Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi.
nr. 542 del 28.3.2023.
Oggetto: rendita per malattia professionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente (relatore) dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 364/2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Caracuta. Parte_2
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv.ti Maria Anna Altavilla Controparte_1
e Lorenza Minetti.
APPELLATO
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 maggio 2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
pronunciata il 20 marzo 2023 dal G.U. del Tribunale del Lavoro di Brindisi, con la quale, in accoglimento della domanda introdotta con atto del 31 luglio 2020, era stato condannato al pagamento, in favore di , dei ratei di rendita, rapportata al 30% di inabilità, per Controparte_1
Ha lamentato l'erroneità della decisione e ha dedotto l'assenza del nesso causale tra i postumi invalidanti conseguenti alla malattia, denunciata all'istituto previdenziale dall'assicurato il 13 settembre 2018 ( domanda n°515199073), e l'attività lavorativa espletata da in aree e CP_1
reparti del settore siderurgico ( stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto). Ha rilevato inoltre che, in ogni caso, detti postumi non erano tali da determinate un danno biologico nella misura del
30% .
, costituitosi con memoria depositata il 28 ottobre 2023, ha contestato le avverse Controparte_1 argomentazioni e deduzioni ed ha insistito per il rigetto dell'appello, vinte le spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
La causa, istruita a mezzo di c.t.u., all'odierna udienza, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto previdenziale appellante deduce l'assenza del nesso causale tra i postumi eziologicamente collegati alla malattia denunciata dall'appellato e l'attività lavorativa espletata da quest'ultimo nel settore siderurgico.
Si osserva che l'appellato ha espletato, dal 1975 al 1982, attività di operaio edile presso ditta artigiana che svolgeva lavori di costruzione e ristrutturazione di abitazioni;
dal 1983 al 1991 attività di bracciante agricolo per una ditta ( Edelweis spa) che svolgeva lavori di manutenzione del verde presso l'ILVA di Taranto comprensiva di pulizia industriale, specialmente sotto i nastri trasportatori di carbone;
dal 1991 al 2000 attività di manovale edile presso la ditta svolgendo Controparte_2
anche lavori di pulizia industriale presso vari reparti del siderurgico;
fino al 2000 ha svolto anche lavori di demolizione con martello pneumatico di refrattari in vari reparti, infine dal 2000 al 2018 presso la ditta aveva svolto oltre ai lavori di pulizia industriale nei vari reparti CP_3 dell'ILVA anche operazioni di taglio lamiere con fiamma ossiacetilenica.
I testi escussi in primo grado hanno confermato le predette circostanze. , Testimone_1 collega di lavoro dell'appellato presso la dal 2001 al 2017 , ha confermato che Controparte_4 [...]
dal 1991 al 2000 “ha lavorato alle dipendenze della ditta ed eseguiva CP_1 Controparte_2
lavori di pulizie industriali nei diversi reparti del siderurgico. Posso dire ciò perché, pur non lavorando in quel periodo alle dipendenze della stessa azienda, ci si incontrava all'interno dell'ILVA”. Il teste ha altresì precisato che, dal 2000, “ ha lavorato alle dipendenze della CP_1
ditta con le mansioni di manovale edile e/o muratore ed addetto alle pulizie CP_3 industriali….nei diversi reparti, e ha usato martelli pneumatici pesanti ad aria, rimuoveva strutture murarie e in calcestruzzo e rifacimento refrattari , ha usato betoniere , calderine…e altro. Il teste ha riferito infine che “veniva utilizzato il materiale refrattario che era altamente tossico e resistente alle alte calorie… che per svolgere le mansioni suddette il è stato esposto alle polveri ai Parte_3
fumi e gas e alle esalazioni presenti in tutti gli ambienti di lavoro, come gli altoforni, gasometri e batterie, che è un impianto dove viene fatto il carbon coke …che solo dal 2005 ci hanno fornito e obbligato ad utilizzare DPI ovvero i dispositivi personali di sicurezza”.
Il teste ha dichiarato: “Effettuavamo rimozione di strutture murarie , demolizione Testimone_2 di …stradali sempre nell'area a caldo ovvero nei parchi minerali , sottoprodotti, batterie ( dove fanno la sfornata del carbon coke) AF01, AF04 e AF05. Che sono tutti altoforni acciaieria. ADR Siamo stati esposti alle polveri e alle varie esalazioni. Siamo stati anche esposti a fibre di asbesto (amianto) per la bonifica degli ambienti- Confermo che i dispositivi di sicurezza ci sino stati forniti solo molti anni dopo e varie lotte sindacali. Voglio precisare che conosco il sig. dal 1990 perché CP_1 pur non lavorando insieme ci incontravamo alla portineria imprese per timbrare sempre all'interno dell'ILVA. Preciso altresì che il Sig. ha usato il martello pneumatico, tagliava con il CP_1
cannello ( fiamma ossidrica) faceva saldature tutte mansioni per le quali era necessaria una preparazione che non avevamo.. Io e altri su consiglio del Sindacato, ci rifiutavamo di fare tali lavori, mentre il Sig. li effettuava senza lamentarsi. Il Sig. ha anche sostituito le parti CP_1 CP_1 delle …delle batterie che nessuno voleva fare”.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza affidandola a specialista in medicina del lavoro e in malattie dell'apparato respiratorio.
