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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5811 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Verbale di udienza
All'udienza del 16/04/2025, innanzi al giudice dr.ssa Alessandra Imposimato, è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 40582/2020, sono comparsi:
1. l'avv. TARDELLA CARLO per;
Controparte_1
2. Il Procuratore dello Stato per;
Persona_1 Controparte_2
3. l'avv. Riccardo Taurasi in sostituzione dell'Avv. Pietro Gitto, per
[...] ; CP_3
4. l'Avv. Giuseppe Allocca per la Regione Lazio;
5. i dott. Cristina Martina Iacono, , Persona_2 Persona_3
, per la pratica forense.
[...] Persona_4
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle note scritte depositate in vista dell'odierna udienza;
il difensore di insiste, in CP_3 particolare, per la rimessione della causa in istruttoria e l'integrazione delle indagini peritali, sì come indicata nelle proprie note;
il difensore della parte attrice evidenzia che non sussiste, nel caso di specie, alcun abuso e che il manufatto in godimento alla parte attrice è esattamente quello descritto nelle planimetrie allegate alle concessioni di demanio marittimo;
aggiunge che nessuna contestazione è stata sollevata, a tempo debito, né sui quesiti formulati dal tribunale, né sulla relazione all'esito del deposito;
chiede pertanto che la causa sia decisa.
Il difensore della Regione Lazio si associa alle richieste della difesa di CP_3 riportandosi per il resto agli scritti.
Il Procuratore dello Stato si riporta agli scritti
IL GIUDICE dato atto, si ritira in camera di conSIlio, fissando l'orario delle 15:00 per l'emissione del provvedimento istruttorio ovvero della sentenza
§§§§ Alle ore 15:00 il giudice, assenti i procuratori delle parti, ritenuto che la causa non sia pagina 1 di 17 bisognevole di ulteriore istruttoria, atteso che (a) la lite ha per oggetto esclusivamente un'azione di accertamento negativo svolta dall'attore, intesa a vedere negare il credito vantato da anche a titolo di occupazione del demanio marittimo con opere CP_3 abusive, cui le parti convenute non hanno contrapposto domanda riconvenzionale;
(b) le questioni per le quali, secondo la difesa di occorrerebbe ulteriore istruttoria CP_3 possano essere valutate e decise dal Tribunale in veste di peritus peritorum, come consentito dal codice di rito,
emette la seguente sentenza a verbale
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 2 di 17 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40582 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “contenzioso relativo a beni demaniali”, e vertente tra
, quale erede di , rappresentato e difeso per Controparte_1 Persona_5 procura in calce alla citazione dall'Avv. Carlo Tardella, con domicilio digitale
Email_1 attore e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_3 procura generale alle liti a rogito , dall'Avv. Pietro Gitto, con domicilio CP_4 digitale Email_2 convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – in via dei Portoghesi n°12 – è domiciliato ex lege CP_3 convenuto nonché
pagina 3 di 17 Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito AN NT Pugliese di Cotrone, dall'Avv.
Giuseppe Allocca, con domicilio digitale giusepp egione.lazio.it Email_3 contumace
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, riassumendo il giudizio già introdotto innanzi al TAR Lazio e da quel giudice definito con declinatoria di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, ha chiesto di:
“(I) annullare il provvedimento del Comune di Roma Dipartimento IX, Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici prot. n. 2736 del 15.1.2008, spedito in data
18.1.2008 nonché, ove occorrer possa, della nota della Regione Lazio prot.
68131/3t/01 del 21.5.2007, non conosciuta, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenziali e connessi, previo accertamento che nulla è dovuto dall'attore per le causali sopra descritte;
(II) in via subordinata, disapplicare ai sensi degli artt.
