavano Pt_1 presso l'immobile locato per visionarlo e, successivamente, in data 10.10.2017 evidenziavano ai fratelli tutte le criticità emerse e, in particolare, quelle CP_3 relative all'impianto antincendio.
La ha, altresì, dedotto che in data 07.11.2017 SIlava con la società convenuta CP_1
un contratto di consulenza e assistenza aziendale per cui Controparte_3 alla stessa venivano consegnate le planimetrie dell'immobile locato dalla Controparte_5
società riconducibile sempre ai fratelli , che risultava di proprietà di una
[...] CP_3
società di leasing della Unicredit.
Così, la società istante ha precisato sia di aver conSIliato alla Controparte_3
di fissare un incontro proprio con l'Unicredit formulando, altresì, un piano
[...]
economico per i propri clienti, unitamente alle SI.re ed , CP_6 Persona_2
che di essersi recata attraverso il suo rappresentante, SI. presso il detto Istituto di Pt_1
credito per presentare una proposta di acquisto dell'immobile locato dagli stessi CP_3
.
[...]
Tuttavia, il predetto acquisto immobiliare presentava una serie di criticità burocratiche di non rapida soluzione per cui i fratelli rivolgevano il loro interesse ad un'altra CP_3
trattativa di acquisto di un immobile di proprietà del fallimento CP_8
2 L'attrice ha dedotto che, in ragione di ciò, proponeva ai fratelli un business CP_3
plan della elaborando i dati della perizia del Tribunale che venivano Controparte_9
consegnati agli stessi e che in data 07.11.2017 il SI. , quale legale Controparte_4
rappresentante della firmava un mandato alla Controparte_3 CP_1 per richiedere l'acquisto della CP_8
La ha anche precisato di aver, dapprima, approntato per la CP_1 Controparte_3 un'offerta irrevocabile per il Fallimento n.22/2015 AZ Surgelati e poi, invece,
[...]
su richiesta dei fratelli di aver inoltrato una nuova offerta di acquisto per la CP_3
medesima procedura fallimentare per conto della con accluso Controparte_5
bonifico bancario.
Inoltre, l'istante ha dedotto che per sostenere economicamente la predetta offerta di acquisto, ritualmente autorizzato dai , prendeva contatti con la Banca Popolare CP_3 di Bari e, così, invitava la SI.ra all'invio dei documenti necessari al Persona_2 finanziamento e a recarsi presso l'Istituto di credito per la firma dei documenti e l'avvio dell'iter burocratico.
Senonché, a dire dell'istante, in data 22.01.2018 il SI. per la riceveva Pt_1 CP_1
una telefonata dalla SI.ra , la quale manifestava forti dubbi sul suo Persona_2 operato cui seguiva la rinuncia al mandato da parte dell'istante con consegna dei documenti, ciò in ragione del venir meno del rapporto di fiducia.
Tuttavia, su insistenza della SI.ra , l'istante riprendeva il rapporto di Persona_2
consulenza già interrotto e i contatti con la Banca Popolare di Bari e, poi ancora, con l'istituto Unicredit per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto del compendio immobiliare del fallimento che, però, non veniva approvato. CP_8
Così, in data 25.06.2018, giorno precedente a quello fissato dal Tribunale per l'asta della la ha dedotto di aver ricevuto formale contestazione dalla CP_8 Controparte_2
convenuta cui seguiva, qualche giorno dopo, Controparte_3
l'aggiudicazione del complesso aziendale alla Controparte_10 [...] che, nel frattempo, aveva proposto un'offerta di acquisto secondo le Controparte_5
indicazioni della medesima CP_1
L'istante, dunque, richiamando il contenuto del contratto di consulenza secondo cui
“Qualora la consulenza termini con l'acquisto di un immobile, il compenso per le prestazioni è convenuto nella percentuale del 6% del valore dell'immobile acquistato, così come dichiarato nell'atto”, ha richiesto il pagamento a titolo di corrispettivo per la consulenza aziendale prestata di € 135.060,00, oltre € 10.810,00 per spese di perizia ed €
14.640,00 per preventivi di lavori di manutenzione straordinaria nonché oneri di
3 consulenza per i diversi professionisti coinvolti nella operazione di valutazione.
Dunque, parte attrice, risultato vano ogni tentativo per definire bonariamente la questione, ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via principale, il pagamento del legittimo compenso per l'attività di consulenza svolta.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha Controparte_3 contestato, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 2 L. 39/89 e successive modificazioni. In particolare, la Controparte_3 ha dedotto la nullità del contratto di mediazione intervenuto con l'istante,
[...] avente ad oggetto l'acquisto del complesso immobiliare aziendale di proprietà della società fallita in ragione del fatto che la non risulta aver mai CP_8 CP_1 posseduto i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare previsti dall'art. 2 L. 39/89 e, di conseguenza, non avrebbe mai maturato il diritto a ricevere al provvigione così come previsto dall'art. 6 L. 39/89.
