Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2025, proposto da
RN EO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Graziano e Gianfilippo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 312/2021, pubblicata il 27 aprile 2021, della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato quanto statuito dalla sentenza n. 611/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata in data 21 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RI RC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 321 del 27 aprile 2021, l’ASP di Cosenza è stata condannata al pagamento, in favore del dott. RN EO, del risarcimento del danno patrimoniale da tardiva assunzione, quantificato in euro 101.241,00, oltre accessori secondo i criteri di cui al punto 4.B della sentenza di primo grado (Tribunale di Castrovillari n. 611 del 21 novembre 2017);
- la sentenza della Corte d’Appello, inizialmente impugnata dall'ASP di Cosenza innanzi alla Corte di Cassazione, è passata in giudicato il 1° gennaio 2024 a seguito del decreto che ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità;
- il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’ASP di Cosenza;
- con il presente ricorso, il creditore ha adito codesto Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, deducendo l'inottemperanza parziale dell'amministrazione, la quale avrebbe omesso il pagamento della voce di danno relativa alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, espressamente prevista dal richiamato capo 4.B della sentenza del Tribunale di Castrovillari;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- si è costituita l’ASP di Cosenza, eccependo, in sintesi, che:
i) l’amministrazione ha già ottemperato alla sentenza mediante il pagamento della somma di euro 101.241,00, a titolo di risarcimento, oltre al pagamento dell’importo di euro 70.305,16, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria;
ii) nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007 tra il dott. EO e l’ASP non sussisteva alcun rapporto di lavoro, instaurato solo a decorrere dal 1° gennaio 2008 (a seguito della delibera n. 1484 del 6 dicembre 2007), e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro è condizione imprescindibile per la condanna al pagamento dei contributi previdenziali;
iii) capo 4 B della sentenza n. 611/2017 del Tribunale di Castrovillari, laddove dispone la “ regolarizzazione nei limiti delle spettanze economiche in concreto riconosciute ”, non può essere esteso sino a includere il versamento dei contributi previdenziali, poiché il rapporto di lavoro non era stato instaurato nel periodo considerato;
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- l’argomentazione difensiva dell'amministrazione, secondo la quale non sarebbe dovuto il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sulle somme che il giudice ha riconosciuto, è infondata e contrasta con il chiaro dettato del giudicato;
- il capo 4.B della sentenza n. 611/2017, recepito integralmente dalla Corte d’Appello, impone testualmente la “ regolarizzazione nei limiti delle spettanze economiche in concreto riconosciute ” con specifico riferimento alla “ voce di danno riferita all’omesso versamento di contributi assicurativi e previdenziali ”;
- siffatto precetto riveste una chiara funzione ripristinatoria, imponendo all'ASP l'obbligo di “regolarizzare” integralmente la posizione del dott. RN EO per il periodo di mancata assunzione, rendendo di fatto irrilevante la successiva decorrenza formale del rapporto di lavoro;
- tale statuizione, confermata in appello e ormai definitiva, cristallizza un obbligo specifico che non può esse messo in discussione in questa sede;
- nel giudizio di ottemperanza, infatti, l’amministrazione non può sollevare eccezioni volte a eludere o limitare la portata del titolo esecutivo, poiché ciò si tradurrebbe in una inammissibile violazione del principio del giudicato (art. 2909 c.c.) e in un'indebita rimessa in discussione di questioni di merito già accertate e precluse;
Considerato, pertanto, che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria di parte ricorrente, inclusa la componente previdenziale, poiché basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra;
- sussistono, quindi, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità, non sussistendo iniquità o altre cause ostative;
- la misura della penalità di mora può essere determinata nella somma di euro 20 per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento;
- tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della notificazione della presente sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo dell’ASP di Cosenza di ottemperare al giudicato, mediante il versamento di contributi assicurativi e previdenziali secondo quanto previsto dal punto 4.B della sentenza n. 611/2017, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’ASP di Cosenza di provvedere all’esecuzione integrale del giudicato nascente dalla sentenza n. 321/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, comprensivo della regolarizzazione dei contributi assicurativi e previdenziali per come contemplato dal punto 4.B della sentenza n. 611/2017 del Tribunale di Castrovillari, entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’ASP di Cosenza al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 20 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a decorrere dalla notificazione della presente sentenza;
d) Condanna l’ASP di Cosenza Azienda al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RC | IV LE |
IL SEGRETARIO