4-5 della L. n. 2248/1865 allegato E, i provvedimenti impugnati e meglio descritti in premessa ed afferenti alla posizione amministrativa di concessionario dell'attore del lotto assegnato in concessione per uso residenziale estivo ubicato nel Lido di Ostia. Lungomare Amerigo
Vespucci civico n. 90, così come individuato in atti … e per l'effetto rideterminare le eventuali somme di denaro che risultassero dovute, maturate effettivamente nel periodo temporale per cui è causa, decorrente dal 01/02/2002 e fino al 31/12/2007, per i titoli indicati nei provvedimenti, comunque nella misura non superiore ad €
1.364,33”.
A motivo di tali istanze l'attore ha riprodotto il testo del ricorso proposto al TAR
Lazio, ed esposto quanto segue:
- ingiungeva, alla sua dante causa , il pagamento della CP_3 Persona_5 somma di € 27.823,81, oltre ad € 3.867,79 per imposta regionale, a titolo di pagina 4 di 17 «indennizzo dovuto periodo 2002-2007 .. per abusi edilizi su area demaniale marittima relativa al mantenimento di un cottage sito in Ostia Lido lungomare
Amerigo Vespucci 90 interno F/2 Lic. 22 del 12/01/1999» con la specifica che tale somma fosse stata determinata «in base a quanto disposto dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 comma 257» nonché in forza delle linee guida fornite dalla Regione Lazio con lettera prot. 68131/3t/01 del 21 maggio 2007;
- dalla tipologia del codice tributo utilizzato dall'Amministrazione, si desumeva che alla SI.ra fosse stata contestata la «realizzazione su beni demaniali marittimi Per_5 di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto» era «incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale», ulteriormente precisandosi che l'imposizione dell'indennizzo era solo una fase del procedimento di rinnovo della concessione, il cui buon esito era comunque subordinato alla verifica della conservazione di tutte le condizioni oggettive e soggettive considerate nella precedente concessione.
L'attore ha inoltre riportato che:
- la sua dante causa SI.ra era subentrata, in virtù di provvedimento del Per_5
25 luglio 1989, nella concessione n. 656 del 1988 ottenuta dal SI. , e quindi ER autorizzata a «mantenere un cottage uso residenza estiva su mq 77,75 di cui 34 coperti, del terreno demaniale marittimo di Castelfusano – ex complesso LE – in conformità al progetto esibito»;
- da allora, la SI.ra , fino alla concessione n. 22 del 1999, con scadenza al Per_5
31 dicembre 2001, aveva ottenuto il rinnovo della concessione, con il conseguente diritto di «mantenere un cottage ad uso residenza estiva» già considerato nelle precedenti concessioni, a fronte del pagamento del canone concessorio di Lire
757.243 l'anno;
- che la SI.ra aveva inutilmente richiesto il rinnovo della concessione per Per_5 il periodo 2002-2007 e 2008-2013, ma la Pubblica Amministrazione non aveva ancora pagina 5 di 17 emesso il provvedimento invocato, salvo percepire un canone concessorio provvisorio.
Tanto premesso in fatto, il SI. ha censurato il provvedimento di CP_1 [...]
assumendo che esso fosse: CP_3
(i) illegittimo per violazione del comb. disp. art. 8 d.l. 400/1993, art. 1 comma 257 legge n. 296/2006, avendo applicato, per la commisurazione CP_3 dell'indennità di uso del bene demaniale, i valori di mercato (OMI) e non il canone concessorio moltiplicato per il 200%, nonostante la parte intimata non avesse realizzato alcun immobile abusivo, essendo questo già presente in loco da epoca ben antecedente al subentro nella concessione rilasciata al SI. ; ER
(ii) viziato da contraddittorietà ed illogicità manifesta, da un lato dando atto del fatto che la SI.ra aveva mantenuto il cottage realizzato da soggetti terzi, e Per_5 dall'altro avendo applicato la sanzione prevista per la realizzazione di opere abusive sul demanio dello Stato;
(iii) illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 2, d.l. 400/1993, che prevedeva una fattispecie di rinnovo automatico in difetto di revoca, sì che l'esponente non poteva considerarsi occupante senza titolo bensì concessionaria a tutti gli effetti del bene demaniale, non avendo la P.A. mai revocato la concessione n. 22/1999, ultima rilasciata in ordine di tempo;
(iv) affetto da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, nonché viziato per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritta dagli artt. 7-8-10 legge n. 241/1990.