In aggiunta, la convenuta ha contestato che, ferma la Controparte_3 nullità dell'incarico di mediazione per come motivato, in ogni caso nessuna utilità le sarebbe derivata dalla asserita attività di mediazione prestata dall'istante in quanto il contratto di vendita del complesso aziendale del fallimento A.Z. Surgelati era stato concluso dall'altra società convenuta la quale, unitamente alla Controparte_5
Curatela, si era avvalsa della consulenza del mediatore immobiliare professionale legale rappresentante della società Oltretutto, la Controparte_11 Controparte_12
convenuta ha precisato di non aver mai intrattenuto rapporti di credito e commerciali con gli istituti bancari ICCREA Banca Impresa e BCC Terra di Lavoro che, di fatto, avevano permesso l'operazione di acquisto del compendio fallimentare all' Controparte_5
attraverso la concessione di mutuo finanziario.
In conclusione, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale Controparte_3
delle domande proposte dalla CP_1
Si è costituita, anche la la quale, in via del tutto preliminare, ha Controparte_5
contestato la carenza di legittimazione passiva giacché alcun contratto di consulenza aziendale sarebbe intervenuto con la società istante. La convenuta ha Controparte_5 dedotto, difatti, l'assoluta autonomia e distinzione tra le due società convenute, ed l'una attiva commercialmente nel Controparte_3 Controparte_5 settore trasporti e l'altra nel settore logistica, per cui alcuna identità soggettiva poteva riconoscersi tra le stesse con specifico riferimento al contratto di consulenza aziendale del 07.11.2017, che risultava SIlato solo ed esclusivamente tra la e la CP_1
e, che, oltretutto non aveva condotto alla conclusione di Controparte_3
4 alcun affare aziendale.
In aggiunta, la convenuta ferma la sollevata eccezione di carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, ha contestato l'assoluta nullità del contratto di consulenza SIlato in data 07.11.2017 per carenza in capo alla dei requisiti di legge per CP_1
l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare previsti dall'art. 2 L. 39/89.
In adesione, dunque, a quanto già censurato dalla convenuta Controparte_3
anche la convenuta ha dedotto che il contratto del 07.11.2017
[...] Controparte_5 in ogni caso non può dar luogo ad alcun compenso in favore dell'istante CP_1
stante, appunto, la mancata iscrizione della medesima all'albo dei mediatori immobiliari previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989.
Inoltre, la convenuta ha censurato l'assoluta infondatezza della Controparte_5 pretesa creditoria avanzata dall'istante in quanto alcuna attività di consulenza sarebbe stata resa dall'istante conclusa con l'affare relativo all'acquisto del compendio fallimentare CP_8
Difatti, la ha dedotto di aver acquistato la proprietà del complesso Controparte_5
immobiliare della società fallita con atto di vendita competitiva per Notaio CP_8
avente Rep. 33.843 e Raccolta n. 16.555, stipulato il 18.10.2018 Persona_3
con la Curatela dal Fallimento a seguito di offerta irrevocabile di acquisto CP_8
del 23.6.2018, avvalendosi dell'attività del mediatore immobiliare professionale SI.
, legale rappresentante della per un compenso Controparte_11 Controparte_12
professionale di complessivi euro 41.193,00.
La convenuta ha, altresì, contestato le richieste di pagamento Controparte_5
avanzate dalla con specifico riferimento alle asserite attività di progettazione CP_1
e preventivi redatti sia dal geom. che dalla M.J. Costruzioni Sas i cui elaborati CP_13
non risultavano allegati così come i pagamenti asseritamente effettuati in favore di quest'ultimi per le attività svolte funzionali all'incarico di consulenza aziendale de quo.
In conclusione, la convenuta ha respinto le richieste di pagamento Controparte_5 dell'istante chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.
La causa è stata istruita e all'udienza cartolare del 20.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini ridotti per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
La società istante, dunque, richiede il pagamento di un compenso professionale - corrispondente nel caso di specie al 6% del valore del compendio acquistato come dichiarato nell'atto - in relazione all'espletamento di attività di consulenza aziendale
5 svolta in favore delle società convenute e Controparte_3 Controparte_5
entrambe riconducibili alla medesima compagine familiare ovvero ai fratelli
[...] CP_3
.