Il c.t.u. nominato in questo grado, all'esito dell'esame obiettivo e sulla base della documentazione prodotta in atti, ha diagnosticato una “insufficienza respiratoria severa da fibrosi polmonare idiopatica associata a BPCO con enfisema centrolobulare diffuso e sindrome delle apnee ostruttive durante il sonno (OSAS) in obeso ed intercorso episodio di empiema pleurico saccato a sinistra da fibrotorace”
Il c.t.u. ha evidenziato che l'appellato risulta affetto dunque da un complesso quadro patologico respiratorio che interessa la componente bronco polmonare, in forma ostruttivo-enfisematosa ed anche fibrotica interstiziale, senza risparmiare la pleura in forma fibrotica ed essudativa, di cui
l'empiema rappresenta solo un episodio acuto più tardivo rispetto all'esordio della malattia, certamente più datato;
che in base alla documentazione sanitaria resa disponibile dalle parti ed a quanto riferito dal , non si è in condizioni di stabilire quando la malattia ha realmente CP_1
iniziato a dare i primi sintomi e segni, in quanto il ha affermato di non aver avuto alcuna CP_1
patologia respiratoria prima del novembre 2017 quando però si sottopose ad una “TAC torace presso
Casa di Cura Villa Verde – Taranto)” che avrebbe messo in evidenza solo“segni di enfisema centrolobulare e parasettale”. Il c.t.u. ha precisato che l'esposizione ad amianto dell'assicurato non si può escludere ma è molto difficile quantificarla, essendo collegata non alla manipolazione volontaria di manufatti contenenti amianto ( a partire dai coibentanti delle condotte di fluidi ad elevata temperatura e dalle loro guarnizioni nonché dalle coperture in eternit dei capannoni industriali) ma alla presenza di fibre da esso disperse nell'ambiente di lavoro del siderurgico per usura o per interventi di rimozione. Sul punto va tenuto presente che , oltre a svolgere le proprie mansioni di CP_1 muratore nell'ambito della fonderia, effettuava attività di pulizia dei piazzali dove si depositava la polvere sviluppata dai processi produttivi;
che pertanto l'aria negli ambienti confinari ed anche aperti di una fonderia come ILVA era certamente inquinata da numerosi agenti nocivi compreso irritanti respiratori ed altre polveri pneumoconiogene diverse dalle fibre di amianto, come la silice cristallina che si libera ad esempio dal rifacimento periodico dei refrattari degli altoforni e gli idrocarburi policiclici aromatici presenti anche negli ambienti di coloro che vivevano nei pressi dell'industria.
Il C.t.u., ritenuta, all'esito dell'istruzione testimoniale in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da parte dell'assicurato ( con particolare riferimento alle mansioni espletate e all'ambiente lavorativo), la esposizione professionale ed ambientale dell'assicurato, ha concluso per l'origine professionale della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologia quest'ultima concorrente, con la principale patologia extraprofessionale (fibrosi polmonare idiopatica), a determinare l'insufficienza respiratoria di cui è affetto. Ha precisato che l'inabilità conseguente al danno respiratorio imputabile a causa lavorativa , utilizzando la tabella delle menomazioni di cui al
D.M. Lavoro e delle Previdenza Sociale 12.07.2000, è stata stimata dal C.T.U.nel 20%, che la Tabella relativa alle pneumopatie ostruttive assegna alla insufficienza respiratoria con riduzione del 41% del
FEV1 , calcolata in base alla spirometria eseguita il 18.10.2018 presso l' di Brindisi, prima che Pt_1
la principale patologia restrittiva dovuta alla patologia extralavorativa andasse incontro a progressivo rapido peggioramento.
L'ausiliare ha quindi rilevato che vi sono elementi sufficienti per ritenere con ragionevole certezza che i fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro in cui ha lavorato l'assicurato siano quantomeno corresponsabili della componente broncopneumopatica ostruttiva della complessiva patologia respiratoria di cui è portatore l'appellato; che la patologia di origine professionale, tenuto conto dei riferimenti tabellari del D.M. del 12-7-2000, ha determinato un danno biologico conseguente era pari al 20% dalla data della denuncia della malattia professionale.
La Corte non ravvisa argomentazioni tali da indurre a discostarsi dalle conclusioni diagnostico- valutative del C.t.u. Invero, l'accertamento è stato svolto sulla base di un esame clinico generale completo e dettagliato, che ha trovato conforto nelle certificazioni in atti.
L'appello va pertanto parzialmente accolto. Va dichiarato il diritto dell'appellato ad una rendita corrispondente al 20% di danno biologico ex d. lgs. n°38/2000 ( e non al 30% come invece riconosciuto nella sentenza appellata) con decorrenza dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condannato l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle relative prestazioni Parte_1
previdenziali, maggiorate di interessi legali.
La sentenza di primo grado va confermata nella parte relativa alla regolazione delle spese di causa, in applicazione del principio di soccombenza.
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello si stima conforme ad equità la compensazione delle spese di questo grado. Quelle di c.t.u., già quantificate con separato decreto, restano a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30 maggio 2023 dall' Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del 28.3.2023 del Tribunale di Brindisi, così Controparte_1
provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che parte appellata è affetta da malattia professionale pari al 20% ( anziché 30%; capo 1 della sentenza parte dispositiva) e, per l'effetto, accerta il diritto di alla costituzione di una rendita Controparte_1
vitalizia, corrispondente al predetto grado di menomazione psicofisica, a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, dei ratei di rendita già maturati, Parte_1
maggiorati di accessori come per legge;
c) per il resto conferma la sentenza impugnata ( capo 3 della sentenza parte dispositiva);
d) compensa tra le parti le spese di questo grado.
Lecce, 11 aprile 2025.
Il Presidente
( dott.ssa Caterina Mainolfi)