Infine, la parte attrice ha segnalato che il tribunale di Roma, definendo una lite parallela introdotta da altri concessionari di identici cottage siti in Ostia Lido, località
LE, aveva rideterminato l'importo dell'indennità dovuta nel periodo 2002-2007 in misura pari al 200% del canone concessorio, sulla scorta della relazione di consulenza tecnica che esibiva in atti.
Attivato il contraddittorio, tutte le parti evocate in giudizio si sono costituite.
pagina 6 di 17 ha dedotto: CP_3
(i) di essere carente di legittimazione passiva, avendo operato in veste di mero esattore del credito maturato dall , per l'utilizzo di bene di Controparte_2 proprietà dello Stato;
(ii) che a seguito dell'istanza di rinnovo della licenza n. 22/1999, presentata dalla SI.ra , aveva dato seguito all'istruttoria e verificato, in esito al sopralluogo, Per_5 una modifica dello stato dei luoghi, tale da avere prodotto difformità rispetto al titolo assentivo ottenuto dal precedente concessionario, sì che il rilascio della concessione di rinnovo era stato subordinato all'esibizione della concessione in sanatoria delle opere non precedentemente assentite;
(iii) che l'istanza di condono al tempo già presentata dal precedente concessionario era stata infine respinta con D.D. n. Q1/1873 del 21 novembre 2018, sì da precludersi la rinnovabilità della concessione da ultimo ottenuta dalla SI.ra ; Per_5
(iv) che fosse comunque escluso qualsiasi meccanismo di rinnovo automatico della concessione per silenzio assenso, alla luce dell'art. 25 d.P.R. n. 328/1952 (Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione), della normativa unionale (direttiva
2006/123/CE, c.d. direttiva Bolkestein) ed essendo palesemente inapplicabile la norma relativa alle concessioni rilasciate per finalità turistico ricreative, che presupponeva che i beni realizzati dal concessionario del demanio marittimo fossero destinati all'uso e ricreazione non dello stesso concessionario, bensì della collettività.
Tanto premesso ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e, in CP_3 subordine, il rigetto della domanda avversaria.
La Regione Lazio ha negato di avere svolto alcun ruolo nella vicenda, e sostenuto di essere priva di legittimazione passiva;
ha chiesto declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto della domanda della controparte.
L' ha negato di essere provvista di legittimazione ad causam, Controparte_2 non avendo emesso il provvedimento impugnato e non avendo l'attore svolto alcuna domanda nei confronti di essa . CP_2
pagina 7 di 17 Nel merito, ha esposto che:
- l'originale licenza edilizia rilasciata dal Comune di in favore della società CP_3
LE (n. 63 del 1957) prevedeva la costruzione di uno stabilimento balneare, non la realizzazione di un villaggio residenziale ad uso privato, sì che quest'ultimo doveva reputarsi totalmente abusivo e realizzato in assenza di titolo;
- l'art. 1, comma 257, secondo periodo, laddove si riferiva all'occupazione di bene demaniale «consistente nella realizzazione di opere» doveva intendersi riferito anche al semplice ed obiettivo utilizzo di opere abusivamente realizzate sul demanio dello
Stato, perpetuandosi in ogni caso l'illecita occupazione del demanio con opere abusive, anche punita penalmente e comunque non passibile di sanatoria alcuna, trattandosi di demanio di interesse paesaggistico (ai sensi del d.m. 21-10-1954);
- l'art. 1, commi 1 e 2, d.l. n. 400/1999, così come oggetto di interpretazione autentica in virtù dell'art. 13 legge n. 172/2003, non fosse pertanto applicabile al caso di specie, sì da doversi escludere qualsiasi rinnovo automatico della concessione, non essendo stata mai realizzata alcuna struttura turistico-ricreativa, ed essendo piuttosto precluso il rilascio di ulteriori concessioni, finché perdurante l'abuso edilizio;
- l'art. 1, comma 257 della legge n. 296/2006 doveva considerarsi applicabile in via retroattiva anche per le occupazioni mediante abuso edilizio perpetrate in data antecedente alla sua entrata in vigore, avendo la norma finalità interpretativa dell'art. 8 d.l. n. 400/1993.