[...]
Orbene, anzitutto, in tema di contratto di prestazione d'opera professionale giova premettere il richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza 24.01.2017
n. 1792, in base al quale “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita” (principio già ribadito in Cassazione SS.UU. n. 24148 del 25.10.2013).
Avuto, poi, specifico riguardo al caso di specie, va anche osservato che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., è mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".
La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (a seguito della novella n.59/2010 alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche). Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra
6 terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (cfr.
Cassazione n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che, invece, caratterizza esclusivamente il procacciatore d'affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cassazione n. 12694 del 2010).
È dunque configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica (procacciatore d'affari), fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della l. n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare (cfr Cassazione n. 19066 del 1996; Cassazione n. 16147 del 2010).
Né può essere trascurato che il codice civile qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti
(art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761
c.c.). E, dunque, il conferimento di un mandato - che si presume oneroso - non colloca l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro della mediazione, sempre che, ovviamente, l'incarico abbia ad oggetto la ricerca di un acquirente di un bene che il preponente intende alienare (Cass. n. 16147 del 2010; Cass. n. 19066 del 1996).
Ora, l'art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989 stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende. E, siccome nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui
7 alla l. n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione. (Cfr Corte di cassazione SS.UU. sentenza 2 agosto 2017, n. 19161)
Va osservato, infatti, che la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione - tipica o atipica - solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'eSIenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari (Cass. n. 13184 del 2007).
Ciò chiarito in punto di disciplina applicabile al caso di specie, va ulteriormente richiamato il principio generale concernente la ripartizione degli oneri probatori in materia di obbligazioni ovvero il principio fermo secondo cui “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” ( Cfr. Cass. S.U. n. 13533/01).
Ora, avuto riguardo all'attività di consulenza aziendale asseritamente svolta dall'istante va evidenziato che parte attrice ha allegato il documento denominato “Accordo di Consulenza
e Assistenza Aziendale per Progetto” SIlato con la Controparte_3
Orbene, come è dato evincere dal tenore letterale del predetto documento l'istante si è obbligata in favore della convenuta a prestare le seguenti Controparte_3 attività “Articolo 1. Oggetto del contratto. Il Cliente dichiara di essere a perfetta conoscenza che le attività del Consulente saranno le seguenti … ricerca dell'immobile (…) assistenza nell'ipotesi di acquisto di immobile nelle aste giudiziarie e/o da procedure fallimentari”.
Inoltre, nel predetto documento viene in rilievo la circostanza per cui la “Qualora la consulenza termini con l'acquisto di un immobile, il compenso per le prestazioni è convenuto nella percentuale del 6% del valore dell'immobile acquistato, così come dichiarato nell'atto”.
Dunque, emerge inequivocabilmente il conferimento di uno specifico incarico per attività di intermediazione per la conclusione di affari concernenti beni immobili anche in aste giudiziarie e procedure fallimentari. Tale circostanza, peraltro, risulta pacifica in quanto incontestata tra la e la sola convenuta CP_1 Controparte_3
8 Tuttavia, la convenuta ha contestato all'istante, in via Controparte_3 principale, che l'attività pattuita non ha condotto alla conclusione di alcun affare relativo all'acquisto di compendi aziendali e/ o immobiliari né alcuna altra utilità ne avrebbe tratto, per cui alcun compenso le era dovuto.
Invero, ad un esame della documentazione prodotta dalle parti emerge inequivocabilmente che alcun affare si è concluso in favore della convenuta Controparte_3
L'istante, peraltro, non ha provato nel corso del giudizio nemmeno che la medesima convenuta abbia tratto una qualche utilità dalla consulenza asseritamente prestata. La
difatti, non risulta aggiudicataria e/o cessionaria di alcun Controparte_3
compendio immobiliare e/o aziendale o altro affare immobiliare, bensì la sola
[...]
- soggetto giuridico del tutto distinto dalla - Controparte_5 Controparte_3
la quale con atto di vendita Rep. 33.843 e Raccolta n. 16.555, stipulato il 18.10.2018 con la Curatela dal Fallimento si è aggiudicata il complesso aziendale della CP_8
predetta procedura fallimentare.
Va evidenziato, sul tema, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il seguente principio “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”(Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 11443 08.04.2022).
In buona sostanza, non essendosi concluso alcun affare immobiliare o aziendale nè derivata altra utilità in favore della convenuta dalla consulenza Controparte_3 fornita dall'istante, quest'ultima non ha maturato alcun diritto al compenso. La relativa domanda di pagamento va, pertanto, rigettata.
