Art. 3. (Perequazione automatica delle pensioni)
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall' articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Tale disciplina ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall' articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Tale disciplina ha effetto purche' il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.