Per tali ragioni ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, e comunque il rigetto nel merito delle domande in citazione.
I fatti controversi sono rimasti invariati all'esito delle memorie di appendice scritta dell'udienza di trattazione;
la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica, le cui risultanze sono agli atti;
all'esito, è pervenuta all'udienza del 28 febbraio 2025, trattata in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c.; precisate le conclusioni, le parti sono state invitate alla discussione orale e la causa è pervenuta all'odierna udienza.
2. questioni pregiudiziali.
pagina 8 di 17 La pronuncia sul merito della lite, così come le analoghe questioni di legittimazione passiva sollevate da tutte le parti convenute, impongono qualche breve notazione in punto di qualificazione della domanda e del rapporto controverso.
L'attore ha formulato una azione di accertamento negativo del credito vantato, da nella nota del Dipartimento IX – Politiche di Attuazione degli CP_3
Strumenti Urbanistici – V U.O. Attuazione Adempimenti connessi alla sub delega regionale in materia di Demanio Marittimo, in data 15 gennaio 2008 prot. 2736; detta nota, difatti, non esprimendo alcuna discrezionalità amministrativa, non ha natura provvedimentale, risolvendosi nella diffida ad adempiere (art. 1219 c.c.) indirizzata alla SI.ra , che il SI. ha per l'appunto inteso contestare. Per_5 CP_1
Pertanto, da un lato deve concludersi che l'attore abbia correttamente evocato in giudizio il preteso creditore ( ), non interessando, ai fini della decisione CP_3 sulla domanda, che l'ente locale abbia agito quale delegato della Regione e subdelegato dell'Agenzia del , e dall'altro va precisato che restano CP_2 irrimediabilmente irrilevanti, ai fini dell'odierna decisione, tutte le questioni che presuppongono la natura provvedimentale dell'intimazione al pagamento, quali le censure inerenti al procedimento “amministrativo”, nonché di eccesso di potere e di violazione di legge per difetto di istruttoria, di motivazione, per contraddittorietà o illogicità della nota dell'ente locale: al giudice ordinario spetta esclusivamente di statuire sulla sussistenza (negata dall'attore e affermata dalle convenute) del credito vantato, dalla Pubblica Amministrazione, in ragione della permanente occupazione di una porzione del demanio marittimo mediante utilizzo di un immobile abusivo.
Ancora, vertendosi della occupazione di una porzione di demanio marittimo, è con ciò risolta la (insussistente) questione di legittimazione passiva (in realtà, di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso) sollevata dalla , cui Controparte_2 per legge (d.lgs. n. 300/1999, art. 65; d. lgs. n. 173/2003) spetta il compito di tutelare, gestire e amministrare i beni immobili di proprietà dello Stato, ivi chiaramente inclusi i pagina 9 di 17 beni del demanio (art. 822 c.c.), eventualmente stipulando convenzioni e accordi con gli enti territoriali.
Le considerazioni che precedono danno ragione dell'inconsistenza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Lazio, che configura non già di questione di rito (e di legittimazione in senso stretto), bensì di merito (attinente alla effettiva titolarità, ex latere creditoris, del rapporto controverso), e che comunque pare infondata, essendo contestato un credito vantato, da , giovandosi CP_3 della sub delega Regionale in materia di demanio marittimo (v. relazione in allegato 6 alla comparsa di costituzione dell' ). Controparte_2
3. merito della lite.
Tutte le domande svolte in citazione vanno respinte, così come proposte, per quanto di seguito considerato.