Avuto, poi, riguardo la domanda di pagamento del compenso proposto nei confronti della convenuta in ragione della conclusione dell'affare relativo Controparte_5 all'aggiudicazione in suo favore del compendio immobiliare e aziendale del fallimento
[...] va evidenziato che il rapporto di consulenza aziendale dedotto dall'istante non CP_8
risulta suffragato in alcun modo.
9 Anzi, in relazione all'acquisto del predetto compendio aziendale fallimentare, dall'Atto di vendita competitiva per Notaio avente Rep. 33.843 e Raccolta n. Persona_3
16.555, stipulato il 18.10.2018 tra la e la Curatela del Fallimento Controparte_5 [...]
viene in rilievo la circostanza per cui le parti in relazione alla conclusione del CP_8
contratto dichiarano di essersi avvalse della prestazione del SI. n.q. di Controparte_11
mediatore immobiliare per cui la ha provveduto al pagamento del Controparte_5 compenso pari a € 41.193,00 a mezzo bonifico bancario del 04.10.2018. (Cfr. Atto di
Vendita Competitiva pag. 5). Né può essere trascurato come le circostanze dedotte dall'istante in relazione alle trattative avviate con due diversi Istituti di credito – Unicredit
e Banca Popolare di Bari – onde ottenere un finanziamento utile all'aggiudicazione del compendio aziendale in favore di entrambe le società convenute, a comprova dell'utilità tratta da queste ultime dell'attività di consulenza resa dall'istante, risultino sconfessate dall'intervenuta stipula di mutuo tra la e altri soggetti finanziari ovvero Controparte_5
ICCREA Impresa S.p.A.e BCC Terra di Lavoro. (Cfr. Atto di Vendita Competitiva pag. 6).
Pertanto, anche l'attività di consulenza aziendale che l'istante asserisce aver svolto in favore della convenuta onde ottenere l'aggiudicazione del compendio Controparte_5
relativo al Fallimento AZ Surgelati non risulta supportata da idonei elementi di prova.
In conclusione, le domande avanzate dalla nei confronti sia della CP_1 [...]
che della vanno entrambe rigettate. Controparte_3 Controparte_5
Per completezza, va osservato che al rigetto della domanda principale segue anche il rigetto della domanda di refusione delle spese per preventivi e progetti asseritamente sostenute in relazione al rapporto di intermediazione dedotto in giudizio, per le quali oltretutto l'istante non ha allegato prova dell'avvenuto pagamento.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta integralmente le domande della società attrice CP_1
• condanna la società istante al pagamento in favore della delle Controparte_3 spese di lite che si liquidano in 7.052,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• condanna la società istante al pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_5 che si liquidano in 7.052,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 82/2021 avente ad oggetto: prestazione di opera intellettuale vertente
tra CP
(Cod.Fisc. ), (già trasformata da in srl con CP_1 P.IVA_1 CP_2
atto notar del 23/12/2019) in persona del legale rapp.te p.t. con Per_1 Parte_1
sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Pozzuoli
(Cod.Fisc. e Concetta Gentili (Cod.Fisc. C.F._1
) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Santa Maria C.F._2
Capua Vetere (CE) alla Via Convento delle Grazie n. 2, in virtù di procura in atti
Attrice
e
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te p.t. Amministratore CO (Cod. Fisc. Controparte_4
) con sede in Macerata Campania (CE) al Viale Europa n. 2, C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Petrella (Cod. Fisc. ) e con C.F._4
lei elettivamente domiciliata in Caserta alla Via G.M. Bosco n. 80, Pal. Preziosi presso lo
Studio Legale Associato avv. Francesco Petrella, in virtù di procura in atti
Convenuta
Nonché
(Cod. Fisc./P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_5 P.IVA_3
Amministratore CO (Cod. Fisc. ) con Controparte_6 C.F._5
sede in Napoli alla Via San Giacomo n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Zoff
(Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._6
Caserta alla Via G.M. Bosco n. 65, Pal. , in virtù di procura in atti CP_7
Convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice: come da atto introduttivo, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per la società convenuta come da comparsa di Controparte_3 costituzione, note relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con
1 modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
Per la società convenuta come da comparsa di costituzione, note Controparte_5 relative all'udienza di precisazione delle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale nonché replica.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte attrice ha dedotto che, in ragione della sua notevole esperienza nel campo della consulenza aziendale, veniva contattato dai fratelli per valutare l'opportunità CP_3
di concludere alcune trattative di acquisto immobiliare relative a diverse procedure fallimentari.
In particolare, a dire dell'attrice, la SI.ra manifestava la volontà di Persona_2 acquistare l'immobile locato per lo svolgimento della loro attività per cui al SI. Pt_1
quale legale rappresentante della venivano consegnate le planimetrie CP_1 dell'immobile per le valutazioni del caso.
L'attrice ha, dunque, precisato che dapprima il SI. on i suoi consulenti si recavano Pt_1 presso l'immobile locato per visionarlo e, successivamente, in data 10.10.2017 evidenziavano ai fratelli tutte le criticità emerse e, in particolare, quelle CP_3 relative all'impianto antincendio.
La ha, altresì, dedotto che in data 07.11.2017 SIlava con la società convenuta CP_1
un contratto di consulenza e assistenza aziendale per cui Controparte_3 alla stessa venivano consegnate le planimetrie dell'immobile locato dalla Controparte_5
società riconducibile sempre ai fratelli , che risultava di proprietà di una
[...] CP_3
società di leasing della Unicredit.
Così, la società istante ha precisato sia di aver conSIliato alla Controparte_3
di fissare un incontro proprio con l'Unicredit formulando, altresì, un piano
[...]
economico per i propri clienti, unitamente alle SI.re ed , CP_6 Persona_2
che di essersi recata attraverso il suo rappresentante, SI. presso il detto Istituto di Pt_1
credito per presentare una proposta di acquisto dell'immobile locato dagli stessi CP_3
.
[...]
Tuttavia, il predetto acquisto immobiliare presentava una serie di criticità burocratiche di non rapida soluzione per cui i fratelli rivolgevano il loro interesse ad un'altra CP_3
trattativa di acquisto di un immobile di proprietà del fallimento CP_8
2 L'attrice ha dedotto che, in ragione di ciò, proponeva ai fratelli un business CP_3
plan della elaborando i dati della perizia del Tribunale che venivano Controparte_9
consegnati agli stessi e che in data 07.11.2017 il SI. , quale legale Controparte_4
rappresentante della firmava un mandato alla Controparte_3 CP_1 per richiedere l'acquisto della CP_8
La ha anche precisato di aver, dapprima, approntato per la CP_1 Controparte_3 un'offerta irrevocabile per il Fallimento n.22/2015 AZ Surgelati e poi, invece,
[...]
su richiesta dei fratelli di aver inoltrato una nuova offerta di acquisto per la CP_3
medesima procedura fallimentare per conto della con accluso Controparte_5
bonifico bancario.
Inoltre, l'istante ha dedotto che per sostenere economicamente la predetta offerta di acquisto, ritualmente autorizzato dai , prendeva contatti con la Banca Popolare CP_3 di Bari e, così, invitava la SI.ra all'invio dei documenti necessari al Persona_2 finanziamento e a recarsi presso l'Istituto di credito per la firma dei documenti e l'avvio dell'iter burocratico.
Senonché, a dire dell'istante, in data 22.01.2018 il SI. per la riceveva Pt_1 CP_1
una telefonata dalla SI.ra , la quale manifestava forti dubbi sul suo Persona_2 operato cui seguiva la rinuncia al mandato da parte dell'istante con consegna dei documenti, ciò in ragione del venir meno del rapporto di fiducia.
Tuttavia, su insistenza della SI.ra , l'istante riprendeva il rapporto di Persona_2
consulenza già interrotto e i contatti con la Banca Popolare di Bari e, poi ancora, con l'istituto Unicredit per ottenere il finanziamento necessario all'acquisto del compendio immobiliare del fallimento che, però, non veniva approvato. CP_8
Così, in data 25.06.2018, giorno precedente a quello fissato dal Tribunale per l'asta della la ha dedotto di aver ricevuto formale contestazione dalla CP_8 Controparte_2
convenuta cui seguiva, qualche giorno dopo, Controparte_3
l'aggiudicazione del complesso aziendale alla Controparte_10 [...] che, nel frattempo, aveva proposto un'offerta di acquisto secondo le Controparte_5
indicazioni della medesima CP_1
L'istante, dunque, richiamando il contenuto del contratto di consulenza secondo cui
“Qualora la consulenza termini con l'acquisto di un immobile, il compenso per le prestazioni è convenuto nella percentuale del 6% del valore dell'immobile acquistato, così come dichiarato nell'atto”, ha richiesto il pagamento a titolo di corrispettivo per la consulenza aziendale prestata di € 135.060,00, oltre € 10.810,00 per spese di perizia ed €
14.640,00 per preventivi di lavori di manutenzione straordinaria nonché oneri di
3 consulenza per i diversi professionisti coinvolti nella operazione di valutazione.