Ed infatti:
- è incontestato, perché dedotto dalla stessa parte attrice, e comunque dimostrato dalla consulenza tecnica esperita in corso di lite, che la SI.ra e, dopo di Persona_5 lei, l'odierno attore, abbiano acquisito l'utilizzo di un cottage ad uso abitativo realizzato sul demanio marittimo, località Ostia Lido, lungomare Amerigo Vespucci n.
90, sito nel comprensorio realizzato dalla società LE;
- tale manufatto non può dirsi edificato in presenza di titolo edilizio, dal momento che la licenza di costruzione n. 63/1956, rilasciata in favore della società prima proprietaria (allegata al fascicolo dell'attore nel giudizio innanzi al TAR), era riferita a uno “stabilimento balneare” mai realizzato, nel cui ambito avrebbero potuto essere realizzare delle cabine-cottage da destinare all'uso (transitorio) degli avventori dello stabilimento, escluso il pernottamento, non già ad abitazione privata (seconda casa) dei singoli aventi concessionari aventi causa;
- tale abuso edilizio, e la correlata occupazione con immobile abusivo del demanio marittimo, non può dirsi sanata per via delle concessioni rilasciate dall'autorità marittima (Ministero dei trasporti e della navigazione – Capitaneria di Porto di , CP_3
pagina 10 di 17 che d'altronde non avrebbero potuto modificare o ampliare l'oggetto della licenza emessa dall'autorità comunale;
- inoltre, in difetto di provvedimento esplicito di rinnovo dell'ultima concessione ottenuta in ordine di tempo (n. 22/1999), la SI.ra e quindi l'attore hanno Per_5 perduto il titolo che li legittimava all'occupazione del bene demaniale;
- permanendo nel godimento senza titolo dell'immobile comunque realizzato in assenza di titolo edilizio, correttamente l e quindi Controparte_2 [...]
, come ente delegato all'esazione del credito, hanno intimato il pagamento CP_3 dell'indennizzo quantificato sulla scorta dei valori di mercato (OMI), per il periodo successivo alla cessazione dell'efficacia della concessione di demanio marittimo precedentemente ottenuta dalla SI.ra . Per_5
In tal senso merita riportare la chiarissima, esaustiva e condivisibile motivazione della sentenza Corte di cassazione sez. II - 16/10/2024, n. 26829, resa a definizione di una lite di contenuto identico, proposta da altri detentori senza titolo dei cottage realizzati nel medesimo comprensorio ex LE, in Ostia Lido lungomare Amerigo
Vespucci n. 90.
Nella motivazione, che a sua volta richiama la sentenza Corte costituzionale n. n. 70 del 23.04.2024, si legge:
«l'atto di concessione dell'area demaniale marittima …, scaduto il 31.12.2001, va riferito all'originaria licenza edilizia n. 63 rilasciata alla società LE nel 1957 dal
Comune d CP_3
- l'atto in questione, pacificamente scaduto, non può essere interpretato estensivamente, non può né ritenersi prorogato nel tempo né tantomeno ampliato nel suo contenuto tipico;
la cosiddetta "autorizzazione postuma" non spiega alcun effetto ai fini del rilascio della concessione dell'area demaniale, né può considerarsi atto equipollente alla proroga della stessa, essendo stata emanata da un'autorità diversa tanto dal , titolare del bene, quanto dal Comune di Controparte_2
Roma, da quest'ultima delegato in qualità di gestore del rapporto concessorio;
pagina 11 di 17 - non ha efficacia modificativa dell'originario provvedimento concessorio la Part Par determinazione dirigenziale … che ha autorizzato il subingresso dello alla senza, tuttavia, né prorogare la concessione del bene pubblico, né ampliarne l'oggetto
(che - come accertato dalla Corte di appello con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede - era, invece, stato successivamente mutato illegittimamente con l'esecuzione di rilevanti interventi costruttivi che avevano inciso sull'assetto edilizio- urbanistico dell'area in modo irreversibile, con la conseguente modificazione della destinazione d'uso della cabina balneare, trasformata in edifico adibito a civile abitazione).