Dunque, parte attrice, risultato vano ogni tentativo per definire bonariamente la questione, ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via principale, il pagamento del legittimo compenso per l'attività di consulenza svolta.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha Controparte_3 contestato, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti di cui all'art. 2 L. 39/89 e successive modificazioni. In particolare, la Controparte_3 ha dedotto la nullità del contratto di mediazione intervenuto con l'istante,
[...] avente ad oggetto l'acquisto del complesso immobiliare aziendale di proprietà della società fallita in ragione del fatto che la non risulta aver mai CP_8 CP_1 posseduto i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare previsti dall'art. 2 L. 39/89 e, di conseguenza, non avrebbe mai maturato il diritto a ricevere al provvigione così come previsto dall'art. 6 L. 39/89.
In aggiunta, la convenuta ha contestato che, ferma la Controparte_3 nullità dell'incarico di mediazione per come motivato, in ogni caso nessuna utilità le sarebbe derivata dalla asserita attività di mediazione prestata dall'istante in quanto il contratto di vendita del complesso aziendale del fallimento A.Z. Surgelati era stato concluso dall'altra società convenuta la quale, unitamente alla Controparte_5
Curatela, si era avvalsa della consulenza del mediatore immobiliare professionale legale rappresentante della società Oltretutto, la Controparte_11 Controparte_12
convenuta ha precisato di non aver mai intrattenuto rapporti di credito e commerciali con gli istituti bancari ICCREA Banca Impresa e BCC Terra di Lavoro che, di fatto, avevano permesso l'operazione di acquisto del compendio fallimentare all' Controparte_5
attraverso la concessione di mutuo finanziario.
In conclusione, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale Controparte_3
delle domande proposte dalla CP_1
Si è costituita, anche la la quale, in via del tutto preliminare, ha Controparte_5
contestato la carenza di legittimazione passiva giacché alcun contratto di consulenza aziendale sarebbe intervenuto con la società istante. La convenuta ha Controparte_5 dedotto, difatti, l'assoluta autonomia e distinzione tra le due società convenute, ed l'una attiva commercialmente nel Controparte_3 Controparte_5 settore trasporti e l'altra nel settore logistica, per cui alcuna identità soggettiva poteva riconoscersi tra le stesse con specifico riferimento al contratto di consulenza aziendale del 07.11.2017, che risultava SIlato solo ed esclusivamente tra la e la CP_1
e, che, oltretutto non aveva condotto alla conclusione di Controparte_3
4 alcun affare aziendale.
In aggiunta, la convenuta ferma la sollevata eccezione di carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, ha contestato l'assoluta nullità del contratto di consulenza SIlato in data 07.11.2017 per carenza in capo alla dei requisiti di legge per CP_1
l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare previsti dall'art. 2 L. 39/89.
In adesione, dunque, a quanto già censurato dalla convenuta Controparte_3
anche la convenuta ha dedotto che il contratto del 07.11.2017
[...] Controparte_5 in ogni caso non può dar luogo ad alcun compenso in favore dell'istante CP_1
stante, appunto, la mancata iscrizione della medesima all'albo dei mediatori immobiliari previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989.
Inoltre, la convenuta ha censurato l'assoluta infondatezza della Controparte_5 pretesa creditoria avanzata dall'istante in quanto alcuna attività di consulenza sarebbe stata resa dall'istante conclusa con l'affare relativo all'acquisto del compendio fallimentare CP_8
Difatti, la ha dedotto di aver acquistato la proprietà del complesso Controparte_5
immobiliare della società fallita con atto di vendita competitiva per Notaio CP_8
avente Rep. 33.843 e Raccolta n. 16.555, stipulato il 18.10.2018 Persona_3
con la Curatela dal Fallimento a seguito di offerta irrevocabile di acquisto CP_8
del 23.6.2018, avvalendosi dell'attività del mediatore immobiliare professionale SI.
, legale rappresentante della per un compenso Controparte_11 Controparte_12
professionale di complessivi euro 41.193,00.
La convenuta ha, altresì, contestato le richieste di pagamento Controparte_5
avanzate dalla con specifico riferimento alle asserite attività di progettazione CP_1
e preventivi redatti sia dal geom. che dalla M.J. Costruzioni Sas i cui elaborati CP_13
non risultavano allegati così come i pagamenti asseritamente effettuati in favore di quest'ultimi per le attività svolte funzionali all'incarico di consulenza aziendale de quo.
In conclusione, la convenuta ha respinto le richieste di pagamento Controparte_5 dell'istante chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.
La causa è stata istruita e all'udienza cartolare del 20.06.2024, la causa ritenuta matura per la decisione è stata assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con concessione dei termini ridotti per il deposito di nota conclusionale e replica.