Le appena richiamate statuizioni del giudice distrettuale risultando condivisibili nella parte in cui ha qualificato come abusivo il manufatto in difetto assoluto di titolo abilitativo.
Questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare che le costruzioni su terreni demaniali non sono suscettibili di sanatoria a norma degli artt. 31 ss. legge n.
47/1985, in quanto parte dello stesso terreno demaniale, per il principio generale dell'accessione ex art. 934 cod. civ., cui non si sottraggono i beni demaniali (Cass. n.
2528/2017; Cass. n. 9476/1995 e Cass. SU n. 427/1988; cfr. pure Cass. n. 17757/2014, per la quale anche l'eventuale formazione del silenzio-assenso all'istanza di concessione in sanatoria è inidonea a sanare il carattere abusivo di una costruzione derivante dall'occupazione di un'area demaniale).
Ne consegue la sussistenza del presupposto (totale assenza di titolo edilizio) sul quale la disciplina della legge finanziaria del 2007 (art. 1, comma 257, della L. n.
296/2006) ha basato l'obbligo di pagamento dell'indennizzo, con conseguente rigetto dei due motivi in esame, in quanto con entrambi è stata infondatamente censurata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli interventi per i quali era stata presentata domanda di condono non fossero dotati di titolo abilitativo né suscettibili di sanatoria».
E ancora:
pagina 12 di 17 «L'art. 8 del D.L. 5 Ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.) così dispone: "1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento".
La misura del canone annuo per le utilizzazioni dei beni demaniali marittimi è a sua volta determinata, in applicazione del D.L. n. 400 del 1993, dalle dettagliate indicazioni di legge ex art. 3, comma 1.
Il comma 257 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sancisce che: "Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece,
l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi".
Il secondo periodo della disposizione in esame, indirizzandosi alla realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo difforme, introduce nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo, commisurati ai valori di mercato, anziché utilizzare i criteri legislativi espressi nel D.L. n. 400 del 1993, in virtù dei quali, una volta quantificato il canone annuo (sulla base di coefficienti specifici dettagliati nell'art. 3 dello stesso D.L. n. 440
pagina 13 di 17 del 1993), il quantum dell'indennizzo si ricava moltiplicando il canone così ottenuto per il duecento per cento, nel caso di occupazione abusiva;
per il cento per cento nel caso di utilizzazione difforme.
Nell'interpretazione delle norme sopra menzionate resa dalla Corte costituzionale, il legislatore ha voluto fissare la modalità di calcolo degli indennizzi dovuti, sin dall'origine, anche per le più gravi condotte di occupazione, consistenti "nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale".
La Corte costituzionale ha precisato che nel contesto normativo dettato dal D.L. 5
Ottobre 1993, n. 400 è intervenuto, appunto, il primo periodo del comma 257 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, che ha voluto chiarire la portata della precedente disposizione, prevedendo che il citato art. 8 si interpreta "nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze".
In conseguenza di tale ultimo intervento legislativo, le occupazioni di beni demaniali che, oltre a essere sine titulo o non conformi alla concessione rilasciata, erano anche caratterizzate dalla realizzazione, sulle aree occupate, di opere inamovibili abusive sono state espunte dall'ambito applicativo degli illustrati criteri di quantificazione dell'indennizzo richiamati dall'interpretato art. 8 del d.l. n. 400 del
1993, come convertito.
A quest'ultima tipologia di occupazioni illegittime, all'evidenza più gravi perché caratterizzate anche dalla non assentita trasformazione irreversibile dell'area demaniale, si riferisce il secondo periodo del citato comma 257, ove è previsto un indennizzo più oneroso, al fine di scoraggiare il fenomeno dell'abusivismo.
Come anticipato in parte narrativa (punto 4.1.), la Corte costituzionale (v. sentenza n. 70 del 2024, punto 8) ha dichiarato non fondata la questione - sollevata in via incidentale da questa Sezione con l'ordinanza interlocutoria n. 28566/2023 emessa nel pagina 14 di 17 corso di questo stesso giudizio - di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, legge fin. n. 296 del 2006, riconoscendo (comunque) legittima la portata retroattiva della norma di cui si discute pur se avente natura innovativa.
Il Giudice delle leggi - con la citata sentenza n. 70 del 2024 - ha ritenuto, quindi, adeguata la giustificazione del legislatore sul piano della ragionevolezza, sia avuto riguardo alla tutela dell'affidamento (considerato il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento legislativo, la prevedibilità della modifica retroattiva e la proporzionalità dell'incisione), sia tenendo in debita considerazione le "circostanze di fatto e di contesto entro cui l'intervento legislativo è maturato", atteso che pertiene al prudente apprezzamento del legislatore la possibilità di modificare l'assetto di rapporti già definiti da precedenti leggi, quando risulti in concreto che queste ultime abbiano prodotto risultati non rispondenti a criteri di equità.
Nella sostanza, nel respingere la riportata questione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la scelta del legislatore di attribuire, per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima, efficacia retroattiva a una norma innovativa, che peraltro non può ritenersi assolutamente inaspettata, abbia operato un razionale contemperamento tra ragioni antagoniste. In particolare, l'affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi è da considerarsi recessivo rispetto a differenti eSIenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la più adeguata difesa di questi ultimi, "in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente marino". Per il Giudice delle leggi, l'intervento del legislatore è volto anche ad eliminare inique sperequazioni, dal momento che, in precedenza, gli indennizzi richiesti agli autori di occupazioni aggravate dalle trasformazioni irreversibili oggi interessate dalla modifica del sistema di computo erano i medesimi previsti per pagina 15 di 17 condotte più lievi, vale a dire per mere occupazioni senza realizzazione di opere inamovibili.
Alla luce di quanto sopra chiarito dalla Corte costituzionale (pur sul presupposto del rilevato carattere innovativo e non interpretativo della norma oggetto della questione di legittimità costituzionale), è da considerare, dunque, infondato il motivo in discorso, mediante il quale il ricorrente ha inteso confutare la sentenza della Corte di appello in ordine alla ravvisata applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 1, comma
257, secondo periodo, legge fin. n. 296 del 2006, delle misure sanzionatorie in virtù delle quali l'indennizzo è commisurato al canone di mercato in caso di occupazione abusiva di un bene demaniale, quando essa consiste - come nella specie - nella realizzazione di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo, ovvero in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale».
E' il caso di rimarcare, ancora una volta che (a) è documentato in atti, e comunque neppure contestato, che la dante causa dell'attore, subentrando al precedente concessionario, abbia acquisito l'uso di un piccolo cottage destinato ad abitazione
(estiva o invernale non interessa), non già della cabina-cottage indicata nell'originale licenza edilizia (v. la scheda di rilevamento all.
4-bis alla comparsa ); (b) CP_3
l'occupazione demaniale con bene abusivo, cui origina (oltre all'obbligo di rimessione in pristino) l'obbligazione di pagamento di una indennità parametrata al valore di mercato, si configura a prescindere dalla materiale realizzazione del manufatto, essendo necessario e sufficiente che il debitore abbia perpetuato l'utilizzo del bene abusivo realizzato sul demanio dello Stato;
(c) la parte attrice non ha minimamente contestato la stima del valore di mercato esposto nella nota del Comune di Roma che costituisce innesco dell'odierno contendere, sì che, dovendosi predicare la sussistenza del credito indicato nella predetta intimazione di pagamento, l'azione di accertamento negativo va integralmente respinta.
pagina 16 di 17 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, non ravvisandosi le condizioni per far luogo a compensazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge le domande formulate, dalla parte attrice, in citazione;
- condanna l'attore in epigrafe alla rifusione, in favore delle parti convenute costituite, delle spese della lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi tariffari quanto a , in € 4.000,00 quanto all' , in € 1.500,00 quanto CP_3 Controparte_2 alla Regione Lazio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, definitivamente a carico della parte attrice.
Roma, 16 aprile 2025 Il Giudice
Alessandra Imposimato
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