Il merito
La società istante, dunque, richiede il pagamento di un compenso professionale - corrispondente nel caso di specie al 6% del valore del compendio acquistato come dichiarato nell'atto - in relazione all'espletamento di attività di consulenza aziendale
5 svolta in favore delle società convenute e Controparte_3 Controparte_5
entrambe riconducibili alla medesima compagine familiare ovvero ai fratelli
[...] CP_3
.
[...]
Orbene, anzitutto, in tema di contratto di prestazione d'opera professionale giova premettere il richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza 24.01.2017
n. 1792, in base al quale “Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula
l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita” (principio già ribadito in Cassazione SS.UU. n. 24148 del 25.10.2013).
Avuto, poi, specifico riguardo al caso di specie, va anche osservato che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., è mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".
La sua attività si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento. Il medesimo diritto, peraltro, è subordinato alla iscrizione del mediatore nel ruolo degli agenti di affari di mediazione (a seguito della novella n.59/2010 alla segnalazione di inizio di attività certificata cui fa seguito la iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche). Il procacciatore d'affari è invece un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente, dal quale soltanto può pretendere il pagamento della provvigione;
egli è quindi collaboratore della società preponente (o dell'agente di quest'ultima), che svolge un'attività, caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che costituisce elemento comune alla figura del mediatore e a quella del procacciatore d'affari la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra
6 terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti (cfr.
Cassazione n. 27729 del 2005; Cass. n. 4422 del 2009; Cass. n. 26360 del 2016). Il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per l'imparzialità che è requisito tipico del mediatore, e per il rapporto di collaborazione che, invece, caratterizza esclusivamente il procacciatore d'affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cassazione n. 12694 del 2010).
È dunque configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica (procacciatore d'affari), fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Essa rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma quarto, della l. n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, stante la rilevanza, nell'atipicità, che assume il connotato della mediazione, alla quale si accompagna l'attività ulteriore in vista della conclusione dell'affare (cfr Cassazione n. 19066 del 1996; Cassazione n. 16147 del 2010).
Né può essere trascurato che il codice civile qualifica come mediatore anche colui che ha ricevuto l'incarico di promuovere la conclusione dell'affare da una sola delle due parti
(art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto l'incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (art. 1761
c.c.). E, dunque, il conferimento di un mandato - che si presume oneroso - non colloca l'attività svolta dall'incaricato al di fuori del perimetro della mediazione, sempre che, ovviamente, l'incarico abbia ad oggetto la ricerca di un acquirente di un bene che il preponente intende alienare (Cass. n. 16147 del 2010; Cass. n. 19066 del 1996).
Ora, l'art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989 stabilisce che l'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili o ad aziende. E, siccome nella nozione di mandato a titolo oneroso deve ritenersi rientri anche l'incarico conferito ad un soggetto o ad un'impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati alla conclusione di un determinato affare, anche i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui
7 alla l. n. 39 del 1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione. (Cfr Corte di cassazione SS.UU. sentenza 2 agosto 2017, n. 19161)
Va osservato, infatti, che la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione - tipica o atipica - solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'eSIenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari (Cass. n. 13184 del 2007).
Ciò chiarito in punto di disciplina applicabile al caso di specie, va ulteriormente richiamato il principio generale concernente la ripartizione degli oneri probatori in materia di obbligazioni ovvero il principio fermo secondo cui “il creditore che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” ( Cfr. Cass. S.U. n. 13533/01).
Ora, avuto riguardo all'attività di consulenza aziendale asseritamente svolta dall'istante va evidenziato che parte attrice ha allegato il documento denominato “Accordo di Consulenza
e Assistenza Aziendale per Progetto” SIlato con la Controparte_3
Orbene, come è dato evincere dal tenore letterale del predetto documento l'istante si è obbligata in favore della convenuta a prestare le seguenti Controparte_3 attività “Articolo 1. Oggetto del contratto. Il Cliente dichiara di essere a perfetta conoscenza che le attività del Consulente saranno le seguenti … ricerca dell'immobile (…) assistenza nell'ipotesi di acquisto di immobile nelle aste giudiziarie e/o da procedure fallimentari”.
Inoltre, nel predetto documento viene in rilievo la circostanza per cui la “Qualora la consulenza termini con l'acquisto di un immobile, il compenso per le prestazioni è convenuto nella percentuale del 6% del valore dell'immobile acquistato, così come dichiarato nell'atto”.
Dunque, emerge inequivocabilmente il conferimento di uno specifico incarico per attività di intermediazione per la conclusione di affari concernenti beni immobili anche in aste giudiziarie e procedure fallimentari. Tale circostanza, peraltro, risulta pacifica in quanto incontestata tra la e la sola convenuta CP_1 Controparte_3
8 Tuttavia, la convenuta ha contestato all'istante, in via Controparte_3 principale, che l'attività pattuita non ha condotto alla conclusione di alcun affare relativo all'acquisto di compendi aziendali e/ o immobiliari né alcuna altra utilità ne avrebbe tratto, per cui alcun compenso le era dovuto.
Invero, ad un esame della documentazione prodotta dalle parti emerge inequivocabilmente che alcun affare si è concluso in favore della convenuta Controparte_3
L'istante, peraltro, non ha provato nel corso del giudizio nemmeno che la medesima convenuta abbia tratto una qualche utilità dalla consulenza asseritamente prestata. La
difatti, non risulta aggiudicataria e/o cessionaria di alcun Controparte_3
compendio immobiliare e/o aziendale o altro affare immobiliare, bensì la sola
[...]
- soggetto giuridico del tutto distinto dalla - Controparte_5 Controparte_3
la quale con atto di vendita Rep. 33.843 e Raccolta n. 16.555, stipulato il 18.10.2018 con la Curatela dal Fallimento si è aggiudicata il complesso aziendale della CP_8
predetta procedura fallimentare.
Va evidenziato, sul tema, che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il seguente principio “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”(Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 11443 08.04.2022).
In buona sostanza, non essendosi concluso alcun affare immobiliare o aziendale nè derivata altra utilità in favore della convenuta dalla consulenza Controparte_3 fornita dall'istante, quest'ultima non ha maturato alcun diritto al compenso. La relativa domanda di pagamento va, pertanto, rigettata.
Avuto, poi, riguardo la domanda di pagamento del compenso proposto nei confronti della convenuta in ragione della conclusione dell'affare relativo Controparte_5 all'aggiudicazione in suo favore del compendio immobiliare e aziendale del fallimento
[...] va evidenziato che il rapporto di consulenza aziendale dedotto dall'istante non CP_8
risulta suffragato in alcun modo.
9 Anzi, in relazione all'acquisto del predetto compendio aziendale fallimentare, dall'Atto di vendita competitiva per Notaio avente Rep. 33.843 e Raccolta n. Persona_3
16.555, stipulato il 18.10.2018 tra la e la Curatela del Fallimento Controparte_5 [...]
viene in rilievo la circostanza per cui le parti in relazione alla conclusione del CP_8
contratto dichiarano di essersi avvalse della prestazione del SI. n.q. di Controparte_11
mediatore immobiliare per cui la ha provveduto al pagamento del Controparte_5 compenso pari a € 41.193,00 a mezzo bonifico bancario del 04.10.2018. (Cfr. Atto di
Vendita Competitiva pag. 5). Né può essere trascurato come le circostanze dedotte dall'istante in relazione alle trattative avviate con due diversi Istituti di credito – Unicredit
e Banca Popolare di Bari – onde ottenere un finanziamento utile all'aggiudicazione del compendio aziendale in favore di entrambe le società convenute, a comprova dell'utilità tratta da queste ultime dell'attività di consulenza resa dall'istante, risultino sconfessate dall'intervenuta stipula di mutuo tra la e altri soggetti finanziari ovvero Controparte_5
ICCREA Impresa S.p.A.e BCC Terra di Lavoro. (Cfr. Atto di Vendita Competitiva pag. 6).
Pertanto, anche l'attività di consulenza aziendale che l'istante asserisce aver svolto in favore della convenuta onde ottenere l'aggiudicazione del compendio Controparte_5
relativo al Fallimento AZ Surgelati non risulta supportata da idonei elementi di prova.
In conclusione, le domande avanzate dalla nei confronti sia della CP_1 [...]
che della vanno entrambe rigettate. Controparte_3 Controparte_5
Per completezza, va osservato che al rigetto della domanda principale segue anche il rigetto della domanda di refusione delle spese per preventivi e progetti asseritamente sostenute in relazione al rapporto di intermediazione dedotto in giudizio, per le quali oltretutto l'istante non ha allegato prova dell'avvenuto pagamento.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta integralmente le domande della società attrice CP_1
• condanna la società istante al pagamento in favore della delle Controparte_3 spese di lite che si liquidano in 7.052,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• condanna la società istante al pagamento in favore della delle spese di lite Controparte_5 che si liquidano in 7.052,00 per compensi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Santa Maria Capua Vetere, 27.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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